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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2024, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1930/2023 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Menconi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 85/2024 del 26.01.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni di ricorso.
La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 07.11.2024, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare e insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ameglia (SP), Via Maestà n. 42 i.11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della moglie, IG.ra Pt_2
che continuerà a coabitarvi con i figli ivi già stabilmente conviventi con la stessa.
[...]
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 2. Confermare l'affidamento della figlia minorenne, ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia minorenne, presso la dimora Persona_1 materna in Ameglia (SP), Via Maestà n. 42 i.11, ove manterrà l'attuale residenza anagrafica;
il padre, visto il domicilio lavorativo dello stesso in Svizzera, potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta sarà possibile per il medesimo fare rientro in Italia;
a tal riguardo, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, ciò avverrà il giorno 28 di ogni mese, dopo la scuola e fino alla sera (prima o dopo cena), quando la riaccompagnerà presso la dimora materna, il tutto, in ogni caso, con impegno del padre di comunicare alla madre il giorno preciso del suo arrivo con congruo anticipo.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Resta in ogni caso espressamente inteso che la madre ed il padre, ogniqualvolta la minore si trovi con l'altro coniuge, potranno comunicare telefonicamente/telematicamente con la figlia e dovranno essere sempre informati degli eventuali spostamenti della stessa.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4. Confermare che il marito, IG. , corrisponderà alla moglie, IG.ra , Parte_1 Parte_2 tramite accredito presso il c/c intestato a quest'ultima - IBAN [...] - entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad Euro 300,00 (trecento/00) mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e così fin tanto che non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
5. Confermare, inoltre, che il marito, IG. , verserà alla moglie, IG.ra , Parte_1 Parte_2 tramite accredito tramite accredito presso il c/c intestato a quest'ultima - IBAN [...] - entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad Euro 700,00 (settecento/00) mensili e così Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
6. Confermare che tutte le spese mediche e scolastiche nell'interesse dei figli, sia ordinarie che straordinarie, saranno poste a carico esclusivo ed integrale del marito, IG. ; tutte le Parte_1 altre spese nell'interesse dei figli faranno carico ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Confermare che, fatto salvo quanto sopra, per l'individuazione delle spese e per la necessità o meno del consenso di entrambi i genitori, delle modalità di rimborso e quant'altro si farà riferimento alle
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” dell'Ill.mo Tribunale di La Spezia del 13/12/2018. 7. Confermare che l'auto Fiat Panda targata EW249HL, intestata alla moglie, IG.ra , Parte_2 già utilizzata dalla medesima, resta assegnata in via esclusiva alla stessa IG.ra ”. Parte_2
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni di divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di conIGlio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Catania in data
[...] Parte_2 23.09.2000 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2000, numero 905, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 07.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani