TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3071/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ANTONIA;
Parte_1
ricorrente contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARBUTO Controparte_1
LOREDANA e RUSSO CARMELA MARIA;
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 11.08.2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la davanti al Giudice Controparte_1 del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari che la società convenuta ha comminato un licenziamento verbale-orale; - accerti e dichiari che il licenziamento intimato oralmente al ricorrente è inefficace , nullo, inesistente e illegittimo con tutte le conseguenze risarcitorie previste per legge;
- accerti e dichiari che il procedimento disciplinare con sospensiva cautelare attivato dalla società convenuta è illegittimo per tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo , - accerti e dichiari che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 01/10/2021 al 16/03/2023 senza soluzione di continuità e pertanto il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo indeterminato ab origine con conseguente diritto al pagamento della retribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante dalla data del licenziamento orale 16/03/2023 e fino alla data della effettiva reintegra per un importo mensile pari ad Euro 10.000,00 nette come previsto dal primo contratto di lavoro . Nella denegata ipotesi che la S.V.I. dovesse accertare
l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro e precisamente dal 01/06/2022 al 30/09/2022 e dal
01/02/2023 al 16/03/2023 , -accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante dalla data del licenziamento orale 16/03/2023 e fino alla data della effettiva reintegra per un importo mensile pari ad Euro 4.170,00 nette come previsto dal secondo contratto di lavoro . - condanni conseguentemente il convenuto : a) alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro dalla data del licenziamento orale e al pagamento della retribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante dalla data del licenziamento orale 16/03/2023 e fino alla data della effettiva reintegra per un importo mensile pari ad Euro 10.000,00 nette per le tutte le motivazioni rassegnate nel presente atto difensivo e/o di quella che S.V. riterrà giustizia, oltre a rivalutazione e interessi e al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale, b) in subordine qualora la S.V.I. dovesse ritenere che il ricorrente non ha lavorato ininterrottamente dal 01/10/2021 al 16/03/2023 alle dipendenze della società convenuta, ma dovesse accertare che ha lavorato solo nei periodi indicati nei due contratti di assunzione chiede sempre e comunque accertarsi l'esistenza del licenziamento orale comminato in data 16/03/2023 con condanna della società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro dalla data del licenziamento orale e al pagamento della retribuzione commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto spettante dalla data del licenziamento orale 16/03/2023 e fino alla data della effettiva reintegra per un importo mensile pari ad Euro 4.170,00 nette come previsto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o di quella che S.V. riterrà di giustizia, oltre
a rivalutazione e interessi e al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale
, c) in subordine alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro dalla data della messa a disposizione dell'attività lavorativa 20/03/2023 e al pagamento delle retribuzioni spettanti da tale data e fino alla data della effettiva reintegra per un importo mensile pari ad Euro 10.000,00 e/o 4.170,00 e/o di quella che S.V. riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi e al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale , d) al pagamento in via subordinata della indennità risarcitoria in misura non inferiore a 5 mensilità , e) - al pagamento del risarcimento del danno per
l'inefficace, inesistente e nullo licenziamento orale nella misura che S.V. riterrà di giustizia. f)- al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, allegava il ricorrente di aver lavorato, alle dipendenze della società convenuta, svolgendo le mansioni e secondo le modalità orarie meglio specificate in ricorso – cui per brevità si rimanda - già a decorrere dal 01/10/2021, sebbene il rapporto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionane e a tempo pieno, con decorrenza dal 01/06/2022 al 30/09/2022, venisse formalizzato solo in data 24/05/2022, continuando comunque a lavorare “ senza soluzione di continuità” e senza una regolare assunzione denunciata agli istituti previdenziali, dalla scadenza del predetto contratto sino al 31/01/2023, data in cui la società convenuta faceva sottoscrivere allo stesso un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale rapporto di lavoro si protraeva regolarmente e senza alcun problema fino al 16/03/2023, allorquando, al ricorrente veniva comminato verbalmente il licenziamento oggetto del presente ricorso pure tempestivamente impugnato con pec del 20/03/2023.
Soggiungeva che, del tutto inopinatamente, dopo un mese dalla notifica dell'impugnativa di licenziamento (e precisamente in data 19/04/2023) la in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. Dr. notificava a mezzo pec una nota Controparte_3 avente ad oggetto: “disconoscimento licenziamento orale- apertura procedimento disciplinare con sospensione cautelare” cui faceva seguito pec del 20/04/2023 del sig. per il tramite del proprio Pt_1
avvocato, che ne contestava il contenuto e ribadiva l'irregolarità dell'apertura del procedimento disciplinare dacché tardivo in assenza di alcun rapporto tra le parti, essendo intervenuto già un provvedimento di licenziamento orale e conseguente impugnazione. Seguiva un ulteriore scambio di pec tra le parti fino al 26/05/2023 allorquando il ricorrente veniva convocato dalla società per rendere le sue giustificazioni, senza che seguisse, all'esito dell'audizione, alcun provvedimento disciplinare.
Lamentava, quindi, il ricorrente l'illegittimità del procedimento disciplinare e del licenziamento orale intimato dacché palesemente nullo, inefficace ed inesistente ed opponeva, altresì, la continuità del rapporto di lavoro subordinato e indeterminato dal 01/10/2021 al 16/03/2023.
Sulla scorta di tanto impugnava il licenziamento de quo e rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva la società convenuta che contestava gli avversi assunti offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale;
opponeva, in particolare, la resistente che il paventato licenziamento orale era stato prontamente disconosciuto da con nota CP_1
PEC del 19.04.2023 ed il era stato licenziato - per iscritto e in tronco ex art. 2119 c.c. – solo a Pt_1
far data dal 25.07.2023, con nota PEC del 21.08.2023, in seguito a rituale procedimento disciplinare avviato all'esito di una serie di verifiche da cui erano emerse precise condotte e gravi responsabilità del ricorrente - anche di natura penale – dettagliatamente riportate nella stessa memoria di costituzione, cui si rimanda, quantificandone analiticamente i danni derivati alla società resistente nella somma complessiva di € 813.166,00.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente memoria;
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità del per la Pt_1
violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che dei doveri di subordinazione di cui agli artt. 2104, 2105 e 2016 c.c. e delle norme contenute nei Titoli LXIII e LXIV del CCNL Turismo ANPIT applicato al contratto di lavoro;
3. Per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti della per l'importo di € 813.166,00, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute sin dal giorno della violazione al saldo effettivo, o per la maggiore o minor somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia anche a seguito di CTU che qui espressamente si invoca.
4. Vinte le spese del presente giudizio.”
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione ed espletata la prova orale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
In via preliminare ed assorbente, va accolta la doglianza di nullità del licenziamento per mancanza di forma scritta.
I fatti, oggetto di causa provati dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni dei testi possono essere così riassunti.
Con contratto del 31.01.2023 a tempo indeterminato il ricorrente veniva assunto dalla società convenuta come impiegato livello A1 CCNL Turismo Terziario;
la prestazione lavorativa del Pt_1 veniva resa negli Uffici della in Ostuni alla via Nino Sansone n. 6, di Controparte_1 proprietà di (padre del ricorrente); a far data dal 16.3.2024, i locali dove veniva Persona_1 espletata l'attività lavorativa di cui sopra vennero lasciati dallo staff e gli uffici ivi presenti venivano trasferiti altrove;
con nota del 20.3.2023, il ricorrente impugnava il licenziamento orale intimatogli dalla società per il tramite di;
con nota del 19.4.2023, la società disconosceva il Persona_2 licenziamento orale impugnato e contestava al ricorrente una serie di condotte disciplinarmente rilevanti;
contestazione disciplinare del 25.7.2023 la Società convenuta formulava nuove contestazioni disciplinari e infine con provvedimento del 21.8.2023 la società licenziava il ricorrente per “giusta causa”.
Plurimi elementi convergono nel conferire evidenza alla tesi secondo cui, contrariamente a quanto opinato dalla difesa della convenuta, la manifestazione recessiva datoriale si sia concretizzata ben prima del licenziamento disciplinare del 21 agosto 2023, sia pure in assenza di circostanze di tempo e di fatto nelle quali sia dato individuare un licenziamento verbale in senso stretto.
Ricorre, viceversa, nel caso di specie, una fattispecie di licenziamento manifestato in forma implicita o per facta concludentia (Trib. Roma, 6 ottobre 2015, n. 8437; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2001,
n. 6727), il cui regime giuridico non può divergere da quello del licenziamento verbale, id est la nullità per mancanza di adeguata forma scritta e l'applicabilità del regime di cui all'art. 18 1° comma l. 300/1970. A tali conclusioni si perviene, al di là di ragionevoli dubbi, dall'esame critico delle risultanze documentali versate in atti.
Da un lato, si evidenzia come alla luce degli elementi di prova in atti è provato che dal 16-3-23 il ricorrente non avesse più prestato attività lavorativa e che la società non avesse dato alcun riscontro all'offerta di prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente, in assenza di alcuna formale comunicazione recessiva e di alcun provvedimento che lo invitasse a proseguire l'attività.
Dall'altro, il trasferimento degli uffici ove lavorava il e l'avvenuta cessazione di effetti del Pt_1 rapporto non possono che essere fatti sintomatici dell'avvenuta pregressa risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a far data da marzo 2023 (in tal senso le dichiarazioni dei testi “da Tes_1 febbraio marzo aprile 2023 la mansione del è stata sostituita dal sig. NN Pt_1 Tes_2
V. e UN E. “a far data dal 16.3.2023 non ho avuto personalmente rapporti lavorativi con il sig.
che è stato sostituito dal sig. , “io quel giorno mi trovavo nell'ufficio Pt_1 Tes_2 Tes_3 di via Sansone e nella mattina il sig. mi riferì di lasciare gli Uffici…dopo la dipartita del Per_2
il suo ruolo è stato assunto dall'amministratore …per un breve periodo nel 2023 dopo la Pt_1 dipartita del il direttore assunse per pochi mesi…le mansioni del ”). Pt_1 Tes_2 Pt_1
Per quanto sopra dedotto, esposto ed illustrato, il licenziamento deve ritenersi inefficace.
Passando dunque all'esame dell'azione risarcitoria proposta nell'ambito del presente giudizio dalla società resistente per i danni determinati dalla condotta dell'ex dipendente, posta – secondo la tesi dell'istante - in violazione delle previsioni degli artt. 2104 e 2105 c.c. 2, giova evidenziare quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'.art. 2104 cod. civ., il lavoratore deve: 1) “usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta” nonché “dall'.interesse dell'.impresa”; 2) “osservare le disposizioni per l'.esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'.imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Tale previsione di legge è completata dal dettato normativo contenuto nell' art. 1176 cod. civ., ai sensi del quale: 1) “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia;
2) “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte di Cassazione (v. Cass. n. 12769 del 27 settembre 2000) ha da tempo affermato che il lavoratore deve «.eseguire la prestazione - indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro - secondo la particolare qualità dell'attività dovuta, risultante dalle mansioni e dai dati professionali che la definiscono», assumendo al contempo «.tutti i comportamenti accessori e le cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta». Ha poi ulteriormente chiarito che «. In tema di rapporto di lavoro subordinato privato, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all'assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall'interesse dell'impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa » (Cass. n. 663 del 12/01/2018 ed ivi richiamati precedenti conformi).
La violazione dei doveri indicati si concretizza quindi quando il lavoratore abbia realizzato una condotta in violazione dell'osservanza delle regole di correttezza e di diligenza e contraria al dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte.
A tali doveri del lavoratore dipendente si aggiunge quello di fedeltà sancito dall'. dall'.art. 2105 c.c., che, come noto, va integrato coi più generali e a ampli doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c. civ..
In coerenza con la previsione dell'.art. 1218 c.c., è onere del creditore che si assume insoddisfatto l'allegazione dello specifico profilo di in esecuzione che ritenga di addebitare alla parte obbligata: ciò che rileva, infatti, «.non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa "o concausa" efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U., 2008/577). Quanto al profilo del danno, la Corte di Cassazione (Cass. n. 18375 del 23/08/2006, n. 13530 del 26/05/2008) ha affermato che «.Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento».
Poste tali premesse generali in diritto, si rileva in fatto che il ricorrente era stato assunto dalla convenuta dapprima a tempo determinato dal 1.6.2022 al 30.6.2022 e poi a tempo indeterminato a far data dal 31.1.2023 e aveva lavorato alle dipendenze della società ricorrente come impiegato A1
(livello ccnl TURISMO terziario) fino al 16.3.2023.
La società ha prodotto a tale riguardo una relazione investigativa volta a dimostrare, secondo la tesi della resistente, che il mentre lavorava alle dipendenze della convenuta era amministratore di Pt_1
fatto di due società che avevano rapporti con le ditte che eseguivano dei lavori in appalto o subappalto per la e che ricevevano somme e utilità in ragione degli appalti stipulati con la CP_1
resistente. Tuttavia le dichiarazioni delle persone informate dei fatti e trascritte nella relazione sono generiche e prive di dettagli spazio temporali;
inoltre, anche i dati contabili riportati in relazione nulla riferiscono rispetto al ricorrente.
Orbene, dando applicazione ai principi giurisprudenziali richiamati in premessa e considerando la genericità delle contestazioni mosse dall'azienda datrice di lavoro il Tribunale ritiene non ravvisabile alcuna forma di inadempimento idonea a legittimare la pretesa avanzata dal ricorrente.
La società, infatti, si è limitata a descrivere genericamente le presunte violazioni commesse dal lavoratore, senza precisare i dati spazio-temporali in cui le condotte sarebbero state poste in esser dal lavoratore (anno, mese, giorno, ora etc), trascurando di tracciare in modo certo e puntuale i confini della condotta illegittima imputata al lavoratore e, quindi, il fatto costitutivo della pretesa.
Né tantomeno, la documentazione prodotta e le prove testimoniali (non ammesse dallo scrivente
Giudice) avrebbero consentito di sanare tale vulnus assertivo, non essendo stato sufficientemente allegato l'inadempimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda riconvenzionale risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Altrettanto infondata appare poi la domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro a far data dal 1.1.2021 in assenza della prova di tutti gli elementi tipici della subordinazione in relazione al periodo precedente al negozio giuridico, non potendo tanto desumersi dai documenti prodotti e dalle generiche dichiarazioni dei testi.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inefficace il licenziamento orale intimato il 16.3.2023;
- condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcire il danno patito mediante il versamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento a quello di reintegra oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso e la domanda riconvenzionale,
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge con distrazione
Brindisi, 22/1/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio