Articolo 4 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 dicembre 1995
Art. 4. (Ministri di culto) 1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995