Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 12 aprile 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 993049146A, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino e Valeria Falconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
InnovaPuglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;- Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;A.G.E.N.A.S. - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Hs Company S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento d’InnovaPuglia del 13 dicembre 2024 di esclusione dalla procedura per “ l’acquisizione e la manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica per soluzioni di telemedicina indicate nei piani operativi dalle Regioni e dalle Province Autonome strumentale alla realizzazione delle misure previste dalla Missione 6 Misura 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina del PNRR nell’ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. Appalto Specifico SDAPA n. 3764133 – Lotto 1 ”;
- della relazione istruttoria di verifica dei requisiti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto.
nonché per la declaratoria del diritto della -OMISSIS- S.r.l. a vedersi aggiudicata la gara per cui è causa, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica e – se del caso - per equivalente, e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato nell’ipotesi di aggiudicazione a terzi,
con dichiarazione di disponibilità al subentro per la negata ipotesi in cui il contratto venisse appunto stipulato nelle more del gravame;
quanto ai motivi aggiunti:
- della Determinazione del Direttore della Divisione SArPulia n. SAR/050/2025 del 25 febbraio 2025 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Telecom Italia S.p.A. – HS Company S.p.A.;
- di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso, e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, d’InnovaPuglia S.p.A. e di Tim S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte ricorrente - con atto a firma propria e del proprio legale, notificato alle controparti e depositato in giudizio – ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio proposto, con compensazione delle spese;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di applicare l’art. 84, comma 2, c.p.a., con la conseguenza che le stesse vanno poste a carico del rinunciante, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.