Sentenza breve 23 novembre 2023
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Edilizia e urbanistica: illegittimo il no all'istanza di condono o sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto, se risulta che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla P.A. Consiglio di Stato, sezione VI, 2 febbraio 2026, n. 852 Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345 Edilizia e urbanistica: la "fiscalizzazione" dell'abuso edilizio non è una sanatoria Consiglio di Stato, sezione VII, 13 …
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FATTO Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 15517 del 30 marzo 2025, con cui il Comune di Pontecagnano Faiano ha dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Rappresenta la ricorrente di aver realizzato nell'anno 2007 interventi di modifica del piano sottotetto dell'immobile di proprietà (consistenti in una maggiore altezza dello stesso - da ml 1,60 a ml 3,00 al colmo -, realizzazione di scala interna di accesso dall'appartamento sottostante e tramezzature in cartongesso per suddividere gli spazi in vari ambienti) in assenza di titoli autorizzativi, determinando una trasformazione del …
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FATTO E DIRITTO 1. Il sig. C. ha impugnato il provvedimento (nota prot. n. AOO.C_G230.18 luglio 2025.0033531 del 18 luglio 2025) con il quale il Responsabile del settore pianificazione urbanistica e SUAP del Comune di Pagani ha "determinato di non accogliere" la s.c.i.a. in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. 2. A fondamento del gravame il ricorrente ha articolato sei distinti di gravame così rubricati: "I. Violazione di legge (art. 10-bis l. n. 241/1990 in relazione all'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001; art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità - travisamento - sviamento - arbitrarietà - illogicità) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 23/11/2023, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2023
N. 02704/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2023, proposto da:
OM VA, SE NO ed ON VA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 11742 del 18.07.2023, successivamente notificato, con il quale il Responsabile dell'Area Urbanistico Edilizia del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha – tardivamente - comunicato “l'archiviazione della s.c.i.a. in sanatoria prot. n. 9205 del 02.07.2021”;
b - dell'ordinanza n. 13 del 06.04.2021 (prot. n. 4887), con la quale la P.A. ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla strada di collegamento tra Via U. Foscolo e via Ferrante, distinte in catasto al foglio n. 3, p.lle nn. 2360 sub 1 e 2369;
c – dell'ordinanza n. 14 del 06.04.2021, con la quale la P.A. ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla strada di collegamento tra Via U. Foscolo e via Ferrante, distinte in catasto al foglio n. 3, p.lle nn. 2370 e 1975;
d – ove e per quanto occorre del verbale di sopralluogo dell'U.T.C. del 17.03.2021 (prot. n. 4113 del 18.03.2021), richiamato nell'ambito del provvedimento sub b) e sub c), non conosciuto;
e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 – comma 1 - lett. a) – n. 3 del D. Lgs. n. 104/2010 dell'efficacia della s.c.i.a. in sanatoria depositata dai ricorrenti in data 02.07.2021, prot. n. 9205;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
i ricorrenti sono rispettivamente proprietari (Sig. OM VA e SE NO) e affittuario (Sig. ON VA) dell’immobile denominato “Corte San Lorenzo”, sito sulla strada di collegamento tra Via U. Foscolo e Via Ferrante del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
il Comune adottava le ordinanze di demolizione nn. 13 e 14 del 6.04.2021, poi impugnate dinnanzi a questo TAR, con ricorso R.G. n. 923/2021, definito con sentenza di improcedibilità n. 1676 del 08.07.2021, in ragione della presentazione nelle more della SCIA in sanatoria del 2.07.2021;
con provvedimento prot. n. 11742 del 18.07.2023, il Comune esplicitava “l’archiviazione della s.c.i.a. in sanatoria prot. n. 9205 del 2.07.2021”;
con gravame, notificato il 17.10.2023 e depositato il 2.11.2023, i ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’atto di archiviazione e delle 2 ordinanze demolitorie; nonchè per la declaratoria dell’efficacia della s.c.i.a. in sanatoria;
il ricorso è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
non resiste in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 21 novembre 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è in parte accolto ed in parte improcedibile;
il ricorso è accolto in parte qua, limitatamente al provvedimento di archiviazione della SCIA in sanatoria;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l’atto impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio procedurale di omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990;
come profilato dalla parte ricorrente, nel terzo motivo di ricorso, il Comune ha violato le garanzie partecipative, legalmente scandite nell’art. 10 bis L. 241/1990;
la giurisprudenza è chiara;
la previsione di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, 28/03/2023, n.3140);
l'art. 10-bis L. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non va interpretato, dunque, in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione;
ne deriva che l'omissione del preavviso di rigetto non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale solo qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato;
detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (T.A.R. Catania, sez. II, 13/06/2023, n.1854);
in caso di provvedimento discrezionale, invece, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. III, 28/02/2023, n.2072; T.A.R. Napoli, sez. VI, 02/02/2023, n.752);
ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ne discende che il gravato provvedimento di archiviazione si appalesa illegittimo, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei termini giurisprudenzialmente profilati;
la vulnerazione delle garanzie partecipative è inequivoca e, perciò solo, inficia inevitabilmente l’atto de quo sub specie di illegittimità;
e tanto basta al Collegio;
la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;
il gravame è accolto in parte qua;
il ricorso è, invece, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alle ordinanze demolitorie del 2021, stante l'obbligo perdurante della P.A. di pronunciarsi sulla sanatoria;
stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 11742 del 18.07.2023. Lo dichiara improcedibile per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO