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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del Liquidatore p.t., Dott. Parte_1 Parte_2
(domiciliato per la carica presso la sede), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piras;
Appellante Incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
Appellante
E NEI CONFRONTI
,in persona del Presidente e legale CP_2 Controparte_3 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli;
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: rinvio da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 615/2021; FATTO E DIRITTO
§1. La sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 615/2021 ha così ricostruito la vicenda in esame:
“1.La società (incorporante per fusione della Parte_1 Controparte_4
e della ), aveva convenuto in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Roma il e l Controparte_1 Controparte_6
- per chiederne la condanna al risarcimento del danno conseguito alla condotta
[...] omissiva del rispetto alla richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni CP_1 straordinaria (anche CIGS, di seguito) per crisi aziendale, presentata in data 25 febbraio 2002.
L'attrice aveva quantificato il danno in € 3.985.217,00 e, in via subordinata, aveva domandato la Contr condanna dell' al rimborso delle retribuzioni anticipate da essa attrice e dalla in CP_2 relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa per i quali non era stato concesso il beneficio assistenziale. CP_
2. Il Tribunale, respinta la domanda proposta nei confronti dell' aveva accolto la domanda proposta nei confronti del limitatamente alla voce di danno corrispondente alle CP_1 retribuzioni interessate dalle istanze di ammissione al regime della CIGS, oltre accessori ( ndr pari ad € 344.023,45, aumentata con le voci accessorie)
3. La Corte di Appello di Roma, adita in via principale dal Controparte_1
e, in via incidentale dalla , ha accolto l'eccezione di
[...] Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata dall'appellante principale, ha annullato la sentenza di primo grado e ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, individuandolo nel TAR del Lazio.
4. Essa, ricostruiti gli istituti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ha ritenuto che i provvedimenti autorizzativi o concessori di competenza, rispettivamente CP_ dell' e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, si compendiano nell'esercizio di attività amministrativa discrezionale in quanto sono fondati non solo su valutazioni tecniche ma su scelte di natura politico-sociale correlate alla ponderazione dell'interesse pubblico che presiede al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi.
5. Ha, quindi, affermato che rispetto a poteri di tal fatta la posizione del privato (datore di lavoro e lavoratore) è di interesse legittimo, con conseguente attribuzione della controversia relativa ai rapporti che traggono origine dal provvedimento autorizzatorio (o concessorio) alla giurisdizione del giudice amministrativo e che solo successivamente all'emanazione di siffatto provvedimento la posizione del datore di lavoro assume la consistenza di diritto soggettivo all'erogazione del trattamento ed al rimborso delle spese anticipate ai lavoratori, con conseguente attribuzione della relativa controversia alla cognizione del giudice ordinario.
2 6. La Corte territoriale, rilevato che nel caso di specie non era stato adottato alcun provvedimento di ammissione alla CIGS, ha qualificato la posizione della società come di interesse legittimo;
ha ritenuto irrilevanti, ai fini di tale qualificazione, le circostanze di fatto dedotte dalla società concernenti le vicende fattuali che avevano preceduto la domanda di ammissione alla CIGS e la inerzia tenuta dal nei confronti delle istanze della stessa CP_1 società; ha ritenuto, al riguardo, che quest'ultima avrebbe dovuto esperire la procedura disciplinata dall'art. 2 della I. n. 205 del 2000 avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione.
7. Escluso, poi, che il riparto di giurisdizione possa fondarsi sul criterio della materia o, meglio, dei "blocchi di materia", la Corte territoriale ha affermato che il risarcimento del danno non costituisce una "materia" ma uno strumento di tutela ulteriore, attribuito al giudice amministrativo per rendere piena ed effettiva la tutela dell'interesse legittimo.
8. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso il e l Controparte_1 CP_2
8. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso Parte_1 per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso il e l Controparte_1 CP_2
9. La ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 1 cod.proc.civ., violazione dei principi in materia di giurisdizione (primo motivo) e, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (secondo motivo)”
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio.
, in riassunzione, ha chiesto, in ossequio ai principi Parte_1 enunciati dalla Cassazione, il rigetto dell'appello del e, in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale, la correzione dell'errore in cui è incorso il Tribunale nel condannare solo al trattamento di integrazione salariale ( €344.023,45) in luogo dell'intero ammontare delle retribuzioni, ed ulteriore condanna del al risarcimento degli ulteriori danni da CP_1 prosecuzione dell'attività quantificati in € 3.985.217,00 o di quella ritenuta di giustizia, e, in via condizionata, nonché la condanna dell' l' a rimborsare le somme anticipate a titolo di CP_2 integrazione del trattamento retributivo.
3 Il costituendosi in giudizio, chiedeva di Controparte_1 respingere la domanda avversaria siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda proposta da CP_2 Parte_3
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda CP_ di risarcimento danni della nei confronti dell' Parte_3
La causa veniva trattata in udienza ex art. 127 ter cpc e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc alle parti.
§2. L'appello del è fondato e deve essere accolto. Controparte_1
Alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi enucleato nell'ordinanza di rinvio, ove si rappresenta che la controversia ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno che la società ricorrente ha fondato sulla avvenuta lesione dell'affidamento riposto dalla società ricorrente nel comportamento tenuto dal
[...] nella conduzione e nella gestione della procedura di Controparte_1 mobilità, che precedette la richiesta di ammissione alla CIGS, che la ricorrente assume essersi compendiato in comportamenti difformi dai canoni di correttezza e buona fede, comportamenti questi privi di collegamento, anche solo mediato, con l'esercizio, mai attuato, del potere amministrativo correlato alla ammissione al trattamento di CIGS.
Fattispecie da esaminare alla luce del principio di diritto secondo cui "In materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione, assunta come difforme dai canoni di correttezza e buona fede. La responsabilità della P.A. per il danno prodotto all'imprenditore quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti
(la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato",inteso come fatto idoneo
a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il datore di lavoro
4 abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione".
Pertanto, posto che le valutazioni contenute nella sentenza della Cassazione attengono esclusivamente al profilo del riparto di giurisdizione e che una responsabilità da contatto sociale appartiene alla giurisdizione del G.O., l'esame della fondatezza del merito, su cui il giudice del rinvio non si è pronunciato, deve intendersi devoluta a questa Corte quale Giudice munito di giurisdizione.
A tal fine, va, quindi, necessariamente evidenziato che, alla luce delle statuizioni del provvedimento di rinvio, la disamina della fattispecie di causa deve intendersi limitata al merito della condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione nella fase antecedente e prodromica al successivo procedimento amministrativo instaurato dalla società per chiedere la Cassa Integrazione Guadagni speciale. Procedura, quest'ultima, che, secondo quanto affermato nella stessa sentenza di rinvio n. 615/2021, mantiene una natura inequivocabile di procedimento amministrativo e di esercizio discrezionale del potere della pubblica amministrazione con conseguente posizione di solo interesse legittimo in capo al richiedente, alla luce dei seguenti principi ivi formulati:
“16…è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, in linea generale, in materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo dopo l'adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. 20 giugno 1987 n. 5454 Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2034, Cass. Sez. Un. 10 agosto 1989 n. 3679,
Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1990 n. 10016, Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1999 n. 30, Cass. Sez. Un. 10 agosto
2005 n. 16780, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2006 n. 1732, Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376, Cass.
Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310, Cass. Sez. Un. 30 agosto 2018 n. 21435, Cass. Sez. Un. 25 febbraio
2019 n. 5455, le ultime due in materia di mobilità in deroga). Ric. 2019 ri. 02775 sez. SU - ud. 01-12-
2020
17. Con riferimento a specifiche vicende fattuali, queste Sezioni Unite hanno precisato:
18. Cass. Sez. Un. 15 luglio 1991 n. 7837: nei riguardi della pubblica amministrazione competente ad autorizzare l'integrazione salariale ( quanto all'integrazione ordinaria e Ministero del lavoro quanto CP_2 alla straordinaria), i lavoratori e il datore di lavoro, prima o in mancanza dell'emanazione dell'atto autorizzativo (caratterizzato da discrezionalità amministrativa anche nel caso
5 d'integrazione ordinaria), hanno una posizione solo indirettamente tutelata e perciò
d'interesse legittimo, sorgendo il diritto soggettivo del lavoratore (all'integrazione salariale) e del datore di lavoro (al rimborso delle somme a tal titolo anticipate ai dipendenti) solo dal provvedimento autorizzativo dell'intervento della C.I.G.; pertanto, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano invece alla cognizione del giudice amministrativo le controversie volte all'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione, ancorché la contestazione di tale atto sia finalizzata alla realizzazione del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni anticipate.
19. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310: in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato.
20. Cass. Sez. lav. 27 gennaio 2006 n. 1732 e Cass. sez. lav. 11 dicembre 2009 n. 26047: in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo
- con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato. Qualora il provvedimento di ritiro intervenga nel corso di un giudizio che la parte privata abbia instaurato correttamente - in quanto titolare di un pregresso diritto soggettivo - dinanzi al giudice ordinario, viene a radicarsi la giurisdizione e la competenza a decidere la controversia da parte dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. Ove venga denunciata davanti al medesimo giudice l'illegittimità del provvedimento sopravvenuto, non può venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiché ciò che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione è l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato è non già la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto
e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della
C.I.G. e, dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo), salva l'eventuale
6 sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in caso di avvenuta impugnazione dell'atto di annullamento
(o di revoca) dinanzi al giudice amministrativo.;
21. Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376: la posizione soggettiva del datore di lavoro di interesse legittimo non può ritenersi modificata in ragione dell'asserita "sicura adozione" del provvedimento ammissivo, per effetto del disposto inquadramento della società istante nel settore "industria - ramo edilizia", in quanto il solo inquadramento nel settore industria non fa discendere automaticamente il diritto alla integrazione salariale dovendo questo diritto essere deliberato dal competente organo amministrativo mediante, appunto, il provvedimento autorizzativo.
Ciò premesso, ai fini delle considerazioni sulla sussistenza di una responsabilità da “contatto sociale qualificato”, come parametro di valutazione della condotta tenuta dal CP_1
nella presente fattispecie, si richiamano anche i seguenti principi, secondo cui: La
[...] cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art.
1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr.
Cass. 11.7.2012, n. 11642). ( v. Cassaz. n. 29711/2020)
E ancora,
2.1. Le considerazioni svolte dalla dottrina e recepite dalla massima parte della giurisprudenza hanno, invero, evidenziato che l'elemento qualificante di quella che può ormai denominarsi "culpa in contrahendo" solo di nome, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base dell'affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti. Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi
(buona fece, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale. (…) il proprium della responsabilità in parola, nella quale il contatto sociale tra sfere giuridiche diverse deve essere
"qualificato", ossia connotato da uno "scopo" che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire. In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri
7 beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona.
Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione. (…) responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.".(Cassaz. n. 14188/2016).
Quanto al contenuto dell'affidamento ed alla soglia di responsabilità dell'Amministrazione – con conseguente obbligo risarcitorio- che deriva dal “contatto sociale qualificato” con il cittadino, si fa riferimento ad alcuni pertinenti principi formulati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che
l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza
e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione”. (v. Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 5 del 4 maggio 2018- In Rassegna
Monotematica Di Giurisprudenza “ Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022).
Inoltre, “l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole” e “fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato”, (v. Adunanze plenarie nn. 19,
20 e 21 del 29 novembre 2021- in Rassegna Monotematica Di Giurisprudenza “ Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022).
In sostanza, come inferibile dalla giurisprudenza, per lo più formatasi con riferimento ad ipotesi di atti ampliativi della sfera giuridica del privato successivamente annullati, in cui effettivamente l'affidamento del cittadino ha trovato una sua materializzazione in uno specifico
8 provvedimento favorevole, ciò che andrebbe valutato rispetto ad una condotta della pubblica amministrazione è la sua idoneità a far sorgere “fondate speranze” (v. CGUE sentenza 14 marzo 2013 C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, in Rassegna Monotematica Di
Giurisprudenza “Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022 : "il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un'istituzione dell'Unione ha fatto sorgere fondate speranze" ,
“costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili" ) e le circostanze in cui essa si è concretizzata che, insieme ad un provvedimento favorevole, abbiano dato fondamento alla fiducia nella legittimità del provvedimento e nella stabilità del rapporto così generatosi ( v. Cassaz. ordinanza n. 8236 del 28 aprile 2020).
Con riguardo al caso di specie, in ossequio a tali menzionati principi, è dato rilevare dagli atti che tra le parti in causa da una parte e Controparte_7 Controparte_1 dall'altro), nel momento in cui sono state avviate dalla le procedure di mobilità e di Pt_1 accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si è instaurato con il un CP_1
“contatto sociale qualificato”, idoneo a far sorgere in capo ad entrambe le parti un reciproco obbligo di condotta pre-contrattuale secondo buona fede e correttezza e di tutela dell'affidamento dell'altro, in particolare, per quel che qui rileva, l'affidamento in capo alla nel corretto esercizio dell'azione amministrativa nella fase consultiva pre- Pt_1 procedimentale (rispetto alla successiva procedura CIGS).
A tal fine va anche evidenziato, in primo luogo, che nessun provvedimento amministrativo favorevole alla idoneo a far nutrire una legittima aspettativa di stabilità di un rapporto Pt_1 con la PA, risulta essere stato adottato;
in secondo luogo, quanto alla fase consultiva antecedente l'istanza di CIGS, non emerge dagli atti la prova che l'azione amministrativa in quella fase si fosse spinta oltre i meri passaggi procedurali previsti dalla legge, fino ad ingenerare il più intenso affidamento e la “fondata speranza” (ulteriore rispetto al normale affidamento sull'osservanza dei prescritti passaggi procedurali) addirittura sull'esito ( alla società) favorevole della successiva procedura di accesso alla CIGS, che – si ribadisce- rimaneva una procedura amministrativa comunque affidata all'esercizio discrezionale del potere della P.A. ( v. sopra da sentenza di rinvio n. 615/2021) e che in ogni caso non si concludeva con alcun provvedimento.
In sostanza non può dirsi raggiunta la prova che l'allegato affidamento della società nell'esito scontato della procedura fosse legittimo e riposasse su elementi fattuali concreti;
ciò in contrasto con il principio in tema di onere probatorio in tali fattispecie, secondo cui “in tema
9 di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173 cod. civ.” ( v. Cassaz. n.
27648 del 20/12/2011)
Invero, dagli atti emerge solo che prima dell'ufficiale presentazione dell' istanza di CIGS da parte della si è svolto un tavolo di accordo tra le parti interessate presso il Pt_1 CP_1
l'11.2.2002 ed un altro tavolo di accordo sempre presso il
[...] Controparte_1 con riguardo alla costituita successivamente e controllata da il 24.10.2002. CP_4 Pt_1
I verbali di tali incontri fanno stato in maniera molto succinta della partecipazione delle parti interessate, di un rappresentante del ( tale senza alcuna Controparte_1 Persona_1 indicazione del ruolo e di suoi eventuali poteri), di un estremamente generico futuro piano Contr aziendale e di un intendimento delle società interessate ( prima, e , poi) di futura Pt_1 successiva presentazione di istanza di accesso alla CIGS, oltre che della finalità meramente consultiva del consesso ai sensi del dpr 218/2000 e del parere favorevole a tal fine degli uffici regionali del lavoro.
Pertanto, nessuna portata vincolante per l'amministrazione può ascriversi a tali verbali a fronte dei seguenti rilievi:
-tali verbali di accordo non risultano costituire intese ad hoc organizzate sullo specifico caso ma si inseriscono nel quadro degli ordinari passaggi procedimentali prodromici che l'imprenditore deve necessariamente intraprendere in vista di un eventuale accesso alla CIGS, ai sensi del DPR 218/2000 vigente ratione temporis, secondo cui ( art.2) l'imprenditore interessato deve presentare un'istanza di esame congiunto della situazione aziendale all'Ufficio territoriale del lavoro o al Ministero del Lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro ( qualora – come nel caso di specie - l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in più regioni), esame congiunto cui partecipano, oltre alle rappresentanze sindacali, anche i funzionari della direzione provinciale o della direzione regionale del lavoro, per il compimento di un'attività che viene considerata di mera
“consultazione”;
-il coinvolgimento del del Lavoro era dovuto solo all'ubicazione in più regioni delle CP_1 unità produttive della ( nel caso di specie in Lazio e Liguria), ma sempre acquisendo Pt_1 il parare degli uffici territoriali del Lavoro ( co. 3 art.2);
-quanto alla partecipazione del Ministero del Lavoro alle consultazioni, le riunioni si sono svolte presso una Direzione generale ( Direzione Generale della tutela delle condizioni di
10 lavoro) differente da quella individuata ex lege per l'esame congiunto (Direzione generale dei rapporti di lavoro) e la rappresentante del ( tale d.ssa ) viene indicata solo CP_1 Per_1 come presente senza alcuna precisazione in merito al suo ruolo, ai suoi poteri di rappresentatività e di impegno del ed ad sua specifica posizione sulla questione;
CP_1
- la legittimazione ad adottare il provvedimento finale di concessione e quindi ad impegnare l'Amministrazione per l'erogazione della cassa integrazione straordinaria, nonché sue modifiche e proroghe, non era in ogni caso delle direzioni tecniche ma del Ministro del Lavoro previa approvazione del programma aziendale (v. L. n. 223/ 1991 art.2 ( ratione temporis applicabile): Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo);
- la procedura di consultazione ex dpr 218/2000, di cui ai verbali del 2002, è stata necessariamente avviata dalla al fine di procedere successivamente alla procedura di Pt_1
CIGS; né risulta dagli atti che il riferimento contenuto nel primo verbale dell'11.2.2002 alla revoca del previo licenziamento dei dipendenti fosse inequivocabile prova del fatto che tale procedura fosse il frutto di sollecitazioni, ben potendo costituire piuttosto un'autonoma determinazione della società in funzione di un ulteriore tentativo di prosecuzione aziendale;
- la lettera con cui la comunica ai soggetti interessati ( RSU, Controparte_7
Regione e Uffici territoriali del lavoro ) l'avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 l.
223/1991 ( v all. 13 fasc. I grado parte attrice ), fa stato del fatto che, oltre al mancato riscontro alla procedura di CIGS, la determinazione era dovuta anche ad una persistente grave crisi aziendale( economica e commerciale) nonostante il tentativo di prosecuzione aziendale Contr attraverso la neocostituita , per l'ostruzionismo dei dipendenti alle iniziative di reperimento di altri partners, le notevoli perdite di bilancio ascrivibili alla difficile commerciabilità dei prodotti.
Nessun ulteriore elemento indicativo di una condotta di impegno da parte di organi ministeriali dotati di specifico potere di impegno per l'amministrazione risulta allegato.
Ne discende che la condotta tenuta nella fase consultiva pre- procedimentale dal CP_1
, peraltro intervenuto su impulso della società medesima, deve considerarsi svolta nel
[...] solco tracciato dalle disposizioni normative e priva di quella connotazione di vincolatività o semplicemente di assunzione di obblighi di risultato ascrittale dalla parte attrice, rispetto ad un procedimento sostanzialmente non ancora instaurato ( essendo state le istanze CIGS instaurate successivamente) e che comunque avrebbe avuto – come poi è effettivamente stato- un suo iter istruttorio ed un esito non scontato.
11 In sintesi, non è dato rilevare nella circostanza e nello svolgimento dei fatti quegli elementi idonei a giustificare ed a rendere legittimo un affidamento sull'esito scontato e favorevole della successiva (al tempo non ancora instaurata) procedura di accesso alla CIGS da parte della società, le cui scelte aziendali non potevano non tener conto del fatto che ci sarebbe stato un successivo e separato iter di valutazione del piano ai fini della concessione della misura.
Pertanto, non essendosi concretizzati gli elementi idonei ad ingenerare un affidamento incolpevole sull'esito positivo della procedura CIGS, non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la fase consultiva pre-procedimentale, le scelte aziendali ed i riverberi su queste ultime dell'esito della procedura CIGS, che – a questo punto-, va valutata autonomamente, in linea con i principi formulati nella sentenza di rinvio della Cassazione sopra richiamati e quelli formulati in un caso analogo anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui L'accordo de qua agitur rientra quindi tra le procedure di consultazione sindacale che precedono necessariamente l'avvio del procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni e, pertanto, non può essere definito come un accordo procedimentale sul contenuto del provvedimento finale in quanto il procedimento diretto ad adottare la determinazione sulla concessione della cassa integrazione inizia successivamente all'esaurimento delle procedure di consultazione sindacale.
Tali procedure – come avviene nel moderno sistema di relazioni industriali – sono intermediate in via amministrativa, ad esse presenziano rappresentanti dell'amministrazione, i quali si limitano a prendere atto della volontà delle parti sociali e solitamente si impegnano, ma in via generale, e non certo assumendo in merito precise obbligazioni, ad assicurare i migliori sforzi dell'amministrazione per la composizione del conflitto sociale originato dalla crisi aziendale.
La presenza di rappresentanti dell'amministrazione vale a garantire un utile avvio della procedura di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria ed a verificare l'esistenza delle condizioni per la presentazione della domanda ma non comporta né può comportare l'assunzione di obblighi procedimentali che si proiettino sul provvedimento finale, poiché tali obblighi si assumono rispetto ad un procedimento già esistente, a fronte cioè di chiare e motivate istanze delle parti in un contraddittorio pieno e non rispetto a procedimenti ancora da avviare.
Va altresì considerato che alla riunione ha assistito il Direttore Generale del ossia un organo CP_1 palesemente incompetente all'adozione del provvedimento finale né munito di apposita delega alla conclusione dell'accordo (come si evince dall'art. 1 del d.l. n.299/1994 competente all'atto di proroga della CIGS è il
Ministro).( v. CDS sentenza n. 2636/2002)
Tali conclusioni possono considerarsi dirimenti e già risolutive della controversia.
12 Tuttavia, sotto altro autonomo profilo, in considerazione delle allegazioni della società sul nesso tra l'impegno che il avrebbe assunto nella fase consultiva pre-procedimentale CP_1
e l'inerzia da quest'ultimo mostrata nel procedimento proprio di accesso alla CIGS, sostanzialmente rimasto pendente, si osserva che la contestata inerzia dell'amministrazione come fonte di responsabilità e di danno economico alla non è fondata. Pt_1
Che la condotta ministeriale nella fase consultiva prodromica non avesse una portata vincolante sugli esiti della procedura di accesso alla CIGS si è già detto sopra.
Che la condotta ascritta al nella trattazione della pratica di accesso alla CIGS, CP_1 instaurata dalla con la successiva domanda del 25.2.2002, si fosse compendiata in uno Pt_1 stato di inerzia causativo del danno patrimoniale da mancata percezione dell'integrazione, non
è condivisibile.
In primo luogo, acclarata la soluzione di continuità tra la fase consultiva e la procedura amministrativa CIGS vera e propria, per le ragioni già evidenziate anche nell'ordinanza di rinvio, non poteva configurarsi in questa sede un diritto soggettivo del richiedente all'esito favorevole della pratica.
In secondo luogo, parte resistente ha, in ogni caso, dedotto e allegato che nel corso della procedura si è imposta, a causa dell'evoluzione delle vicende aziendali, la necessità di integrazioni istruttorie, per le quali il ha inviato richieste di integrazioni documentali CP_1
( il 7.10.2002, il 5.12.2002 ed il 30.7.2003), a cui la società avrebbe dato riscontro solo con la nota del 25.10.2002 del Commissario Liquidatore, senza dare ulteriore seguito alle successive richieste, sostanzialmente lasciando la pratica pendente.
Al che va anche aggiunto, alla luce delle emergenze di causa, che tali richieste istruttorie tese al chiarimento di dettagli delle operazioni del piano aziendale presupposto nella richiesta di
CIGS potevano ritenersi anche ampiamente giustificate e non dilatorie, emergendo già dalla documentazione agli atti che dopo la presentazione dell'istanza di CIGS da parte di CP_7
Contr era stata costituita una nuova società, la , cui era stato trasferito il personale e che, di
[...] conseguenza, in corso di procedura era stato necessario rimodulare il periodo di CIGS originariamente richiesto per la e presentare nel successivo ottobre 2002 una nuova Pt_1
Contr istanza di CIGS a nome della per la concessione della misura per un periodo successivo.
L'argomentazione della in merito alla mancata ricezione delle note integrative del Pt_1 dicembre 2002 e dunque alla configurazione di una conclamata inerzia dell'amministrazione causativa dei danni lamentati non è condivisibile.
L'accesso alle misura di integrazione speciale guadagni era, per legge, iniziativa avviata dalla società stessa e, pertanto, quest'ultima era anche il soggetto eminentemente interessato ad una
13 positiva trattazione e conclusione della pratica;
a tale scopo, essa doveva intendersi anche onerata di farsi parte diligente nella rappresentazione all'amministrazione competente di tutti gli elementi necessari alla compiuta valutazione del caso e dei necessari aggiornamenti conseguenti alle vicende aziendali occorse successivamente alla presentazione dell'istanza, oltre che di un'eventuale sollecitazione alla trattazione, secondo le logiche di cui all'art. 1227 cc di esonero da responsabilità del debitore per fatto colposo del creditore, su cui comunque gravano obblighi di adempimento secondo correttezza e buona fede.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del è infondata e deve essere CP_7 Controparte_1 respinta.
Resta, pertanto, assorbita la domanda di rimborso avanzata nei confronti dell CP_2 consequenzialmente connessa alla domanda risarcitoria verso il . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice in primo grado appellante incidentale ( ) per i tre gradi di giudizio, liquidate Controparte_7 come in dispositivo, parametrate all'effettivo valore della controversia ( € 3.985.217,00).
Non sussistono i presupposti per il pagamento da parte appellante incidentale di un ulteriore somma pari al doppio del valore del contributo unificato effettivamente ex art. 13 dpr
115/2002, essendo stato il giudizio di appello instaurato nel 2011.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di Controparte_7 nei confronti del e dell' Controparte_1 CP_2
- Dispone la rifusione delle spese di lite per i tre gradi di giudizio a carico di parte attrice appellante incidentale ( ), così liquidate: per il primo grado, € 25.000 Controparte_7
a favore dell' ed €25.000 per il , per il secondo grado ( entrambe le CP_2 Controparte_1 fasi), € 25.000 all' e € 37.000 al , per il grado di legittimità € 20.000 CP_2 Controparte_1
a favore di ciascuno, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del Liquidatore p.t., Dott. Parte_1 Parte_2
(domiciliato per la carica presso la sede), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piras;
Appellante Incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
Appellante
E NEI CONFRONTI
,in persona del Presidente e legale CP_2 Controparte_3 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli;
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: rinvio da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 615/2021; FATTO E DIRITTO
§1. La sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 615/2021 ha così ricostruito la vicenda in esame:
“1.La società (incorporante per fusione della Parte_1 Controparte_4
e della ), aveva convenuto in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Roma il e l Controparte_1 Controparte_6
- per chiederne la condanna al risarcimento del danno conseguito alla condotta
[...] omissiva del rispetto alla richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni CP_1 straordinaria (anche CIGS, di seguito) per crisi aziendale, presentata in data 25 febbraio 2002.
L'attrice aveva quantificato il danno in € 3.985.217,00 e, in via subordinata, aveva domandato la Contr condanna dell' al rimborso delle retribuzioni anticipate da essa attrice e dalla in CP_2 relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa per i quali non era stato concesso il beneficio assistenziale. CP_
2. Il Tribunale, respinta la domanda proposta nei confronti dell' aveva accolto la domanda proposta nei confronti del limitatamente alla voce di danno corrispondente alle CP_1 retribuzioni interessate dalle istanze di ammissione al regime della CIGS, oltre accessori ( ndr pari ad € 344.023,45, aumentata con le voci accessorie)
3. La Corte di Appello di Roma, adita in via principale dal Controparte_1
e, in via incidentale dalla , ha accolto l'eccezione di
[...] Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata dall'appellante principale, ha annullato la sentenza di primo grado e ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, individuandolo nel TAR del Lazio.
4. Essa, ricostruiti gli istituti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ha ritenuto che i provvedimenti autorizzativi o concessori di competenza, rispettivamente CP_ dell' e del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, si compendiano nell'esercizio di attività amministrativa discrezionale in quanto sono fondati non solo su valutazioni tecniche ma su scelte di natura politico-sociale correlate alla ponderazione dell'interesse pubblico che presiede al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi.
5. Ha, quindi, affermato che rispetto a poteri di tal fatta la posizione del privato (datore di lavoro e lavoratore) è di interesse legittimo, con conseguente attribuzione della controversia relativa ai rapporti che traggono origine dal provvedimento autorizzatorio (o concessorio) alla giurisdizione del giudice amministrativo e che solo successivamente all'emanazione di siffatto provvedimento la posizione del datore di lavoro assume la consistenza di diritto soggettivo all'erogazione del trattamento ed al rimborso delle spese anticipate ai lavoratori, con conseguente attribuzione della relativa controversia alla cognizione del giudice ordinario.
2 6. La Corte territoriale, rilevato che nel caso di specie non era stato adottato alcun provvedimento di ammissione alla CIGS, ha qualificato la posizione della società come di interesse legittimo;
ha ritenuto irrilevanti, ai fini di tale qualificazione, le circostanze di fatto dedotte dalla società concernenti le vicende fattuali che avevano preceduto la domanda di ammissione alla CIGS e la inerzia tenuta dal nei confronti delle istanze della stessa CP_1 società; ha ritenuto, al riguardo, che quest'ultima avrebbe dovuto esperire la procedura disciplinata dall'art. 2 della I. n. 205 del 2000 avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione.
7. Escluso, poi, che il riparto di giurisdizione possa fondarsi sul criterio della materia o, meglio, dei "blocchi di materia", la Corte territoriale ha affermato che il risarcimento del danno non costituisce una "materia" ma uno strumento di tutela ulteriore, attribuito al giudice amministrativo per rendere piena ed effettiva la tutela dell'interesse legittimo.
8. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per Parte_1 cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso il e l Controparte_1 CP_2
8. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso Parte_1 per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso il e l Controparte_1 CP_2
9. La ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 1 cod.proc.civ., violazione dei principi in materia di giurisdizione (primo motivo) e, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (secondo motivo)”
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio.
, in riassunzione, ha chiesto, in ossequio ai principi Parte_1 enunciati dalla Cassazione, il rigetto dell'appello del e, in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale, la correzione dell'errore in cui è incorso il Tribunale nel condannare solo al trattamento di integrazione salariale ( €344.023,45) in luogo dell'intero ammontare delle retribuzioni, ed ulteriore condanna del al risarcimento degli ulteriori danni da CP_1 prosecuzione dell'attività quantificati in € 3.985.217,00 o di quella ritenuta di giustizia, e, in via condizionata, nonché la condanna dell' l' a rimborsare le somme anticipate a titolo di CP_2 integrazione del trattamento retributivo.
3 Il costituendosi in giudizio, chiedeva di Controparte_1 respingere la domanda avversaria siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda proposta da CP_2 Parte_3
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda CP_ di risarcimento danni della nei confronti dell' Parte_3
La causa veniva trattata in udienza ex art. 127 ter cpc e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc alle parti.
§2. L'appello del è fondato e deve essere accolto. Controparte_1
Alla luce delle statuizioni della Corte di Cassazione, il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi enucleato nell'ordinanza di rinvio, ove si rappresenta che la controversia ha ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno che la società ricorrente ha fondato sulla avvenuta lesione dell'affidamento riposto dalla società ricorrente nel comportamento tenuto dal
[...] nella conduzione e nella gestione della procedura di Controparte_1 mobilità, che precedette la richiesta di ammissione alla CIGS, che la ricorrente assume essersi compendiato in comportamenti difformi dai canoni di correttezza e buona fede, comportamenti questi privi di collegamento, anche solo mediato, con l'esercizio, mai attuato, del potere amministrativo correlato alla ammissione al trattamento di CIGS.
Fattispecie da esaminare alla luce del principio di diritto secondo cui "In materia di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione, assunta come difforme dai canoni di correttezza e buona fede. La responsabilità della P.A. per il danno prodotto all'imprenditore quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti
(la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato",inteso come fatto idoneo
a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il datore di lavoro
4 abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione".
Pertanto, posto che le valutazioni contenute nella sentenza della Cassazione attengono esclusivamente al profilo del riparto di giurisdizione e che una responsabilità da contatto sociale appartiene alla giurisdizione del G.O., l'esame della fondatezza del merito, su cui il giudice del rinvio non si è pronunciato, deve intendersi devoluta a questa Corte quale Giudice munito di giurisdizione.
A tal fine, va, quindi, necessariamente evidenziato che, alla luce delle statuizioni del provvedimento di rinvio, la disamina della fattispecie di causa deve intendersi limitata al merito della condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione nella fase antecedente e prodromica al successivo procedimento amministrativo instaurato dalla società per chiedere la Cassa Integrazione Guadagni speciale. Procedura, quest'ultima, che, secondo quanto affermato nella stessa sentenza di rinvio n. 615/2021, mantiene una natura inequivocabile di procedimento amministrativo e di esercizio discrezionale del potere della pubblica amministrazione con conseguente posizione di solo interesse legittimo in capo al richiedente, alla luce dei seguenti principi ivi formulati:
“16…è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale, in linea generale, in materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo dopo l'adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento, mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. 20 giugno 1987 n. 5454 Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2034, Cass. Sez. Un. 10 agosto 1989 n. 3679,
Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1990 n. 10016, Cass. Sez. Un. 5 febbraio 1999 n. 30, Cass. Sez. Un. 10 agosto
2005 n. 16780, Cass. Sez. Un. 27 gennaio 2006 n. 1732, Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376, Cass.
Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310, Cass. Sez. Un. 30 agosto 2018 n. 21435, Cass. Sez. Un. 25 febbraio
2019 n. 5455, le ultime due in materia di mobilità in deroga). Ric. 2019 ri. 02775 sez. SU - ud. 01-12-
2020
17. Con riferimento a specifiche vicende fattuali, queste Sezioni Unite hanno precisato:
18. Cass. Sez. Un. 15 luglio 1991 n. 7837: nei riguardi della pubblica amministrazione competente ad autorizzare l'integrazione salariale ( quanto all'integrazione ordinaria e Ministero del lavoro quanto CP_2 alla straordinaria), i lavoratori e il datore di lavoro, prima o in mancanza dell'emanazione dell'atto autorizzativo (caratterizzato da discrezionalità amministrativa anche nel caso
5 d'integrazione ordinaria), hanno una posizione solo indirettamente tutelata e perciò
d'interesse legittimo, sorgendo il diritto soggettivo del lavoratore (all'integrazione salariale) e del datore di lavoro (al rimborso delle somme a tal titolo anticipate ai dipendenti) solo dal provvedimento autorizzativo dell'intervento della C.I.G.; pertanto, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano invece alla cognizione del giudice amministrativo le controversie volte all'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione, ancorché la contestazione di tale atto sia finalizzata alla realizzazione del diritto del datore di lavoro al rimborso delle integrazioni anticipate.
19. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007 n. 310: in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato.
20. Cass. Sez. lav. 27 gennaio 2006 n. 1732 e Cass. sez. lav. 11 dicembre 2009 n. 26047: in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo
- con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato. Qualora il provvedimento di ritiro intervenga nel corso di un giudizio che la parte privata abbia instaurato correttamente - in quanto titolare di un pregresso diritto soggettivo - dinanzi al giudice ordinario, viene a radicarsi la giurisdizione e la competenza a decidere la controversia da parte dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ. Ove venga denunciata davanti al medesimo giudice l'illegittimità del provvedimento sopravvenuto, non può venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiché ciò che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione è l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato è non già la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto
e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della
C.I.G. e, dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo), salva l'eventuale
6 sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in caso di avvenuta impugnazione dell'atto di annullamento
(o di revoca) dinanzi al giudice amministrativo.;
21. Cass. Sez. Un. 11 aprile 2006 n. 8376: la posizione soggettiva del datore di lavoro di interesse legittimo non può ritenersi modificata in ragione dell'asserita "sicura adozione" del provvedimento ammissivo, per effetto del disposto inquadramento della società istante nel settore "industria - ramo edilizia", in quanto il solo inquadramento nel settore industria non fa discendere automaticamente il diritto alla integrazione salariale dovendo questo diritto essere deliberato dal competente organo amministrativo mediante, appunto, il provvedimento autorizzativo.
Ciò premesso, ai fini delle considerazioni sulla sussistenza di una responsabilità da “contatto sociale qualificato”, come parametro di valutazione della condotta tenuta dal CP_1
nella presente fattispecie, si richiamano anche i seguenti principi, secondo cui: La
[...] cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art.
1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (cfr.
Cass. 11.7.2012, n. 11642). ( v. Cassaz. n. 29711/2020)
E ancora,
2.1. Le considerazioni svolte dalla dottrina e recepite dalla massima parte della giurisprudenza hanno, invero, evidenziato che l'elemento qualificante di quella che può ormai denominarsi "culpa in contrahendo" solo di nome, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base dell'affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti. Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi
(buona fece, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale. (…) il proprium della responsabilità in parola, nella quale il contatto sociale tra sfere giuridiche diverse deve essere
"qualificato", ossia connotato da uno "scopo" che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire. In virtù di tale relazione qualificata, una persona - al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell'azione amministrativa) - affida i propri
7 beni della vita alla correttezza, all'influenza ed alla professionalità di un'altra persona.
Per il che non si verte - com'è del tutto evidente - in un'ipotesi di mero contatto sociale, bensì di un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità - concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. - in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione. (…) responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.".(Cassaz. n. 14188/2016).
Quanto al contenuto dell'affidamento ed alla soglia di responsabilità dell'Amministrazione – con conseguente obbligo risarcitorio- che deriva dal “contatto sociale qualificato” con il cittadino, si fa riferimento ad alcuni pertinenti principi formulati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che
l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza
e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione”. (v. Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 5 del 4 maggio 2018- In Rassegna
Monotematica Di Giurisprudenza “ Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022).
Inoltre, “l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole” e “fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato”, (v. Adunanze plenarie nn. 19,
20 e 21 del 29 novembre 2021- in Rassegna Monotematica Di Giurisprudenza “ Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022).
In sostanza, come inferibile dalla giurisprudenza, per lo più formatasi con riferimento ad ipotesi di atti ampliativi della sfera giuridica del privato successivamente annullati, in cui effettivamente l'affidamento del cittadino ha trovato una sua materializzazione in uno specifico
8 provvedimento favorevole, ciò che andrebbe valutato rispetto ad una condotta della pubblica amministrazione è la sua idoneità a far sorgere “fondate speranze” (v. CGUE sentenza 14 marzo 2013 C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle, in Rassegna Monotematica Di
Giurisprudenza “Autotutela e affidamento “ del 31.12.2022 : "il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un'istituzione dell'Unione ha fatto sorgere fondate speranze" ,
“costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili" ) e le circostanze in cui essa si è concretizzata che, insieme ad un provvedimento favorevole, abbiano dato fondamento alla fiducia nella legittimità del provvedimento e nella stabilità del rapporto così generatosi ( v. Cassaz. ordinanza n. 8236 del 28 aprile 2020).
Con riguardo al caso di specie, in ossequio a tali menzionati principi, è dato rilevare dagli atti che tra le parti in causa da una parte e Controparte_7 Controparte_1 dall'altro), nel momento in cui sono state avviate dalla le procedure di mobilità e di Pt_1 accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si è instaurato con il un CP_1
“contatto sociale qualificato”, idoneo a far sorgere in capo ad entrambe le parti un reciproco obbligo di condotta pre-contrattuale secondo buona fede e correttezza e di tutela dell'affidamento dell'altro, in particolare, per quel che qui rileva, l'affidamento in capo alla nel corretto esercizio dell'azione amministrativa nella fase consultiva pre- Pt_1 procedimentale (rispetto alla successiva procedura CIGS).
A tal fine va anche evidenziato, in primo luogo, che nessun provvedimento amministrativo favorevole alla idoneo a far nutrire una legittima aspettativa di stabilità di un rapporto Pt_1 con la PA, risulta essere stato adottato;
in secondo luogo, quanto alla fase consultiva antecedente l'istanza di CIGS, non emerge dagli atti la prova che l'azione amministrativa in quella fase si fosse spinta oltre i meri passaggi procedurali previsti dalla legge, fino ad ingenerare il più intenso affidamento e la “fondata speranza” (ulteriore rispetto al normale affidamento sull'osservanza dei prescritti passaggi procedurali) addirittura sull'esito ( alla società) favorevole della successiva procedura di accesso alla CIGS, che – si ribadisce- rimaneva una procedura amministrativa comunque affidata all'esercizio discrezionale del potere della P.A. ( v. sopra da sentenza di rinvio n. 615/2021) e che in ogni caso non si concludeva con alcun provvedimento.
In sostanza non può dirsi raggiunta la prova che l'allegato affidamento della società nell'esito scontato della procedura fosse legittimo e riposasse su elementi fattuali concreti;
ciò in contrasto con il principio in tema di onere probatorio in tali fattispecie, secondo cui “in tema
9 di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173 cod. civ.” ( v. Cassaz. n.
27648 del 20/12/2011)
Invero, dagli atti emerge solo che prima dell'ufficiale presentazione dell' istanza di CIGS da parte della si è svolto un tavolo di accordo tra le parti interessate presso il Pt_1 CP_1
l'11.2.2002 ed un altro tavolo di accordo sempre presso il
[...] Controparte_1 con riguardo alla costituita successivamente e controllata da il 24.10.2002. CP_4 Pt_1
I verbali di tali incontri fanno stato in maniera molto succinta della partecipazione delle parti interessate, di un rappresentante del ( tale senza alcuna Controparte_1 Persona_1 indicazione del ruolo e di suoi eventuali poteri), di un estremamente generico futuro piano Contr aziendale e di un intendimento delle società interessate ( prima, e , poi) di futura Pt_1 successiva presentazione di istanza di accesso alla CIGS, oltre che della finalità meramente consultiva del consesso ai sensi del dpr 218/2000 e del parere favorevole a tal fine degli uffici regionali del lavoro.
Pertanto, nessuna portata vincolante per l'amministrazione può ascriversi a tali verbali a fronte dei seguenti rilievi:
-tali verbali di accordo non risultano costituire intese ad hoc organizzate sullo specifico caso ma si inseriscono nel quadro degli ordinari passaggi procedimentali prodromici che l'imprenditore deve necessariamente intraprendere in vista di un eventuale accesso alla CIGS, ai sensi del DPR 218/2000 vigente ratione temporis, secondo cui ( art.2) l'imprenditore interessato deve presentare un'istanza di esame congiunto della situazione aziendale all'Ufficio territoriale del lavoro o al Ministero del Lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro ( qualora – come nel caso di specie - l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in più regioni), esame congiunto cui partecipano, oltre alle rappresentanze sindacali, anche i funzionari della direzione provinciale o della direzione regionale del lavoro, per il compimento di un'attività che viene considerata di mera
“consultazione”;
-il coinvolgimento del del Lavoro era dovuto solo all'ubicazione in più regioni delle CP_1 unità produttive della ( nel caso di specie in Lazio e Liguria), ma sempre acquisendo Pt_1 il parare degli uffici territoriali del Lavoro ( co. 3 art.2);
-quanto alla partecipazione del Ministero del Lavoro alle consultazioni, le riunioni si sono svolte presso una Direzione generale ( Direzione Generale della tutela delle condizioni di
10 lavoro) differente da quella individuata ex lege per l'esame congiunto (Direzione generale dei rapporti di lavoro) e la rappresentante del ( tale d.ssa ) viene indicata solo CP_1 Per_1 come presente senza alcuna precisazione in merito al suo ruolo, ai suoi poteri di rappresentatività e di impegno del ed ad sua specifica posizione sulla questione;
CP_1
- la legittimazione ad adottare il provvedimento finale di concessione e quindi ad impegnare l'Amministrazione per l'erogazione della cassa integrazione straordinaria, nonché sue modifiche e proroghe, non era in ogni caso delle direzioni tecniche ma del Ministro del Lavoro previa approvazione del programma aziendale (v. L. n. 223/ 1991 art.2 ( ratione temporis applicabile): Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI per la durata prevista nel programma medesimo);
- la procedura di consultazione ex dpr 218/2000, di cui ai verbali del 2002, è stata necessariamente avviata dalla al fine di procedere successivamente alla procedura di Pt_1
CIGS; né risulta dagli atti che il riferimento contenuto nel primo verbale dell'11.2.2002 alla revoca del previo licenziamento dei dipendenti fosse inequivocabile prova del fatto che tale procedura fosse il frutto di sollecitazioni, ben potendo costituire piuttosto un'autonoma determinazione della società in funzione di un ulteriore tentativo di prosecuzione aziendale;
- la lettera con cui la comunica ai soggetti interessati ( RSU, Controparte_7
Regione e Uffici territoriali del lavoro ) l'avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 l.
223/1991 ( v all. 13 fasc. I grado parte attrice ), fa stato del fatto che, oltre al mancato riscontro alla procedura di CIGS, la determinazione era dovuta anche ad una persistente grave crisi aziendale( economica e commerciale) nonostante il tentativo di prosecuzione aziendale Contr attraverso la neocostituita , per l'ostruzionismo dei dipendenti alle iniziative di reperimento di altri partners, le notevoli perdite di bilancio ascrivibili alla difficile commerciabilità dei prodotti.
Nessun ulteriore elemento indicativo di una condotta di impegno da parte di organi ministeriali dotati di specifico potere di impegno per l'amministrazione risulta allegato.
Ne discende che la condotta tenuta nella fase consultiva pre- procedimentale dal CP_1
, peraltro intervenuto su impulso della società medesima, deve considerarsi svolta nel
[...] solco tracciato dalle disposizioni normative e priva di quella connotazione di vincolatività o semplicemente di assunzione di obblighi di risultato ascrittale dalla parte attrice, rispetto ad un procedimento sostanzialmente non ancora instaurato ( essendo state le istanze CIGS instaurate successivamente) e che comunque avrebbe avuto – come poi è effettivamente stato- un suo iter istruttorio ed un esito non scontato.
11 In sintesi, non è dato rilevare nella circostanza e nello svolgimento dei fatti quegli elementi idonei a giustificare ed a rendere legittimo un affidamento sull'esito scontato e favorevole della successiva (al tempo non ancora instaurata) procedura di accesso alla CIGS da parte della società, le cui scelte aziendali non potevano non tener conto del fatto che ci sarebbe stato un successivo e separato iter di valutazione del piano ai fini della concessione della misura.
Pertanto, non essendosi concretizzati gli elementi idonei ad ingenerare un affidamento incolpevole sull'esito positivo della procedura CIGS, non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la fase consultiva pre-procedimentale, le scelte aziendali ed i riverberi su queste ultime dell'esito della procedura CIGS, che – a questo punto-, va valutata autonomamente, in linea con i principi formulati nella sentenza di rinvio della Cassazione sopra richiamati e quelli formulati in un caso analogo anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui L'accordo de qua agitur rientra quindi tra le procedure di consultazione sindacale che precedono necessariamente l'avvio del procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni e, pertanto, non può essere definito come un accordo procedimentale sul contenuto del provvedimento finale in quanto il procedimento diretto ad adottare la determinazione sulla concessione della cassa integrazione inizia successivamente all'esaurimento delle procedure di consultazione sindacale.
Tali procedure – come avviene nel moderno sistema di relazioni industriali – sono intermediate in via amministrativa, ad esse presenziano rappresentanti dell'amministrazione, i quali si limitano a prendere atto della volontà delle parti sociali e solitamente si impegnano, ma in via generale, e non certo assumendo in merito precise obbligazioni, ad assicurare i migliori sforzi dell'amministrazione per la composizione del conflitto sociale originato dalla crisi aziendale.
La presenza di rappresentanti dell'amministrazione vale a garantire un utile avvio della procedura di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria ed a verificare l'esistenza delle condizioni per la presentazione della domanda ma non comporta né può comportare l'assunzione di obblighi procedimentali che si proiettino sul provvedimento finale, poiché tali obblighi si assumono rispetto ad un procedimento già esistente, a fronte cioè di chiare e motivate istanze delle parti in un contraddittorio pieno e non rispetto a procedimenti ancora da avviare.
Va altresì considerato che alla riunione ha assistito il Direttore Generale del ossia un organo CP_1 palesemente incompetente all'adozione del provvedimento finale né munito di apposita delega alla conclusione dell'accordo (come si evince dall'art. 1 del d.l. n.299/1994 competente all'atto di proroga della CIGS è il
Ministro).( v. CDS sentenza n. 2636/2002)
Tali conclusioni possono considerarsi dirimenti e già risolutive della controversia.
12 Tuttavia, sotto altro autonomo profilo, in considerazione delle allegazioni della società sul nesso tra l'impegno che il avrebbe assunto nella fase consultiva pre-procedimentale CP_1
e l'inerzia da quest'ultimo mostrata nel procedimento proprio di accesso alla CIGS, sostanzialmente rimasto pendente, si osserva che la contestata inerzia dell'amministrazione come fonte di responsabilità e di danno economico alla non è fondata. Pt_1
Che la condotta ministeriale nella fase consultiva prodromica non avesse una portata vincolante sugli esiti della procedura di accesso alla CIGS si è già detto sopra.
Che la condotta ascritta al nella trattazione della pratica di accesso alla CIGS, CP_1 instaurata dalla con la successiva domanda del 25.2.2002, si fosse compendiata in uno Pt_1 stato di inerzia causativo del danno patrimoniale da mancata percezione dell'integrazione, non
è condivisibile.
In primo luogo, acclarata la soluzione di continuità tra la fase consultiva e la procedura amministrativa CIGS vera e propria, per le ragioni già evidenziate anche nell'ordinanza di rinvio, non poteva configurarsi in questa sede un diritto soggettivo del richiedente all'esito favorevole della pratica.
In secondo luogo, parte resistente ha, in ogni caso, dedotto e allegato che nel corso della procedura si è imposta, a causa dell'evoluzione delle vicende aziendali, la necessità di integrazioni istruttorie, per le quali il ha inviato richieste di integrazioni documentali CP_1
( il 7.10.2002, il 5.12.2002 ed il 30.7.2003), a cui la società avrebbe dato riscontro solo con la nota del 25.10.2002 del Commissario Liquidatore, senza dare ulteriore seguito alle successive richieste, sostanzialmente lasciando la pratica pendente.
Al che va anche aggiunto, alla luce delle emergenze di causa, che tali richieste istruttorie tese al chiarimento di dettagli delle operazioni del piano aziendale presupposto nella richiesta di
CIGS potevano ritenersi anche ampiamente giustificate e non dilatorie, emergendo già dalla documentazione agli atti che dopo la presentazione dell'istanza di CIGS da parte di CP_7
Contr era stata costituita una nuova società, la , cui era stato trasferito il personale e che, di
[...] conseguenza, in corso di procedura era stato necessario rimodulare il periodo di CIGS originariamente richiesto per la e presentare nel successivo ottobre 2002 una nuova Pt_1
Contr istanza di CIGS a nome della per la concessione della misura per un periodo successivo.
L'argomentazione della in merito alla mancata ricezione delle note integrative del Pt_1 dicembre 2002 e dunque alla configurazione di una conclamata inerzia dell'amministrazione causativa dei danni lamentati non è condivisibile.
L'accesso alle misura di integrazione speciale guadagni era, per legge, iniziativa avviata dalla società stessa e, pertanto, quest'ultima era anche il soggetto eminentemente interessato ad una
13 positiva trattazione e conclusione della pratica;
a tale scopo, essa doveva intendersi anche onerata di farsi parte diligente nella rappresentazione all'amministrazione competente di tutti gli elementi necessari alla compiuta valutazione del caso e dei necessari aggiornamenti conseguenti alle vicende aziendali occorse successivamente alla presentazione dell'istanza, oltre che di un'eventuale sollecitazione alla trattazione, secondo le logiche di cui all'art. 1227 cc di esonero da responsabilità del debitore per fatto colposo del creditore, su cui comunque gravano obblighi di adempimento secondo correttezza e buona fede.
Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del è infondata e deve essere CP_7 Controparte_1 respinta.
Resta, pertanto, assorbita la domanda di rimborso avanzata nei confronti dell CP_2 consequenzialmente connessa alla domanda risarcitoria verso il . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice in primo grado appellante incidentale ( ) per i tre gradi di giudizio, liquidate Controparte_7 come in dispositivo, parametrate all'effettivo valore della controversia ( € 3.985.217,00).
Non sussistono i presupposti per il pagamento da parte appellante incidentale di un ulteriore somma pari al doppio del valore del contributo unificato effettivamente ex art. 13 dpr
115/2002, essendo stato il giudizio di appello instaurato nel 2011.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di Controparte_7 nei confronti del e dell' Controparte_1 CP_2
- Dispone la rifusione delle spese di lite per i tre gradi di giudizio a carico di parte attrice appellante incidentale ( ), così liquidate: per il primo grado, € 25.000 Controparte_7
a favore dell' ed €25.000 per il , per il secondo grado ( entrambe le CP_2 Controparte_1 fasi), € 25.000 all' e € 37.000 al , per il grado di legittimità € 20.000 CP_2 Controparte_1
a favore di ciascuno, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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