Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 88
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Sentenza 22 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brindisi, Sezione Lavoro, dal Giudice Gabriella Puzzovio, in data 22 gennaio 2025. La causa verte sull'impugnazione di un licenziamento orale da parte di un lavoratore, il quale ha richiesto la dichiarazione di nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il ricorrente ha sostenuto di aver lavorato ininterrottamente per la società convenuta e ha contestato l'illegittimità del procedimento disciplinare avviato dalla stessa. La società, al contrario, ha disconosciuto il licenziamento orale e ha avanzato una domanda riconvenzionale per danni, sostenendo condotte illecite del lavoratore.

Il Giudice ha accolto la domanda del ricorrente, dichiarando inefficace il licenziamento orale per mancanza di forma scritta, ritenendo che la manifestazione di volontà del datore di lavoro fosse avvenuta in modo implicito. Ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale della società, evidenziando la genericità delle contestazioni e l'assenza di prove sufficienti a dimostrare l'inadempimento del lavoratore. La sentenza si conclude con la condanna della società alla reintegrazione del ricorrente e al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brindisi, sentenza 22/01/2025, n. 88
    Giurisdizione : Trib. Brindisi
    Numero : 88
    Data del deposito : 22 gennaio 2025

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