Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 117 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FLORIO ANGELA contro c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SQUARZON DEBORAH
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale del 12/03/2025. “Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sul regime di affidamento/mantenimento del figlio minore Per_1
e, pertanto, chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni conformi:
1) Per i primi sei mesi dalla loro separazione saranno evitati incontri tra i due genitori ed a tale fine entrambi ricorreranno all'aiuto dei signori , nonni materni del minore, che Pt_1
1
2) Entrambi i genitori si impegnano al reciproco rispetto;
3) il minore , alla data odierna di tre anni, viene affidato in via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
4)la casa familiare con arredi e corredi resta assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con il minore fino alla data della consegna dell'immobile venduto come deciso;
5)il padre vedrà e terrà con sé il minore nei seguenti giorni ed orari da rispettare puntualmente, avvisando in caso di proprio impedimento quantomeno 24 ore prima:
-tutte le settimane il mercoledì pomeriggio, con prelievo del minore dalla casa dei nonni materni alle ore 16,30, fino alle 19, prima di cena, quando lo riporterà a casa dei nonni materni o a casa della madre, secondo l'accordo assunto con il sig. ; in caso di Controparte_2
impedimento del padre a rimanere con il figlio il mercoledì, lo stesso si impegna ad avvisare la madre entro il lunedì sera della medesima settimana;
-ogni fine settimana, alternando il sabato e la domenica, dalle ore 9,30 sino alle ore 20,00, quando riporterà il bambino a casa della madre dopo averlo fatto cenare.
Durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive in periodo che dovrà concordare con la madre ad evitare sovrapposizioni entro il 31 maggio di ciascun anno. Le visite nel periodo di vacanza con un genitore saranno sospese per l'altro;
-Durante le vacanze natalizie sette giorni continuativi, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Natale (dalle ore 10 del 24.12 alle ore 20 del 30.12) negli anni pari o il giorno di
Capodanno (dalle ore 10 del 31.12 alle ore 20 del 06.01) negli anni dispari;
Natale 2025 con la madre.
-Tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, che ad anni alterni comprenderanno il giorno di Pasqua (dalle ore 10 del venerdì alle ore 20 della domenica compresa) negli anni pari o il giorno di UE (dalle ore 10 del lunedì alle ore 20 del mercoledì compreso) negli anni dispari;
Pasqua 2025 con il padre.
- Il pomeriggio (dalle 16 alle 20) del giorno del compleanno del figlio ad anni alterni;
- Il pomeriggio (dalle 16 alle 20) del giorno di compleanno del padre se richiesto
-durante le vacanze estive i genitori convengono sin d'ora che verranno tra loro condivise le
2 spese relative ai centri estivi del figlio.
Il padre avrà cura di riportare alla madre abiti scarpe ed i cambi dalla stessa forniti.
6) Il padre, quale genitore non collocatario, corrisponderà alla madre a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile per legge secondo gli indici ISTAT entro il giorno 10 di ciascun mese con decorrenza dal 10 febbraio 2025.
-Il padre pagherà inoltre per il 50% la retta della scuola e del servizio di anticipo per , Per_1
attualmente pari complessivamente a € 200,00 al mese, provvedendo a versare, unitamente all'assegno di mantenimento, la sua quota mensile di 100 euro mediante bonifico sul conto corrente della signora le cui coordinate gli saranno comunicate. Pt_1
7) Ciascun genitore è tenuto al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, regolate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza e verranno pagate direttamente pro quota o rimborsate al genitore che ha sostenuto l'esborso entro il giorno 10 del mese successivo, alla stessa scadenza dell'assegno ordinario di mantenimento, previa consegna dei giustificativi di spesa.
L'importo dell'assegno di mantenimento dovuto non può essere compensato con le spese straordinarie eventualmente sostenute.
8)l'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori per il 50% ciascuno.
9) Le parti hanno preliminarmente concordato che la casa familiare cointestata, con tutti i mobili, venga posta in vendita a due condizioni:
a) La signora si trasferirà in adeguato alloggio per sé e per , non prima del Pt_1 Per_1
settembre 2025. Fino ad allora occuperà la casa familiare Monticello C. Otto, in Via G. Pascoli
n. 5, che non potrà essere consegnata al futuro acquirente prima di tale data.
b) Il prezzo di vendita dovrà coprire tutti i debiti, quindi sia il mutuo e sia l'importo del finanziamento contratto dalla signora per l'acquisto di mobili. A tal fine hanno già Pt_1 firmato l'incarico all'Agenzia Immobiliare prescelta.
c) Le parti concordano che pagheranno la rata del mutuo per il 50% e le spese connesse versando la necessaria provvista pro quota nel conto corrente comune fino alla vendita dell'immobile.
d) Alla vendita dell'immobile le parti divideranno l'eventuale ricavato eccedente spese ed estinzione del mutuo al 50% ed il conto corrente comune sarà chiuso.
10) spese compensate.”
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 , premesso di aver intrattenuto con il Parte_1
convenuto, sig. , una relazione more uxorio, che dalla loro unione nasceva Controparte_1
in data 07/05/2021 il figlio;
che nel tempo la relazione si andava deteriorando tanto Per_1
da far divenire la convivenza intollerabile;
il tutto aggravato da una serie di atteggiamenti vessatori da parte del resistente nei confronti della sig.ra ; chiedeva al Tribunale di Pt_1
Vicenza di volersi disporre l'affido del minore secondo le modalità ritenute più Per_1
opportune sentiti i Servizi Sociali o previa CTU, il collocamento del minore presso di lei con tempi di visita per il padre, l'assegnazione a suo favore della casa familiare con ordine di immediato allontanamento del sig. , nonché con l'obbligo a carico di quest'ultimo di CP_1
versare alla madre un assegno mensile di Euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice, non ritenendo di dover provvedere inaudita altera parte quanto alla richiesta di ordine di protezione, non sussistendone i presupposti, e ritenendo invece opportuna sul punto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, fissava l'udienza del 13/02/2025.
In data 07/02/2025 parte ricorrente, dando atto di aver raggiunto un accordo con il convenuto, depositava istanza, sottoscritta anche dal sig. , per l'accoglimento delle conclusioni CP_1
conformi formulate dalle parti a definizione della vertenza.
Conseguentemente il Giudice confermava l'udienza già fissata per consentire la costituzione in giudizio del resistente affinché le parti potessero rassegnare le loro conclusioni conformi sulla base del raggiunto accordo conciliativo.
Nelle more, l'udienza del 13/02/2025 veniva rinviata d'ufficio al 12/03/2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/02/2025 si costituiva in giudizio il sig. precisando di aver nel frattempo lasciato spontaneamente la casa familiare e CP_1 chiedendo anch'egli l'accoglimento delle conclusioni conformi concordate con la ricorrente.
All'udienza del 12/03/2025 le parti precisavano dinanzi al Giudice Relatore i termini e le condizioni del raggiunto accordo con riferimento alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore insistendo entrambi per Per_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha
4 espresso parere favorevole.
La domanda è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con il figlio minore Parte_1
. Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 13/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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