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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2023
da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. RONA SIMONE, con domicilio eletto presso in suo studio in VIA CARDANO 41, 27100 PAVIA;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia, in data 04/10/1998,
(atto n.183, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 in regime di separazione dei beni. separati consensualmente con sentenza n. 663/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 10.04.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Confermare l'assegnazione definitiva della casa coniugale sita in Borgarello, Via
Verga 69 con tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa a Parte_2
convivente con i figli maggiorenne non economicamente autosufficienti
Pag. 1 di 4 2)confermare che il SI. debba versare a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli maggiorenni non autosufficienti un assegno di mantenimento di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno dieci (10) di ciascun mese, mediante bonifico, da effettuarsi sul conto corrente della madre già conosciuto dal padre.
4) confermare che le spese extra-assegno ed extra mantenimento da sostenere nell'interesse di tutti i figli, sono poste a carico del SI. nella misura Parte_1
del 70% e nella restante misura del 30% a carico della SI.ra . Il Parte_2
genitore che le avrà anticipate avrà diritto, previa esibizione della relativa documentazione, a ottenere il rimborso della quota spettante dall'altro entro 8 giorni, salvo diverso accordo. Fatta salva la pattuizione tra le parti che precede, nel richiamare il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia (Prot.
2323/16) del 09 novembre 2016 (doc. 12), per spese straordinarie si intenderanno le seguenti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza il pernottamento;
b) trasposto pubblico;
c) mensa, buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione e master;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
viaggi e vacanze, b) spese per acquisto di automobile o moto;
c) spese per gli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario.
Pag. 2 di 4 5) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, e gli stessi hanno compiutamente regolato tra loro ogni altra questione economica.
6) confermare che rimane titolare esclusiva della Renault Captur con Parte_2
tutte le spese relative a tale autovettura che rimangono ad esclusivo carico della moglie.
7) confermare che le detrazioni fiscali per i figli saranno tutte a carico della madre
8) i coniugi si prestano l'assenso per il conseguimento dei documenti validi per
l'espatrio e per la documentazione di identità personale, si obbligano a comunicarsi tempestivamente le variazioni dei rispettivi domicili.
9) Disporre che le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.04.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note scritte.
Con successive note scritte del 20.9.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 3 di 4 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Pavia, in data Parte_1 Parte_2
04/10/1998, (atto n. 183, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) nulla prevede in merito alle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2023
da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. RONA SIMONE, con domicilio eletto presso in suo studio in VIA CARDANO 41, 27100 PAVIA;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pavia, in data 04/10/1998,
(atto n.183, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 in regime di separazione dei beni. separati consensualmente con sentenza n. 663/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 10.04.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Confermare l'assegnazione definitiva della casa coniugale sita in Borgarello, Via
Verga 69 con tutti gli arredi e le suppellettili a corredo della stessa a Parte_2
convivente con i figli maggiorenne non economicamente autosufficienti
Pag. 1 di 4 2)confermare che il SI. debba versare a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei due figli maggiorenni non autosufficienti un assegno di mantenimento di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno dieci (10) di ciascun mese, mediante bonifico, da effettuarsi sul conto corrente della madre già conosciuto dal padre.
4) confermare che le spese extra-assegno ed extra mantenimento da sostenere nell'interesse di tutti i figli, sono poste a carico del SI. nella misura Parte_1
del 70% e nella restante misura del 30% a carico della SI.ra . Il Parte_2
genitore che le avrà anticipate avrà diritto, previa esibizione della relativa documentazione, a ottenere il rimborso della quota spettante dall'altro entro 8 giorni, salvo diverso accordo. Fatta salva la pattuizione tra le parti che precede, nel richiamare il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Pavia (Prot.
2323/16) del 09 novembre 2016 (doc. 12), per spese straordinarie si intenderanno le seguenti:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche senza il pernottamento;
b) trasposto pubblico;
c) mensa, buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione e master;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
viaggi e vacanze, b) spese per acquisto di automobile o moto;
c) spese per gli animali domestici presenti nel nucleo familiare che restino presso il genitore collocatario.
Pag. 2 di 4 5) confermare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, e gli stessi hanno compiutamente regolato tra loro ogni altra questione economica.
6) confermare che rimane titolare esclusiva della Renault Captur con Parte_2
tutte le spese relative a tale autovettura che rimangono ad esclusivo carico della moglie.
7) confermare che le detrazioni fiscali per i figli saranno tutte a carico della madre
8) i coniugi si prestano l'assenso per il conseguimento dei documenti validi per
l'espatrio e per la documentazione di identità personale, si obbligano a comunicarsi tempestivamente le variazioni dei rispettivi domicili.
9) Disporre che le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.11.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. n. 663/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.04.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note scritte.
Con successive note scritte del 20.9.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 3 di 4 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Pavia, in data Parte_1 Parte_2
04/10/1998, (atto n. 183, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) nulla prevede in merito alle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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