Sentenza 9 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3770 del 2025, proposto da SE AR IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 7161/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa Bracci, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 15283/2022, pubblicata in data 14/09/2022, notificata in data 09/11/2022, passata in giudicato.
nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il “ diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato con il Ministero dell’Istruzione ” e per l’effetto ha:
- dichiarato “ il diritto della ricorrente al computo di un’anzianità di servizio di anni 9 alla data di conferma in ruolo del 01.09.2017 ” ;
- condannato “per l’effetto il Ministero dell’Istruzione alla ricostruzione di carriera della ricorrente con inquadramento della medesima, a decorrere dal 01.09.2017 nella fascia stipendiale 9-14 anni CCNL Comparto Scuola con la qualifica professionale di “docente scuola media” e con l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di ani 9 ”;
- condannato “il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 8.315,00, oltre i ratei di 13°ma mensilità, a titolo di progressione retributiva in base al CCNL Comparto Scuola, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo ” (doc. 1) .
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva (doc. 2 e 3).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 3.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo in misura complessiva e tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 900,00 (novecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO