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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DICIASSETTESIMA (EX NONA) SEZIONE CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott. Vittorio Carlomagno Giudice
dott. ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47896 del RGAC dell'anno 2016 affari civili
TRA
(P. IVA ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti SI.ri e con sede in Pollenza Parte_2 Parte_3 Parte_4
(MC), Via Nazionale n. 47
nonché
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante SI.ra Parte_5 P.IVA_2 [...]
Pt_2
entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Giuliano Stracci (C.F. ) e C.F._1
Maria Chiara Morabito (C.F. , ed elettivamente domiciliate presso lo C.F._2 studio di quest'ultima in Roma, Via Benaco n. 5/7 giusta procura in atti
Attrici
E
(P. IVA ), in persona del liquidatore SI. con sede CP_1 P.IVA_3 Controparte_2 in Roma, Via Rapisardi n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bonoli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio C.F._3
n. 82 giusta procura in atti
Convenuta
nonché
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante SI.ra CP_3 CP_4 P.IVA_4 Pt_6 con sede in Roma, Via Giovani Verga n. 46L-46M, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella
[...]
Lucente (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._4
Via Anastasio II n. 442 giusta procura in atti
Altra convenuta
CONCLUSIONI: come da atti
FATTO E DIRITTO
1.1 Con atto di citazione - notificato il 24/6/2016 e il 5/07/2016 - la Parte_1
(di seguito e la (di seguito , in
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_5 Parte_1 persona dei loro l.r.p.t., convenivano in giudizio la (di seguito e la CP_1 CP_1
(di seguito , in persona dei l.r.p.t. per accertare la legittima risoluzione CP_3 CP_4 CP_5 del contratto del 27/01/2006 nonché inibire la prosecuzione dell'attività di distribuzione dallo stesso regolata e, infine, condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali per concorrenza sleale quantificati in € 500.000 - o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre a disporre la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo dell'emananda sentenza su e CP_6 su , fissando una penale di € 1.000 per ogni successiva violazione e di € 500 Controparte_7 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
1.2 Le attrici premettevano di operare nella commercializzazione e distribuzione di prodotti liofilizzati e concentrati nonché delle attrezzature e dei macchinari per la loro somministrazione, tutti identificati con il proprio marchio “ . Parte_1
1.3 Per lo svolgimento di tale attività affermavano avvalersi di concessionari ai quali veniva contrattualmente concessa - per zone determinate - la vendita in esclusiva.
1.4 Tra queste collaborazioni la stipulava un contratto con la in data Parte_1 CP_1
27/01/2006, riguardante l'ambito territoriale delle province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi); successivamente alla subentrava la per Parte_1 Parte_5 effetto di un contratto di locazione di azienda.
1.5 In forza dell'art. 2 del predetto contratto, la si obbligava a commercializzare i prodotti CP_1 della e, ai sensi del successivo art. 6, le parti riconoscevano un reciproco diritto di Parte_1 esclusiva;
pattuivano altresì che la società concessionaria avrebbe dovuto chiaramente identificarsi come tale onde evitare di ingenerare confusione tra la clientela.
1.6 Assumevano le attrici che il rapporto era proseguito sino a quando la notava dei forti Parte_1 cambiamenti nel modo di operare della concessionaria CP_1
1.7 La con lettera del 2/02/2015, denunciava a alcune violazioni contrattuali, tra le Parte_1 CP_1 quali l'aver eliminato, la sia nella carta intestata che nelle fatture di vendita, i riferimenti alla CP_1 inserendo il suo logo. Parte_1
1.8 Le attrici eccepivano anche l'eliminazione della serigrafia del marchio dai furgoni Parte_1 nonché la distribuzione di tazzine ed altro materiale, identico a quello ma con marchio Parte_1
CP_5 1.9 Rilevano le attrici che, dopo la suindicata lettera, seguiva uno scambio di corrispondenza ma che da tale confronto non discendeva alcun effetto chiarificatore.
2.0 La situazione rimaneva invariata tanto che, nel mese di giugno del 2015, giungevano alla alcune telefonate da parte dei clienti che lamentavano di aver ricevuto buste bianche con Parte_1 marchio in luogo delle tradizionali buste arancioni con marchio CP_5 Parte_1
2.1 La a quel punto, attivava alcune indagini e veniva a scoprire che Parte_1 CP_1 pubblicizzava, vendeva e consegnava - nella zona di esclusiva di cui al contratto del 27/01/2006 - prodotti a marchio spacciando questi ultimi come una seconda linea della con un CP_5 Parte_1 prezzo più basso.
2.2 La effettuava ulteriori verifiche sulla dalle quali risultava trattarsi di una Parte_1 CP_5 società appena costituita la cui titolare, SI.ra aveva rapporti personali con il Parte_6 titolare della CP_1
2.3 Ritenendo in corso una violazione dei patti contrattuali, la conferiva incarico Parte_1 all'agenzia investigativa che, all'esito delle indagini svolte, confermava i sospetti. Per_1
2.4 Onde arginare la perdita di clienti la dopo aver acquistato da una banca dati i Parte_1 riferimenti dei bar di Roma già da anni suoi clienti, inviava loro il proprio catalogo ed il giorno successivo risolveva il contratto con la CP_1
2.5 In seguito a tali fatti, assumeva di aver subito un crollo del proprio fatturato con una Parte_1 diminuzione dell'80% rispetto all'anno 2014.
2.6 A fronte di ciò, le odierne attrici depositavano un ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti di e chiedendo di far cessare immediatamente la distribuzione e/o la CP_1 CP_3 CP_4 commercializzazione sotto qualsiasi forma - nelle province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi) - di tutti i prodotti uguali e/o simili a quelli a marchio nonché di Parte_1 ordinare la distruzione di tazze, tazzine, espositori e quant'altro a marchio nelle medesime CP_5 province.
2.7 Il ricorso veniva rigettato con ordinanza del 29/01/2016; avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo davanti al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c..
2.8 Il reclamo veniva dichiarato fondato con ordinanza del 29/04/2016 e, conseguentemente, veniva inibito alla ed alla - con effetto immediato e per i successivi due CP_1 CP_3 CP_4 anni - di distribuire, commercializzare e pubblicizzare in qualsiasi forma, anche a mezzo terzi, nelle province di Roma, OS e Latina (capoluoghi compresi) sia i prodotti a marchio che Parte_1 quelli a marchio oltre alle condanne accessorie di distruzione del materiale pubblicitario;
CP_5 venivano altresì fissate una penale di € 1.000 per ogni successiva violazione e di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della predetta ordinanza.
2.9 Si costituiva la affermando la propria estraneità a fatti riguardanti, a suo dire, CP_3 CP_4 solo la e la in quanto la società commercializzava prodotti differenti e non Parte_1 CP_1 confondibili con quelli della concorrente sia per i nomi diversi da quelli della linea della Parte_1 sia per il logo.
3.0 negava l'asserita imitazione sia dei prodotti che dei bicchieri, tazzine etc. e concludeva CP_5 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
3.1 Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale affermando di aver subito un danno all'immagine per aver la tenuto condotte screditanti e chiedeva, pertanto, di condannare le attrici al Parte_1 risarcimento dei danni per complessivi € 507.219,64 - di cui 470.000 per danno all'immagine ed €
37.219,64 per i costi di riallestimento del materiale pubblicitario.
3.2 Si costituiva anche contestando le domande attrici e assumendo essere in corso CP_1 un tentativo da parte della di impossessarsi del proprio parco clienti in spregio del suo Parte_1 corretto operato per circa dieci anni, ovvero sino all'intervenuta revoca del 24/6/2015.
3.3 Assumeva in ordine alla scomparsa del marchio dalle fatture e dai furgoni, CP_1 Parte_1 trattarsi unicamente di una variazione legata al trascorrere degli anni e, comunque, fatta nel rispetto dell'art. 5 del contratto;
negava di aver distribuito, pubblicizzato o diffuso prodotti concorrenti nelle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi compresi) e di aver intrattenuto rapporti di qualunque genere con CP_5
3.4 Assumeva, in ordine alla contestata fideiussione, che la stessa non era stata reclamata dalla sino al 2014 quando, al contrario, non solo l'aveva pretesa ma aveva anche rifiutato di Parte_1 accettare la fideiussione assicurativa proposta da costringendola di fatto a pagare in contanti CP_1 tutti i prodotti.
3.5 In relazione all'indagine investigativa svolta dall'agenzia , eccepiva Per_1 CP_1
l'impossibilità di riferire le fotografie a situazioni specifiche, in quanto mancanti dell'indicazione relativa al momento ed al luogo dello scatto;
contestava, definendole lacunose, le affermazioni rese dal SI. investigatore della suindicata agenzia. Testimone_1
3.6 Assumeva, infine, aver tenuto la un comportamento sleale poiché, tramite il suo Parte_1 personale, aveva avvicinato la clientela per procurarsi false dichiarazioni, oltre ad aver posto in essere attività diffamatorie in danno della CP_1
3.7 La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e l'ammissione della CTU contabile.
3.8 Terminata l'istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21/12/2023, sostituita dal deposito di note scritte, e trattenuta in decisione con provvedimento del
4/07/2024.
3.9 La domanda delle attrici è fondata e, come tale, deve essere accolta.
4.0 La vicenda, per quanto attiene l'inadempimento contrattuale, riguarda solo due società: la e la Parte_1 CP_1
4.1 In forza del contratto sottoscritto tra loro nell'anno 2006, più volte prorogato dopo la prima scadenza del 2010, le due società collaboravano occupandosi l'una della vendita di prodotti liofilizzati e dei macchinari per la loro preparazione, l'altra della commercializzazione di tali prodotti in esclusiva per le provincie di Roma, OS e Latina (capoluoghi compresi).
4.2 Dagli atti di causa si evince che entrambe avevano adempiuto le obbligazioni assunte per circa un decennio, sino a quando la notava alcuni cambiamenti nel modus operandi di Parte_1 CP_1 ciò accadeva nella primavera del 2015.
Co
avendo ricevuto una serie di telefonate da parte dei titolari dei bar che si lamentavano Parte_1 dei prodotti ed avendo notato un forte calo delle proprie vendite (diminuite di oltre 500mila euro - cfr. relazione CTU pag. 16), riteneva essere in corso un'azione di sviamento della clientela operato, in concorso tra loro, da e CP_1 CP_5
4.4 Per cercare di chiarire la situazione inviava una prima raccomandata alla sua concessionaria
(doc. 12 ricorso ex art. 700-reclamo) per contestare alcuni comportamenti poco chiari - CP_1 ovvero la rimozione del marchio dalla carta intestata, dalle fatture e dai furgoni per le Parte_1 consegne - e per comunicare la non tollerabilità di ulteriori fatti del genere altrimenti, in difetto, avrebbe risolto il contratto.
4.5 La eccepiva anche il mancato rilascio della fideiussione bancaria di cui all'art. 5 del Parte_1 contratto.
4.6 Tale eccezione riguardava un effettivo inadempimento del contratto da parte di che, CP_1 come si evince dalla lettura dell'art. 5, aveva assunto un obbligo specifico per gli acquisti: “devono essere garantiti da fideiussione bancaria” (cfr. art. 5 doc. 3 ricorso ex art. 700-reclamo).
4.7 Di nessun pregio, quindi, è l'eccezione sollevata dalla medesima circa l'ingiustificato CP_1 rifiuto da parte di di accettare una fideiussione assicurativa. Parte_1
4.8 Detto inadempimento, tuttavia, da solo non avrebbe giustificato la risoluzione del contratto poiché dottrina e giurisprudenza prevedono che l'inadempimento debba essere grave.
4.9 Al predetto comportamento, tuttavia, si univa un ulteriore inadempimento in contrasto sia con la generale regola giuridica del “pacta sunt servanda” che, nello specifico, con l'art. 6 del contratto laddove prevede: “le parti hanno diritto di esclusiva reciproco” e si obbliga, a non CP_1 commercializzare, direttamente o tramite società partecipate anche da soci o tramite terzi, prodotti uguali o simili e, comunque, in concorrenza con quelli distribuiti dalla . Parte_1
5.0 Ed infatti, non è un caso che le contestazioni mosse dalla nella lettera del 17/04/2016, Parte_1 con la quale ammoniva “a non violare per nessun motivo” la predetta clausola di esclusiva CP_1
(cfr. doc. 15 ricorso ex art. 700-reclamo), venivano riscontrate con spiegazioni prive di logica.
5.1 Appariva a quel punto chiaro alla quello che stava accadendo. Parte_1
5.2 Il titolare della (SI. - avvalendosi della nuova società costituita dalla CP_1 CP_2 CP_5 sua compagna (SI.ra – pubblicizzava e vendeva i prodotti di quest'ultima (in tutto e per Pt_6 tutto simili a quelli , ingenerando confusione tra la clientela che, approvvigionandosi Parte_1 sempre dal medesimo concessionario, era convinta di comperare i prodotti della mentre Parte_1 invece veniva sviata su società diversa e concorrente. CP_5 5.3 Tale confusione, con conseguente accaparramento della clientela, veniva altresì originata e agevolata dal fatto che le consegne venivano effettuate (come era sempre avvenuto) dal personale della che, però, ora scaricava non solo i prodotti (contenuti in buste arancioni) ma CP_1 Parte_1 anche i prodotti (contenuti in identiche buste ma di colore bianco), entrambi all'interno CP_5 degli scatoloni con marchio Parte_1
5.4 La per fugare ogni dubbio, incaricava l'agenzia investigativa la cui relazione, Parte_1 Per_1 veicolata attraverso la testimonianza resa dagli investigatori, costituisce prova di quanto assunto dalle attrici: aver pubblicizzato, venduto e consegnato, insieme ai prodotti ed CP_1 Parte_1 utilizzando materiale con il suo marchio, i prodotti facendole acquisire in danno della CP_5
i clienti della sua zona di competenza ed esclusiva di cui al contrato del 27/01/2006. Parte_1
5.5 Stante la sopravvenuta violazione del richiamato obbligo di esclusiva inter partes, ai sensi dell'art. 1455 e seguenti del c.c., la risolveva legittimamente il contratto poiché il Parte_1 comportamento della non solo aveva alterato l'equilibrio tra le due società ma costituiva CP_1 inadempimento grave ed atto ad impedire il raggiungimento degli scopi di cui al contratto del
27/01/2006 (si veda, ex pluribus, Cass. 7187/2022 e 8220/2021).
5.6 Ed infatti, dalle risultanze istruttorie, appare comprovato che non solo pubblicizzava i CP_1 prodotti nella zona di esclusiva delle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi CP_5 compresi) ma le faceva anche acquisire clienti facendo, all'opposto, perdere la storica clientela alla nonché il fatturato ormai stabile da anni. Parte_1
5.7 Condotta che, oltre all'inadempimento contrattuale ex art. 6 del contratto, unitamente a tutte le altre condotte poste in essere da e integra i presupposti della concorrenza sleale. CP_1 CP_5
5.8 Siffatta ipotesi è disciplinata dall'art. 2598 n. 3 c.c. che individua la concorrenza sleale tutte le volte in cui qualcuno si avvale di mezzi non conformi alla correttezza ed idonei a danneggiare
(anche potenzialmente) l'altrui azienda.
5.9 Il terzo comma è norma di chiusura che racchiude una pluralità di comportamenti non conformi ai principi di correttezza, comportamenti non tipizzati (al contrario di quelli di cui ai due commi precedenti) ma identificabili in quanto volti a danneggiare i competitors, caratterizzati dal dolo o dalla colpa di chi agisce, aventi il fine di sottrarre alla concorrente società la clientela di una stessa fetta di mercato e in un determinato ambito territoriale.
6.0 Le convenute, in concorso tra loro, avendo introdotto prodotti (pressoché identici a CP_5 quelli delle attrici) mentre aveva in essere un contratto di esclusiva con portavano CP_1 Parte_1
a compimento proprio le condotte di concorrenza sleale sottraendo clientela fidelizzata alla medesima e favorendo la conquista da parte di della zona commerciale di Parte_1 CP_5 esclusiva delle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi compresi).
6.1 Non è un caso, infatti, che società costituita nel mese di febbraio del 2015, sia riuscita CP_5 nel giro di pochi mesi ad acquisire un'ampia clientela e raggiungere un rilevante fatturato pur avendo minimi mezzi.
6.2 Ed infatti, ricostruendo brevemente la storia di in base alla documentazione versata in CP_5 atti, si evince quanto di seguito meglio descritto. 6.3 La società risulta costituita in data 23/02/2015, con un capitale sociale di 20.000 euro (di cui
5.000 versati), la sua amministratrice è la SI.ra che detiene anche il 95% delle Parte_6 quote sociali e ha la sede presso la residenza della medesima amministratrice (cfr. doc. 26 ricorso ex art. 700-reclamo).
6.4 In relazione alle eccezioni sollevate dalle attrici riguardo il non avere la CP_5 un'organizzazione aziendale minima – composta, quanto meno, da un magazzino e dei dipendenti - si rileva che:
a) è stata versata in atti una scrittura privata tra la ed i SInori e CP_5 CP_9 CP_10
datata 8/06/2015 e riguardante l'affitto di un locale, ma la stessa non risulta essere stata mai
[...] registrata né sono state introdotte prove diverse atte a dimostrarne la sua validità come, ad esempio, il pagamento dei canoni (cfr. doc. f ricorso ex art. 700-reclamo);
b) sono stati versati in atti una lettera di assunzione datata 2/5/2015 (che non indica la persona cui era riferita) unitamente ad una fattura dell'agosto del 2015, emessa da tale SI. Parte_7 per “provvigioni per intermediazione nel mese di aprile, maggio e giugno” ma, pur volendo attribuire la lettera di assunzione proprio al SI. non si spiega come lui abbia potuto fatturare Pt_7 compensi per il mese di aprile quando la proposta di assunzione è del successivo mese di maggio
(cfr. per la lettera di assunzione doc. g ricorso ex art. 700-reclamo e cfr. per la fattura doc. h ricorso ex art. 700-reclamo);
c) è stata versata in atti una fattura di tale ditta Edil Amato s.r.l. con la dicitura “trasporto dei vostri prodotti” ma la carta intestata indica che la società si occupa di “costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni edili, impianti elettrici, termoidraulici” e, pertanto, non appare plausibile che una ditta edile si occupasse delle consegne nei bar dei prodotti (cfr. doc. i ricorso ex art. 700- CP_5 reclamo).
6.5 I predetti elementi, invece, sono in linea con la ricostruzione di parte attrice.
6.6 Esaminando, infatti, la visura camerale, la risultava essere (al contrario della CP_1
una società estremamente attiva ed organizzata: costituita nell'anno 2000, parte di CP_5 contratti di affitto e compravendita che si succedono nel corso degli anni, con un magazzino presso la sede di Via Rapisardi, con quattro dipendenti regolarmente iscritti in camera di commercio (cfr. doc. 27 ricorso ex art. 700-reclamo).
6.7 Un'organizzazione del genere poteva operare con estrema facilità supplendo alla mancanza di mezzi della e ciò può spiegare come quest'ultima - proprio in collaborazione con e CP_5 CP_1 nonostante i propri minimi mezzi - sia riuscita in soli sei mesi dalla sua costituzione ad effettuare vendite per oltre 800mila euro, come si evince dalla relazione del Consulente tecnico (cfr. relazione CTU pag. 20).
6.8 con la sua organizzazione aziendale - in aperta violazione del patto di esclusiva con la CP_1
- pubblicizzava e commercializzava i prodotti in una perfetta liaison con tale Parte_1 CP_5 società e in concorrenza sleale con le attrici di cui era concessionaria in esclusiva.
6.9 La Cassazione, in una recente ordinanza del 28 maggio 2024, ha evidenziato che “per accertare la concorrenza sleale occorre la prova dei comportamenti illeciti” che, nel caso in esame, sono comprovati sia dall'escussione dei testimoni che dalla CTU. 7.0 Nella relazione del Consulente tecnico leggiamo che, in seguito all'esame della documentazione contabile, l'andamento delle tre società conferma “l'asserito danno subito dall'attrice” (cfr. relazione CTU pag. 22).
7.1 Ed infatti, tanto diminuiscono gli incassi di tanto aumentano quelli di se la Parte_1 CP_5 tra il 2015 e il 2016 perde € 641.772,33 al contrario la vede salire le sue vendite Parte_1 CP_5 da € 828.891,49 ad € 1.512.528,41.
7.2 Si noti che come si vedrà meglio di seguito, si avvantaggiava a tutto tondo dei benefici CP_5 collegati alla zona di esclusiva della non ultimo il risparmio economico per non dover CP_1 fornire i macchinari per la preparazione dei suoi prodotti: si limitava, infatti, a far apporre il proprio logo adesivo (coprendo il logo della concorrente) su quelli in precedenza forniti ai bar dalla con il proprio marchio. Parte_1
7.3 E' opportuno, altresì, precisare, al fine di comprendere meglio la vicenda nella sua totalità, quanto segue:
a) come risulta dalla relazione del CTU, non ha consegnato - neppure avvalendosi di una CP_1 ristampa - la propria contabilità ante 2016 esibendo una denuncia di furto del 15/01/2016 (cfr. relazione CTU pag. 23);
b) l'asserito legame personale tra il titolare di (SI. detto e CP_1 Controparte_2 Per_2 l'amministratrice, nonché titolare del 95% delle quote sociali, della (SI.ra ) CP_5 Parte_6 effettivamente esisteva.
7.4 A tal riguardo, oltre alle dichiarazioni e fotografie in atti (docc. 28 e 29 ricorso ex art. 700- reclamo), è sufficiente riportare quanto affermato dal PM dott. Carusi sul SI. “ha CP_2 dimenticato di riferire in querela il non proprio secondario dettaglio che la signora CP_11
è sua moglie o compagna, come riferito a s.i.t. da il 27 giugno 2019” (cfr. doc. Testimone_2
143 G).
7.5 Passando ad esaminare le risultanze istruttorie, le stesse hanno confermato la relazione dell'agenzia investigativa e le foto ad essa allegate evidenziando in maniera chiara come la CP_1 consegnava - inserendoli negli scatoloni logati - anche i prodotti a marchio Parte_1 CP_5 riuscendo così a sversare, giorno dopo giorno, la fidelizzata clientela di verso la nuova Parte_1 società a lei legata.
7.6 All'udienza del 19/09/2018 il testimone SI. , investigatore dell'Agenzia Testimone_3
Gladio riferiva: “confermo di aver scattato gran parte delle foto che mi si rammostrano, in particolare sulla foto numero 52 del fascicolo di parte attorea rappresento che lo scatolone effigiato è stato scaricato da uno dei furgoni in uso a di cui sono certo perché l'ho visto CP_1 uscire dalla sede della . CP_1
7.7 Aggiungeva inoltre che: “lo scatolone venne aperto davanti a me che prendevo un caffè nel bar di cui alla foto 53. Confermo che nello scatolone ho potuto vedere merce a marchio ”. CP_5
7.8 Occorre precisare che il testimone ha riferito che l'attività investigativa “si è svolta dal 15 al 18 giugno 2015 per quattro giorni”, che “ il furgone partiva da via Rapisardi” (sede di e che “ CP_1 all'interno del furgone abbiamo visto all'interno di scatoloni recanti il marchio Parte_8
(cfr. doc. c ricorso ex art. 700-reclamo). Parte_1
7.9 Alla successiva udienza del 22/11/2018, il testimone SI. , investigatore Testimone_4 dell'agenzia , confermava che il ragazzo delle consegne “apriva i pacchi e uscivano le buste Per_1 bianche con la scritta ” e che “per tre giorni di osservazione abbiamo visto il furgone CP_5 consegnare i pacchi con dentro le buste di e . CP_5 Parte_1
8.0 Alla stessa udienza il teste SI. riferiva, in ordine all'uso di macchinari Testimone_5 travisati con l'applicazione sul logo originale di un adesivo con logo Parte_1 Parte_1 CP_5
“ho fatto la foto 84 G” in cui è visibile il logo sotto l'adesivo sollevato di e “ho Parte_1 CP_5 chiesto personalmente al proprietario di rimuovere l'adesivo ” di cui alla foto 83G. CP_5
8.1 All'udienza del 10/06/2021, il testimone SI. alla domanda sulla predetta Testimone_6 foto n. 84G in cui si vede un macchinario da bar, rispondeva: “la foto 84G rappresenta la mia mano mentre solleva il marchio adesivo che copriva il logo . CP_5 Parte_1
8.2 Quanto alle testimonianze rese dai clienti, tra i quali il SI. che ha riferito di Testimone_7 essersi servito per 10 anni dalla non fanno che confermare le indagini investigative ed Parte_1 infatti il teste riferiva che: “un giorno non avendo più prodotto è stato telefonicamente Parte_1 proposto altro prodotto” (cfr. doc. e ricorso ex art. 700-reclamo).
8.3 Nella medesima direzione verte la deposizione del teste SI. che riferiva: Testimone_8
“pensavo che la persona che veniva per RA fosse dipendente di ” e “tramite la CP_1 CP_1 acquisto prodotti Antonelli. Ho acquistato anche dalla ”. CP_5
8.4 Il SI. ha anche rilasciato una dichiarazione scritta nella quale asserisce che i Testimone_8 prodotti della venivano “ordinati e consegnati dal personale della alla quale CP_5 CP_1 ordinavamo prodotti Antonelli” (cfr. doc. 195 ricorso ex art. 700-reclamo).
8.5 Le risultanze sin qui richiamate sono tali da provare gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalle convenute che, step by step, utilizzando comportamenti tali da indurre in inganno la clientela, sottraevano la clientela fidelizzata alla facendola entrare nel parco clienti della Parte_1 neocostituita CP_5
8.6 Le convenute, come evidenziato e comprovato, si spingevano addirittura a travisare i macchinari della già in uso nei bar, coprendo il marchio originale con un adesivo logato Parte_1
(si vedano foto 83 e 84 G). CP_5
8.7 Le risultanze sono altresì tali da comprovare anche un ulteriore inadempimento contrattuale di la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 del contratto in base al quale avrebbe dovuto CP_1 identificarsi chiaramente come distributore dei prodotti Parte_1
8.8 Le risultanze sono infine tali da smentire quanto assunto dalle convenute in relazione all'accaduto, come l'affermazione di in ordine alla carta intestata e alle fatture laddove CP_1 sostiene essere stato tolto il logo della solo perché erano “esaurite le scorte di carta Parte_1 precedentemente stampata”. 8.9 Non risulta credibile che la carta con la chiara intestazione sia terminata proprio in Parte_1 concomitanza con l'ingresso sul mercato di CP_5
9.0 Lo stesso dicasi per i furgoni per i quali afferma aver tolto la serigrafia del marchio CP_1
“onde evitare indebite sottrazioni o danni ai veicoli si è preferito lasciare i mezzi senza Parte_1 pubblicità alcuna”.
9.1 Appare evidente, trattandosi di furgoncini che trasportavano prodotti liofilizzati utilizzabili solo nei bar e con appositi macchinari, la scarsa probabilità che il logo attirasse l'attenzione di Parte_1 malintenzionati, mentre appare evidente il benefit per le attrici di far circolare i furgoni con il proprio logo affinché i clienti, vedendolo frequentemente, lo memorizzassero.
9.2 E' indubbio, quindi, trattarsi in entrambi i casi di meri espedienti per non rendere palese l'illecita vendita di prodotti in costanza del contratto con la ben sapendo che tale CP_5 Parte_1 comportamento violava il patto di esclusiva.
9.3 La circostanza riferita dai testimoni circa il trasporto e la consegna di prodotti (da parte CP_5 del personale di durante la consegna di prodotti ed utilizzando gli scatoloni della CP_1 Parte_1 stessa risulta altresì provata dall'esame delle numerose fotografie scattate dall'agenzia Parte_1 investigativa tra le quali, a titolo esemplificativo, si possono indicare le numero 57, 62, 65, 92 nonché la 97 e la 100 nelle quali si vede il fattorino tenere in mano sia le buste arancioni (quelle di sia le buste bianche (quelle di . Parte_1 CP_5
9.4 La confusione in cui è caduta la clientela è facilmente comprensibile riassumendo l'accaduto: il
“noto” personale consegnava con i “noti” furgoni, nei “noti” scatoloni marcati CP_1 Parte_1 prodotti pressoché identici, consegnati in buste altrettanto identiche sia per foggia che per dimensioni e differenti solo per colore (le une arancioni e le altre bianche), per di più lasciando che i bar mantenessero gli stessi macchinari ricevuti dalla cui venivano semplicemente Parte_1 applicati adesivi loggati per coprire il vecchio logo e, per completare il tutto, CP_5 Parte_1 ricevendo accessori quali, ad esempio, le tazzine identiche a quelle della Parte_1
9.5 E' sufficiente limitare la verifica alle sole tazzine, visionando le fotografie numeri 32 e 33, per rendersi conto di come il materiale imitava quello le tazzine di vetro e CP_5 Parte_1 Parte_1 sono infatti identiche per forma, così come è identica la posizione del logo sul fonte ed CP_5 identica la posizione e l'inclinazione della scritta del prodotto (ginseng) sul retro.
9.6 Alla luce di quanto sin qui rilevato risulta fondata non solo la domanda di declaratoria della legittima risoluzione del contratto per inadempimento ma anche la richiesta di risarcimento del danno per concorrenza sleale posta in essere da e per sviare la clientela della CP_1 CP_5
Parte_1
9.7 E' opportuno svolgere un'ultima considerazione in ordine al differente comportamento tenuto dalle parti: ed infatti laddove e ponevano in essere una serie di comportamenti CP_1 CP_5 inequivocabilmente atti a creare un danno agli affari della concorrente, vi è invece prova dell'aver la pedissequamente rispettato l'esclusiva e tenuto comportamenti non concorrenziali. Parte_1
9.8 Sarebbe sufficiente esaminare la scrittura integrativa del 5/05/2008, sottoscritta tra le parti in deroga al contratto del 27/01/2006, per comprendere come la nel rispetto dell'obbligo di Parte_1 reciproca esclusiva, si sia premurata di rispettare ogni formalità prima di fornire alcune società romane (cfr. doc. 14 ricorso ex art. 700-reclamo).
9.9 Ma vi è di più: il corretto comportamento della si evince anche dalla relazione Parte_1 peritale, laddove il Consulente evidenzia che le contestazioni mosse dalle convenute appaiono infondate in quanto le vendite effettuate dalle attrici non violavano l'esclusiva, trattandosi di esercizi fuori dal territorio in cui la stessa operava (cfr. relazione CTU pag. 24).
10.0 Nei fatti meglio sopra descritti è ravvisabile il complesso di elementi che la giurisprudenza costante ritiene necessari ai fini della concorrenza sleale: a) gli atti contrari al principio di correttezza (ovvero ai principi etici generalmente seguiti), b) lo stesso ambito merceologico, c) il medesimo periodo temporale, d) le attività che hanno bloccato i rapporti commerciali della con conseguente grave diminuzione del suo fatturato (in tal senso si veda, ex pluribus, Parte_1
Cass. 4739/2012, 6117/2006 Trib. Imprese Milano 4718/2022, Trib. Imprese Roma 7955/2022,
14581/20221).
10.1 Appaiono anche evidenti gli effetti distorsivi che i comportamenti di e hanno CP_1 CP_5 avuto sul mercato e sul fatturato della (in tal senso si veda Corte di Appello di Milano n. Parte_1
2346/2019).
10.2 Appare, altresì, evidente che siamo di fronte ad uno sviamento della clientela in comune, altro elemento che integra la concorrenza sleale (in tal senso si veda, ex pluribus, Cass. 10336/2016).
10.3 Appare, infine, evidente che le società operavano esattamente nello stesso ambito territoriale, ovvero quello indicato nel contratto con patto di esclusiva: le province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi), a riprova dell'esistenza di tutti i presupposti della concorrenza sleale (in tal senso si veda, ex pluribus, Cass. 12364/2018).
10.4 In conclusione, per tutto quanto sopra, le domande di parte attrice meritano di essere accolte.
10.5 Dalla medesima ricostruzione si evince la mancanza di prova della domanda riconvenzionale per danno all'immagine svolta da che, conseguentemente, deve essere rigettata poiché CP_5 infondata in fatto ed in diritto.
10.6 Come infatti è chiaramente emerso, contrariamente a quanto assunto dalla medesima CP_5 la non poneva in essere né atti di concorrenza sleale né altre irregolarità volte ad inibirle Parte_1
l'accesso al mercato al quale al contrario - e v'è ampia prova in atti - non solo ha avuto accesso ma lo ha anche rapidamente scalato diventando una società dal fatturato milionario nel giro di soli due anni: già nel primo anno effettuava vendite per € 828.891,49 e l'anno seguente arrivava ad €
1.512.528,41 (cfr. relazione CTU pag. 20).
10.7 Alla stregua dei dati documentali e delle risultanze testimoniali appare ultronea, ed irrilevante ai fini della decisione, la richiesta di parte attrice di ammissione di ulteriore prova testimoniale ed integrazione della CTU e, come tale, va rigettata.
10.8 In ordine alla domanda delle attrici di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa delle condotte illecite delle convenute ci si riporta alla quantificazione svolta dal CTU relativa al calo delle vendite e dei profitti a partire dall'anno 2015 e sino al 29/04/2018, ovvero sino a due anni dopo il deposito in cancelleria dell'ordinanza che ha deciso il reclamo inibendo a e CP_1 CP_5 di “distribuire, commercializzare e pubblicizzare in qualsiasi forma, anche a mezzo terzi, nelle province di Roma, latina e OS sia i prodotti liofilizzati a marchio che quelli Parte_1 concorrenti a marchio ” (cfr. doc. B allegato all'atto di citazione) CP_5
10.9 Il calcolo operato dal CTU risulta obiettivo, poiché ha adoperato criteri omogenei e confivisibili.
11.0 Con riguardo alle osservazioni poste dalle parti:
a) parte attrice ha precisato le conclusioni domandando un'integrazione della relazione peritale;
b) ha lamentato non aver aderito il CTU alle sue note: il Consulente ha dato atto di non aver CP_1 fatto proprie le note delle parti ma di aver “proceduto ad una autonoma e indipendente analisi del quesito e della materia controversa” (cfr. relazione CTU pag. 23);
c) ha altresì eccepito il mancato esame del settore di mercato: il Consulente ha chiarito che CP_1
“sarebbe stato proficuo effettuare le verifiche peritali sui singoli esercenti” ma che non è stato possibile a causa del dichiarato furto della documentazione contabile da parte di (cfr. CP_1 relazione CTU pagg. 15 e 16);
d) il Consulente ha inoltre rilevato che: “la denuncia di furto e la mancata produzione della documentazione 2014 e 2015 hanno reso, in altri termini, inattuabile una analisi di mercato mirata nel concreto. Vieppiù la parte non ha ritenuto neanche di produrre agli atti della perizia delle ristampe dei documenti contabili relativi al periodo fino alla denuncia (cfr. relazione CTU pag.
23);
e) anche ha mosso critiche all'elaborato peritale: il Consulente ha rilevato che muove le CP_5 stesse critiche di “Le osservazioni delle due parti convenute allegano prevalentemente gli CP_1 stessi argomenti e muovo le medesime critiche alla bozza di relazione tecnica.” (cfr. relazione CTU pag. 26).
11.1 Per quanto sopra si ritiene congruo liquidare, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, la somma accertata in sede di consulenza tecnica pari ad € 482.355,81.
11.2 Le attrici hanno domandato la pubblicazione del dispositivo della sentenza ma tale domanda deve essere disattesa in quanto, stante il lungo tempo trascorso dal periodo in cui erano in atto i comportamenti di concorrenza sleale, è evidente che la situazione così come il mercato hanno oramai avuto una loro naturale evoluzione e, pertanto, risulta superfluo pubblicare sui quotidiani una vicenda non più attuale.
11.3 Per lo stesso motivo l'inibitoria biennale - di cui al provvedimento del 29/04/2016 - non necessita di ulteriore estensione essendo altresì ampiamente trascorsi sia i due anni fissati nella richiamata ordinanza sia i due anni di estensione dell'esclusiva in caso di conclusione, per qualsiasi motivo, del contratto del 27/01/2006 (cfr. art. 6 doc. 3 ricorso ex art. 700-reclamo).
11.4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza, calcolate e liquidate come da dispositivo, alla luce dei criteri previsti dal DM n. 37 dell'08/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando le fasi del giudizio, la qualità degli atti e lo scaglione medio di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando: - dichiara legittimamente risolto il contrato del 27/01/2006;
- conferma il provvedimento cautelare del Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata in materia di Imprese, del 29/04/2016;
- condanna e in persona dei loro r.l.p.t. e in solido tra loro, CP_1 CP_3 CP_4 al risarcimento dei danni causati alle attrici che si quantificano nella somma globale di € 482.355,81 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti delle attrici;
CP_3 CP_4
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese processuali che vengono liquidate in € 22.457,00 oltre al rimborso delle spese vive anticipate, alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 27.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Pia De Lorenzo dott.ssa Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DICIASSETTESIMA (EX NONA) SEZIONE CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott. Vittorio Carlomagno Giudice
dott. ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47896 del RGAC dell'anno 2016 affari civili
TRA
(P. IVA ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti SI.ri e con sede in Pollenza Parte_2 Parte_3 Parte_4
(MC), Via Nazionale n. 47
nonché
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante SI.ra Parte_5 P.IVA_2 [...]
Pt_2
entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Giuliano Stracci (C.F. ) e C.F._1
Maria Chiara Morabito (C.F. , ed elettivamente domiciliate presso lo C.F._2 studio di quest'ultima in Roma, Via Benaco n. 5/7 giusta procura in atti
Attrici
E
(P. IVA ), in persona del liquidatore SI. con sede CP_1 P.IVA_3 Controparte_2 in Roma, Via Rapisardi n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bonoli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio C.F._3
n. 82 giusta procura in atti
Convenuta
nonché
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante SI.ra CP_3 CP_4 P.IVA_4 Pt_6 con sede in Roma, Via Giovani Verga n. 46L-46M, rappresentata e difesa dall'avv. Rosella
[...]
Lucente (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._4
Via Anastasio II n. 442 giusta procura in atti
Altra convenuta
CONCLUSIONI: come da atti
FATTO E DIRITTO
1.1 Con atto di citazione - notificato il 24/6/2016 e il 5/07/2016 - la Parte_1
(di seguito e la (di seguito , in
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_5 Parte_1 persona dei loro l.r.p.t., convenivano in giudizio la (di seguito e la CP_1 CP_1
(di seguito , in persona dei l.r.p.t. per accertare la legittima risoluzione CP_3 CP_4 CP_5 del contratto del 27/01/2006 nonché inibire la prosecuzione dell'attività di distribuzione dallo stesso regolata e, infine, condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali per concorrenza sleale quantificati in € 500.000 - o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre a disporre la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo dell'emananda sentenza su e CP_6 su , fissando una penale di € 1.000 per ogni successiva violazione e di € 500 Controparte_7 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
1.2 Le attrici premettevano di operare nella commercializzazione e distribuzione di prodotti liofilizzati e concentrati nonché delle attrezzature e dei macchinari per la loro somministrazione, tutti identificati con il proprio marchio “ . Parte_1
1.3 Per lo svolgimento di tale attività affermavano avvalersi di concessionari ai quali veniva contrattualmente concessa - per zone determinate - la vendita in esclusiva.
1.4 Tra queste collaborazioni la stipulava un contratto con la in data Parte_1 CP_1
27/01/2006, riguardante l'ambito territoriale delle province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi); successivamente alla subentrava la per Parte_1 Parte_5 effetto di un contratto di locazione di azienda.
1.5 In forza dell'art. 2 del predetto contratto, la si obbligava a commercializzare i prodotti CP_1 della e, ai sensi del successivo art. 6, le parti riconoscevano un reciproco diritto di Parte_1 esclusiva;
pattuivano altresì che la società concessionaria avrebbe dovuto chiaramente identificarsi come tale onde evitare di ingenerare confusione tra la clientela.
1.6 Assumevano le attrici che il rapporto era proseguito sino a quando la notava dei forti Parte_1 cambiamenti nel modo di operare della concessionaria CP_1
1.7 La con lettera del 2/02/2015, denunciava a alcune violazioni contrattuali, tra le Parte_1 CP_1 quali l'aver eliminato, la sia nella carta intestata che nelle fatture di vendita, i riferimenti alla CP_1 inserendo il suo logo. Parte_1
1.8 Le attrici eccepivano anche l'eliminazione della serigrafia del marchio dai furgoni Parte_1 nonché la distribuzione di tazzine ed altro materiale, identico a quello ma con marchio Parte_1
CP_5 1.9 Rilevano le attrici che, dopo la suindicata lettera, seguiva uno scambio di corrispondenza ma che da tale confronto non discendeva alcun effetto chiarificatore.
2.0 La situazione rimaneva invariata tanto che, nel mese di giugno del 2015, giungevano alla alcune telefonate da parte dei clienti che lamentavano di aver ricevuto buste bianche con Parte_1 marchio in luogo delle tradizionali buste arancioni con marchio CP_5 Parte_1
2.1 La a quel punto, attivava alcune indagini e veniva a scoprire che Parte_1 CP_1 pubblicizzava, vendeva e consegnava - nella zona di esclusiva di cui al contratto del 27/01/2006 - prodotti a marchio spacciando questi ultimi come una seconda linea della con un CP_5 Parte_1 prezzo più basso.
2.2 La effettuava ulteriori verifiche sulla dalle quali risultava trattarsi di una Parte_1 CP_5 società appena costituita la cui titolare, SI.ra aveva rapporti personali con il Parte_6 titolare della CP_1
2.3 Ritenendo in corso una violazione dei patti contrattuali, la conferiva incarico Parte_1 all'agenzia investigativa che, all'esito delle indagini svolte, confermava i sospetti. Per_1
2.4 Onde arginare la perdita di clienti la dopo aver acquistato da una banca dati i Parte_1 riferimenti dei bar di Roma già da anni suoi clienti, inviava loro il proprio catalogo ed il giorno successivo risolveva il contratto con la CP_1
2.5 In seguito a tali fatti, assumeva di aver subito un crollo del proprio fatturato con una Parte_1 diminuzione dell'80% rispetto all'anno 2014.
2.6 A fronte di ciò, le odierne attrici depositavano un ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti di e chiedendo di far cessare immediatamente la distribuzione e/o la CP_1 CP_3 CP_4 commercializzazione sotto qualsiasi forma - nelle province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi) - di tutti i prodotti uguali e/o simili a quelli a marchio nonché di Parte_1 ordinare la distruzione di tazze, tazzine, espositori e quant'altro a marchio nelle medesime CP_5 province.
2.7 Il ricorso veniva rigettato con ordinanza del 29/01/2016; avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo davanti al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c..
2.8 Il reclamo veniva dichiarato fondato con ordinanza del 29/04/2016 e, conseguentemente, veniva inibito alla ed alla - con effetto immediato e per i successivi due CP_1 CP_3 CP_4 anni - di distribuire, commercializzare e pubblicizzare in qualsiasi forma, anche a mezzo terzi, nelle province di Roma, OS e Latina (capoluoghi compresi) sia i prodotti a marchio che Parte_1 quelli a marchio oltre alle condanne accessorie di distruzione del materiale pubblicitario;
CP_5 venivano altresì fissate una penale di € 1.000 per ogni successiva violazione e di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della predetta ordinanza.
2.9 Si costituiva la affermando la propria estraneità a fatti riguardanti, a suo dire, CP_3 CP_4 solo la e la in quanto la società commercializzava prodotti differenti e non Parte_1 CP_1 confondibili con quelli della concorrente sia per i nomi diversi da quelli della linea della Parte_1 sia per il logo.
3.0 negava l'asserita imitazione sia dei prodotti che dei bicchieri, tazzine etc. e concludeva CP_5 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
3.1 Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale affermando di aver subito un danno all'immagine per aver la tenuto condotte screditanti e chiedeva, pertanto, di condannare le attrici al Parte_1 risarcimento dei danni per complessivi € 507.219,64 - di cui 470.000 per danno all'immagine ed €
37.219,64 per i costi di riallestimento del materiale pubblicitario.
3.2 Si costituiva anche contestando le domande attrici e assumendo essere in corso CP_1 un tentativo da parte della di impossessarsi del proprio parco clienti in spregio del suo Parte_1 corretto operato per circa dieci anni, ovvero sino all'intervenuta revoca del 24/6/2015.
3.3 Assumeva in ordine alla scomparsa del marchio dalle fatture e dai furgoni, CP_1 Parte_1 trattarsi unicamente di una variazione legata al trascorrere degli anni e, comunque, fatta nel rispetto dell'art. 5 del contratto;
negava di aver distribuito, pubblicizzato o diffuso prodotti concorrenti nelle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi compresi) e di aver intrattenuto rapporti di qualunque genere con CP_5
3.4 Assumeva, in ordine alla contestata fideiussione, che la stessa non era stata reclamata dalla sino al 2014 quando, al contrario, non solo l'aveva pretesa ma aveva anche rifiutato di Parte_1 accettare la fideiussione assicurativa proposta da costringendola di fatto a pagare in contanti CP_1 tutti i prodotti.
3.5 In relazione all'indagine investigativa svolta dall'agenzia , eccepiva Per_1 CP_1
l'impossibilità di riferire le fotografie a situazioni specifiche, in quanto mancanti dell'indicazione relativa al momento ed al luogo dello scatto;
contestava, definendole lacunose, le affermazioni rese dal SI. investigatore della suindicata agenzia. Testimone_1
3.6 Assumeva, infine, aver tenuto la un comportamento sleale poiché, tramite il suo Parte_1 personale, aveva avvicinato la clientela per procurarsi false dichiarazioni, oltre ad aver posto in essere attività diffamatorie in danno della CP_1
3.7 La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e l'ammissione della CTU contabile.
3.8 Terminata l'istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
21/12/2023, sostituita dal deposito di note scritte, e trattenuta in decisione con provvedimento del
4/07/2024.
3.9 La domanda delle attrici è fondata e, come tale, deve essere accolta.
4.0 La vicenda, per quanto attiene l'inadempimento contrattuale, riguarda solo due società: la e la Parte_1 CP_1
4.1 In forza del contratto sottoscritto tra loro nell'anno 2006, più volte prorogato dopo la prima scadenza del 2010, le due società collaboravano occupandosi l'una della vendita di prodotti liofilizzati e dei macchinari per la loro preparazione, l'altra della commercializzazione di tali prodotti in esclusiva per le provincie di Roma, OS e Latina (capoluoghi compresi).
4.2 Dagli atti di causa si evince che entrambe avevano adempiuto le obbligazioni assunte per circa un decennio, sino a quando la notava alcuni cambiamenti nel modus operandi di Parte_1 CP_1 ciò accadeva nella primavera del 2015.
Co
avendo ricevuto una serie di telefonate da parte dei titolari dei bar che si lamentavano Parte_1 dei prodotti ed avendo notato un forte calo delle proprie vendite (diminuite di oltre 500mila euro - cfr. relazione CTU pag. 16), riteneva essere in corso un'azione di sviamento della clientela operato, in concorso tra loro, da e CP_1 CP_5
4.4 Per cercare di chiarire la situazione inviava una prima raccomandata alla sua concessionaria
(doc. 12 ricorso ex art. 700-reclamo) per contestare alcuni comportamenti poco chiari - CP_1 ovvero la rimozione del marchio dalla carta intestata, dalle fatture e dai furgoni per le Parte_1 consegne - e per comunicare la non tollerabilità di ulteriori fatti del genere altrimenti, in difetto, avrebbe risolto il contratto.
4.5 La eccepiva anche il mancato rilascio della fideiussione bancaria di cui all'art. 5 del Parte_1 contratto.
4.6 Tale eccezione riguardava un effettivo inadempimento del contratto da parte di che, CP_1 come si evince dalla lettura dell'art. 5, aveva assunto un obbligo specifico per gli acquisti: “devono essere garantiti da fideiussione bancaria” (cfr. art. 5 doc. 3 ricorso ex art. 700-reclamo).
4.7 Di nessun pregio, quindi, è l'eccezione sollevata dalla medesima circa l'ingiustificato CP_1 rifiuto da parte di di accettare una fideiussione assicurativa. Parte_1
4.8 Detto inadempimento, tuttavia, da solo non avrebbe giustificato la risoluzione del contratto poiché dottrina e giurisprudenza prevedono che l'inadempimento debba essere grave.
4.9 Al predetto comportamento, tuttavia, si univa un ulteriore inadempimento in contrasto sia con la generale regola giuridica del “pacta sunt servanda” che, nello specifico, con l'art. 6 del contratto laddove prevede: “le parti hanno diritto di esclusiva reciproco” e si obbliga, a non CP_1 commercializzare, direttamente o tramite società partecipate anche da soci o tramite terzi, prodotti uguali o simili e, comunque, in concorrenza con quelli distribuiti dalla . Parte_1
5.0 Ed infatti, non è un caso che le contestazioni mosse dalla nella lettera del 17/04/2016, Parte_1 con la quale ammoniva “a non violare per nessun motivo” la predetta clausola di esclusiva CP_1
(cfr. doc. 15 ricorso ex art. 700-reclamo), venivano riscontrate con spiegazioni prive di logica.
5.1 Appariva a quel punto chiaro alla quello che stava accadendo. Parte_1
5.2 Il titolare della (SI. - avvalendosi della nuova società costituita dalla CP_1 CP_2 CP_5 sua compagna (SI.ra – pubblicizzava e vendeva i prodotti di quest'ultima (in tutto e per Pt_6 tutto simili a quelli , ingenerando confusione tra la clientela che, approvvigionandosi Parte_1 sempre dal medesimo concessionario, era convinta di comperare i prodotti della mentre Parte_1 invece veniva sviata su società diversa e concorrente. CP_5 5.3 Tale confusione, con conseguente accaparramento della clientela, veniva altresì originata e agevolata dal fatto che le consegne venivano effettuate (come era sempre avvenuto) dal personale della che, però, ora scaricava non solo i prodotti (contenuti in buste arancioni) ma CP_1 Parte_1 anche i prodotti (contenuti in identiche buste ma di colore bianco), entrambi all'interno CP_5 degli scatoloni con marchio Parte_1
5.4 La per fugare ogni dubbio, incaricava l'agenzia investigativa la cui relazione, Parte_1 Per_1 veicolata attraverso la testimonianza resa dagli investigatori, costituisce prova di quanto assunto dalle attrici: aver pubblicizzato, venduto e consegnato, insieme ai prodotti ed CP_1 Parte_1 utilizzando materiale con il suo marchio, i prodotti facendole acquisire in danno della CP_5
i clienti della sua zona di competenza ed esclusiva di cui al contrato del 27/01/2006. Parte_1
5.5 Stante la sopravvenuta violazione del richiamato obbligo di esclusiva inter partes, ai sensi dell'art. 1455 e seguenti del c.c., la risolveva legittimamente il contratto poiché il Parte_1 comportamento della non solo aveva alterato l'equilibrio tra le due società ma costituiva CP_1 inadempimento grave ed atto ad impedire il raggiungimento degli scopi di cui al contratto del
27/01/2006 (si veda, ex pluribus, Cass. 7187/2022 e 8220/2021).
5.6 Ed infatti, dalle risultanze istruttorie, appare comprovato che non solo pubblicizzava i CP_1 prodotti nella zona di esclusiva delle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi CP_5 compresi) ma le faceva anche acquisire clienti facendo, all'opposto, perdere la storica clientela alla nonché il fatturato ormai stabile da anni. Parte_1
5.7 Condotta che, oltre all'inadempimento contrattuale ex art. 6 del contratto, unitamente a tutte le altre condotte poste in essere da e integra i presupposti della concorrenza sleale. CP_1 CP_5
5.8 Siffatta ipotesi è disciplinata dall'art. 2598 n. 3 c.c. che individua la concorrenza sleale tutte le volte in cui qualcuno si avvale di mezzi non conformi alla correttezza ed idonei a danneggiare
(anche potenzialmente) l'altrui azienda.
5.9 Il terzo comma è norma di chiusura che racchiude una pluralità di comportamenti non conformi ai principi di correttezza, comportamenti non tipizzati (al contrario di quelli di cui ai due commi precedenti) ma identificabili in quanto volti a danneggiare i competitors, caratterizzati dal dolo o dalla colpa di chi agisce, aventi il fine di sottrarre alla concorrente società la clientela di una stessa fetta di mercato e in un determinato ambito territoriale.
6.0 Le convenute, in concorso tra loro, avendo introdotto prodotti (pressoché identici a CP_5 quelli delle attrici) mentre aveva in essere un contratto di esclusiva con portavano CP_1 Parte_1
a compimento proprio le condotte di concorrenza sleale sottraendo clientela fidelizzata alla medesima e favorendo la conquista da parte di della zona commerciale di Parte_1 CP_5 esclusiva delle province di Roma, Latina e OS (capoluoghi compresi).
6.1 Non è un caso, infatti, che società costituita nel mese di febbraio del 2015, sia riuscita CP_5 nel giro di pochi mesi ad acquisire un'ampia clientela e raggiungere un rilevante fatturato pur avendo minimi mezzi.
6.2 Ed infatti, ricostruendo brevemente la storia di in base alla documentazione versata in CP_5 atti, si evince quanto di seguito meglio descritto. 6.3 La società risulta costituita in data 23/02/2015, con un capitale sociale di 20.000 euro (di cui
5.000 versati), la sua amministratrice è la SI.ra che detiene anche il 95% delle Parte_6 quote sociali e ha la sede presso la residenza della medesima amministratrice (cfr. doc. 26 ricorso ex art. 700-reclamo).
6.4 In relazione alle eccezioni sollevate dalle attrici riguardo il non avere la CP_5 un'organizzazione aziendale minima – composta, quanto meno, da un magazzino e dei dipendenti - si rileva che:
a) è stata versata in atti una scrittura privata tra la ed i SInori e CP_5 CP_9 CP_10
datata 8/06/2015 e riguardante l'affitto di un locale, ma la stessa non risulta essere stata mai
[...] registrata né sono state introdotte prove diverse atte a dimostrarne la sua validità come, ad esempio, il pagamento dei canoni (cfr. doc. f ricorso ex art. 700-reclamo);
b) sono stati versati in atti una lettera di assunzione datata 2/5/2015 (che non indica la persona cui era riferita) unitamente ad una fattura dell'agosto del 2015, emessa da tale SI. Parte_7 per “provvigioni per intermediazione nel mese di aprile, maggio e giugno” ma, pur volendo attribuire la lettera di assunzione proprio al SI. non si spiega come lui abbia potuto fatturare Pt_7 compensi per il mese di aprile quando la proposta di assunzione è del successivo mese di maggio
(cfr. per la lettera di assunzione doc. g ricorso ex art. 700-reclamo e cfr. per la fattura doc. h ricorso ex art. 700-reclamo);
c) è stata versata in atti una fattura di tale ditta Edil Amato s.r.l. con la dicitura “trasporto dei vostri prodotti” ma la carta intestata indica che la società si occupa di “costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni edili, impianti elettrici, termoidraulici” e, pertanto, non appare plausibile che una ditta edile si occupasse delle consegne nei bar dei prodotti (cfr. doc. i ricorso ex art. 700- CP_5 reclamo).
6.5 I predetti elementi, invece, sono in linea con la ricostruzione di parte attrice.
6.6 Esaminando, infatti, la visura camerale, la risultava essere (al contrario della CP_1
una società estremamente attiva ed organizzata: costituita nell'anno 2000, parte di CP_5 contratti di affitto e compravendita che si succedono nel corso degli anni, con un magazzino presso la sede di Via Rapisardi, con quattro dipendenti regolarmente iscritti in camera di commercio (cfr. doc. 27 ricorso ex art. 700-reclamo).
6.7 Un'organizzazione del genere poteva operare con estrema facilità supplendo alla mancanza di mezzi della e ciò può spiegare come quest'ultima - proprio in collaborazione con e CP_5 CP_1 nonostante i propri minimi mezzi - sia riuscita in soli sei mesi dalla sua costituzione ad effettuare vendite per oltre 800mila euro, come si evince dalla relazione del Consulente tecnico (cfr. relazione CTU pag. 20).
6.8 con la sua organizzazione aziendale - in aperta violazione del patto di esclusiva con la CP_1
- pubblicizzava e commercializzava i prodotti in una perfetta liaison con tale Parte_1 CP_5 società e in concorrenza sleale con le attrici di cui era concessionaria in esclusiva.
6.9 La Cassazione, in una recente ordinanza del 28 maggio 2024, ha evidenziato che “per accertare la concorrenza sleale occorre la prova dei comportamenti illeciti” che, nel caso in esame, sono comprovati sia dall'escussione dei testimoni che dalla CTU. 7.0 Nella relazione del Consulente tecnico leggiamo che, in seguito all'esame della documentazione contabile, l'andamento delle tre società conferma “l'asserito danno subito dall'attrice” (cfr. relazione CTU pag. 22).
7.1 Ed infatti, tanto diminuiscono gli incassi di tanto aumentano quelli di se la Parte_1 CP_5 tra il 2015 e il 2016 perde € 641.772,33 al contrario la vede salire le sue vendite Parte_1 CP_5 da € 828.891,49 ad € 1.512.528,41.
7.2 Si noti che come si vedrà meglio di seguito, si avvantaggiava a tutto tondo dei benefici CP_5 collegati alla zona di esclusiva della non ultimo il risparmio economico per non dover CP_1 fornire i macchinari per la preparazione dei suoi prodotti: si limitava, infatti, a far apporre il proprio logo adesivo (coprendo il logo della concorrente) su quelli in precedenza forniti ai bar dalla con il proprio marchio. Parte_1
7.3 E' opportuno, altresì, precisare, al fine di comprendere meglio la vicenda nella sua totalità, quanto segue:
a) come risulta dalla relazione del CTU, non ha consegnato - neppure avvalendosi di una CP_1 ristampa - la propria contabilità ante 2016 esibendo una denuncia di furto del 15/01/2016 (cfr. relazione CTU pag. 23);
b) l'asserito legame personale tra il titolare di (SI. detto e CP_1 Controparte_2 Per_2 l'amministratrice, nonché titolare del 95% delle quote sociali, della (SI.ra ) CP_5 Parte_6 effettivamente esisteva.
7.4 A tal riguardo, oltre alle dichiarazioni e fotografie in atti (docc. 28 e 29 ricorso ex art. 700- reclamo), è sufficiente riportare quanto affermato dal PM dott. Carusi sul SI. “ha CP_2 dimenticato di riferire in querela il non proprio secondario dettaglio che la signora CP_11
è sua moglie o compagna, come riferito a s.i.t. da il 27 giugno 2019” (cfr. doc. Testimone_2
143 G).
7.5 Passando ad esaminare le risultanze istruttorie, le stesse hanno confermato la relazione dell'agenzia investigativa e le foto ad essa allegate evidenziando in maniera chiara come la CP_1 consegnava - inserendoli negli scatoloni logati - anche i prodotti a marchio Parte_1 CP_5 riuscendo così a sversare, giorno dopo giorno, la fidelizzata clientela di verso la nuova Parte_1 società a lei legata.
7.6 All'udienza del 19/09/2018 il testimone SI. , investigatore dell'Agenzia Testimone_3
Gladio riferiva: “confermo di aver scattato gran parte delle foto che mi si rammostrano, in particolare sulla foto numero 52 del fascicolo di parte attorea rappresento che lo scatolone effigiato è stato scaricato da uno dei furgoni in uso a di cui sono certo perché l'ho visto CP_1 uscire dalla sede della . CP_1
7.7 Aggiungeva inoltre che: “lo scatolone venne aperto davanti a me che prendevo un caffè nel bar di cui alla foto 53. Confermo che nello scatolone ho potuto vedere merce a marchio ”. CP_5
7.8 Occorre precisare che il testimone ha riferito che l'attività investigativa “si è svolta dal 15 al 18 giugno 2015 per quattro giorni”, che “ il furgone partiva da via Rapisardi” (sede di e che “ CP_1 all'interno del furgone abbiamo visto all'interno di scatoloni recanti il marchio Parte_8
(cfr. doc. c ricorso ex art. 700-reclamo). Parte_1
7.9 Alla successiva udienza del 22/11/2018, il testimone SI. , investigatore Testimone_4 dell'agenzia , confermava che il ragazzo delle consegne “apriva i pacchi e uscivano le buste Per_1 bianche con la scritta ” e che “per tre giorni di osservazione abbiamo visto il furgone CP_5 consegnare i pacchi con dentro le buste di e . CP_5 Parte_1
8.0 Alla stessa udienza il teste SI. riferiva, in ordine all'uso di macchinari Testimone_5 travisati con l'applicazione sul logo originale di un adesivo con logo Parte_1 Parte_1 CP_5
“ho fatto la foto 84 G” in cui è visibile il logo sotto l'adesivo sollevato di e “ho Parte_1 CP_5 chiesto personalmente al proprietario di rimuovere l'adesivo ” di cui alla foto 83G. CP_5
8.1 All'udienza del 10/06/2021, il testimone SI. alla domanda sulla predetta Testimone_6 foto n. 84G in cui si vede un macchinario da bar, rispondeva: “la foto 84G rappresenta la mia mano mentre solleva il marchio adesivo che copriva il logo . CP_5 Parte_1
8.2 Quanto alle testimonianze rese dai clienti, tra i quali il SI. che ha riferito di Testimone_7 essersi servito per 10 anni dalla non fanno che confermare le indagini investigative ed Parte_1 infatti il teste riferiva che: “un giorno non avendo più prodotto è stato telefonicamente Parte_1 proposto altro prodotto” (cfr. doc. e ricorso ex art. 700-reclamo).
8.3 Nella medesima direzione verte la deposizione del teste SI. che riferiva: Testimone_8
“pensavo che la persona che veniva per RA fosse dipendente di ” e “tramite la CP_1 CP_1 acquisto prodotti Antonelli. Ho acquistato anche dalla ”. CP_5
8.4 Il SI. ha anche rilasciato una dichiarazione scritta nella quale asserisce che i Testimone_8 prodotti della venivano “ordinati e consegnati dal personale della alla quale CP_5 CP_1 ordinavamo prodotti Antonelli” (cfr. doc. 195 ricorso ex art. 700-reclamo).
8.5 Le risultanze sin qui richiamate sono tali da provare gli atti di concorrenza sleale posti in essere dalle convenute che, step by step, utilizzando comportamenti tali da indurre in inganno la clientela, sottraevano la clientela fidelizzata alla facendola entrare nel parco clienti della Parte_1 neocostituita CP_5
8.6 Le convenute, come evidenziato e comprovato, si spingevano addirittura a travisare i macchinari della già in uso nei bar, coprendo il marchio originale con un adesivo logato Parte_1
(si vedano foto 83 e 84 G). CP_5
8.7 Le risultanze sono altresì tali da comprovare anche un ulteriore inadempimento contrattuale di la violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 del contratto in base al quale avrebbe dovuto CP_1 identificarsi chiaramente come distributore dei prodotti Parte_1
8.8 Le risultanze sono infine tali da smentire quanto assunto dalle convenute in relazione all'accaduto, come l'affermazione di in ordine alla carta intestata e alle fatture laddove CP_1 sostiene essere stato tolto il logo della solo perché erano “esaurite le scorte di carta Parte_1 precedentemente stampata”. 8.9 Non risulta credibile che la carta con la chiara intestazione sia terminata proprio in Parte_1 concomitanza con l'ingresso sul mercato di CP_5
9.0 Lo stesso dicasi per i furgoni per i quali afferma aver tolto la serigrafia del marchio CP_1
“onde evitare indebite sottrazioni o danni ai veicoli si è preferito lasciare i mezzi senza Parte_1 pubblicità alcuna”.
9.1 Appare evidente, trattandosi di furgoncini che trasportavano prodotti liofilizzati utilizzabili solo nei bar e con appositi macchinari, la scarsa probabilità che il logo attirasse l'attenzione di Parte_1 malintenzionati, mentre appare evidente il benefit per le attrici di far circolare i furgoni con il proprio logo affinché i clienti, vedendolo frequentemente, lo memorizzassero.
9.2 E' indubbio, quindi, trattarsi in entrambi i casi di meri espedienti per non rendere palese l'illecita vendita di prodotti in costanza del contratto con la ben sapendo che tale CP_5 Parte_1 comportamento violava il patto di esclusiva.
9.3 La circostanza riferita dai testimoni circa il trasporto e la consegna di prodotti (da parte CP_5 del personale di durante la consegna di prodotti ed utilizzando gli scatoloni della CP_1 Parte_1 stessa risulta altresì provata dall'esame delle numerose fotografie scattate dall'agenzia Parte_1 investigativa tra le quali, a titolo esemplificativo, si possono indicare le numero 57, 62, 65, 92 nonché la 97 e la 100 nelle quali si vede il fattorino tenere in mano sia le buste arancioni (quelle di sia le buste bianche (quelle di . Parte_1 CP_5
9.4 La confusione in cui è caduta la clientela è facilmente comprensibile riassumendo l'accaduto: il
“noto” personale consegnava con i “noti” furgoni, nei “noti” scatoloni marcati CP_1 Parte_1 prodotti pressoché identici, consegnati in buste altrettanto identiche sia per foggia che per dimensioni e differenti solo per colore (le une arancioni e le altre bianche), per di più lasciando che i bar mantenessero gli stessi macchinari ricevuti dalla cui venivano semplicemente Parte_1 applicati adesivi loggati per coprire il vecchio logo e, per completare il tutto, CP_5 Parte_1 ricevendo accessori quali, ad esempio, le tazzine identiche a quelle della Parte_1
9.5 E' sufficiente limitare la verifica alle sole tazzine, visionando le fotografie numeri 32 e 33, per rendersi conto di come il materiale imitava quello le tazzine di vetro e CP_5 Parte_1 Parte_1 sono infatti identiche per forma, così come è identica la posizione del logo sul fonte ed CP_5 identica la posizione e l'inclinazione della scritta del prodotto (ginseng) sul retro.
9.6 Alla luce di quanto sin qui rilevato risulta fondata non solo la domanda di declaratoria della legittima risoluzione del contratto per inadempimento ma anche la richiesta di risarcimento del danno per concorrenza sleale posta in essere da e per sviare la clientela della CP_1 CP_5
Parte_1
9.7 E' opportuno svolgere un'ultima considerazione in ordine al differente comportamento tenuto dalle parti: ed infatti laddove e ponevano in essere una serie di comportamenti CP_1 CP_5 inequivocabilmente atti a creare un danno agli affari della concorrente, vi è invece prova dell'aver la pedissequamente rispettato l'esclusiva e tenuto comportamenti non concorrenziali. Parte_1
9.8 Sarebbe sufficiente esaminare la scrittura integrativa del 5/05/2008, sottoscritta tra le parti in deroga al contratto del 27/01/2006, per comprendere come la nel rispetto dell'obbligo di Parte_1 reciproca esclusiva, si sia premurata di rispettare ogni formalità prima di fornire alcune società romane (cfr. doc. 14 ricorso ex art. 700-reclamo).
9.9 Ma vi è di più: il corretto comportamento della si evince anche dalla relazione Parte_1 peritale, laddove il Consulente evidenzia che le contestazioni mosse dalle convenute appaiono infondate in quanto le vendite effettuate dalle attrici non violavano l'esclusiva, trattandosi di esercizi fuori dal territorio in cui la stessa operava (cfr. relazione CTU pag. 24).
10.0 Nei fatti meglio sopra descritti è ravvisabile il complesso di elementi che la giurisprudenza costante ritiene necessari ai fini della concorrenza sleale: a) gli atti contrari al principio di correttezza (ovvero ai principi etici generalmente seguiti), b) lo stesso ambito merceologico, c) il medesimo periodo temporale, d) le attività che hanno bloccato i rapporti commerciali della con conseguente grave diminuzione del suo fatturato (in tal senso si veda, ex pluribus, Parte_1
Cass. 4739/2012, 6117/2006 Trib. Imprese Milano 4718/2022, Trib. Imprese Roma 7955/2022,
14581/20221).
10.1 Appaiono anche evidenti gli effetti distorsivi che i comportamenti di e hanno CP_1 CP_5 avuto sul mercato e sul fatturato della (in tal senso si veda Corte di Appello di Milano n. Parte_1
2346/2019).
10.2 Appare, altresì, evidente che siamo di fronte ad uno sviamento della clientela in comune, altro elemento che integra la concorrenza sleale (in tal senso si veda, ex pluribus, Cass. 10336/2016).
10.3 Appare, infine, evidente che le società operavano esattamente nello stesso ambito territoriale, ovvero quello indicato nel contratto con patto di esclusiva: le province di Roma, Latina e OS
(capoluoghi compresi), a riprova dell'esistenza di tutti i presupposti della concorrenza sleale (in tal senso si veda, ex pluribus, Cass. 12364/2018).
10.4 In conclusione, per tutto quanto sopra, le domande di parte attrice meritano di essere accolte.
10.5 Dalla medesima ricostruzione si evince la mancanza di prova della domanda riconvenzionale per danno all'immagine svolta da che, conseguentemente, deve essere rigettata poiché CP_5 infondata in fatto ed in diritto.
10.6 Come infatti è chiaramente emerso, contrariamente a quanto assunto dalla medesima CP_5 la non poneva in essere né atti di concorrenza sleale né altre irregolarità volte ad inibirle Parte_1
l'accesso al mercato al quale al contrario - e v'è ampia prova in atti - non solo ha avuto accesso ma lo ha anche rapidamente scalato diventando una società dal fatturato milionario nel giro di soli due anni: già nel primo anno effettuava vendite per € 828.891,49 e l'anno seguente arrivava ad €
1.512.528,41 (cfr. relazione CTU pag. 20).
10.7 Alla stregua dei dati documentali e delle risultanze testimoniali appare ultronea, ed irrilevante ai fini della decisione, la richiesta di parte attrice di ammissione di ulteriore prova testimoniale ed integrazione della CTU e, come tale, va rigettata.
10.8 In ordine alla domanda delle attrici di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa delle condotte illecite delle convenute ci si riporta alla quantificazione svolta dal CTU relativa al calo delle vendite e dei profitti a partire dall'anno 2015 e sino al 29/04/2018, ovvero sino a due anni dopo il deposito in cancelleria dell'ordinanza che ha deciso il reclamo inibendo a e CP_1 CP_5 di “distribuire, commercializzare e pubblicizzare in qualsiasi forma, anche a mezzo terzi, nelle province di Roma, latina e OS sia i prodotti liofilizzati a marchio che quelli Parte_1 concorrenti a marchio ” (cfr. doc. B allegato all'atto di citazione) CP_5
10.9 Il calcolo operato dal CTU risulta obiettivo, poiché ha adoperato criteri omogenei e confivisibili.
11.0 Con riguardo alle osservazioni poste dalle parti:
a) parte attrice ha precisato le conclusioni domandando un'integrazione della relazione peritale;
b) ha lamentato non aver aderito il CTU alle sue note: il Consulente ha dato atto di non aver CP_1 fatto proprie le note delle parti ma di aver “proceduto ad una autonoma e indipendente analisi del quesito e della materia controversa” (cfr. relazione CTU pag. 23);
c) ha altresì eccepito il mancato esame del settore di mercato: il Consulente ha chiarito che CP_1
“sarebbe stato proficuo effettuare le verifiche peritali sui singoli esercenti” ma che non è stato possibile a causa del dichiarato furto della documentazione contabile da parte di (cfr. CP_1 relazione CTU pagg. 15 e 16);
d) il Consulente ha inoltre rilevato che: “la denuncia di furto e la mancata produzione della documentazione 2014 e 2015 hanno reso, in altri termini, inattuabile una analisi di mercato mirata nel concreto. Vieppiù la parte non ha ritenuto neanche di produrre agli atti della perizia delle ristampe dei documenti contabili relativi al periodo fino alla denuncia (cfr. relazione CTU pag.
23);
e) anche ha mosso critiche all'elaborato peritale: il Consulente ha rilevato che muove le CP_5 stesse critiche di “Le osservazioni delle due parti convenute allegano prevalentemente gli CP_1 stessi argomenti e muovo le medesime critiche alla bozza di relazione tecnica.” (cfr. relazione CTU pag. 26).
11.1 Per quanto sopra si ritiene congruo liquidare, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, la somma accertata in sede di consulenza tecnica pari ad € 482.355,81.
11.2 Le attrici hanno domandato la pubblicazione del dispositivo della sentenza ma tale domanda deve essere disattesa in quanto, stante il lungo tempo trascorso dal periodo in cui erano in atto i comportamenti di concorrenza sleale, è evidente che la situazione così come il mercato hanno oramai avuto una loro naturale evoluzione e, pertanto, risulta superfluo pubblicare sui quotidiani una vicenda non più attuale.
11.3 Per lo stesso motivo l'inibitoria biennale - di cui al provvedimento del 29/04/2016 - non necessita di ulteriore estensione essendo altresì ampiamente trascorsi sia i due anni fissati nella richiamata ordinanza sia i due anni di estensione dell'esclusiva in caso di conclusione, per qualsiasi motivo, del contratto del 27/01/2006 (cfr. art. 6 doc. 3 ricorso ex art. 700-reclamo).
11.4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza, calcolate e liquidate come da dispositivo, alla luce dei criteri previsti dal DM n. 37 dell'08/03/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, considerando le fasi del giudizio, la qualità degli atti e lo scaglione medio di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando: - dichiara legittimamente risolto il contrato del 27/01/2006;
- conferma il provvedimento cautelare del Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata in materia di Imprese, del 29/04/2016;
- condanna e in persona dei loro r.l.p.t. e in solido tra loro, CP_1 CP_3 CP_4 al risarcimento dei danni causati alle attrici che si quantificano nella somma globale di € 482.355,81 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti delle attrici;
CP_3 CP_4
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese processuali che vengono liquidate in € 22.457,00 oltre al rimborso delle spese vive anticipate, alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 27.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Pia De Lorenzo dott.ssa Claudia Pedrelli