TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25767/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], (C.F. e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Ve), Riviera Naviglio, n. 28/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bianchini del Foro di Treviso (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1
quest'ultimo, sito in Treviso (TV), via G. e L. Olivi, n. 2/e;
- ricorrente -
Contro
, nata a [...]à di AV (VE), il 30/12/1969, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Lucato del Foro di IA (pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio di quest'ultima sito in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1;
-resistente-
nato a [...]à di AV (VE) il 26.11.2003, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Lucato
del Foro di IA (pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio di quest'ultima – sito in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1 – come da procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, N. R.G. 25767/2024
– interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 28.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo la Parte_1
modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 621/2019 del 14.03.2019
(pubblicata in data 22.03.2019), quanto agli oneri, ivi previsti, di mantenimento del figlio
[...]
(nato a [...]à di AV, il 26.11.2003). CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , contestando la modifica delle statuizioni economiche Controparte_1
chieste da parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Prima della prima udienza di comparizione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di seguito indicati:
“1) Confermare il dovere del padre signo di provvedere al mantenimento dei due figli, Parte_1
mediante il versamento mensile ed in via anticipata, direttamente agli stessi e Pt_2 Controparte_2
mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno indicate, della somma, che, a seguito di rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di marzo 2025, viene indicata in € 326,03 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) stabilire e riconoscere che, esclusivamente relativamente al figli in ragione della Controparte_2
conclusione degli studi da parte dello stesso, dell'acquisita attitudine a svolgere attività lavorativa retribuita tale da renderlo progressivamente economicamente autosufficiente, dell'ulteriore esperienza lavorativa che lo stesso maturerà anche durante la corrente stagione estiva e pertanto del conseguente venir meno dei presupposti per un contributo nel suo mantenimento da parte del padre, sia revocato a decorrere dal mese di gennaio 2026 compreso, l'obbligo del signo di versare alcun contributo economico in CP_2
favore del figli CP_2
3) il signor verserà alla OR , entro il 30 giugno 2025, a titolo di Parte_1 Controparte_1
rivalutazione monetaria arretrata maturata sull'assegno di mantenimento dei figli, alla data del 31 maggio
2025, la somma omnicomprensiva di € 1.293,48 (milleduecentonovantatre/48) incassata la quale la sig.ra dichiara di nulla avere più a pretendere, a titolo di pregresso per assegno di Controparte_1
mantenimento, nei confronti del sig Parte_1
4. spese di lite compensate”. N. R.G. 25767/2024
In data 28.05.2025 si costituiva in giudizio il figlio delle parti che con memoria difensiva Controparte_2
aderiva alle conclusioni congiunte indicate dai genitori.
All'udienza del 17.06.2025 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni, sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n.
621/2019 del 14.03.2019 (pubblicata in data 22.03.2019) resa dal Tribunale di IA.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale:
-dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 621/2019 del 14.03.2019
(pubblicata in data 22.03.2019), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 17.07.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25767/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], (C.F. e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Ve), Riviera Naviglio, n. 28/5, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bianchini del Foro di Treviso (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1
quest'ultimo, sito in Treviso (TV), via G. e L. Olivi, n. 2/e;
- ricorrente -
Contro
, nata a [...]à di AV (VE), il 30/12/1969, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Lucato del Foro di IA (pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio di quest'ultima sito in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1;
-resistente-
nato a [...]à di AV (VE) il 26.11.2003, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelica Lucato
del Foro di IA (pec: ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio di quest'ultima – sito in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1 – come da procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, N. R.G. 25767/2024
– interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 28.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.12.2024, ha adito questo Tribunale, chiedendo la Parte_1
modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 621/2019 del 14.03.2019
(pubblicata in data 22.03.2019), quanto agli oneri, ivi previsti, di mantenimento del figlio
[...]
(nato a [...]à di AV, il 26.11.2003). CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , contestando la modifica delle statuizioni economiche Controparte_1
chieste da parte ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Prima della prima udienza di comparizione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini di seguito indicati:
“1) Confermare il dovere del padre signo di provvedere al mantenimento dei due figli, Parte_1
mediante il versamento mensile ed in via anticipata, direttamente agli stessi e Pt_2 Controparte_2
mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno indicate, della somma, che, a seguito di rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di marzo 2025, viene indicata in € 326,03 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) stabilire e riconoscere che, esclusivamente relativamente al figli in ragione della Controparte_2
conclusione degli studi da parte dello stesso, dell'acquisita attitudine a svolgere attività lavorativa retribuita tale da renderlo progressivamente economicamente autosufficiente, dell'ulteriore esperienza lavorativa che lo stesso maturerà anche durante la corrente stagione estiva e pertanto del conseguente venir meno dei presupposti per un contributo nel suo mantenimento da parte del padre, sia revocato a decorrere dal mese di gennaio 2026 compreso, l'obbligo del signo di versare alcun contributo economico in CP_2
favore del figli CP_2
3) il signor verserà alla OR , entro il 30 giugno 2025, a titolo di Parte_1 Controparte_1
rivalutazione monetaria arretrata maturata sull'assegno di mantenimento dei figli, alla data del 31 maggio
2025, la somma omnicomprensiva di € 1.293,48 (milleduecentonovantatre/48) incassata la quale la sig.ra dichiara di nulla avere più a pretendere, a titolo di pregresso per assegno di Controparte_1
mantenimento, nei confronti del sig Parte_1
4. spese di lite compensate”. N. R.G. 25767/2024
In data 28.05.2025 si costituiva in giudizio il figlio delle parti che con memoria difensiva Controparte_2
aderiva alle conclusioni congiunte indicate dai genitori.
All'udienza del 17.06.2025 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni, sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione,
previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza n.
621/2019 del 14.03.2019 (pubblicata in data 22.03.2019) resa dal Tribunale di IA.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale:
-dispone che le condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 621/2019 del 14.03.2019
(pubblicata in data 22.03.2019), vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 17.07.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero