Decreto cautelare 7 agosto 2019
Ordinanza cautelare 6 settembre 2019
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/04/2023, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00547/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2019, proposto da
IN MU – in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore AR NC NT – rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Invidia e Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Peschiera del Garda, Via Marzan n. 4;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Istituto Magistrale Statale “Carlo Montanari” di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del verbale n. 7 del Consiglio di Classe 2AMU MUSICALE relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019, del giorno 11 giugno 2019, nella parte in cui ha disposto la non ammissione alla classe successiva dell’alunna AR NC NT;
- del provvedimento Pagella Scolastica /Risultato Finale, del giorno 11 giugno 2019;
- del verbale n. 4 del Consiglio di Classe 2AMU MUSICALE relativo allo scrutinio intermedio di fine primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019, del giorno 25 gennaio 2019;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto, anche non noto o non notificato o comunicato all’alunna, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell’Istituto “Carlo Montanari”;
Visti gli articoli 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che la causa è stata fissata alla odierna camera di consiglio di ruolo aggiunto al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso;
- che, con atto depositato in data 1 marzo 2023, i difensori della parte ricorrente hanno depositato atto di dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall’Amministrazione resistente “in segno di accettazione della stessa a spese integralmente compensate”;
- che in data 3 aprile 2023 l’Amministrazione resistente ha depositato domanda di “dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse”;
- che la dichiarazione di rinuncia – pur notificata alle parti intimate – non risulta sottoscritta personalmente dalla ricorrente, ma proviene dai difensori, privi di procura speciale;
Considerato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto – valutate le circostanze connotanti la controversia e tenuto conto della dichiarazione del Ministero resistente in ordine alle spese – che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dell’alunna.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO