Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO NC, elettivamente domiciliato in ROMA via G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOCC SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore CC NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 146/00 del Giudice di pace di CASTROVILLARI, depositata il 12/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACENE Vincenzo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2000 SC Lo SS conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Castrovillari la s.n.c. CC chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 1.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria quale corrispettivo della vendita di una autovettura Renault.
Nella contumacia della convenuta il Giudice di Pace adito con sentenza del 12.9.2000 rigettava la domanda. Avverso tale sentenza il Lo SS ha proposto un ricorso per Cassazione basato su due motivi;
la società CC non ha svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dello art. 375 c.p.c. dichiararsi in camera di consiglio la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha successivamente presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 232 c.p.c. in relazione allo art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto "non esattamente e compiutamente provata" la domanda attrice.
Il Lo SS assume di aver invece prodotto in proposito idonea documentazione (una lettera e due raccomandate) mai contestate con riferimento al credito vantato;
inoltre il giudicante avrebbe altresì dovuto considerare la mancata comparizione della società convenuta all'udienza fissata per lo espletamento dell'interrogatorio formale deferitole sulla circostanza della vendita ad essa di una autovettura Renault da parte del Lo SS per il corrispettivo di lire 1.000.000 mai pagato nonostante i solleciti ricevuti e le promesse di adempiere.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art, 116 c.p.c. in relazione allo art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., evidenzia l'erroneità del convincimento del giudicante che ha trascurato, oltre gli elementi probatori acquisiti, il comportamento di assoluta inerzia processuale ed extraprocessuale assunto dalla convenuta. Le enunciate censure, da esaminare contestuale mente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve rilevarsi che tali sentenze sono impugnabili per Cassazione nei soli casi di inosservanza di norme costituzionali, comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) e processuali;
ne consegue che tali sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale ne', sotto altro profilo, per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa ovvero in una motivazione solo apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Ciò posto, deve rilevarsi che i motivi di ricorso, per un verso, tenendo ad un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, trascurando che una simile valutazione si traduce in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede dì legittimità se non tramite il controllo della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; sotto tale ultimo profilo, peraltro, le censure sono prive di pregio, posto che in realtà la sentenza impugnata ha esposto in modo chiaro e logico le ragioni del suo convincimento, assumendo che l'attore non aveva prodotto alcun documento a fondamento della domanda, e che inoltre la contumacia della convenuta di per sè non costituisce elemento sufficiente per ritenere ammessi e provati i fatti dedotti dal Lo SS;
pertanto non ricorrono gli estremi della motivazione omessa o illogica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
non occorre procedere alla pronuncia sulle spese del giudizio atteso che la società CC non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004