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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.150/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “malattia professionale_danno biologico_indennizzo appello sulla CP_1 regolamentazione delle spese di lite”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rosalba Caracuta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 aprile 2022 appellava Parte_1 limitatamente al regolamento delle spese di lite, la sentenza resa in data 10.11.2029 con cui il Giudice del lavoro di Taranto, riconoscendo il diritto del all'indennizzo per danno biologico Pt_1 in percentuale del 16% (indennizzo in rendita), liquidando le spese di lite in € 1.500,00. Si è costituito l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
Email_1
Lamenta in primis l'appellante la insufficiente e/o carente motivazione in merito all'ammontare delle spese di lite liquidate del Giudice di primo grado (che aveva liquidato a tale titolo € 1.100,00 oltre IVA CAP, con violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 Disp Att. c.p.c., nonché del D.M. 55 del 10 marzo 2014. Evidenzia inoltre che quel Giudicante non aveva disposto il rimborso delle spese forfettarie generali. Il valore della controversia in primo grado è “indeterminabile”.
Ora, il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori
1 comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
Per questo motivo è apparso opportuno individuare 3 nuovi scaglioni di riferimento:
- Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
- Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
- Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)
E' ben vero che la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.
Per le cause poi di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
---§§ooo§§---
Ciò necessariamente premesso quanto ai criteri sopra esposti, rileva questa Corte che rientri nei propri poteri discrezionali un ulteriore criterio/parametro, come pure correttamente richiesto in via estremamente subordinata dall'appellante, e cioè la modulazione delle spese di lite in base all'applicazione dello scaglione di valore relativo dell'indennizzo corrisposto dall' , pari, CP_1 come asseverato dall'appellante, ad € 189,06 mensili pari a € 2.268,74 annui. Tale somma rientra nello scaglione ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000, applicando il principio espresso della Suprema Corte in sentenza 11 novembre 2021 n. 33625, a mente del quale “ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie - e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate- alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa”). Cumulando sino a 10 le annualità domandate si addiviene alla somma di € 22.687,40, che rientra appunto nello scaglione tra
€ 5.201 ed € 26.000.
In tal senso la Corte ritiene di procedere, così quantificando e sommando le varie fasi del giudizio di primo grado, pur applicando i valori minimi attesa la non complessità della controversia, nei seguenti termini:
fase di studio della controversia: € 465,00
fase introduttiva del giudizio: € 389,00
fase istruttoria: € 832,00
fase decisionale: € 1.011,00
così pervenendosi al totale corretto delle spese di lite di primo grado, distraibili, pari a € 2.697,00, cui vanno aggiunte IVA, CAP, e rimborso forfettario delle spese generali.
In tal senso ed in tali termini l'appello va accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado.
---§§ooo§§---
2 Spettano all'appellante, vincitore del gravame, anche le spese di questo grado di giudizio, in relazione alle quali va considerato che le spese di primo grado liquidate all'appellante sono pari a € 1.500, somma liquidata, cha va detratta da quella oggi correttamente quantificata in € 2.697,00.
La differenza fra € 2.697,00 ed € 1.500,00 è pari a € 1.197,00, che, ai fini della liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, rientra nello scaglione compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200.
Sempre applicando i valori minimi per le ragioni sopra esposte, si avrà:
fase di studio della controversia: € 213,00
fase introduttiva del giudizio: € 213,00
nulla per la fase istruttoria, in quanto nessuna attività istruttoria è stata compiuta;
fase decisionale: € 460,00
per un totale di spese di questo secondo grado di giudizio pari a € 886,00, oltre accessori di legge, a distrarsi.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in parziale riforma della appellata sentenza, condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del primo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 2.697,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro, dichiaratosi anticipante.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, CP_1 che liquida in € 886,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “malattia professionale_danno biologico_indennizzo appello sulla CP_1 regolamentazione delle spese di lite”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rosalba Caracuta CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 aprile 2022 appellava Parte_1 limitatamente al regolamento delle spese di lite, la sentenza resa in data 10.11.2029 con cui il Giudice del lavoro di Taranto, riconoscendo il diritto del all'indennizzo per danno biologico Pt_1 in percentuale del 16% (indennizzo in rendita), liquidando le spese di lite in € 1.500,00. Si è costituito l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
Email_1
Lamenta in primis l'appellante la insufficiente e/o carente motivazione in merito all'ammontare delle spese di lite liquidate del Giudice di primo grado (che aveva liquidato a tale titolo € 1.100,00 oltre IVA CAP, con violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 Disp Att. c.p.c., nonché del D.M. 55 del 10 marzo 2014. Evidenzia inoltre che quel Giudicante non aveva disposto il rimborso delle spese forfettarie generali. Il valore della controversia in primo grado è “indeterminabile”.
Ora, il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori
1 comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
Per questo motivo è apparso opportuno individuare 3 nuovi scaglioni di riferimento:
- Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
- Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
- Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)
E' ben vero che la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.
Per le cause poi di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
---§§ooo§§---
Ciò necessariamente premesso quanto ai criteri sopra esposti, rileva questa Corte che rientri nei propri poteri discrezionali un ulteriore criterio/parametro, come pure correttamente richiesto in via estremamente subordinata dall'appellante, e cioè la modulazione delle spese di lite in base all'applicazione dello scaglione di valore relativo dell'indennizzo corrisposto dall' , pari, CP_1 come asseverato dall'appellante, ad € 189,06 mensili pari a € 2.268,74 annui. Tale somma rientra nello scaglione ricompreso tra € 5.201 ed € 26.000, applicando il principio espresso della Suprema Corte in sentenza 11 novembre 2021 n. 33625, a mente del quale “ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie - e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate- alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa”). Cumulando sino a 10 le annualità domandate si addiviene alla somma di € 22.687,40, che rientra appunto nello scaglione tra
€ 5.201 ed € 26.000.
In tal senso la Corte ritiene di procedere, così quantificando e sommando le varie fasi del giudizio di primo grado, pur applicando i valori minimi attesa la non complessità della controversia, nei seguenti termini:
fase di studio della controversia: € 465,00
fase introduttiva del giudizio: € 389,00
fase istruttoria: € 832,00
fase decisionale: € 1.011,00
così pervenendosi al totale corretto delle spese di lite di primo grado, distraibili, pari a € 2.697,00, cui vanno aggiunte IVA, CAP, e rimborso forfettario delle spese generali.
In tal senso ed in tali termini l'appello va accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado.
---§§ooo§§---
2 Spettano all'appellante, vincitore del gravame, anche le spese di questo grado di giudizio, in relazione alle quali va considerato che le spese di primo grado liquidate all'appellante sono pari a € 1.500, somma liquidata, cha va detratta da quella oggi correttamente quantificata in € 2.697,00.
La differenza fra € 2.697,00 ed € 1.500,00 è pari a € 1.197,00, che, ai fini della liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, rientra nello scaglione compreso fra € 1.101,00 ed € 5.200.
Sempre applicando i valori minimi per le ragioni sopra esposte, si avrà:
fase di studio della controversia: € 213,00
fase introduttiva del giudizio: € 213,00
nulla per la fase istruttoria, in quanto nessuna attività istruttoria è stata compiuta;
fase decisionale: € 460,00
per un totale di spese di questo secondo grado di giudizio pari a € 886,00, oltre accessori di legge, a distrarsi.
p.q.m.
Accoglie l'appello, ed in parziale riforma della appellata sentenza, condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del primo grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in € 2.697,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro, dichiaratosi anticipante.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado di giudizio, CP_1 che liquida in € 886,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro, dichiaratosi anticipante.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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