Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 27- 3-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7470/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(18/03/1961), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scognamiglio, e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti, e con la stessa elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-12-2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., , Parte_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 27-12-2023 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex lege n. 118/1971, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Si costituiva l' il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi il CP_1 rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
In corso di causa veniva disposta CTU ed all'udienza odierna del 27-3-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione della causa.
La domanda è infondata va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica.
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Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie accertate Persona_1 e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Pertanto, in conclusione, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex l. n. 118/1971.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso, e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex l. n. 118/1971;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Nola, 27-03-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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