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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4428/2024 R.G., promossa
DA
nato in [...] il Parte_1
30/07/1982 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. LO PRESTI GREGORIO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
MANGIAGLI CHIARA MARTINA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 All'udienza del 04.12.2024, precisate congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data
29.04.2024 – premesso che ha contratto Parte_1
matrimonio con (Aci Catena, atto n. 18, parte 2, serie CP_1
A, anno 2008) dal quale è nata la figlia (29.09.2009) e che è Per_1
stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2684/2020 del 29/07/2020 di questo Tribunale che ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e l'obbligo contributivo per il suo mantenimento a carico del padre di €
400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie – ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza nei termini di seguito esposti: “1) la figlia minore
[...]
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso il padre;
2) la madre, IG.ra
[...]
, potrà esercitare il suo diritto di visita liberamente ed CP_1
elasticamente, tenuto conto dell'età della minore, previo accordo con
il padre e nel rispetto della serenità e degli impegni scolastici ed
extrascolastici della medesima, con possibilità di convenire
diversamente ed elasticamente con il genitore collocatario in base a
sopravvenute esigenze, professionali e di vita, di entrambi i genitori ed
assecondando le preminenti esigenze e necessità della figlia;
3) disporre la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare sita in
Zafferana Etnea (CT), via Rossi Petrone n. 27, primo piano;
4) sia posto a carico della IG.ra , l'obbligo di corrispondere CP_1
al IG. a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
per la figlia, un assegno mensile di Euro 400,00, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie da determinarsi secondo le linee guida sul
2 mantenimento dei figli adottate dal Tribunale di Catania;
5) con vittoria delle spese di lite”.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, un sopraggiunto mutamento dello stato dei fatti, considerato che la figlia
, decidendo liberamente di non seguire la madre, che nel Per_1
frattempo ha lasciato la casa familiare per andare a convivere con il nuovo compagno, si è trasferita nell'abitazione del padre.
Si è costituita la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, essendo convolata a nuove nozze e trasferitosi in altra città, ha contestato le altre avverse deduzioni e richieste, chiedendone il rigetto e disponendosi l'obbligo del ricorrente al versamento dell'assegno di mantenimento della figlia nella sua originaria misura dal 21.10.2024;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di modifica del collocamento della minore dalla madre al padre, porre a carico della resistente l'obbligo contributivo al mantenimento nella determinata misura di € 150,00 mensili, oltre il 30% delle spese straordinarie, come da linee guida del CNF.
All'udienza del 04.12.2024 i procuratori e le parti presenti personalmente hanno raggiunto un accordo secondo i seguenti termini:
“Conferma dell'affidamento condiviso della minore con Per_1
collocamento presso la madre la quale vive con la minore in Acireale
via Mandorle n. 12. Conferma delle statuizioni previste con la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo
al diritto di visita del padre. Conferma delle statuizioni previste con la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio relative al
mantenimento, con decorrenza dal 21/10/2024, data in cui la minore è
tornata a vivere con la madre. Le parti reciprocamente danno atto che
alla data odierna nulla è dovuto per il mantenimento in relazione al
periodo antecedente. La resistente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale. Spese del giudizio compensate”.
Indi, precisate congiuntamente le conclusioni, su istanza dei procuratori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 3 Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, disposta la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
23/07/2020 resa da questo Tribunale nella causa n. 7732/2019 RG,
secondo quanto concordato tra le parti.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4428/2024 R.G.:
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 23/07/2020 resa da questo Tribunale nella causa n. 7732/2019 RG, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4428/2024 R.G., promossa
DA
nato in [...] il Parte_1
30/07/1982 (C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. LO PRESTI GREGORIO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
MANGIAGLI CHIARA MARTINA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 All'udienza del 04.12.2024, precisate congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data
29.04.2024 – premesso che ha contratto Parte_1
matrimonio con (Aci Catena, atto n. 18, parte 2, serie CP_1
A, anno 2008) dal quale è nata la figlia (29.09.2009) e che è Per_1
stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2684/2020 del 29/07/2020 di questo Tribunale che ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e l'obbligo contributivo per il suo mantenimento a carico del padre di €
400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie – ha proposto domanda di revisione delle condizioni di divorzio di cui alla predetta sentenza nei termini di seguito esposti: “1) la figlia minore
[...]
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso il padre;
2) la madre, IG.ra
[...]
, potrà esercitare il suo diritto di visita liberamente ed CP_1
elasticamente, tenuto conto dell'età della minore, previo accordo con
il padre e nel rispetto della serenità e degli impegni scolastici ed
extrascolastici della medesima, con possibilità di convenire
diversamente ed elasticamente con il genitore collocatario in base a
sopravvenute esigenze, professionali e di vita, di entrambi i genitori ed
assecondando le preminenti esigenze e necessità della figlia;
3) disporre la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare sita in
Zafferana Etnea (CT), via Rossi Petrone n. 27, primo piano;
4) sia posto a carico della IG.ra , l'obbligo di corrispondere CP_1
al IG. a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
per la figlia, un assegno mensile di Euro 400,00, rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie da determinarsi secondo le linee guida sul
2 mantenimento dei figli adottate dal Tribunale di Catania;
5) con vittoria delle spese di lite”.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, un sopraggiunto mutamento dello stato dei fatti, considerato che la figlia
, decidendo liberamente di non seguire la madre, che nel Per_1
frattempo ha lasciato la casa familiare per andare a convivere con il nuovo compagno, si è trasferita nell'abitazione del padre.
Si è costituita la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, essendo convolata a nuove nozze e trasferitosi in altra città, ha contestato le altre avverse deduzioni e richieste, chiedendone il rigetto e disponendosi l'obbligo del ricorrente al versamento dell'assegno di mantenimento della figlia nella sua originaria misura dal 21.10.2024;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di modifica del collocamento della minore dalla madre al padre, porre a carico della resistente l'obbligo contributivo al mantenimento nella determinata misura di € 150,00 mensili, oltre il 30% delle spese straordinarie, come da linee guida del CNF.
All'udienza del 04.12.2024 i procuratori e le parti presenti personalmente hanno raggiunto un accordo secondo i seguenti termini:
“Conferma dell'affidamento condiviso della minore con Per_1
collocamento presso la madre la quale vive con la minore in Acireale
via Mandorle n. 12. Conferma delle statuizioni previste con la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con riguardo
al diritto di visita del padre. Conferma delle statuizioni previste con la
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio relative al
mantenimento, con decorrenza dal 21/10/2024, data in cui la minore è
tornata a vivere con la madre. Le parti reciprocamente danno atto che
alla data odierna nulla è dovuto per il mantenimento in relazione al
periodo antecedente. La resistente rinuncia all'assegnazione della casa coniugale. Spese del giudizio compensate”.
Indi, precisate congiuntamente le conclusioni, su istanza dei procuratori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 3 Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, disposta la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
23/07/2020 resa da questo Tribunale nella causa n. 7732/2019 RG,
secondo quanto concordato tra le parti.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4428/2024 R.G.:
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 23/07/2020 resa da questo Tribunale nella causa n. 7732/2019 RG, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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