TAR Roma, sez. 2B, sentenza 01/04/2026, n. 6109
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 della legge n. 1766 del 1927; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge regionale n. 12 del 2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, 1° comma, lettera h), del d. lgs. n. 42/2004; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 168 del 2017

    Il Tribunale ritiene che l'istituto della legittimazione sia ancora vigente e richieda un'interpretazione restrittiva e un vaglio rigoroso dei presupposti, ma concorda con l'amministrazione resistente sul fatto che l'immobile non possedeva le condizioni per la legittimazione al momento della presentazione del progetto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, 6° comma, della legge n. 168 del 2017; violazione e falsa applicazione dell’art. 17, 6° comma, della legge regionale n. 12 del 2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 142, 1° comma, lettera h), del d. lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, commi 4°, 8° e 11°, e 8 della legge regionale n. 29 del 1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, 3° comma, lettera q), nn. 1 e 2, e dell’art. 8, 4° comma, lettera d), della legge regionale n. 29 del 1997; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 2° comma, e 4, 3° comma, della legge regionale n. 24/2008; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 24/2008; violazione e falsa applicazione dell’art. 167, commi 4° e 5°, del d. lgs n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento

    Il Tribunale ritiene che l'inclusione dell'area nella Riserva Naturale sia provata dalla relazione del perito demaniale e corrobori le ragioni di incompatibilità con l'interesse pubblico della legittimazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, 6° comma, della legge regionale n. 12/2016 ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Tribunale rileva che l'acquisizione della ruralità solo nel 2021 e l'assenza di regolarità urbanistico-edilizia dei manufatti sono ragioni sufficienti per negare la legittimazione. I documenti citati dalla ricorrente non costituiscono prova della legittimità urbanistico-edilizia delle preesistenze.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà

    L'esame dell'infondatezza nel merito delle pretese di parte ricorrente rende superfluo interrogarsi sulla mancata, tempestiva, impugnazione degli atti precedenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 01/04/2026, n. 6109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6109
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo