Articolo 29 della Legge 29 luglio 2010, n. 120
Articolo 28Articolo 30
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13 agosto 2010
Art. 29. (Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) 1. Il comma i dell' articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».
2. Le disposizioni dell' articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'articolo 29
Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge,cosi' recita:
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
Entrata in vigore il 13 agosto 2010
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