Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 690/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via dei Millelli n. 19, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Mario C.F._1
Chieffallo ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale giusta procura in atti;
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RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri Gaetano Bonofiglio
( ) e Serena Cianflone ( ), funzionari in C.F._2 C.F._3 servizio presso l'USR Calabri di Cosenza, con domicilio eletto in Cosenza, via CP_2
Romualdo Montagna 13.
RESISTENTI
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari iscritto in data 16/02/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio il . Parte_1 Controparte_1
Premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 della Provincia di Cosenza come personale ATA per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico e collaboratore scolastico, ha adito l'intestato Tribunale contestando la erroneità del punteggio assegnato al servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto nel periodo dal 09.04.1981 al 30.09.1982.
In particolare, ha dedotto di aver presentato domanda telematica di aggiornamento in data 14.04.2021 e di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024 con il punteggio di 10,48 per il profilo di
ha lamentato che per il servizio militare svolto non in costanza di nomina gli fosse stato attribuito il punteggio di solo 0,6 anziché quello di 6 punti, deducendo l'illegittimità del D.M. 50/2021 per contrasto con la normativa primaria e segnatamente con l'art. 569, co. 3, D.lgs. 297/1994 e con l'art. 52 Cost.
Si è costituito il , resistendo al ricorso con varie argomentazioni e CP_1 chiedendone il rigetto per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata da parte ricorrente, sul presupposto dell'infondatezza della domanda nel merito (sul punto specifico cfr. Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 16/2018 che richiama a conforto giurisprudenza di legittimità: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”, Cass. Sez. Un. n. 9936/14, conforme Sez.
6 - L n. 5724/15).
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'allegato A del D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti
6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
-per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo Giudice illegittimo né lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti. Ciò si afferma per le seguenti ragioni.
Procedendo alla disamina della disciplina normativa, l'art. 569, co. 3, D.lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale ATA assunto a tempo indeterminato, prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La più recente giurisprudenza di legittimità – precisato che l'art. 2050 cit. riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali - interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che i primi due commi dell'art. 2050 vadano letti in maniera integrata, dovendosi ritenere che “il comma
2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., ordinanza 5679 del 2020, intervenuta sul D.M. 44/2001 che escludeva ogni punteggio in relazione al servizio militare reso non in costanza di rapporto di impiego).
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485, co. 7, D.lgs. 297/1994 (ma i medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell'art. 569, comma 3 cit., di identico contenuto) e dell'art. 2050 cod. ord. militare, il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Quanto al trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (cui va riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è evidente che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego è, infatti, causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino che, ai sensi dell'art. 52 Cost., non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro: il termine di raffronto, pertanto, è senza dubbio da individuarsi nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il proprio rapporto lavorativo.
In definitiva, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Allo stesso modo, il non riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio è pienamente legittima, non sussistendo in relazione a tale differente fattispecie la medesima esigenza di tutela (non essendo in corso alcun rapporto lavorativo da sospendersi per la prestazione del servizio militare) ed essendo comunque il punteggio non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La suprema Corte è proprio di recente intervenuta sulla questione, stabilendo, in maniera chiara, che “…5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del
D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n.
17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co.
1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto...”
(Cassazione civile sez. lav. - 08/08/2024, n. 22429). Ciò ribadito in punto di diritto, con riferimento al caso di specie, si osserva che per esplicita allegazione di parte ricorrente il servizio di leva svolto e documentato ha ricevuto a una valutazione numerica pari a 0,60, circostanza confermata dal punteggio complessivo attribuito ai servizi dichiararti nella scheda di valutazione dei titoli (all. 3 in fascicolo ricorrente).
Alla stregua dei principi di diritto sopra enucleati il riconoscimento di tale punteggio risultante dall'attribuzione di 0,05 punti per i mesi di servizio militare documentato (cfr. foglio di congedo) risulta conforme all'orientamento ermeneutico e giurisprudenziale condiviso in questa sede e determina, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
Spese integralmente compensate tra le parti, considerato il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone