Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1592/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1592/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Belvedere Marittimo alla Via G. Fiorillo, n. 75, presso lo studio dell'avv. Daniela
Tribuzio che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Umberto Ferrato, e Marcello Carnovale, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto che il proprio dante causa aveva proposto ricorso CP_2 per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile e per l'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad Dott. CP_3 Per_1
ha ritenuto quanto segue: “Dallo studio della documentazione sanitaria allegata al
[...] fascicolo di causa, dall'anamnesi rilevata e dalla visita medica effettuata emerge che il Sig. Pt_1
è affetto da “ Nefropatia in trattamento emodialitico. Depressione maggiore grave. Esiti di
[...] aneurisma dell'aorta con applicazione di protesi ”.
I primi problemi relativi alla patologia renale sono emersi nel 2017 con valori di creatinina di 3,20 mg/dl. A ottobre 2021, dopo riscontro occasionale di aneurisma della radice aortica e dell'aorta ascendente, il ricorrente si è dovuto sottoporre ad intervento cardiochirurgico di sostituzione della radice aortica con reimpianto della valvola aortica nativa e delle coronarie.
A novembre 2021, nuovo ricovero ospedaliero con diagnosi di IRC terminale secondaria
ARPKD…posizionamento di catetere peritoneale per avviare CAPD (dialisi peritoneale).
In seguito sono comparsi gravi problemi depressivo-ansiosi con diagnosi di disturbo depressivo maggiore grave ricorrente…con spunti fobici;
disturbo bipolare. Il ricorrente, durante la visita peritale, all'E.O., è risultato essere sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio ma scarsamente disponibile al dialogo, con umore tendente al depresso.
Nel colloquio sono emerse gravi problematiche di tipo ansioso-reattivo, probabilmente dovute alla preoccupazione per i disturbi renali e cardiologici.
I movimenti di rotazione e di flesso-estensione del tronco sono risultati moderatamente dolenti ma completi. La deambulazione è risultata autonoma.
Appare, pertanto, evidente dall'E.O. effettuato e, soprattutto, dalla documentazione clinica esaminata, dove emerge un quadro clinico cardiologico e renale in progressione negativa e con uno stato depressivo grave, una situazione clinica generale compromessa per quanto riguarda le autonomie della vita quotidiana.
Il ricorrente, infatti, a causa dei suddetti gravi disturbi depressivi, non sembra in grado di poter gestire la complessità delle sue patologie cardiologica e renale, soprattutto in relazione al trattamento emodialitico ed ai periodici controlli clinico-strumentali da effettuare.
Ciò premesso, il Sig. , per le patologie sopra descritte, è invalido civile al 100%, Parte_1 con diritto all'assegno di accompagnamento, in quanto necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. La decorrenza del beneficio è il 26
Gennaio 2022, data in cui il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile in quanto appare evidente, dall'esame obiettivo effettuato e, soprattutto, dall'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, che le patologie invalidanti erano sicuramente presenti alla suddetta data”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1
funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal 26.01.2022.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Daniela
Tribuzio dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal
26.01.2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Daniela Tribuzio dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 03.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso