Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2003, n. 10062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10062 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
(Ľ' 2861 ozjew § W E CA N 88 B V) INDO vaC INVES TED B YITALIANA REPUBBLICA Separazione personale coniugi.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Modifica condizioni separ. consensuale. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N.23675/001 0 062/ 03 ST IONE GR CIVILE Composta dagli Ili mi Si Dott. Antonio Saggio 2.20408 Cron. Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rep. Felicetti Consigliere Dott. Francesco Ud. 14/02/03 Rordorf Consigliere Dott. Renato Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Città della Pieve, n. 19, presso l'Avvocato Carlo Martino che lo rappresenta e difende, insieme con l'Av- vocato Tullio Castelli, in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
PA IL, elettivamente domiciliata in Roma, v.le delle Milizie, n. 91 l'Avvocato Alessandro presso dall'Avvocato Giuseppe Rimato, rappresentata e difesa Negrini giusta procura speciale a margine del controricorso - controricorrente 387 Я 2003 avversO il decreto pronunziato fra le stesse parti dalla Corte d'appello di Brescia, depositato il 20.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Domenico Gabriele, per delega;
Udito i.l P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- IL PA, con ricorso notificato il 28.6.1999, adducendo la nullità, per contrasto con norme impera- tive, di uno dei patti di natura economica contenuti nell'accordo per la separazione consensuale dal marito LA RL, omologato dal tribunale di Brescia il 18.4.1997, ne chiese la dichiarazione di nullità al medesimo tribunale, nella parte in cui sottoponeva а termine l'assegno di mantenimento а suo favore, mensili per stabilito nella misura di Lire 2.000.000 venticinque mesi. Chiese, inoltre: che 10 stesso assegno le fosse attribuito а tempo - indeterminato, ponendo in evidenza la notevole dispa- 2 rità esistente fra la propria condizione economica e quella del coniuge;
- che quest'ultimo fosse condannato a corrispondere un a favore della di lui figliaassegno di mantenimento naturale RA LA, rimasta a vivere con essa ricorrente per disposizione del tribunale minorile. 2.- LA RL, costituendosi in giudizio, chiese che fosse dichiarata l'improponibilità della domanda, in mancanza di modifiche della situazione successive alla separazione, ed essendo ben nota alla PA quella esistente all'epoca della separazione stessa. Chiese, altresì, che fosse riconosciuta l'in- competenza del tribunale adito, quanto ai provvedimenti chiesti a favore della figlia naturale, essendo compe- tente il tribunale per i minorenni, e che il ricorso fosse comunque rigettato, essendo pienamente valido l'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale e non potendo l'eventuale nullità di esso esser fatta valere con la procedura stabilita per la modifica delle condizioni della separazione.
3. Il tribunale adito, con decreto in data 11.3.2000, rigettò il ricorso e compensò integralmente fra le parti le spese di giudizio, osservando che l'eccezione di nullità dell'accordo concernente la sottoposizione a termine dell'assegno di mantenimento andava disattesa, 3 イ perché il relativo obbligo risultava soddisfatto dal LA mediante attribuzione alla moglie di altri beni;
né erano sopraggiunte circostanze, diverse da quelle considerate all'atto della separazione, tali da giustificare la richiesta prosecuzione del versamento periodico oltre il termine concordato. Disattese, infi- ne, la domanda di attribuzione di un assegno di mante- nimento a favore della figlia naturale del LA, ri- levandone l'improponibilità nell'ambito della procedura per la modifica delle condizioni della separazione. 4..- Avverso tale decreto IL PA propose reclamo alla corte d'appello di Brescia, chiedendone l'integra- le riforma per tutte le ragioni già svolte in primo grado. LA RL, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto del reclamo. 5.- Con decreto motivato depositato il 20.9.2000, la corte d'appello, in riforma del decreto impugnato, modificò parzialmente le condizioni della separazione personale dei coniugi, imponendo a RL LA l'obbligo di corrispondere mensilmente alla moglie un assegno di mantenimento nella misura di Lire 2.000.000 (a tempo indeterminato); condannò quindi il LA al pagamento, a favore della controparte, delle spese dei due gradi di giudizio. Ritenne, preliminarmente, la corte territoriale che la 4 domanda di mantenimento a favore della figlia naturale del LA fosse improponibile nel tipo di procedura instaurata dalla PA;
e che la nullità dell'accordo di separazione, dedotta dalla ricorrente con riferimen- to alla temporaneità dell'assegno di mantenimento per insussistente, giacché le di lei sé medesima, fosse giuste esigenze erano state adeguatamente considerate e soddisfatte, all'epoca di detto accordo, mediante con- cessioni patrimoniali ed economiche che rappresentavano il frutto dell'apprezzamento comparativo delle rispet- tive situazioni dei coniugi. Giudicò, tuttavia, che tali situazioni avevano subito modifiche dopo l'omologazione della separazione consen- suale, in senso positivo per il LA e negativo per la PA: questa, infatti, aveva mutato occupazione e percepiva ormai un modesto guadagno, mentre il marito aveva assunto personalmente l'amministrazione di nume- rose società, sicché si rendeva evidente una vistosa disparità fra le rispettive capacità di reddito, tale da giustificare la chiesta modifica delle condizioni della separazione e la condanna del LA a versare alla moglie un assegno mensile nella misura suddetta, al fine di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
6. Per la cassazione di tale decreto RL LA 5 ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo arti- colato in diversi profili, cui resiste IL PA mediante controricorso, entrambi gli atti ritualmente notificati e depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE 7.- Si osserva, quanto all'ammissibilità del ricorso, che il decreto con cui la corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ed ai sensi degli articoli 710-711, ult.co.-739, c.p.c., in materia di modifica delle con- dizioni della separazione (nel caso di specie, consen- suale), è ricorribile per cassazione, а norma dell'ar- ticolo 111 Cost., avendo esso, secondo costante giuri- sprudenza di questa suprema corte (fra le molte, Cass. nn. 13860/2002, 7558/2000, 4623/1999, 6567/1997), carattere definitivo e decisorio.
7.1. Poiché si tratta di ricorso straordinario, esso è però ammissibile soltanto per violazione di legge, cui stante il disposto dell'articolo 737è riconducibile inc.p.c., che prescrive, per i decreti pronunciati camera di consiglio, la forma del decreto motivato l'inosservanza assoluta dell'obbligo di motivazione, configurabile allorché questa sia materialmente omessa ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedi- mento inpugnato (motivazione apparente) о logicamente 6 ऱ inconciliabili fra loro o incomprensibili (motivazione perplessa). Non è invece deducibile, col ricorso stra- ordinario, il mero vizio d'insufficienza ° contraddit- torietà della motivazione, ai sensi dell'articolo 360, 1° co., n. 5, c.p.c., in relazione alle risultanze pro- batorie (giurispr. cit.). 7.2.- Discende da quanto premesso che il ricorso proposto da LA CO è ammissibile limitata- mente al profilo di violazione di legge (articolo 360, 1°co., n. 3, c.p.c), concernente gli articoli 156 c.c., 115, 116 e 710 c.p.c., 4 e 5, legge 1 dicembre 1970, n. 898. 8.- La censura, peraltro, è infondata. 9.- Sostiene il ricorrente che il giudice a quo, pur da una parte, delleavendo ritenuto 1'infondatezza, domande di dichiarazione di nullità dell'accordo e di concessione di un assegno di mantenimento per la figlia naturale, abbia peraltro contraddittoriamente ricono- sciuto il diritto della PA di ottenere una modifica delle condizioni di separazione, in virtù di nuovi fatti sopravvenuti;
e lamenta che questi fatti, non valutati dalla corte territoriale nella loro effettiva portata siccome mancanti del carattere di novità rispetto alla situazione preesistente e ben conosciuta dalla parte all'epoca dell'accordo (consistenza patri- 7 moniale ed economica del marito, rimasta poi immutata) 0 insignificanti (solitudine della donna, fisiologi- camente dipendente dalla separazione) ° addirittura migliorativi della condizione economica di lei (abban- dono del posto di lavoro alle dipendenze di azienda del marito ed acquisizione di un nuovo impiego) - siano stati ingiustamente posti a fondamento dell'attribuzio- ne di assegno mensile a tempo indeterminato, essendo rimasta indimostrata la sopravvenienza di circostanze significative tali da giustificare il mutamento dei patti della separazione. -9.1. In ordine alla lamentata incoerenza radicale del- la motivazione riconducibile sotto il profilo della violazione di legge (punto 7.1) -1 nessun contrasto 10- gico è dato ravvisare fra la dichiarata infondatezza dell'eccezione di nullità dell'accordo (e della domanda di assegno per la figlia naturale), e la pronunzia di modifica dei patti della separazione. La nullità dell'accordo è stata invocata, infatti, per pretesa inconciliabilità con norme imperative della limitazione temporale imposta all'assegno di manteni- mento: contrasto non ravvisato dai giudici di merito;
la modifica dei patti (mediante attribuzione di un assegno a tempo indeterminato) è stata operata, invece, in base ad un presupposto affatto diverso, consistente 8 nel sopraggiungere di circostanze che la corte brescia- na ha giudicato significative ai fini della modifica. 9.2.- Quanto alle norme di legge che si pretendono violate (con esclusione degli articoli 4 e 5 della leg- ge sul divorzio che, nella specie, risultano inconfe- renti), si Osserva che l'azione per la modifica dei patti della separazione consensuale, esperibile per il combinato disposto degli articoli 711, ult. CO., e 710 c.p.c., è ammessa dall'articolo 156, ult. CO., C.C., in nome della solidarietà che continua a legare fra loro i coniugi anche durante la separazione personale, tenuto conto del principio, richiamato dalla corte costituzio- nale con la sentenza n.5/1987, per cui la garanzia del diritto al mantenimento sussiste quale che sia il titolo, consensuale o giudiziale, di essa. Condizione per la modifica dei patti è la sopravve- nienza di giustificati motivi, ossia di circostanze inducenti un peggioramento della condizione economica dell'avente diritto al mantenimento ovvero un migliora- mento della situazione dell'altro coniuge (Cass. nn. 5253/2000, 13666/1999, 4905/1999, 1800/1990). Il decreto impugnato, criticando "il rilievo del tribu- nale, circa la mancanza di fatti nuovi sopravvenuti", ha quindi legittimamente deciso per la modifica dei patti, avendo ritenuto sia il deterioramento della con- 9 3 dizione economica della PA (per diminuito reddito da lavoro) sia il miglioramento di quella del LA (per l'assunzione a pieno titolo dell'amministrazione di numerose società), fatti successivi alla separazione. 10.- Gli altri profili del ricorso - con cui sono criticate le valutazioni del giudice di merito circa la sopravvenienza ed il peso delle suddette circostanze, come la perdita di un posto di lavoro da parte della moglie o l'acquisizione di cariche sociali da parte del marito - si riferiscono propriamente a pretesi vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 360, 1°co., n.5, c.p.c., oppure a meri apprezzamenti di fatto, e sono, pertanto, inammissibili, come premesso. 11.- Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio, liqui- date come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 febbraio 2003. Il consigliere est. Il presidente ни итGuiseppe deguo elo 10 : L C I A N C E L E R E 3 !! . G 5 2 I U 2 0 0 a c l r n i e i a l e n t o C t a o p e i s D m i P r S a e z o i n C e v l i i e O R C T E S R U E P M A D I A S C S A I Z E O N e m e l d i D h e s M n a a k g E E R I L L C E C A N L I ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASBA (Art.10 Legge 6 marzo 1087 n.74)