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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3372 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 3 giugno 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 C.F._1
IU elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA N. 106 89122 REGGIO
CALABRIApresso il difensore avv. D'AGOSTINO IU;
- attore –
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROLI SILVIO Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA N. 18 73056 TAURISANO presso il difensore avv. CAROLI SILVIO
-convenuto-
OGGETTO: polizza infortuni
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
pagina 1 di 5 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendo di accertare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
stessa per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento accadutogli il
28.12.2017, e per l'effetto condannare la Compagnia convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni subiti dall'attore per la somma di euro
290.000,00, come determinata secondo le condizioni di polizza o quella diversa minore e/o maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda esponeva che :
-era titolare della polizza n. 370208070 stipulata con la Società Controparte_2
(cfr. all.1);
[...]
- In data 28/12/2017 alle ore 13.00 circa, in località Palmi, via SS18, all'altezza del civico n. 62, nel mentre transitava, a piedi, sulle strisce pedonali , era stato violentemente impattato dall'autovettura tg FL044EK condotta nell'occorso dal sig.
(cfr. all.2); Parte_2
-L'Esponente aveva provveduto , in data 10.10.2018, a denunciare il sinistro in virtù delle condizioni di polizza contratte (cfr. All.3);
- A fronte di tanto, la Società convenuta aveva provveduto a rubricare il sinistro al seguente n. I512018 101718;
- Successivamente, il sig. si era sottoposto alla relativa visita medico Parte_1
legale presso il perito fiduciario nominato dalla compagnia ovvero lo Studio medico del
Dott. , sito in via Lazio n.43 89042 Gioiosa IC (cfr. Persona_1
all.4);
pagina 2 di 5 -Stante la perdurante inerzia della Società convenuta, l'attore, in data 09.05.2019
aveva inoltrata richiesta di arbitrato per come previsto dalle condizioni contrattuali ab origine siglate, tuttavia, senza alcun riscontro (cfr. all.5);
- I danni, complessivamente patiti dall'attore erano quantificabili nella misura del
29% giusta perizia di parte che qui si allega redatta dal Dott. (cfr. Persona_2
all.6) e così per un totale dovuto pari ad euro 290.000,00.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
evidenziando che l'attore aveva un contenzioso con l , compagnia dell'auto che CP_3
lo aveva investito per il risarcimento dei danni, e che le lesioni non fossero in nesso causale con il sinistro.
Veniva ordinato l'esperimento della mediazione e, successivamente, Il G.U.
assegnava i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc.
Veniva quindi ordinato alla di produrre la documentazione relativa al CP_3
sinistro; all'esito veniva svolta la prova testi.
Dopo le prove orali, veniva disposta la CTU che non si svolgeva per assenza dell'attore.
La causa veniva quindi assegnata a sentenza in modalità cartolare con ordinanza del 3 giugno 2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
In base al principio della ragione più liquida, non risulta provato quali lesioni siano riconducibili al sinistro per cui è causa e dunque non vi è prova del nesso causale.
Invero, la compagnia ha da subito contestato le richieste dell'attore e la perizia di parte che quantificava il danno biologico nel 29%, evidenziando che:
pagina 3 di 5 la diagnosi all'ingresso del ferito al PS è "contusione cranica, valida contusione
caviglia dx, distorsione spalla sx e trauma mentoniera. Flc al volto con prognosi di giorni
25" (cfr. referto). 6)In tale occasione non veniva eseguito alcun esame radiologico né
risonanza magnetica né altra forma di accertamento strumentale. 7)L'attore non ha
prodotto alcuna ulteriore visita specialistica ortopedica, controllo, né esame strumentale.
la diagnosi iniziale di PS alla voce RA NI CO ... pare fuori luogo
considerando che: I) non stata disposta visita specialistica neurologica o NHC;
2) non è
stato effettuato accertamento strumentale specifico (TCA, RMN); 3) non è stato disposto
ricovero ... l'esame OPT prodotti non evidenzia il nome del leso né l'emilato della
mandibola, destro o sinistro e le lesioni obietivate per la ferita riportata la volto" 8)Al
momento dell'investimento non intervenivano autorità per accertare la dinamica né il
118 pur trattandosi di un trauma cranico commotivo. 9)Inoltre, alcun controllo
specialistico (ortopedico e/o fisiatrico) è stato eseguito dall'assicurato nè alcuna lesione
è stata identificata alle indagini strumentali effettuate (radiografie) ovvero è stata
oggetto di ulteriori approfondimenti strumentali se si escludono le sole radiografie
eseguite in regime di PS, tra l'altro negative per lesioni alla luce della diagnosi di PS
(distorsione spalla sx, trauma cranico commotivo, trauma regione mentoniera, trauma
conferita lacero contusaal volto, escoriazioni) . 10)Infine, il danno al volto non rivela
alcuna cicatrice e il danno dentario costituiscel'evolversi di un danno preesistente che
non trova nesso causale nell'evento traumatico indicato dall'attore ed è anteiore alla
sottoscrizione della polizza”.
Per tali ragioni era stata disposta Consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 5 L'attore tuttavia non si è presentato per la visita medica senza nulla giustificare e non ha consentito l'esperimento del mezzo istruttorio, indispensabile ai fini del decidere.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda va rigettata.
Non può essere accolta la domanda della convenuta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata, non sussistendone i presupposti.
3.Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa e i parametri minimi alla luce della natura del procedimento e dell'attività svolta e con la riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1)rigetta le domande attoree.
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in euro 7860,30 oltre spese generali, cpa ed iva.
Reggio Calabria , 21.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca R. Plutino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3372 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione con ordinanza del 3 giugno 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 C.F._1
IU elettivamente domiciliato in VIA S. CATERINA N. 106 89122 REGGIO
CALABRIApresso il difensore avv. D'AGOSTINO IU;
- attore –
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROLI SILVIO Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA REGINA ELENA N. 18 73056 TAURISANO presso il difensore avv. CAROLI SILVIO
-convenuto-
OGGETTO: polizza infortuni
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
pagina 1 di 5 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la chiedendo di accertare l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
stessa per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento accadutogli il
28.12.2017, e per l'effetto condannare la Compagnia convenuta – in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni subiti dall'attore per la somma di euro
290.000,00, come determinata secondo le condizioni di polizza o quella diversa minore e/o maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
A sostegno della domanda esponeva che :
-era titolare della polizza n. 370208070 stipulata con la Società Controparte_2
(cfr. all.1);
[...]
- In data 28/12/2017 alle ore 13.00 circa, in località Palmi, via SS18, all'altezza del civico n. 62, nel mentre transitava, a piedi, sulle strisce pedonali , era stato violentemente impattato dall'autovettura tg FL044EK condotta nell'occorso dal sig.
(cfr. all.2); Parte_2
-L'Esponente aveva provveduto , in data 10.10.2018, a denunciare il sinistro in virtù delle condizioni di polizza contratte (cfr. All.3);
- A fronte di tanto, la Società convenuta aveva provveduto a rubricare il sinistro al seguente n. I512018 101718;
- Successivamente, il sig. si era sottoposto alla relativa visita medico Parte_1
legale presso il perito fiduciario nominato dalla compagnia ovvero lo Studio medico del
Dott. , sito in via Lazio n.43 89042 Gioiosa IC (cfr. Persona_1
all.4);
pagina 2 di 5 -Stante la perdurante inerzia della Società convenuta, l'attore, in data 09.05.2019
aveva inoltrata richiesta di arbitrato per come previsto dalle condizioni contrattuali ab origine siglate, tuttavia, senza alcun riscontro (cfr. all.5);
- I danni, complessivamente patiti dall'attore erano quantificabili nella misura del
29% giusta perizia di parte che qui si allega redatta dal Dott. (cfr. Persona_2
all.6) e così per un totale dovuto pari ad euro 290.000,00.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
evidenziando che l'attore aveva un contenzioso con l , compagnia dell'auto che CP_3
lo aveva investito per il risarcimento dei danni, e che le lesioni non fossero in nesso causale con il sinistro.
Veniva ordinato l'esperimento della mediazione e, successivamente, Il G.U.
assegnava i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc.
Veniva quindi ordinato alla di produrre la documentazione relativa al CP_3
sinistro; all'esito veniva svolta la prova testi.
Dopo le prove orali, veniva disposta la CTU che non si svolgeva per assenza dell'attore.
La causa veniva quindi assegnata a sentenza in modalità cartolare con ordinanza del 3 giugno 2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.La domanda è infondata e va rigettata.
In base al principio della ragione più liquida, non risulta provato quali lesioni siano riconducibili al sinistro per cui è causa e dunque non vi è prova del nesso causale.
Invero, la compagnia ha da subito contestato le richieste dell'attore e la perizia di parte che quantificava il danno biologico nel 29%, evidenziando che:
pagina 3 di 5 la diagnosi all'ingresso del ferito al PS è "contusione cranica, valida contusione
caviglia dx, distorsione spalla sx e trauma mentoniera. Flc al volto con prognosi di giorni
25" (cfr. referto). 6)In tale occasione non veniva eseguito alcun esame radiologico né
risonanza magnetica né altra forma di accertamento strumentale. 7)L'attore non ha
prodotto alcuna ulteriore visita specialistica ortopedica, controllo, né esame strumentale.
la diagnosi iniziale di PS alla voce RA NI CO ... pare fuori luogo
considerando che: I) non stata disposta visita specialistica neurologica o NHC;
2) non è
stato effettuato accertamento strumentale specifico (TCA, RMN); 3) non è stato disposto
ricovero ... l'esame OPT prodotti non evidenzia il nome del leso né l'emilato della
mandibola, destro o sinistro e le lesioni obietivate per la ferita riportata la volto" 8)Al
momento dell'investimento non intervenivano autorità per accertare la dinamica né il
118 pur trattandosi di un trauma cranico commotivo. 9)Inoltre, alcun controllo
specialistico (ortopedico e/o fisiatrico) è stato eseguito dall'assicurato nè alcuna lesione
è stata identificata alle indagini strumentali effettuate (radiografie) ovvero è stata
oggetto di ulteriori approfondimenti strumentali se si escludono le sole radiografie
eseguite in regime di PS, tra l'altro negative per lesioni alla luce della diagnosi di PS
(distorsione spalla sx, trauma cranico commotivo, trauma regione mentoniera, trauma
conferita lacero contusaal volto, escoriazioni) . 10)Infine, il danno al volto non rivela
alcuna cicatrice e il danno dentario costituiscel'evolversi di un danno preesistente che
non trova nesso causale nell'evento traumatico indicato dall'attore ed è anteiore alla
sottoscrizione della polizza”.
Per tali ragioni era stata disposta Consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 4 di 5 L'attore tuttavia non si è presentato per la visita medica senza nulla giustificare e non ha consentito l'esperimento del mezzo istruttorio, indispensabile ai fini del decidere.
Per tutte le superiori ragioni, la domanda va rigettata.
Non può essere accolta la domanda della convenuta di condanna dell'attore per responsabilità aggravata, non sussistendone i presupposti.
3.Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa e i parametri minimi alla luce della natura del procedimento e dell'attività svolta e con la riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1)rigetta le domande attoree.
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in euro 7860,30 oltre spese generali, cpa ed iva.
Reggio Calabria , 21.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca R. Plutino
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