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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(CF: ), rappresentato e difeso per procura Parte_1 C.F._1 speciale dall'Avv. Gabriele Chiarini e dall'Avv. Giovanni Chiarini, presso lo studio dei quali in
Urbino (PU), Via della Rocchetta n. 2 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE –
E
(CF: , rappresentato e difeso per procura speciale Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Samuela Melini ed elettivamente domiciliato in Urbino (PU), P.la Gongaza n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Rosa Casamassima,
-
APPELLATO –
E (P.I.: ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bastianelli ed elettivamente domiciliata in Ancona, V.le della Vittoria n. 7, presso e nello studio dell'Avv.
Antonio Squillace
- APPELLATA – terza chiamata nel giudizio di primo grado
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n. 82/2020, pubblicata in data
29.04.2020 in materia di appalto
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Urbino adito, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava la società al Parte_1 Controparte_3 pagamento, a favore del primo, della somma di euro 53.790,00, di cui euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale ed euro 13.790,00 a titolo di ripetizione delle somme già versate dal primo nei confronti della seconda;
accertava infatti la nullità del contratto di appalto stipulato con la società appaltatrice per illiceità dell'oggetto e, verificata altresì l'esistenza di vizi strutturali e costruttivi imputabili alla stessa, accertava il diritto del committente alla risoluzione del contratto. Rigettava invece le domande proposte nei confronti del Geom. e dell'Ing. dirette ad ottenere Controparte_1 Controparte_4 la condanna di questi, in solido con la società appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per le medesime causali, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c..
impugnava la suddetta pronuncia, chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 stessa, la dichiarazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., del Geom. in qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori, con conseguente condanna dello stesso, in solido con la società al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, non provato e comunque per la decadenza e prescrizione delle relative domande;
in caso di accoglimento, anche parziale, del gravame, chiedeva la condanna di a manlevarlo da ogni conseguenza di legge. In via subordinata, Controparte_2 in ipotesi di riforma parziale della sentenza gravata, chiedeva confermarsi le statuizioni a sé favorevoli e comunque la condanna di a manlevarlo da ogni Controparte_2 conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto in quanto inammissibile e infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nel caso di accertamento della responsabilità del Geom.
chiedeva dichiararsi l'intervenuta rinuncia di questo alla domanda di garanzia Controparte_1
pag. 2/9 e in subordine respingersi la domanda di garanzia in relazione alle fattispecie escluse dalla polizza;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, chiedeva di tenere l'accoglimento nei limiti e alle condizioni previste nella polizza.
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante impugnava le sole statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la posizione del Geom. sono pertanto Controparte_1 passate in giudicato:
- le statuizioni della sentenza impugnata che hanno accertato la responsabilità della società
e condannato la stessa al risarcimento del danno e, quale Controparte_3 conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, alla ripetizione delle somme ricevute dall'odierno appellante;
- le statuizioni che hanno escluso la responsabilità dell'Ing. in ordine ai Controparte_4 fatti di causa.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame censurava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della CTU svolta nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato.
Va infatti dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado ad opera dell'Ing. con conseguente inutilizzabilità della stessa ai fini della decisione. CP_5
Deve richiamarsi sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “E' acquisito il principio secondo il quale la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass.
Sez. U. 1-2-2022 n. 3086 Rv.663786-05, Cass. Sez. 3 1-6-2022 n. 17916 Rv. 665018-01, Cass.
Sez. 3 15-6-2018 n. 15747 Rv. 649414-01, Cass. Sez. 3 31-1-2013 n. 2251 Rv. 624974-01). […]
Inoltre, la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 8-6-
2023 n. 16196 Rv. 667830-01, Cass. Sez.
6-L 9-10-2017 n. 23493 Rv. 645668-01)” (Cass. Civ., sent. n. 707/2024; cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 16196/2023).
Nel caso di specie il tecnico incaricato ha disatteso le prescrizioni contenute sia nell'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale del 26.01.2017 (che gli imponevano di mettere la relazione a disposizione delle parti per le osservazioni scritte, che queste avrebbero dovuto inviare entro il termine di venti giorni e alle quali il tecnico avrebbe dovuto rispondere nei venti giorni successivi) sia nell'ordinanza del 17.11.2017 con cui il giudice di prime cure, a conferma di quanto già disposto e a fronte delle proroghe già concesse per il deposito della relazione, ha fissato al 28.02.2018 il nuovo termine per il deposito dell'elaborato definitivo
“previ adempimenti di rito nei confronti dei CTP”. Alla data indicata del 28.02.2018 il CTU ha inviato invece la bozza di consulenza alle parti, per poi depositarla nel fascicolo telematico tre pag. 3/9 giorni dopo, l'1.03.2018, senza che queste abbiano potuto formulare le proprie osservazioni nel termine prescritto di venti giorni e lo stesso abbia avuto modo di rispondere nei venti giorni successivi.
La circostanza che l'odierna parte appellante abbia potuto avanzare le proprie osservazioni nelle note redatte per l'udienza successiva al deposito della consulenza, fissata per il 9.03.2018
e poi rinviata al 16.03.2018, non ha determinato la sanatoria del vizio dell'elaborato per rinnovazione: la rinnovazione presuppone infatti che il contraddittorio leso in precedenza sia successivamente ripristinato o mediante la rimessione in termini delle parti o mediante la concessione di un ulteriore termine al ctu per rispondere alle osservazioni (cfr. sempre Cass.
Civ., sent. n. 707/2024); nel caso in esame invece il giudice, all'esito della suddetta udienza, ha assunto la causa in riserva e, a scioglimento di quest'ultima, con ordinanza del 24.04.2018, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Deve quindi trovare accoglimento il primo motivo di doglianza, considerato che l'eccezione di nullità è stata tempestivamente sollevata dall'odierno appellante nella prima difesa successiva al deposito della relazione, nella già citate note per l'udienza del 9.03.2018, e che sulla stessa il giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugnava la sentenza di prime cure nella parte in cui, in accoglimento delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto che il Geom. avesse rivestito il solo ruolo di “progettista Controparte_1 architettonico” e non anche quello di direttore dei lavori;
ciò, in contrasto con le altre risultanze probatorie, nella specie quelle documentali e quelle conseguenti all'interrogatorio formale dello stesso.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado laddove questa, in accoglimento delle risultanze della CTU svolta in giudizio, aveva escluso la responsabilità del Geom. in relazione sia all'illegittimità urbanistica dell'opera Controparte_1 sia ai vizi costruttivi e strutturali della stessa.
Tali censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe attinenti alla responsabilità dell'odierno appellato, dovendosi considerare che parte appellante ha convenuto in giudizio il Geom. sia a titolo di responsabilità contrattuale per Controparte_1 inadempimento consistito nel mancato deposito della documentazione urbanistica ed edilizia presso gli uffici competenti sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. per i vizi dell'opera realizzata.
Quanto al primo profilo di responsabilità, gli inadempimenti contestati hanno ad oggetto: il mancato deposito presso l'ufficio sismico provinciale (ex Genio Civile) della richiesta di autorizzazione alla sopraelevazione ex art. 90, d.P.R. n. 380/2001; l'omesso deposito, presso il medesimo ufficio, della denuncia dei lavori e dei progetti ex art. 65 e art. 93, d.P.R. n.
380/2001 e la mancata trasmissione al Comune della comunicazione di inizio dei lavori.
Tanto precisato, deve ritenersi provato che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il Geom. abbia assunto l'incarico non solo di progettista, bensì Controparte_1 anche di direttore dei lavori in relazione all'intervento di sopraelevazione oggetto di causa. Ciò
pag. 4/9 si evince da quei documenti depositati in atti che recano la firma dello stesso in qualità di
“progettista e D.L.” (cfr. richiesta di concessione edilizia del 21.12.2001, doc. n. 1 allegato all'atto di citazione in appello;
cfr. anche denuncia di inizio attività edilizia dell'8.06.2005 per lavori di “ultimazione della struttura”, doc. n. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
Tuttavia, tale rilievo non appare decisivo al fine di affermare la responsabilità per inadempimento dell'odierno appellato.
A ben vedere, la questione controversa non è tanto quella relativa all'assunzione o non assunzione, da parte del Geom. dell'incarico di direttore dei lavori, quanto Controparte_1 piuttosto quella relativa al se l'incarico conferito e accettato comprendesse o potesse comprendere o meno la redazione e la presentazione agli uffici competenti delle pratiche e dei documenti sopra menzionati (in altri termini, se l'incarico di direttore dei lavori riguardasse soltanto il profilo architettonico e non anche quello strutturale) e se la redazione e la presentazione dei suddetti documenti fosse esigibile in capo ad un soggetto in possesso del solo diploma di geometra.
Anticipando gli esiti del ragionamento che si andrà di seguito a svolgere, deve ritenersi da un lato che l'incarico conferito al Geom. fosse limitato esclusivamente all'aspetto Controparte_1 architettonico, dall'altro che la formazione e la trasmissione dei documenti mancanti presso gli uffici competenti non rientrassero tra i suoi compiti e che in ogni caso lo stesso non aveva le competenze professionali per occuparsene.
Si intende aderire agli accertamenti compiuti dalla CTU svolta nel presente grado di giudizio, della quale tuttavia non si condividono le conclusioni per le ragioni più avanti evidenziate. In relazione agli accertamenti eseguiti, si osserva quanto segue.
1. Sulla base dell'esame della documentazione presentata agli uffici competenti e di quella ulteriore, redatta e mai trasmessa, il CTU Ing. a accertato che l'odierno appellante ha Per_1 affidato al Geom. la sola direzione dei lavori architettonica, mentre ha Controparte_1 assegnato ad un altro soggetto non citato in giudizio, l'Arch. la direzione dei Controparte_6 lavori strutturale, benché in via meramente ufficiosa. Il tecnico incaricato ribadisce tale schema di ripartizione dei compiti tra le varie figure professionali in più passaggi dell'elaborato, facendone un punto nodale dello stesso e tenendolo in considerazione anche in sede di quantificazione percentuale delle responsabilità (cfr. p. 20, laddove afferma che “alla stesura delle pratiche urbanistiche e alla redazione di documentazione depositata nei pubblici uffici oltre che all'esecuzione della struttura hanno partecipato […] l'Arch. – Controparte_6 tecnico asseverante il condono e redattore del Certificato di Idoneità strutturale -; il Geom.
– Progettista e Direttore dei Lavori Architettonico;
cfr. anche p. 21; cfr. p. 25 e Controparte_1
p. 27, laddove qualifica l'Arch. ome “progettista e DL strutturale” e il Geom. CP_6 CP_1 come “progettista e DL architettonico”).
A sostegno di quanto già rilevato dall'Ing. assume rilievo la circostanza che già nel Per_1
1997, al tempo della costruzione del piano terra dell'edificio, l'appellante aveva conferito all'Arch. quella volta formalmente, l'incarico di direttore dei lavori strutturale Controparte_6
e al Geom. l'incarico di direttore dei lavori architettonico (cfr. doc. n. 3 allegato Controparte_1
pag. 5/9 alla CTU dell'Ing. ; se ne può dedurre in via presuntiva che le parti abbiano voluto Per_1 riprodurre la stessa suddivisione dei ruoli anche nel successivo intervento di sopraelevazione oggetto di causa.
2. Quanto al merito della documentazione non redatta o non trasmessa agli uffici competenti, il CTU ha affermato da un lato che la richiesta di parere ex art. 90 d.P.R. n. 380/2001 e il deposito della pratica strutturale ex art. 65 e art. 93 d.P.R. n. 380/2001 rientrassero nei compiti del direttore dei lavori strutturale e che il direttore dei lavori architettonico avrebbe dovuto soltanto apporre la firma sui relativi documenti, dall'altro che la comunicazione di inizio dei lavori avrebbe dovuto essere trasmessa al dal committente e anche in CP_7 questo caso soltanto firmata dal direttore dei lavori architettonico (che avrebbe semmai potuto redigerla per mancanza delle conoscenze tecniche necessarie in capo al committente, unico avente titolo alla trasmissione).
L'Ing. a inoltre precisato che l'omesso invio della comunicazione di inizio dei lavori al Per_1
è una diretta conseguenza delle prime due omissioni a monte, di competenza del CP_7 direttore dei lavori strutturale (cfr. p. 17, laddove afferma che “come conseguenza della mancata redazione della documentazione precedente non fu mai inviata:
3. Comunicazione di inizio dei lavori;
cfr. anche risposta alle osservazioni dell'Arch. per il Geom. Per_2 [...]
p. 25: “è la mancanza del deposito della pratica strutturale la deficienza fondamentale CP_1 che è stata commessa”). Tale ultima omissione, attinente all'osservanza delle prescrizioni dettate per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche e rispetto alla quale deve escludersi ogni responsabilità dell'odierno appellato, si pone pertanto come vizio originario, che ha dato luogo a sua volta all'omissione della comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori, comunicazione che assume quindi un rilievo marginale e comunque secondario rispetto agli altri vizi riscontrati.
Posti tali accertamenti a base del ragionamento logico-deduttivo, si ritiene di non poter condividere le conclusioni dell'elaborato peritale che riconoscono la responsabilità del Geom. in solido con l'impresa appaltatrice per le omissioni di natura edilizia e Controparte_1 urbanistica sopra riportate: il CTU giunge infatti ad affermare la responsabilità dell'odierno appellato in modo non consequenziale e del tutto contraddittorio rispetto alle premesse sopra riportate.
Configura in capo al Geom. una responsabilità di tipo procedurale, consistita Controparte_1 nel non aver sorvegliato la formazione di documenti che, non rientrando nelle sue competenze, dovevano essere redatti e trasmessi da altri. A tale conclusione perviene valorizzando una circostanza la cui valutazione involge tuttavia considerazioni tecnico- giuridiche: il fatto che il Geom. fosse l'unico soggetto il cui incarico era stato Controparte_1 formalizzato all'esterno, presso gli uffici competenti, nella specie mediante la richiesta di concessione edilizia del 21.12.2001, e, in quanto tale, rappresentava l'unico soggetto in grado di poter arrestare le irregolarità prodottesi nell'intervento edilizio oggetto di causa (cfr. pp. 24
e 25 della CTU).
Si osserva che, venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità contrattuale, occorre guardare invece al rapporto interno tra le parti del contratto: posto che l'incarico di direttore dei lavori pag. 6/9 architettonico non include di per sé la redazione delle pratiche necessarie per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche, e posto che nel caso in esame un direttore dei lavori strutturale competente per tali adempimenti era stato nominato, anche solo ufficiosamente, la circostanza che quello del Geom. fosse l'unico incarico formalizzato all'esterno Controparte_1 non può incidere sull'oggetto del contratto e dunque determinare, nel rapporto interno tra committente e prestatore d'opera, un'estensione degli obblighi gravanti in capo a quest'ultimo.
Può inoltre richiamarsi il generale criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., a norma del quale l'odierna parte appellante avrebbe dovuto provare, oltre al conferimento di un incarico professionale in capo al Geom. anche l'oggetto Controparte_1 dello stesso, ed in particolare dimostrare non solo che gli inadempimenti contestati rientrassero tutti nell'incarico assegnato all'odierno appellato, ma anche che, a fronte della partecipazione di più soggetti alla realizzazione dei lavori, spettassero allo stesso in via esclusiva. Tale prova non è stata fornita e, anzi, le considerazioni sopra riportate depongono a sfavore di tale ultima conclusione.
Occorre altresì considerare le competenze professionali dell'odierno appellato il quale, essendo in possesso del solo titolo di abilitazione alla professione di geometra, non avrebbe in ogni caso potuto occuparsi di redigere la documentazione da depositare poi presso l'ufficio sismico provinciale;
la formazione di tali documenti richiede infatti conoscenze specialistiche che esulano dalle competenze professionali del geometra (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2913/2020 e in senso conforme Cass. Civ., sent. n. 23510/2015; cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 6402/2011).
Tale aspetto è valorizzato anche nella sentenza impugnata, con la motivazione della quale parte appellante, nel sostenere la responsabilità dell'odierno appellato in qualità di direttore dei lavori senza nulla dedurre in ordine alle competenze professionali dello stesso, non si è pertanto adeguatamente confrontata (cfr. p. 8 della sentenza di primo grado, sebbene con riferimento specifico alla sola richiesta di parere preventivo all'ex Genio civile).
Quanto al secondo profilo di responsabilità, ovvero quella extracontrattuale ex art. 1669 c.c. per i vizi strutturali e costruttivi dell'opera realizzata, va parimenti escluso qualsiasi addebito a carico del Geom. Controparte_1
Anche sotto profilo si ritiene di doversi discostare dalle conclusioni della CTU espletata nel presente grado di giudizio in quanto sia apodittiche sia contraddittorie sia generiche (cfr. p. 21 dell'elaborato peritale): da un lato, l'Ing. afferma che il controllo dei calcoli e dei Per_1 disegni non rientrava nell'oggetto dell'incarico conferito al Geom. e che Controparte_1 quest'ultimo non aveva in ogni caso le competenze professionali richieste per eseguire una tale verifica (laurea magistrale); dall'altro afferma, senza alcuna argomentazione sul punto, che lo stesso è comunque responsabile perché il controllo delle misure è compito del direttore dei lavori e perché era “forse il primo informato” delle comunicazioni inviate dall'impresa appaltatrice durante la realizzazione della struttura (cfr. CTU, p. 21).
Si ritiene al contrario che le premesse poste a base del ragionamento del CTU depongano, anche sotto tale profilo, nel senso di escludere la responsabilità del Geom. Controparte_1
pag. 7/9 Oltre alla circostanza per cui quest'ultimo non aveva le competenze professionali richieste per effettuare il controllo delle misure e dei disegni, rileva il fatto che lo stesso si sia mantenuto entro i confini dell'incarico conferitogli, senza sconfinare pertanto nei compiti che verosimilmente, come sopra già precisato, erano stati assegnati ad altri (non si ritiene configurabile, in altri termini, una responsabilità da cd. “colpa per assunzione”; cfr. in questo senso, argomentando a contrario, Cass. Civ., sent. n. 18839/2023).
Con il quarto motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure in relazione alla errata quantificazione del danno, in quanto determinato dal giudice in via equitativa e in senso riduttivo rispetto alla quantificazione operata dal CTU Ing. in sede di ATP, il quale Persona_3
l'aveva invece calcolato in euro 54.700,00, comprensivo di IVA al 21%.
Il motivo è assorbito.
Con il quinto motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia in ordine alle spese di CTP e CTU relative sia al procedimento di ATP sia al giudizio di merito.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese del procedimento di atp si osserva che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sul punto, non necessitando tale statuizione di alcuna esplicita domanda di parte
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 15492/2019); tuttavia le stesse vanno regolate secondo il principio della soccombenza per cui, valorizzando l'esito del giudizio che vede l'odierno appellante interamente soccombente nei confronti dell'odierno appellato, vanno poste a carico del primo.
Quanto invece alla mancata liquidazione delle spese della CTU svolta nel giudizio di prime cure, si evidenzia che il giudice di primo grado ha statuito in ordine alle stesse, ponendole a carico dell'allora soccombente impresa appaltatrice Ciò è evidente dal Controparte_3 confronto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza: la statuizione contenuta nel dispositivo “Pone definitivamente le spese di lite a carico di parte convenuta
[...]
va infatti interpretata come riferita alle spese di ctu, in primo luogo perché Controparte_3 segue immediatamente la pronuncia sulle spese di lite, in secondo luogo perché in motivazione il giudice aveva espressamente affermato che “Le spese di CTU si ritiene di porle a carico della parte soccombente principale . Controparte_3
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado e della CTU svolta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Geom. e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, ed
[...] avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
pag. 8/9 - condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che si liquidano in euro 2.977,00 + 1.911,00 + 4.326,00 + 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione ed esborsi, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- pone le spese di ATP e della CTU svolta nel presente grado di giudizio a carico dell'appellante;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 04.02.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. GIANMICHELE MARCELLI Presidente Rel.
Dott. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dott. CESARE MARZIALI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(CF: ), rappresentato e difeso per procura Parte_1 C.F._1 speciale dall'Avv. Gabriele Chiarini e dall'Avv. Giovanni Chiarini, presso lo studio dei quali in
Urbino (PU), Via della Rocchetta n. 2 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE –
E
(CF: , rappresentato e difeso per procura speciale Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Samuela Melini ed elettivamente domiciliato in Urbino (PU), P.la Gongaza n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Rosa Casamassima,
-
APPELLATO –
E (P.I.: ), in persona del suo procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bastianelli ed elettivamente domiciliata in Ancona, V.le della Vittoria n. 7, presso e nello studio dell'Avv.
Antonio Squillace
- APPELLATA – terza chiamata nel giudizio di primo grado
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino n. 82/2020, pubblicata in data
29.04.2020 in materia di appalto
CONCLUSIONI: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Urbino adito, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava la società al Parte_1 Controparte_3 pagamento, a favore del primo, della somma di euro 53.790,00, di cui euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale ed euro 13.790,00 a titolo di ripetizione delle somme già versate dal primo nei confronti della seconda;
accertava infatti la nullità del contratto di appalto stipulato con la società appaltatrice per illiceità dell'oggetto e, verificata altresì l'esistenza di vizi strutturali e costruttivi imputabili alla stessa, accertava il diritto del committente alla risoluzione del contratto. Rigettava invece le domande proposte nei confronti del Geom. e dell'Ing. dirette ad ottenere Controparte_1 Controparte_4 la condanna di questi, in solido con la società appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per le medesime causali, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c..
impugnava la suddetta pronuncia, chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 stessa, la dichiarazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o precontrattuale, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c., del Geom. in qualità di Controparte_1 progettista e direttore dei lavori, con conseguente condanna dello stesso, in solido con la società al risarcimento dei danni subiti. Controparte_3
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto, non provato e comunque per la decadenza e prescrizione delle relative domande;
in caso di accoglimento, anche parziale, del gravame, chiedeva la condanna di a manlevarlo da ogni conseguenza di legge. In via subordinata, Controparte_2 in ipotesi di riforma parziale della sentenza gravata, chiedeva confermarsi le statuizioni a sé favorevoli e comunque la condanna di a manlevarlo da ogni Controparte_2 conseguenza di legge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto in quanto inammissibile e infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nel caso di accertamento della responsabilità del Geom.
chiedeva dichiararsi l'intervenuta rinuncia di questo alla domanda di garanzia Controparte_1
pag. 2/9 e in subordine respingersi la domanda di garanzia in relazione alle fattispecie escluse dalla polizza;
in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, chiedeva di tenere l'accoglimento nei limiti e alle condizioni previste nella polizza.
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante impugnava le sole statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la posizione del Geom. sono pertanto Controparte_1 passate in giudicato:
- le statuizioni della sentenza impugnata che hanno accertato la responsabilità della società
e condannato la stessa al risarcimento del danno e, quale Controparte_3 conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, alla ripetizione delle somme ricevute dall'odierno appellante;
- le statuizioni che hanno escluso la responsabilità dell'Ing. in ordine ai Controparte_4 fatti di causa.
L'appellante prospettava le doglianze di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame censurava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della CTU svolta nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato.
Va infatti dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado ad opera dell'Ing. con conseguente inutilizzabilità della stessa ai fini della decisione. CP_5
Deve richiamarsi sul punto quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “E' acquisito il principio secondo il quale la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass.
Sez. U. 1-2-2022 n. 3086 Rv.663786-05, Cass. Sez. 3 1-6-2022 n. 17916 Rv. 665018-01, Cass.
Sez. 3 15-6-2018 n. 15747 Rv. 649414-01, Cass. Sez. 3 31-1-2013 n. 2251 Rv. 624974-01). […]
Inoltre, la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d'ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 8-6-
2023 n. 16196 Rv. 667830-01, Cass. Sez.
6-L 9-10-2017 n. 23493 Rv. 645668-01)” (Cass. Civ., sent. n. 707/2024; cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 16196/2023).
Nel caso di specie il tecnico incaricato ha disatteso le prescrizioni contenute sia nell'ordinanza di conferimento dell'incarico peritale del 26.01.2017 (che gli imponevano di mettere la relazione a disposizione delle parti per le osservazioni scritte, che queste avrebbero dovuto inviare entro il termine di venti giorni e alle quali il tecnico avrebbe dovuto rispondere nei venti giorni successivi) sia nell'ordinanza del 17.11.2017 con cui il giudice di prime cure, a conferma di quanto già disposto e a fronte delle proroghe già concesse per il deposito della relazione, ha fissato al 28.02.2018 il nuovo termine per il deposito dell'elaborato definitivo
“previ adempimenti di rito nei confronti dei CTP”. Alla data indicata del 28.02.2018 il CTU ha inviato invece la bozza di consulenza alle parti, per poi depositarla nel fascicolo telematico tre pag. 3/9 giorni dopo, l'1.03.2018, senza che queste abbiano potuto formulare le proprie osservazioni nel termine prescritto di venti giorni e lo stesso abbia avuto modo di rispondere nei venti giorni successivi.
La circostanza che l'odierna parte appellante abbia potuto avanzare le proprie osservazioni nelle note redatte per l'udienza successiva al deposito della consulenza, fissata per il 9.03.2018
e poi rinviata al 16.03.2018, non ha determinato la sanatoria del vizio dell'elaborato per rinnovazione: la rinnovazione presuppone infatti che il contraddittorio leso in precedenza sia successivamente ripristinato o mediante la rimessione in termini delle parti o mediante la concessione di un ulteriore termine al ctu per rispondere alle osservazioni (cfr. sempre Cass.
Civ., sent. n. 707/2024); nel caso in esame invece il giudice, all'esito della suddetta udienza, ha assunto la causa in riserva e, a scioglimento di quest'ultima, con ordinanza del 24.04.2018, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Deve quindi trovare accoglimento il primo motivo di doglianza, considerato che l'eccezione di nullità è stata tempestivamente sollevata dall'odierno appellante nella prima difesa successiva al deposito della relazione, nella già citate note per l'udienza del 9.03.2018, e che sulla stessa il giudice di primo grado ha omesso ogni pronuncia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugnava la sentenza di prime cure nella parte in cui, in accoglimento delle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado, aveva ritenuto che il Geom. avesse rivestito il solo ruolo di “progettista Controparte_1 architettonico” e non anche quello di direttore dei lavori;
ciò, in contrasto con le altre risultanze probatorie, nella specie quelle documentali e quelle conseguenti all'interrogatorio formale dello stesso.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado laddove questa, in accoglimento delle risultanze della CTU svolta in giudizio, aveva escluso la responsabilità del Geom. in relazione sia all'illegittimità urbanistica dell'opera Controparte_1 sia ai vizi costruttivi e strutturali della stessa.
Tali censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto entrambe attinenti alla responsabilità dell'odierno appellato, dovendosi considerare che parte appellante ha convenuto in giudizio il Geom. sia a titolo di responsabilità contrattuale per Controparte_1 inadempimento consistito nel mancato deposito della documentazione urbanistica ed edilizia presso gli uffici competenti sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. per i vizi dell'opera realizzata.
Quanto al primo profilo di responsabilità, gli inadempimenti contestati hanno ad oggetto: il mancato deposito presso l'ufficio sismico provinciale (ex Genio Civile) della richiesta di autorizzazione alla sopraelevazione ex art. 90, d.P.R. n. 380/2001; l'omesso deposito, presso il medesimo ufficio, della denuncia dei lavori e dei progetti ex art. 65 e art. 93, d.P.R. n.
380/2001 e la mancata trasmissione al Comune della comunicazione di inizio dei lavori.
Tanto precisato, deve ritenersi provato che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il Geom. abbia assunto l'incarico non solo di progettista, bensì Controparte_1 anche di direttore dei lavori in relazione all'intervento di sopraelevazione oggetto di causa. Ciò
pag. 4/9 si evince da quei documenti depositati in atti che recano la firma dello stesso in qualità di
“progettista e D.L.” (cfr. richiesta di concessione edilizia del 21.12.2001, doc. n. 1 allegato all'atto di citazione in appello;
cfr. anche denuncia di inizio attività edilizia dell'8.06.2005 per lavori di “ultimazione della struttura”, doc. n. 3 allegato all'atto di citazione in appello).
Tuttavia, tale rilievo non appare decisivo al fine di affermare la responsabilità per inadempimento dell'odierno appellato.
A ben vedere, la questione controversa non è tanto quella relativa all'assunzione o non assunzione, da parte del Geom. dell'incarico di direttore dei lavori, quanto Controparte_1 piuttosto quella relativa al se l'incarico conferito e accettato comprendesse o potesse comprendere o meno la redazione e la presentazione agli uffici competenti delle pratiche e dei documenti sopra menzionati (in altri termini, se l'incarico di direttore dei lavori riguardasse soltanto il profilo architettonico e non anche quello strutturale) e se la redazione e la presentazione dei suddetti documenti fosse esigibile in capo ad un soggetto in possesso del solo diploma di geometra.
Anticipando gli esiti del ragionamento che si andrà di seguito a svolgere, deve ritenersi da un lato che l'incarico conferito al Geom. fosse limitato esclusivamente all'aspetto Controparte_1 architettonico, dall'altro che la formazione e la trasmissione dei documenti mancanti presso gli uffici competenti non rientrassero tra i suoi compiti e che in ogni caso lo stesso non aveva le competenze professionali per occuparsene.
Si intende aderire agli accertamenti compiuti dalla CTU svolta nel presente grado di giudizio, della quale tuttavia non si condividono le conclusioni per le ragioni più avanti evidenziate. In relazione agli accertamenti eseguiti, si osserva quanto segue.
1. Sulla base dell'esame della documentazione presentata agli uffici competenti e di quella ulteriore, redatta e mai trasmessa, il CTU Ing. a accertato che l'odierno appellante ha Per_1 affidato al Geom. la sola direzione dei lavori architettonica, mentre ha Controparte_1 assegnato ad un altro soggetto non citato in giudizio, l'Arch. la direzione dei Controparte_6 lavori strutturale, benché in via meramente ufficiosa. Il tecnico incaricato ribadisce tale schema di ripartizione dei compiti tra le varie figure professionali in più passaggi dell'elaborato, facendone un punto nodale dello stesso e tenendolo in considerazione anche in sede di quantificazione percentuale delle responsabilità (cfr. p. 20, laddove afferma che “alla stesura delle pratiche urbanistiche e alla redazione di documentazione depositata nei pubblici uffici oltre che all'esecuzione della struttura hanno partecipato […] l'Arch. – Controparte_6 tecnico asseverante il condono e redattore del Certificato di Idoneità strutturale -; il Geom.
– Progettista e Direttore dei Lavori Architettonico;
cfr. anche p. 21; cfr. p. 25 e Controparte_1
p. 27, laddove qualifica l'Arch. ome “progettista e DL strutturale” e il Geom. CP_6 CP_1 come “progettista e DL architettonico”).
A sostegno di quanto già rilevato dall'Ing. assume rilievo la circostanza che già nel Per_1
1997, al tempo della costruzione del piano terra dell'edificio, l'appellante aveva conferito all'Arch. quella volta formalmente, l'incarico di direttore dei lavori strutturale Controparte_6
e al Geom. l'incarico di direttore dei lavori architettonico (cfr. doc. n. 3 allegato Controparte_1
pag. 5/9 alla CTU dell'Ing. ; se ne può dedurre in via presuntiva che le parti abbiano voluto Per_1 riprodurre la stessa suddivisione dei ruoli anche nel successivo intervento di sopraelevazione oggetto di causa.
2. Quanto al merito della documentazione non redatta o non trasmessa agli uffici competenti, il CTU ha affermato da un lato che la richiesta di parere ex art. 90 d.P.R. n. 380/2001 e il deposito della pratica strutturale ex art. 65 e art. 93 d.P.R. n. 380/2001 rientrassero nei compiti del direttore dei lavori strutturale e che il direttore dei lavori architettonico avrebbe dovuto soltanto apporre la firma sui relativi documenti, dall'altro che la comunicazione di inizio dei lavori avrebbe dovuto essere trasmessa al dal committente e anche in CP_7 questo caso soltanto firmata dal direttore dei lavori architettonico (che avrebbe semmai potuto redigerla per mancanza delle conoscenze tecniche necessarie in capo al committente, unico avente titolo alla trasmissione).
L'Ing. a inoltre precisato che l'omesso invio della comunicazione di inizio dei lavori al Per_1
è una diretta conseguenza delle prime due omissioni a monte, di competenza del CP_7 direttore dei lavori strutturale (cfr. p. 17, laddove afferma che “come conseguenza della mancata redazione della documentazione precedente non fu mai inviata:
3. Comunicazione di inizio dei lavori;
cfr. anche risposta alle osservazioni dell'Arch. per il Geom. Per_2 [...]
p. 25: “è la mancanza del deposito della pratica strutturale la deficienza fondamentale CP_1 che è stata commessa”). Tale ultima omissione, attinente all'osservanza delle prescrizioni dettate per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche e rispetto alla quale deve escludersi ogni responsabilità dell'odierno appellato, si pone pertanto come vizio originario, che ha dato luogo a sua volta all'omissione della comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori, comunicazione che assume quindi un rilievo marginale e comunque secondario rispetto agli altri vizi riscontrati.
Posti tali accertamenti a base del ragionamento logico-deduttivo, si ritiene di non poter condividere le conclusioni dell'elaborato peritale che riconoscono la responsabilità del Geom. in solido con l'impresa appaltatrice per le omissioni di natura edilizia e Controparte_1 urbanistica sopra riportate: il CTU giunge infatti ad affermare la responsabilità dell'odierno appellato in modo non consequenziale e del tutto contraddittorio rispetto alle premesse sopra riportate.
Configura in capo al Geom. una responsabilità di tipo procedurale, consistita Controparte_1 nel non aver sorvegliato la formazione di documenti che, non rientrando nelle sue competenze, dovevano essere redatti e trasmessi da altri. A tale conclusione perviene valorizzando una circostanza la cui valutazione involge tuttavia considerazioni tecnico- giuridiche: il fatto che il Geom. fosse l'unico soggetto il cui incarico era stato Controparte_1 formalizzato all'esterno, presso gli uffici competenti, nella specie mediante la richiesta di concessione edilizia del 21.12.2001, e, in quanto tale, rappresentava l'unico soggetto in grado di poter arrestare le irregolarità prodottesi nell'intervento edilizio oggetto di causa (cfr. pp. 24
e 25 della CTU).
Si osserva che, venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità contrattuale, occorre guardare invece al rapporto interno tra le parti del contratto: posto che l'incarico di direttore dei lavori pag. 6/9 architettonico non include di per sé la redazione delle pratiche necessarie per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche, e posto che nel caso in esame un direttore dei lavori strutturale competente per tali adempimenti era stato nominato, anche solo ufficiosamente, la circostanza che quello del Geom. fosse l'unico incarico formalizzato all'esterno Controparte_1 non può incidere sull'oggetto del contratto e dunque determinare, nel rapporto interno tra committente e prestatore d'opera, un'estensione degli obblighi gravanti in capo a quest'ultimo.
Può inoltre richiamarsi il generale criterio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., a norma del quale l'odierna parte appellante avrebbe dovuto provare, oltre al conferimento di un incarico professionale in capo al Geom. anche l'oggetto Controparte_1 dello stesso, ed in particolare dimostrare non solo che gli inadempimenti contestati rientrassero tutti nell'incarico assegnato all'odierno appellato, ma anche che, a fronte della partecipazione di più soggetti alla realizzazione dei lavori, spettassero allo stesso in via esclusiva. Tale prova non è stata fornita e, anzi, le considerazioni sopra riportate depongono a sfavore di tale ultima conclusione.
Occorre altresì considerare le competenze professionali dell'odierno appellato il quale, essendo in possesso del solo titolo di abilitazione alla professione di geometra, non avrebbe in ogni caso potuto occuparsi di redigere la documentazione da depositare poi presso l'ufficio sismico provinciale;
la formazione di tali documenti richiede infatti conoscenze specialistiche che esulano dalle competenze professionali del geometra (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2913/2020 e in senso conforme Cass. Civ., sent. n. 23510/2015; cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 6402/2011).
Tale aspetto è valorizzato anche nella sentenza impugnata, con la motivazione della quale parte appellante, nel sostenere la responsabilità dell'odierno appellato in qualità di direttore dei lavori senza nulla dedurre in ordine alle competenze professionali dello stesso, non si è pertanto adeguatamente confrontata (cfr. p. 8 della sentenza di primo grado, sebbene con riferimento specifico alla sola richiesta di parere preventivo all'ex Genio civile).
Quanto al secondo profilo di responsabilità, ovvero quella extracontrattuale ex art. 1669 c.c. per i vizi strutturali e costruttivi dell'opera realizzata, va parimenti escluso qualsiasi addebito a carico del Geom. Controparte_1
Anche sotto profilo si ritiene di doversi discostare dalle conclusioni della CTU espletata nel presente grado di giudizio in quanto sia apodittiche sia contraddittorie sia generiche (cfr. p. 21 dell'elaborato peritale): da un lato, l'Ing. afferma che il controllo dei calcoli e dei Per_1 disegni non rientrava nell'oggetto dell'incarico conferito al Geom. e che Controparte_1 quest'ultimo non aveva in ogni caso le competenze professionali richieste per eseguire una tale verifica (laurea magistrale); dall'altro afferma, senza alcuna argomentazione sul punto, che lo stesso è comunque responsabile perché il controllo delle misure è compito del direttore dei lavori e perché era “forse il primo informato” delle comunicazioni inviate dall'impresa appaltatrice durante la realizzazione della struttura (cfr. CTU, p. 21).
Si ritiene al contrario che le premesse poste a base del ragionamento del CTU depongano, anche sotto tale profilo, nel senso di escludere la responsabilità del Geom. Controparte_1
pag. 7/9 Oltre alla circostanza per cui quest'ultimo non aveva le competenze professionali richieste per effettuare il controllo delle misure e dei disegni, rileva il fatto che lo stesso si sia mantenuto entro i confini dell'incarico conferitogli, senza sconfinare pertanto nei compiti che verosimilmente, come sopra già precisato, erano stati assegnati ad altri (non si ritiene configurabile, in altri termini, una responsabilità da cd. “colpa per assunzione”; cfr. in questo senso, argomentando a contrario, Cass. Civ., sent. n. 18839/2023).
Con il quarto motivo l'appellante impugnava la sentenza di prime cure in relazione alla errata quantificazione del danno, in quanto determinato dal giudice in via equitativa e in senso riduttivo rispetto alla quantificazione operata dal CTU Ing. in sede di ATP, il quale Persona_3
l'aveva invece calcolato in euro 54.700,00, comprensivo di IVA al 21%.
Il motivo è assorbito.
Con il quinto motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia in ordine alle spese di CTP e CTU relative sia al procedimento di ATP sia al giudizio di merito.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese del procedimento di atp si osserva che il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sul punto, non necessitando tale statuizione di alcuna esplicita domanda di parte
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 15492/2019); tuttavia le stesse vanno regolate secondo il principio della soccombenza per cui, valorizzando l'esito del giudizio che vede l'odierno appellante interamente soccombente nei confronti dell'odierno appellato, vanno poste a carico del primo.
Quanto invece alla mancata liquidazione delle spese della CTU svolta nel giudizio di prime cure, si evidenzia che il giudice di primo grado ha statuito in ordine alle stesse, ponendole a carico dell'allora soccombente impresa appaltatrice Ciò è evidente dal Controparte_3 confronto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza: la statuizione contenuta nel dispositivo “Pone definitivamente le spese di lite a carico di parte convenuta
[...]
va infatti interpretata come riferita alle spese di ctu, in primo luogo perché Controparte_3 segue immediatamente la pronuncia sulle spese di lite, in secondo luogo perché in motivazione il giudice aveva espressamente affermato che “Le spese di CTU si ritiene di porle a carico della parte soccombente principale . Controparte_3
Per quanto sopra esposto, ogni ulteriore questione assorbita, la Corte di Appello rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado e della CTU svolta nel presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Geom. e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, ed
[...] avverso la sentenza in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
pag. 8/9 - condanna l'appellante a rifondere a ciascuno degli appellati le spese di lite del grado, spese che si liquidano in euro 2.977,00 + 1.911,00 + 4.326,00 + 5.103,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione ed esborsi, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- pone le spese di ATP e della CTU svolta nel presente grado di giudizio a carico dell'appellante;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, così deciso li 04.02.2025
Il Presidente Est.
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 9/9