Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2026, n. 1269
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento Generale di Previdenza del 2012 per violazione del principio del pro-rata

    La Corte ha ritenuto che il diritto alla pensione unificata sia sorto con il Regolamento del 2012, che ha introdotto la possibilità di pensionamento anticipato. Pertanto, tutta la disciplina del trattamento pensionistico è attratta a questo nuovo regime, che prevede la riduzione della quota retributiva e l'esclusione dell'integrazione al minimo. Il principio del pro-rata non è applicabile nei termini intesi dalla Corte d'appello, essendo già salvaguardato dall'art. 20.2 del Regolamento 2012. Non vi è anzianità maturata da salvaguardare né affidamento in tal senso, poiché l'istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione è stato introdotto nel 2013. L'esclusione dell'integrazione al minimo non viola l'art. 38 Cost., in quanto bilanciato con l'esigenza di contenimento della spesa previdenziale e controbilanciato dal vantaggio di continuare l'attività lavorativa. L'art. 7 L. n. 544/88 non è applicabile in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2026, n. 1269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1269
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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