Ordinanza cautelare 19 ottobre 2017
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01575/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2017, proposto da
Club Magic Garden, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SE CA in Lecce, via Scarambone n. 56;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 92/gen. del 4.8.2017 per la chiusura immediata dell’attività denominata “Club Magic Garden” e lo sgombero delle persone presenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 29.9.2017, il Circolo “Club Magic Garden” impugnava l’ordinanza contingibile e urgente, in epigrafe indicata, con cui il Comune di Palagiano intimava la chiusura della struttura turistico – ricettiva, gestita da detto circolo, sita nel territorio comunale alla Contrada Marziotta.
Il provvedimento gravato veniva adottato a seguito del sopralluogo effettuato in data 4.8.2017 dal responsabile del Settore Tecnico e degli agenti di polizia locale, unitamente ai funzionari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Taranto e ai militari della Stazione dei Carabinieri di Palagiano, in esito al quale veniva evidenziato che:
- l’intera struttura era priva di agibilità e i bungalow adibiti ad uso turistico – al cui interno veniva riscontrata la presenza di persone soggiornanti – erano privi di autorizzazione edilizia ed oggetto di ordinanza non ottemperata; b )
- nel lavabo del banco del bar/minimarket annesso alla struttura (aperto al pubblico al momento del sopralluogo) non vi era erogazione di acqua potabile;
- il Sig. DI, in qualità di socio/tesoriere e responsabile della parte ricorrente, dichiarava che l’approvvigionamento idrico avveniva tramite un serbatoio di acqua potabile e che “in giornata” avrebbe provveduto alla fornitura dell’acqua mediante ditta autorizzata;
- lo stesso, al fine di dimostrare il regolare rifornimento di acqua potabile, esibiva delle fatture di trasporto della Ditta F.lli Semeraro S.r.l. riferite alla data del 2.8.2013 e alla data dell’8.11.2011.
Pertanto, sulla scorta delle gravi violazioni di carattere igienico-sanitarie riscontrate in sede di sopralluogo nonché della mancanza di agibilità dell’intera struttura, il Sindaco del Comune di Palagiano disponeva, con ordinanza ex art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, “la chiusura immediata della struttura turistica ricettiva” in argomento ed il contestuale “sgombero immediato dalle persone che soggiornano all ’ interno” ; disponeva, inoltre, “l ’ interdizione e l ’ inaccessibilità a tutti all ’ interno della struttura turistico ricettiva de quo, sprovvista dei requisiti igienico sanitari” .
Avverso la prefata ordinanza sindacale insorgeva la ditta Club Magic Garden, adducendo a sostegno del ricorso i seguenti motivi: I. “Violazione e falsa applicazione di legge: articoli 50 e 54, D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L..” ; II. “Violazione dell ’ art. 3 della L.n.241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione e d ’ istruttoria, difetto di presupposti, sviamento” .
Si costituiva in giudizio il Comune di Palagiano, instando per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. 513/2017 la Sezione respingeva l’istanza cautelare, proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Con i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni trattate, la difesa attorea sostiene anzitutto l’illegittimità dell’impugnato ordinanza in quanto adottata in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
In particolare, secondo la tesi di parte ricorrente, il Sindaco del Comune di Palagiano avrebbe esercitato i poteri di cui all’art. 54 cit. “a prescindere dalla ricorrenza di un pericolo concreto di danno grave ed imminente per l ’ incolumità e la salute pubblica” ; inoltre, l’ordinanza de qua sarebbe viziata per difetto di motivazione e di istruttoria.
Le censure, così compendiate, sono infondate.
Reputa il Collegio che, nella specie, sussistano tutte le condizioni di legge ex artt. 50 e 54 T.U. n. 267 del 2000 per l’adozione dell’atto che ne occupa (pericolo imminente per l’igiene, la sanità e l’incolumità pubblica e necessità di intervenire in via immediata con tale mezzo eccezionale, stante l’impossibilità di operare tempestivamente con gli ordinari mezzi a disposizione dell’Ente), tenuto conto delle gravi violazioni igienico - sanitarie riscontrate in loco ( in primis, la mancanza di acqua potabile) e dell’assenza di agibilità della struttura ricettiva.
Come già evidenziato in punto di fatto, l’ordinanza sindacale per cui vi è causa è stata adottata all’esito di puntuali accertamenti istruttori, ed in particolare sulla scorta degli accertamenti effettuati nel corso del sopralluogo del 4.8.2017, dai quali è emerso che, nonostante la presenza di numerosi ospiti del villaggio, la struttura ricettiva non fosse, in quel momento, servita da acqua potabile.
Inoltre, la P.A. ha congruamente ed idoneamente motivato le ragioni poste alla base dell’esercizio del potere extra ordinem, mettendo in rilievo come l’intera struttura fosse priva di agibilità e, dunque, mancante degli indefettibili “requisiti igienico-sanitari” previsti dalla normativa in subiecta materia .
È di palmare evidenza che tali circostanze – contrariamente all’assunto del ricorrente – integrino il presupposto legale del pericolo grave per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e l’integrità fisica della popolazione (in quel momento costituita dagli ospiti della struttura), ciò che legittima, ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., l’adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco.
3. A ciò si deve aggiungere che, alla luce delle risultanze processuali, è rimasto insuperato il rilievo che la struttura ricettiva in argomento è priva della necessaria agibilità; invero, dagli atti di causa è emerso che il Comune di Palagiano non ha rilasciato alcun certificato di agibilità relativo alla ridetta struttura, atteso che – in riscontro alla relativa istanza, acquisita al protocollo comunale n. 20203 del 3.11.2010 – il Responsabile del Settore Tecnico Comunale ha comunicato al Sig. DI che “la pratica non può essere esaminata in quanto la documentazione presentata è insufficiente” (v. nota prot. n. 21976 del 30.11.2010 - all. n. 5 produzione documentale di parte resistente).
In proposito, la condivisibile giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che, qualora dall’attività istruttoria della P.A. risulti che un edificio “sia privo del certificato di agibilità, è legittimo il provvedimento contingibile ed urgente emesso ai sensi dell ’ art. 54, comma 2, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui il sindaco — constatando la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità — dichiara l ’ inabitabilità dell ’ immobile e dispone l ’ immediata cessazione dell ’ utilizzo dei locali e lo sgombero degli occupanti” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 31.7.2013, n. 4467).
Il Sindaco del Comune di Palagiano ha quindi legittimamente fatto ricorso al rimedio extra ordinem , al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione, inibendo al pubblico l’accesso alla struttura del circolo, che – in mancanza di acqua potabile e di certificato di agibilità – si appalesa non conforme alle norme igienico sanitarie.
4. Né miglior sorte merita il profilo di censura con cui il ricorrente si duole dell’omessa preventiva comunicazione dell’ordinanza de qua agitur, per non essere stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Taranto, in ossequio all’art. 54, co. 4 del T.U.E.L.
Osserva il Collegio che - secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi - “la comunicazione preventiva al prefetto non costituisce requisito di legittimità dell ’ ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco ex art. 54, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267; detta comunicazione, infatti, non è volta all ’ acquisizione di un parere preventivo o di un altro apporto istruttorio, ma ha soltanto finalità organizzative per consentire al prefetto la predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione e per fargli conoscere in anticipo il suo contenuto al fine di esonerare l ’ amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall ’ aver concesso l ’ uso della forza pubblica per l ’ esecuzione di ordinanze illegittime” (T.A.R. Genova, Sez, I, 12.2.2016, n. 143; T.A.R. Napoli, Sez. V, 3.3.2015, n. 1367; T.A.R. Salerno, Sez. II, 23.1.2014, n. 227).
Detto adempimento, dunque, è soltanto funzionale alla predisposizione, da parte del prefetto, di tutti gli strumenti necessari per l’attuazione del provvedimento contingibile e urgente, non essendo previsto dalla legge quale requisito di legittimità dello stesso.
5. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, pure adombrata dalla difesa attorea nell’ultima parte dei motivi di ricorso, la giurisprudenza è da tempo univoca nell’affermare che, per le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, non si impone il rispetto delle regole poste a presidio della partecipazione del privato ex lege n. 241 del 1990, in considerazione dell’urgenza di provvedere e dell’attualità dello stato di pericolo che può aggravarsi con il trascorrere del tempo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 146/2018).
In altri termini, le circostanze che comportano l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente non sono compatibili con le esigenze partecipative garantite dalla comunicazione di avvio del procedimento; proprio la gravità della situazione di fatto posta alla base dell’ordinanza ed il rilevato pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, in essa individuato, integrano senza dubbio concrete esigenze di celerità e di speditezza in ordine alla necessità di provvedere, che consentono di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Da ciò consegue l’infondatezza anche di tale doglianza.
6. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, in quanto infondato.
7. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Palagiano, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO