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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott. SILVIA BARISON Giudice relatore dott. TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2022 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI ALBANESE ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MARINA OTTAVIANI convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 26/09/2024 di seguito riportate
Conclusioni del ricorrente: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 02/02/1980 a Marcon (Ve) tra il Sig. e la Sig.ra il Parte_1 CP_1
1 24/05/2014, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marcon (Ve), anno 1980, Numero 1, Parte 1; 2) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il Sig. tenuto alla corresponsione alla Sig.ra a far data dal Parte_1 CP_1 deposito del presente ricorso, di un assegno divorzile mensile di € 500,00, da ridursi a non oltre
€ 400,00 allorquando quest'ultima percepirà la pensione sociale Inps, ovvero, in ogni caso, allorquando raggiungerà i 65 anni di età utile ai fini della maturazione della pensione minima sociale;
Con condanna al pagamento di diritti, onorari e spese di lite, C.P.A. ed I.V.A. nell'ipotesi di opposizione da parte della Sig.ra o di contumacia di quest'ultima” CP_1
Conclusioni della resistente: “IN VIA PRINCIPALE Dichiarare lo scioglimento del matrimonio il 2.2.1980 a Marcon (VE) tra il signor e la signora Parte_1 [...] il 24.5.2014 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Marcon CP_1
(VE), anno 1980, Numero 1, part 1, disponendo per le comunicazioni ai competenti uffici di stato civile. Respingere, per i motivi dedotti, le richieste ex adverso formulate nel ricorso introduttivo e, a conferma delle pattuizioni di cui alla separazione consensuale e al provvedimento 15.11.2022, porre a carico del signor un assegno divorzile a favore della moglie Parte_1 di €. 1.100,00, o la maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul c/c della signora entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT. IN VIA ISTRUTTORIA […] IN OGNI CASO. Con vittoria di spese di lite ed onorari.” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 25/02/2022 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in MARCON il 02/02/1980 con dalla cui unione CP_1
sono nati i figli (26/02/1985) e (24/10/1990), ad oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n. 67 del 2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
2 Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine all'assegno divorzile, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsa all'udienza presidenziale il solo ricorrente, il Presidente delegato con ordinanza del 15/11/2022 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, ponendo a carico del sig. “il pagamento, a titolo di mantenimento dell'altro Pt_1
coniuge, di € 1100,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese”; in seguito alla nomina del GI, era disposto il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito di memoria integrativa oltre che per la costituzione del convenuto.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., il GI decideva in punto di istanze istruttorie, non ammettendo la ctu medico – legale sulla persona della resistente, chiesta dalla stessa, e onerando il ricorrente di produrre la documentazione atta a stimare la propria capacità reddituale e patrimoniale ma respingendo l'istanza di ordine di esibizione del “prospetto pensionistico” del ricorrente formulata ex adverso.
Preso atto delle note di precisazione delle conclusioni depositate dai difensori per l'udienza del 26 settembre 2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini ex art. 190 I co. c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale
(06/09/2016) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
3 Si deve inoltre ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori la controversia verte unicamente sull'assegno divorzile chiesto dalla moglie per almeno 1100,00 € al mese e che il marito ha chiesto sia limitato ad € 500,00 con riduzione quando ella dovesse percepire la pensione.
A tal fine va in primo luogo ricordato che con la presente sentenza costitutiva di scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce titolo per la nascita, in capo al coniuge richiedente, del diritto al c.d. assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 ss.mm.ii.
In base ad un fondamentale arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, (sent. 18287/2018), la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile va apprezzata secondo un criterio “composito”, che postula il riscontro di uno squilibrio delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, accompagnato dall'apprezzamento del contributo, concretamente fornito dal richiedente, alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge obbligato, in relazione alla durata del matrimonio, alle sue potenzialità reddituali future ed a quelle dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto in capo all'ex coniuge va compiuto un primo e doveroso accertamento che abbia ad oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, che si determina laddove una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro ovvero anche allorquando si riscontrino “situazioni caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico – patrimoniale delle parti, di entità variabile”. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha “natura
4 composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”, che assume un “contenuto prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti”.
Afferma inoltre la Suprema Corte che va “esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi” di cui all'art. 5 comma 6 legge div., nel senso che l'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente
“assume un connotato prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni patrimoniali delle parti” e va valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una parte”.
Pertanto, in forza del principio di pari dignità sociale, a sua volta indissolubilmente connesso a quello solidaristico, deve “procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella specie, ritiene il Collegio di poter valorizzare – a sostegno del diritto della resistente ad un assegno divorzile – prevalentemente la sua componente
“assistenziale”.
Comparando le condizioni economico – patrimoniali delle parti emerge che il ricorrente gode di una pensione di circa 2400,00 € medi netti mensili e che egli svolge lavori di liuteria, come comprovano gli acquisti di materiale presumibilmente destinati a tale attività (v. conti correnti in atti, passim – dove si
5 legge “24.8.2021 e 19.7.2023 Seven color Silea, 3.3.2021 Centro del Colore, 9.4.2022 e
7.10.2022 Casa Musicale, Via Garda, 24.9.2022 e 16.2.2023 , Controparte_2
con la dicitura Catena per Celio – violino, 26.1.2022 Nitrato di piombo per liuteria Letslab
Delivering, 13.11.2023, 11.10.2022, 15.3.2021 e 28.12.2021 Ferramenta Rizzardi,
9.3.2023 e 6.8.2021 Edil Color, 31.5.2021, 4.6.2021, 16.6.2021, 22.6.2021 e 4.8.2021
- febbraio 2024 bonifico per strumenti, Controparte_3
gennaio 2023 strumenti liuteria”); per contro, la moglie non ha altri introiti che l'assegno di mantenimento riconosciute in sede separativa (quando peraltro il marito già era in pensione, pacificamente aveva riscosso il TFS per € 80.000,00 e la moglie già non lavorava).
Se tale condizione di inoccupazione in capo alla moglie è – in difetto di altra ragione apprezzabile obiettivamente riscontrabile – dovuto a sua scelta, almeno da quando, separandosi dal marito, è venuto meno quel ménage familiare cui ella potrebbe aver contribuito mediante il comune lavoro casalingo di cura;
non è meno vero che oggi la resistente, anziana e affetta da una forma depressiva certificata in atti (v. docc. 4
e 5, 9 – 12 conv. e certificato medico dep. 28.11.2022), non è attualmente dotata di alcuna concreta capacità reddituale.
Atteso – per un verso – che ella non risulta avere ottenuto alcuna provvidenza pubblica, come per esempio l'assegno di invalidità civile, e che non fruisce più dell'alloggio ATER già intestato al marito, essendone stata sfrattata nel corso del presente procedimento e considerato – per altro verso – che non è stata aggiornata la condizione abitativa della resistente, la quale presumibilmente continua a coabitare con la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2
mentre il ricorrente vive solo e deve pagare un canone di locazione di 400,00 € mensili, si ritiene di riconoscere alla sig. ra a titolo di assegno divorzile, CP_1
la somma di € 800,00 mensili oltre ISTAT su base annua.
6 Non appare peraltro possibile discostarsi da tale quantificazione valorizzando la durata del matrimonio (dalla celebrazione, nel 1980, alla separazione, quando – nel
2016 – i coniugi comparirono davanti al presidente del Tribunale), in difetto, già sul piano assertivo, di elementi concreti da cui desumere che il contributo della moglie alla formazione del patrimonio comune o individuale del marito abbia ecceduto il contenuto degli ordinari doveri di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c. in rel. art. 29 Cost.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marcon il 02/02/1980 tra e e CP_1 Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MARCON nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1980, Parte 1, n. 1; pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 oltre ISTAT su CP_1
base annua, quale assegno divorzile;
spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di MARCON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 13 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison Il Presidente dott. ssa Lisa Micochero
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott. SILVIA BARISON Giudice relatore dott. TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2022 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI ALBANESE ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MARINA OTTAVIANI convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 26/09/2024 di seguito riportate
Conclusioni del ricorrente: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 02/02/1980 a Marcon (Ve) tra il Sig. e la Sig.ra il Parte_1 CP_1
1 24/05/2014, con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Marcon (Ve), anno 1980, Numero 1, Parte 1; 2) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il Sig. tenuto alla corresponsione alla Sig.ra a far data dal Parte_1 CP_1 deposito del presente ricorso, di un assegno divorzile mensile di € 500,00, da ridursi a non oltre
€ 400,00 allorquando quest'ultima percepirà la pensione sociale Inps, ovvero, in ogni caso, allorquando raggiungerà i 65 anni di età utile ai fini della maturazione della pensione minima sociale;
Con condanna al pagamento di diritti, onorari e spese di lite, C.P.A. ed I.V.A. nell'ipotesi di opposizione da parte della Sig.ra o di contumacia di quest'ultima” CP_1
Conclusioni della resistente: “IN VIA PRINCIPALE Dichiarare lo scioglimento del matrimonio il 2.2.1980 a Marcon (VE) tra il signor e la signora Parte_1 [...] il 24.5.2014 con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Marcon CP_1
(VE), anno 1980, Numero 1, part 1, disponendo per le comunicazioni ai competenti uffici di stato civile. Respingere, per i motivi dedotti, le richieste ex adverso formulate nel ricorso introduttivo e, a conferma delle pattuizioni di cui alla separazione consensuale e al provvedimento 15.11.2022, porre a carico del signor un assegno divorzile a favore della moglie Parte_1 di €. 1.100,00, o la maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, a mezzo bonifico bancario sul c/c della signora entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT. IN VIA ISTRUTTORIA […] IN OGNI CASO. Con vittoria di spese di lite ed onorari.” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 25/02/2022 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in MARCON il 02/02/1980 con dalla cui unione CP_1
sono nati i figli (26/02/1985) e (24/10/1990), ad oggi entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n. 67 del 2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
2 Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine all'assegno divorzile, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsa all'udienza presidenziale il solo ricorrente, il Presidente delegato con ordinanza del 15/11/2022 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, ponendo a carico del sig. “il pagamento, a titolo di mantenimento dell'altro Pt_1
coniuge, di € 1100,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese”; in seguito alla nomina del GI, era disposto il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito di memoria integrativa oltre che per la costituzione del convenuto.
Depositate le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., il GI decideva in punto di istanze istruttorie, non ammettendo la ctu medico – legale sulla persona della resistente, chiesta dalla stessa, e onerando il ricorrente di produrre la documentazione atta a stimare la propria capacità reddituale e patrimoniale ma respingendo l'istanza di ordine di esibizione del “prospetto pensionistico” del ricorrente formulata ex adverso.
Preso atto delle note di precisazione delle conclusioni depositate dai difensori per l'udienza del 26 settembre 2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini ex art. 190 I co. c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale
(06/09/2016) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
3 Si deve inoltre ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori la controversia verte unicamente sull'assegno divorzile chiesto dalla moglie per almeno 1100,00 € al mese e che il marito ha chiesto sia limitato ad € 500,00 con riduzione quando ella dovesse percepire la pensione.
A tal fine va in primo luogo ricordato che con la presente sentenza costitutiva di scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce titolo per la nascita, in capo al coniuge richiedente, del diritto al c.d. assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 ss.mm.ii.
In base ad un fondamentale arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, (sent. 18287/2018), la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile va apprezzata secondo un criterio “composito”, che postula il riscontro di uno squilibrio delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, accompagnato dall'apprezzamento del contributo, concretamente fornito dal richiedente, alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge obbligato, in relazione alla durata del matrimonio, alle sue potenzialità reddituali future ed a quelle dell'avente diritto.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto in capo all'ex coniuge va compiuto un primo e doveroso accertamento che abbia ad oggetto l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, che si determina laddove una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro ovvero anche allorquando si riscontrino “situazioni caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico – patrimoniale delle parti, di entità variabile”. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha “natura
4 composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”, che assume un “contenuto prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello astrattamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti”.
Afferma inoltre la Suprema Corte che va “esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi” di cui all'art. 5 comma 6 legge div., nel senso che l'adeguatezza dei mezzi in capo al coniuge richiedente
“assume un connotato prevalentemente perequativo – compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni patrimoniali delle parti” e va valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una parte”.
Pertanto, in forza del principio di pari dignità sociale, a sua volta indissolubilmente connesso a quello solidaristico, deve “procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella specie, ritiene il Collegio di poter valorizzare – a sostegno del diritto della resistente ad un assegno divorzile – prevalentemente la sua componente
“assistenziale”.
Comparando le condizioni economico – patrimoniali delle parti emerge che il ricorrente gode di una pensione di circa 2400,00 € medi netti mensili e che egli svolge lavori di liuteria, come comprovano gli acquisti di materiale presumibilmente destinati a tale attività (v. conti correnti in atti, passim – dove si
5 legge “24.8.2021 e 19.7.2023 Seven color Silea, 3.3.2021 Centro del Colore, 9.4.2022 e
7.10.2022 Casa Musicale, Via Garda, 24.9.2022 e 16.2.2023 , Controparte_2
con la dicitura Catena per Celio – violino, 26.1.2022 Nitrato di piombo per liuteria Letslab
Delivering, 13.11.2023, 11.10.2022, 15.3.2021 e 28.12.2021 Ferramenta Rizzardi,
9.3.2023 e 6.8.2021 Edil Color, 31.5.2021, 4.6.2021, 16.6.2021, 22.6.2021 e 4.8.2021
- febbraio 2024 bonifico per strumenti, Controparte_3
gennaio 2023 strumenti liuteria”); per contro, la moglie non ha altri introiti che l'assegno di mantenimento riconosciute in sede separativa (quando peraltro il marito già era in pensione, pacificamente aveva riscosso il TFS per € 80.000,00 e la moglie già non lavorava).
Se tale condizione di inoccupazione in capo alla moglie è – in difetto di altra ragione apprezzabile obiettivamente riscontrabile – dovuto a sua scelta, almeno da quando, separandosi dal marito, è venuto meno quel ménage familiare cui ella potrebbe aver contribuito mediante il comune lavoro casalingo di cura;
non è meno vero che oggi la resistente, anziana e affetta da una forma depressiva certificata in atti (v. docc. 4
e 5, 9 – 12 conv. e certificato medico dep. 28.11.2022), non è attualmente dotata di alcuna concreta capacità reddituale.
Atteso – per un verso – che ella non risulta avere ottenuto alcuna provvidenza pubblica, come per esempio l'assegno di invalidità civile, e che non fruisce più dell'alloggio ATER già intestato al marito, essendone stata sfrattata nel corso del presente procedimento e considerato – per altro verso – che non è stata aggiornata la condizione abitativa della resistente, la quale presumibilmente continua a coabitare con la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_2
mentre il ricorrente vive solo e deve pagare un canone di locazione di 400,00 € mensili, si ritiene di riconoscere alla sig. ra a titolo di assegno divorzile, CP_1
la somma di € 800,00 mensili oltre ISTAT su base annua.
6 Non appare peraltro possibile discostarsi da tale quantificazione valorizzando la durata del matrimonio (dalla celebrazione, nel 1980, alla separazione, quando – nel
2016 – i coniugi comparirono davanti al presidente del Tribunale), in difetto, già sul piano assertivo, di elementi concreti da cui desumere che il contributo della moglie alla formazione del patrimonio comune o individuale del marito abbia ecceduto il contenuto degli ordinari doveri di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c. in rel. art. 29 Cost.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese legali tra le parti.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marcon il 02/02/1980 tra e e CP_1 Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MARCON nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1980, Parte 1, n. 1; pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 oltre ISTAT su CP_1
base annua, quale assegno divorzile;
spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di MARCON per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 13 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison Il Presidente dott. ssa Lisa Micochero
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