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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1317 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Angelo Visco e dall'Avvocato Anna Sozio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e nomina di coodifensore, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo difensore, in Isernia via E. Ponzio n. 6; ATTORE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per Controparte_1 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il SI. in qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita in Campobasso, Via Parte_1
Montegrappa n. 50, adiva il Tribunale al fine di sentire accertata la responsabilità esclusiva della
[...]
impresa edificatrice dell'intero compendio immobiliare costituito da 11 appartamenti, Controparte_1 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati in ragione del ritardo nell'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazioni dei fenomeni di infiltrazioni che provenivano dal proprio terrazzo e dal lastrico solare condominiale e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento del danno quantificato in euro 21.000,60 per mancato godimento dell'immobile ed euro 20.000,00 per danno non patrimoniale. In particolare, parte attrice allegava e deduceva che: sin da subito la consegna delle unità immobiliari avvenuta nel 2015 tutti i condomini constatavano la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua sia nei propri appartamenti che nei locali garage;
dopo un primo autonomo intervento nel giugno 2016, incaricava nel gennaio 2017 un proprio tecnico di fiducia per accertare le cause delle pagina 1 di 9 infiltrazione;
tali infiltrazioni avevano recato danni considerevoli all'unità immobiliare sottostante il proprio terrazzo tanto che la proprietaria di detto immobile presentava ricorso per accertamento preventivo all'esito del quale, limitatamente alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà esclusiva, veniva eseguiti alcuni lavori suggeriti dal CTU;
non risolti i problemi infiltrativi, nell'aprile
2019 la ditta subappaltatrice incaricata dalla abbandonava i lavori lasciando il Controparte_1 terrazzo in condizioni di cantiere a cielo aperto;
non avendo sortito effetto gli inviti di un urgente e tempestivo intervento rivolti all'impresa convenuta, il Condominio nel dicembre 2019 otteneva dal
Tribunale un provvedimento d'urgenza per il ripristino del cantiere e la prosecuzione dei lavori come suggeriti dal CTU nell'ambito del giudizio di AT;
individuata dalla altra impresa, i Controparte_1 lavori venivano portati a termine nel mese di ottobre 2020 limitatamente al ripristino del lastrico solare di esso attore sovrastante l'immobile di proprietà della SI.ra . Sulla base di tali premesse e in Pt_2 considerazione della circostanza che durante tale ritardo nella esecuzione delle opere parte attrice aveva subito sia danni patrimoniali, per mancato godimento dell'immobile di proprietà, che un danno non patrimoniale per i notevoli disagi patiti dal proprio nucleo familiare, concludeva nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1 della domanda e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedendo, nel merito, il suo rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta al minor importo, rappresentando che il mancato godimento riguardava il solo terrazzo e non l'intera unità abitativa dell'attore.
Disposto il tentativo della negoziazione assistita, successivamente, su concorde richiesta della parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le cui istanze venivano ammesse disponendo l'escussione della prova testimoniale richiesta da entrambe le parti. All'esito delle prove testimoniali, ritenuta la causa sufficientemente ed adeguatamente istruita, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 6.12.2024 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Costituisce fatto pacifico e non contestato che, sulla scorta delle emergenze processuali e alla luce degli accertamenti effettuati dal c.t.u. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, la causa che sottende i fenomeni infiltrativi, che hanno provocato danni all'immobile sottostante a quello dell'attore, è imputabile alla errata impermeabilizzazione del lastrico solare soprastante, in uso esclusivo dell'attore, e che per la soluzione delle problematiche infiltrative occorreva eseguire i seguenti lavori suggeriti dal CTU: demolizione del pavimento esistente (circa 10 mq), realizzazione di impermeabilizzazione del massetto e posa in opera della pavimentazione integrando gli elementi non pagina 2 di 9 più utilizzabili, con un costo complessivo di euro 800,00 oltre quattro giornate lavorative per l'esecuzione delle opere.
Non vi è dubbio che le cause infiltrative sono imputabili a difetti costruttivi da parte dell'impresa convenuta mentre è stato escluso dal CTU ogni apporto causale del proprietario esclusivo del terrazzo, SI. nell'aver spostato il condizionatore in una parte diversa del terrazzo rispetto a Parte_1 quella prestabilita dall'impresa costruttrice.
L'attore, proprietario esclusivo del lastrico solare fonte dei danni dell'appartamento sottostante, ha chiesto all'impresa costruttrice il risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile e del danno non patrimoniale per aver tardivamente posto rimedio agli episodi infiltrativi, cessati solo nell'ottobre 2020 con l'ultimazione dei lavori. Sostiene l'attore, in particolare, di aver acquistato l'immobile a titolo di investimento, ovvero per concederlo in locazione o rivenderlo e che non ha potuto esercitare tale legittima facoltà “prima a causa delle infiltrazioni, poi per le opere di ripristino ed abbandono del cantiere e, da ultimo, durante tutto il periodo necessario alle riparazioni.”. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione delle domande formulate dall'attore, sull'assunto che i danni lamentati si sarebbero verificati sin dall'anno dell'acquisto dell'immobile (anno 2015).
Dal contenuto complessivo dello scritto difensivo appare evidente come parte convenuta, in relazione alla dedotta necessità di collocare la scoperta del difetto per cui è lite in un momento di poco successivo all'acquisto degli immobili, abbia inteso ottenere la declaratoria di prescrizione con riferimento a tutte le pretese così come azionate dall'attore.
Infatti, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della domanda o dell'eccezione va individuato non solo in base alle espressioni letterali o ai richiami normativi (eventualmente imprecisi o impropri) adoperati nell'atto processuale, ma tenendo conto anche, e soprattutto, del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate, ed avendo altresì riguardo alle finalità perseguite dalla parte (cfr. Cass. n.
6015/1986).
Può dunque ritenersi che parte convenuta abbia proposto l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda proposta da parte attrice la cui interpretazione e qualificazione sarà oggetto di successivo e diffuso esame.
Da subito va evidenziato come l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, quindi come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, e che essa “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. pagina 3 di 9 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (cfr. Cass. n. 5413/2021).
Negli stessi termini l'ordinanza della Suprema Corte n. 12182/2021, che afferma altresì come non rilevi, invece, “l'eventuale erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero –
l'erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. Altrettanto pacifico è che la prescrizione possa decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi solo quando esso può
“essere effettivamente esercitato” (cfr. Cass. n. 12182/2021).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, nello specifico, della verifica della decorrenza del relativo termine, rileva preliminarmente l'interpretazione e la qualificazione della domanda spiegata dall'attore nel presente giudizio premettendo che: “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che, tra l'altro, non è in ciò neppure condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto;
ciò con il solo limite, imposto dall'art. 112
c.p.c., di rispettare i principi, da un lato, della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e, dall'altro, dell'insostituibilità "ex officio" d'una diversa azione a quella formalmente proposta, dacché, in caso di loro violazione, non d'eventualmente erronee interpretazione e conseguente qualificazione della domanda tratterebbesi, bensì d'immutazione per alterazione o sostituzione d'uno o d'entrambi gli elementi identificativi dell'azione, "petitum" e/o "causa petendi", e, correlativamente, di decisione estranea al "thema decidendum" effettivamente dedotto in giudizio e d'omessa pronunzia su di esso”
(cfr. Cass. 6753/2003).
Ebbene, parte attrice ha allegato di essere proprietario dell'appartamento sito in via Montegrappa, 50 in
Campobasso, acquistato nell'anno 2016 dalla ditta che il compendio immobiliare Controparte_1 edificato dalla “ , è composto da n. 11 appartamenti posti tra il piano primo e Controparte_1 terzo, oltre ad un appartamento ancora in costruzione al piano terzo;
che sin da subito, i condomini tutti hanno dovuto constatare copiose infiltrazioni d'acqua sia nei propri appartamenti sia nei rispettivi garage;
che parte attrice, dopo una prima autonoma riparazione avvenuta nel giugno 2016, nel gennaio
2017 ha incaricato il proprio architetto di accertare le problematiche relative al proprio terrazzo sovrastante l'appartamento della SI.ra , la quale, avendo subito danni, in Parte_3
pagina 4 di 9 data 16.11.2017, ha adito l'autorità giudiziaria ex art. 696 e 696 bis cpc, citando in giudizio sia l'ìmpresa che il SI. per accertare la sussistenza, l'entità e le soluzioni afferenti i Parte_1 gravi vizi di cui era affetto il proprio immobile;
che all'esito dell'accertamento tecnico preventivo proposto dalla SI.ra , dove il CTU aveva suggerito l'esecuzione di lavori di Pt_2 impermeabilizzazione del terrazzo dell'attore, la per il tramite di una società sub- Controparte_1 appaltata, eseguiva lavori non a regola d'arte così privando ulteriormente esso attore del pieno godimento del proprio terrazzo e del proprio appartamento;
che nell'aprile 2019 la ditta subappaltata abbandonava il cantiere lasciando il terrazzo/lastrico solaio in condizioni di cantiere a cielo aperto;
che dall'aprile/maggio 2019 e sino al maggio 2020, sono rimaste prive di effetto le insistenti richieste di intervento urgente rivolte dall'amministratore del Condominio alla società costruttrice;
che in data
19.12.2019 il Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'amministratore del ordinando alla società convenuta il ripristino del cantiere e l'esecuzione dei lavori già CP_2 individuati dal CTU in sede di ricorso ex art. 696 e 696 bis;
che il cantiere, dopo le lungaggine dovute all'individuazione della ditta esecutrice ed una serie di circostanze che inducevano coattivamente la ad intervenire, riprendeva vita ed i lavori venivano portati a termine nel mese di Controparte_1 ottobre 2020, solo relativamente al ripristino del lastrico solaio della SI.ra nonché terrazzo del Pt_2 SI. Pt_1
A parere del Tribunale, accertato che i danni oggetto del presente giudizio sono conseguenza dei riscontrati gravi difetti del lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attore, la domanda di quest'ultimo deve essere interpretata e qualificata ai sensi dell'art. 1669 c.c. non potendosi escludere la possibilità di un'obbligazione risarcitoria diretta del singolo condòmino nei confronti dell'appaltatore o venditore.
Infatti, la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le vesti di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. Consegue che “l'acquirente non può esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto di appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669
c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore e a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente ( cfr. Cass. n. 26574/2017).
Difatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art sensi art. 1669 c.c. che attiene: “difetti ravvisabili in qualsiasi alterazione dell'opera, conseguente ad un'inadeguata sua realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone, pertanto, la rovina od il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori pagina 5 di 9 o secondari che dell'opera stessa consentono l'impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento di essa, ciò che li distingue nettamente dai vizi e dalle difformità denunziabili, ex art. 1667 c.c., con l'azione di responsabilità contrattuale e per i quali non è richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera - non è affatto di natura contrattuale, bensì extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, d'interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (cfr. Cass.
n. 15488/2000 e n. 13003/ 2000).
Prosegue la Suprema Corte che “tale responsabilità extracontrattuale può esser fatta valere da ciascun condòmino nella veste tanto di proprietario della singola unità immobiliare di sua pertinenza, in relazione ai vizi di essa od ai danni ad essa provocati dai vizi delle parti comuni dell'edificio, quanto di condòmino, in relazione ai vizi di queste ultime ed ai danni dagli stessi provocati ad esse e/o ad altre parti comuni, in forza dell'estensione della legittimazione attiva espressamente riconosciuta dall'art.
1669 c.c. anche in favore dell'avente causa dal committente” (cfr. Cass. 4485/2000 e n. 2775/1997).
D'altra parte, la generale ipotesi della responsabilità per illecito posta all'art. 2043 c.c., è del tutto residuale e rimane applicabile ove, in concreto, gli elementi costitutivi della ipotesi speciale di cui all'art. 1669 c.c. non trovino effettivo adeguato riscontro dalle allegazioni delle parti.
Difatti, come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 31301/2023), la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., e di conseguenza l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima, ma non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.
Ebbene, nel caso di specie l'attore, indicando l'appaltatore e/o venditore come unico responsabile del danno dedotto in giudizio e per ciò stesso invocando la causa di esclusione della propria responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario esclusivo del terrazzo, che pure astrattamente sussisteva nei riguardi della SI.ra , quale singolo condomino ha inteso proporre nei confronti della società costruttrice Pt_2 una domanda avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte rientrano dunque, senza dubbio, le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità dell'opera (cfr. Cass.
1.8.2003 n. 11740; Cass.
8.1.2000 n. 117), come quelli denunciati pagina 6 di 9 dall'attore in conseguenza dei quali, a causa della lungaggine dei lavori di ripristino, ha chiesto il risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile e per danno non patrimoniale.
Così interpretata e qualificata la domanda di parte attrice e passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, l'art. 1669 c.c. sancisce che l'appaltatore e/o il venditore, nel corso dei dieci anni dal compimento dell'opera, è responsabile nei confronti del committente o dell'acquirente qualora l'immobile presenti dei gravi difetti, tuttavia la norma prescrive altresì che sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta dei detti vizi precisando che il diritto del committente e/o acquirente si prescrive entro un anno dalla denuncia.
E' noto che i due termini sono interdipendenti nel senso che ove solo uno di essi non sia rispettato, la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. non può essere utilmente fatta valere.
Passando ad analizzare quanto documentato da parte attrice risulta agli atti: 1) la relazione di parte redatta dall'arch. in data 28.1.2017 (cfr. doc. 2 della citazione), che ha individuato la CP_3 causa delle infiltrazioni come provenienti “dalla carente o danneggiata impermeabilizzazione della coibentazione posta al di sotto delle mattonelle” e che, quindi, già forniva elementi sufficienti tali da consentire all'attore un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva sia della derivazione causale dei danni che della responsabilità esclusiva della società convenuta;
2) la diffida del 1 agosto 2019 (cfr. doc. 4 della citazione) a nome del Condominio ed indirizzata ad Elga Costruzione;
3) le diffide del 5/21
e 23 agosto 2019 (cfr. doc. 4 della citazione) sempre a nome del Condominio ed indirizzate alla
[...]
4) il ricorso ex art. 696 bis cpc del 16.11.2017 proposto dalla SI.ra nei confronti CP_1 Pt_2 di e di 5) la consulenza tecnica d'ufficio del 24.4.2018 (doc. 7 Controparte_1 Parte_1 della citazione) resa nell'ambito del suddetto giudizio n. 2456/2017 ; 6) il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal nei confronti della società convenuta (cfr. doc. 5 della citazione); 7) Parte_4
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Campobasso in data 9.12.2019 (cfr. doc. 6 della citazione); 8) la perizia tecnica del geom. redatta in data 6.9.2019 nell'interesse del CP_4
9) la messa in mora del 17.12.2020 (cfr. doc. 9 della citazione ) con la quale per la Parte_4 prima volta il legale, anche nell'interesse di richiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 diretti ed indiretti derivanti dai difetti di costruzione sia alla società convenuta che alla Compagnia di assicurazione sua garante.
Va chiarito che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: "In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in pagina 7 di 9 mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento" (cfr. Cass. n. 3371/2010).
Poiché nel presente giudizio è il singolo proprietario ad agire in proprio per il risarcimento dei danni provocati dall'inerzia della società convenuta nell'aver completato tardivamente le opere di ripristino, va da sé che gran parte della documentazione prodotta dall'attore, che vede il Condominio o un terzo agire in giudizio o mettere in mora la società convenuta, sulla base del principio appena richiamato non
è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione.
Difatti, parte attrice non può avvalersi delle azioni e delle interruzioni della prescrizione effettuate dal terzo o dal in quanto nella specie non opera la norma di cui all'art. 1310 c.c. sulle CP_2 obbligazioni solidali: "La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")" (cfr.
Cass. n. 2822/2014); con specifico riguardo al condominio, Cass. n. 11606/2022: "In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario".
Ciò precisato, non è nemmeno idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione la messa in mora del
17.12.2020 inviata dall'attore alla Compagnia di Assicurazione e alla società convenuta atteso che non pagina 8 di 9 vi è prova in atti che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità di parte convenuta (manca difatti la ricevuta di consegna della pec inviata alla . Controparte_1
In definitiva, parte attrice nonostante avesse conoscenza di tutti gli elementi sufficienti, sia in punto di derivazione causale dei danni che in punto di responsabilità esclusiva della società convenuta, a far data dalla perizia redatta dall'arch. il 28.1.2017, pur senza considerare gli interventi del 2016 CP_3 eseguiti su iniziativa dello stesso attore, è solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2 agosto 2022 che richiede, per la prima volta, il risarcimento del danno patrimoniale per mancato godimento dell'immobile e per danno non patrimoniale quando ormai era decorso il termine della prescrizione prevista dall'art. 1669 c.c.
L'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. risulta fondata anche qualora si dovesse far decorre il relativo termine dal deposito della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e per conseguenza, individuato, ai fini del computo della prescrizione annuale, non il momento di origine dell'infiltrazione
(anno 2016), ma quello del deposito della consulenza tecnica resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo (avvenuto nel mese di aprile 2018), che era già idonea a far ravvisare una denuncia utile ai fini della decorrenza della prescrizione, avendo il CTU accertato i vizi, le loro cause e la responsabilità esclusiva dell'odierna società convenuta, ecco allora che alla data della notifica dell'atto di citazione (avvenuta nell'agosto 2022), il diritto al risarcimento dei danni dell'attore si era ormai irrimediabilmente prescritto ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Di qui l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta e, solo per questo motivo, il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal SI. nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI. nei Parte_1 confronti della società , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1 così provvede: rigetta la domanda perché prescritto il relativo diritto al risarcimento del danno;
condanna al pagamento, in favore dall'Avvocato Natalina Giannaccaro dichiaratasi Parte_1 antistataria, delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Campobasso, il 28 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1317 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Angelo Visco e dall'Avvocato Anna Sozio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e nomina di coodifensore, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo difensore, in Isernia via E. Ponzio n. 6; ATTORE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per Controparte_1 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Natalina Giannaccaro presso il cui studio professionale, in Campobasso via Mazzini n. 65, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il SI. in qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita in Campobasso, Via Parte_1
Montegrappa n. 50, adiva il Tribunale al fine di sentire accertata la responsabilità esclusiva della
[...]
impresa edificatrice dell'intero compendio immobiliare costituito da 11 appartamenti, Controparte_1 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati in ragione del ritardo nell'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazioni dei fenomeni di infiltrazioni che provenivano dal proprio terrazzo e dal lastrico solare condominiale e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento del danno quantificato in euro 21.000,60 per mancato godimento dell'immobile ed euro 20.000,00 per danno non patrimoniale. In particolare, parte attrice allegava e deduceva che: sin da subito la consegna delle unità immobiliari avvenuta nel 2015 tutti i condomini constatavano la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua sia nei propri appartamenti che nei locali garage;
dopo un primo autonomo intervento nel giugno 2016, incaricava nel gennaio 2017 un proprio tecnico di fiducia per accertare le cause delle pagina 1 di 9 infiltrazione;
tali infiltrazioni avevano recato danni considerevoli all'unità immobiliare sottostante il proprio terrazzo tanto che la proprietaria di detto immobile presentava ricorso per accertamento preventivo all'esito del quale, limitatamente alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di sua proprietà esclusiva, veniva eseguiti alcuni lavori suggeriti dal CTU;
non risolti i problemi infiltrativi, nell'aprile
2019 la ditta subappaltatrice incaricata dalla abbandonava i lavori lasciando il Controparte_1 terrazzo in condizioni di cantiere a cielo aperto;
non avendo sortito effetto gli inviti di un urgente e tempestivo intervento rivolti all'impresa convenuta, il Condominio nel dicembre 2019 otteneva dal
Tribunale un provvedimento d'urgenza per il ripristino del cantiere e la prosecuzione dei lavori come suggeriti dal CTU nell'ambito del giudizio di AT;
individuata dalla altra impresa, i Controparte_1 lavori venivano portati a termine nel mese di ottobre 2020 limitatamente al ripristino del lastrico solare di esso attore sovrastante l'immobile di proprietà della SI.ra . Sulla base di tali premesse e in Pt_2 considerazione della circostanza che durante tale ritardo nella esecuzione delle opere parte attrice aveva subito sia danni patrimoniali, per mancato godimento dell'immobile di proprietà, che un danno non patrimoniale per i notevoli disagi patiti dal proprio nucleo familiare, concludeva nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1 della domanda e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedendo, nel merito, il suo rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva la condanna della convenuta al minor importo, rappresentando che il mancato godimento riguardava il solo terrazzo e non l'intera unità abitativa dell'attore.
Disposto il tentativo della negoziazione assistita, successivamente, su concorde richiesta della parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le cui istanze venivano ammesse disponendo l'escussione della prova testimoniale richiesta da entrambe le parti. All'esito delle prove testimoniali, ritenuta la causa sufficientemente ed adeguatamente istruita, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 6.12.2024 all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Costituisce fatto pacifico e non contestato che, sulla scorta delle emergenze processuali e alla luce degli accertamenti effettuati dal c.t.u. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, la causa che sottende i fenomeni infiltrativi, che hanno provocato danni all'immobile sottostante a quello dell'attore, è imputabile alla errata impermeabilizzazione del lastrico solare soprastante, in uso esclusivo dell'attore, e che per la soluzione delle problematiche infiltrative occorreva eseguire i seguenti lavori suggeriti dal CTU: demolizione del pavimento esistente (circa 10 mq), realizzazione di impermeabilizzazione del massetto e posa in opera della pavimentazione integrando gli elementi non pagina 2 di 9 più utilizzabili, con un costo complessivo di euro 800,00 oltre quattro giornate lavorative per l'esecuzione delle opere.
Non vi è dubbio che le cause infiltrative sono imputabili a difetti costruttivi da parte dell'impresa convenuta mentre è stato escluso dal CTU ogni apporto causale del proprietario esclusivo del terrazzo, SI. nell'aver spostato il condizionatore in una parte diversa del terrazzo rispetto a Parte_1 quella prestabilita dall'impresa costruttrice.
L'attore, proprietario esclusivo del lastrico solare fonte dei danni dell'appartamento sottostante, ha chiesto all'impresa costruttrice il risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile e del danno non patrimoniale per aver tardivamente posto rimedio agli episodi infiltrativi, cessati solo nell'ottobre 2020 con l'ultimazione dei lavori. Sostiene l'attore, in particolare, di aver acquistato l'immobile a titolo di investimento, ovvero per concederlo in locazione o rivenderlo e che non ha potuto esercitare tale legittima facoltà “prima a causa delle infiltrazioni, poi per le opere di ripristino ed abbandono del cantiere e, da ultimo, durante tutto il periodo necessario alle riparazioni.”. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione delle domande formulate dall'attore, sull'assunto che i danni lamentati si sarebbero verificati sin dall'anno dell'acquisto dell'immobile (anno 2015).
Dal contenuto complessivo dello scritto difensivo appare evidente come parte convenuta, in relazione alla dedotta necessità di collocare la scoperta del difetto per cui è lite in un momento di poco successivo all'acquisto degli immobili, abbia inteso ottenere la declaratoria di prescrizione con riferimento a tutte le pretese così come azionate dall'attore.
Infatti, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della domanda o dell'eccezione va individuato non solo in base alle espressioni letterali o ai richiami normativi (eventualmente imprecisi o impropri) adoperati nell'atto processuale, ma tenendo conto anche, e soprattutto, del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate, ed avendo altresì riguardo alle finalità perseguite dalla parte (cfr. Cass. n.
6015/1986).
Può dunque ritenersi che parte convenuta abbia proposto l'eccezione di prescrizione con riferimento alla domanda proposta da parte attrice la cui interpretazione e qualificazione sarà oggetto di successivo e diffuso esame.
Da subito va evidenziato come l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, quindi come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, e che essa “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. pagina 3 di 9 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (cfr. Cass. n. 5413/2021).
Negli stessi termini l'ordinanza della Suprema Corte n. 12182/2021, che afferma altresì come non rilevi, invece, “l'eventuale erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero –
l'erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”. Altrettanto pacifico è che la prescrizione possa decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi solo quando esso può
“essere effettivamente esercitato” (cfr. Cass. n. 12182/2021).
Ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e, nello specifico, della verifica della decorrenza del relativo termine, rileva preliminarmente l'interpretazione e la qualificazione della domanda spiegata dall'attore nel presente giudizio premettendo che: “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che, tra l'altro, non è in ciò neppure condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto;
ciò con il solo limite, imposto dall'art. 112
c.p.c., di rispettare i principi, da un lato, della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e, dall'altro, dell'insostituibilità "ex officio" d'una diversa azione a quella formalmente proposta, dacché, in caso di loro violazione, non d'eventualmente erronee interpretazione e conseguente qualificazione della domanda tratterebbesi, bensì d'immutazione per alterazione o sostituzione d'uno o d'entrambi gli elementi identificativi dell'azione, "petitum" e/o "causa petendi", e, correlativamente, di decisione estranea al "thema decidendum" effettivamente dedotto in giudizio e d'omessa pronunzia su di esso”
(cfr. Cass. 6753/2003).
Ebbene, parte attrice ha allegato di essere proprietario dell'appartamento sito in via Montegrappa, 50 in
Campobasso, acquistato nell'anno 2016 dalla ditta che il compendio immobiliare Controparte_1 edificato dalla “ , è composto da n. 11 appartamenti posti tra il piano primo e Controparte_1 terzo, oltre ad un appartamento ancora in costruzione al piano terzo;
che sin da subito, i condomini tutti hanno dovuto constatare copiose infiltrazioni d'acqua sia nei propri appartamenti sia nei rispettivi garage;
che parte attrice, dopo una prima autonoma riparazione avvenuta nel giugno 2016, nel gennaio
2017 ha incaricato il proprio architetto di accertare le problematiche relative al proprio terrazzo sovrastante l'appartamento della SI.ra , la quale, avendo subito danni, in Parte_3
pagina 4 di 9 data 16.11.2017, ha adito l'autorità giudiziaria ex art. 696 e 696 bis cpc, citando in giudizio sia l'ìmpresa che il SI. per accertare la sussistenza, l'entità e le soluzioni afferenti i Parte_1 gravi vizi di cui era affetto il proprio immobile;
che all'esito dell'accertamento tecnico preventivo proposto dalla SI.ra , dove il CTU aveva suggerito l'esecuzione di lavori di Pt_2 impermeabilizzazione del terrazzo dell'attore, la per il tramite di una società sub- Controparte_1 appaltata, eseguiva lavori non a regola d'arte così privando ulteriormente esso attore del pieno godimento del proprio terrazzo e del proprio appartamento;
che nell'aprile 2019 la ditta subappaltata abbandonava il cantiere lasciando il terrazzo/lastrico solaio in condizioni di cantiere a cielo aperto;
che dall'aprile/maggio 2019 e sino al maggio 2020, sono rimaste prive di effetto le insistenti richieste di intervento urgente rivolte dall'amministratore del Condominio alla società costruttrice;
che in data
19.12.2019 il Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'amministratore del ordinando alla società convenuta il ripristino del cantiere e l'esecuzione dei lavori già CP_2 individuati dal CTU in sede di ricorso ex art. 696 e 696 bis;
che il cantiere, dopo le lungaggine dovute all'individuazione della ditta esecutrice ed una serie di circostanze che inducevano coattivamente la ad intervenire, riprendeva vita ed i lavori venivano portati a termine nel mese di Controparte_1 ottobre 2020, solo relativamente al ripristino del lastrico solaio della SI.ra nonché terrazzo del Pt_2 SI. Pt_1
A parere del Tribunale, accertato che i danni oggetto del presente giudizio sono conseguenza dei riscontrati gravi difetti del lastrico solare di proprietà esclusiva dell'attore, la domanda di quest'ultimo deve essere interpretata e qualificata ai sensi dell'art. 1669 c.c. non potendosi escludere la possibilità di un'obbligazione risarcitoria diretta del singolo condòmino nei confronti dell'appaltatore o venditore.
Infatti, la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le vesti di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. Consegue che “l'acquirente non può esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto di appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669
c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore e a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente ( cfr. Cass. n. 26574/2017).
Difatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art sensi art. 1669 c.c. che attiene: “difetti ravvisabili in qualsiasi alterazione dell'opera, conseguente ad un'inadeguata sua realizzazione, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e non determinandone, pertanto, la rovina od il pericolo di rovina, si traducano, tuttavia, in vizi funzionali di quegli elementi accessori pagina 5 di 9 o secondari che dell'opera stessa consentono l'impiego duraturo cui è destinata e tali, quindi, da incidere negativamente ed in considerevole misura sul godimento di essa, ciò che li distingue nettamente dai vizi e dalle difformità denunziabili, ex art. 1667 c.c., con l'azione di responsabilità contrattuale e per i quali non è richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera - non è affatto di natura contrattuale, bensì extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, d'interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti (cfr. Cass.
n. 15488/2000 e n. 13003/ 2000).
Prosegue la Suprema Corte che “tale responsabilità extracontrattuale può esser fatta valere da ciascun condòmino nella veste tanto di proprietario della singola unità immobiliare di sua pertinenza, in relazione ai vizi di essa od ai danni ad essa provocati dai vizi delle parti comuni dell'edificio, quanto di condòmino, in relazione ai vizi di queste ultime ed ai danni dagli stessi provocati ad esse e/o ad altre parti comuni, in forza dell'estensione della legittimazione attiva espressamente riconosciuta dall'art.
1669 c.c. anche in favore dell'avente causa dal committente” (cfr. Cass. 4485/2000 e n. 2775/1997).
D'altra parte, la generale ipotesi della responsabilità per illecito posta all'art. 2043 c.c., è del tutto residuale e rimane applicabile ove, in concreto, gli elementi costitutivi della ipotesi speciale di cui all'art. 1669 c.c. non trovino effettivo adeguato riscontro dalle allegazioni delle parti.
Difatti, come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 31301/2023), la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., e di conseguenza l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima, ma non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.
Ebbene, nel caso di specie l'attore, indicando l'appaltatore e/o venditore come unico responsabile del danno dedotto in giudizio e per ciò stesso invocando la causa di esclusione della propria responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario esclusivo del terrazzo, che pure astrattamente sussisteva nei riguardi della SI.ra , quale singolo condomino ha inteso proporre nei confronti della società costruttrice Pt_2 una domanda avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e condiviso indirizzo della Suprema Corte rientrano dunque, senza dubbio, le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità dell'opera (cfr. Cass.
1.8.2003 n. 11740; Cass.
8.1.2000 n. 117), come quelli denunciati pagina 6 di 9 dall'attore in conseguenza dei quali, a causa della lungaggine dei lavori di ripristino, ha chiesto il risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile e per danno non patrimoniale.
Così interpretata e qualificata la domanda di parte attrice e passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, l'art. 1669 c.c. sancisce che l'appaltatore e/o il venditore, nel corso dei dieci anni dal compimento dell'opera, è responsabile nei confronti del committente o dell'acquirente qualora l'immobile presenti dei gravi difetti, tuttavia la norma prescrive altresì che sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta dei detti vizi precisando che il diritto del committente e/o acquirente si prescrive entro un anno dalla denuncia.
E' noto che i due termini sono interdipendenti nel senso che ove solo uno di essi non sia rispettato, la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. non può essere utilmente fatta valere.
Passando ad analizzare quanto documentato da parte attrice risulta agli atti: 1) la relazione di parte redatta dall'arch. in data 28.1.2017 (cfr. doc. 2 della citazione), che ha individuato la CP_3 causa delle infiltrazioni come provenienti “dalla carente o danneggiata impermeabilizzazione della coibentazione posta al di sotto delle mattonelle” e che, quindi, già forniva elementi sufficienti tali da consentire all'attore un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva sia della derivazione causale dei danni che della responsabilità esclusiva della società convenuta;
2) la diffida del 1 agosto 2019 (cfr. doc. 4 della citazione) a nome del Condominio ed indirizzata ad Elga Costruzione;
3) le diffide del 5/21
e 23 agosto 2019 (cfr. doc. 4 della citazione) sempre a nome del Condominio ed indirizzate alla
[...]
4) il ricorso ex art. 696 bis cpc del 16.11.2017 proposto dalla SI.ra nei confronti CP_1 Pt_2 di e di 5) la consulenza tecnica d'ufficio del 24.4.2018 (doc. 7 Controparte_1 Parte_1 della citazione) resa nell'ambito del suddetto giudizio n. 2456/2017 ; 6) il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal nei confronti della società convenuta (cfr. doc. 5 della citazione); 7) Parte_4
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Campobasso in data 9.12.2019 (cfr. doc. 6 della citazione); 8) la perizia tecnica del geom. redatta in data 6.9.2019 nell'interesse del CP_4
9) la messa in mora del 17.12.2020 (cfr. doc. 9 della citazione ) con la quale per la Parte_4 prima volta il legale, anche nell'interesse di richiedeva il risarcimento dei danni Parte_1 diretti ed indiretti derivanti dai difetti di costruzione sia alla società convenuta che alla Compagnia di assicurazione sua garante.
Va chiarito che la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: "In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in pagina 7 di 9 mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento" (cfr. Cass. n. 3371/2010).
Poiché nel presente giudizio è il singolo proprietario ad agire in proprio per il risarcimento dei danni provocati dall'inerzia della società convenuta nell'aver completato tardivamente le opere di ripristino, va da sé che gran parte della documentazione prodotta dall'attore, che vede il Condominio o un terzo agire in giudizio o mettere in mora la società convenuta, sulla base del principio appena richiamato non
è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione.
Difatti, parte attrice non può avvalersi delle azioni e delle interruzioni della prescrizione effettuate dal terzo o dal in quanto nella specie non opera la norma di cui all'art. 1310 c.c. sulle CP_2 obbligazioni solidali: "La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")" (cfr.
Cass. n. 2822/2014); con specifico riguardo al condominio, Cass. n. 11606/2022: "In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario".
Ciò precisato, non è nemmeno idonea ai fini dell'interruzione della prescrizione la messa in mora del
17.12.2020 inviata dall'attore alla Compagnia di Assicurazione e alla società convenuta atteso che non pagina 8 di 9 vi è prova in atti che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità di parte convenuta (manca difatti la ricevuta di consegna della pec inviata alla . Controparte_1
In definitiva, parte attrice nonostante avesse conoscenza di tutti gli elementi sufficienti, sia in punto di derivazione causale dei danni che in punto di responsabilità esclusiva della società convenuta, a far data dalla perizia redatta dall'arch. il 28.1.2017, pur senza considerare gli interventi del 2016 CP_3 eseguiti su iniziativa dello stesso attore, è solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 2 agosto 2022 che richiede, per la prima volta, il risarcimento del danno patrimoniale per mancato godimento dell'immobile e per danno non patrimoniale quando ormai era decorso il termine della prescrizione prevista dall'art. 1669 c.c.
L'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. risulta fondata anche qualora si dovesse far decorre il relativo termine dal deposito della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e per conseguenza, individuato, ai fini del computo della prescrizione annuale, non il momento di origine dell'infiltrazione
(anno 2016), ma quello del deposito della consulenza tecnica resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo (avvenuto nel mese di aprile 2018), che era già idonea a far ravvisare una denuncia utile ai fini della decorrenza della prescrizione, avendo il CTU accertato i vizi, le loro cause e la responsabilità esclusiva dell'odierna società convenuta, ecco allora che alla data della notifica dell'atto di citazione (avvenuta nell'agosto 2022), il diritto al risarcimento dei danni dell'attore si era ormai irrimediabilmente prescritto ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Di qui l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta e, solo per questo motivo, il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal SI. nei confronti Parte_1 di Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI. nei Parte_1 confronti della società , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1 così provvede: rigetta la domanda perché prescritto il relativo diritto al risarcimento del danno;
condanna al pagamento, in favore dall'Avvocato Natalina Giannaccaro dichiaratasi Parte_1 antistataria, delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Campobasso, il 28 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale pagina 9 di 9