Versione
25 giugno 1961
25 giugno 1961
Art. 31. Delega, in materia di Consorzi di bonifica
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:
a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la piu' rapida attuazione dei programmi di bonifica;
b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonche' realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una piu' adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:
a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la piu' rapida attuazione dei programmi di bonifica;
b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonche' realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una piu' adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.1269493
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 1797Provvedimento: […] 947, recante “Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454”, secondo il quale “il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decretoLeggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- beneficio fondiario·
- onere probatorio·
- annullamento atto·
- contributi consortili·
- motivazione atto impositivo·
- spese di lite·
- piano di classifica·
- piano di riparto·
- diritto di difesa