Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2024, proposto dalla società agricola semplice -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Alvisi, Federica Costa e Ilaria Malaguti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti -OMISSIS-, -OMISSIS- e Virginia Gabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle -OMISSIS-, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Cristina Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
nei confronti
della Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento dell’-OMISSIS- ULSS n. -OMISSIS- assunto al prot. n. -OMISSIS- del 20.02.2024, di convalida ex art. 21 nonies , della Legge n. 241/1990 del verbale n. -OMISSIS- del 24.08.2023, relativo al prelievo di “ 600 grammi di MUSCOLO ” dal bovino m.a. -OMISSIS-, presso il macello -OMISSIS- -OMISSIS-s.p.a. in data 24.08.2023;
-del provvedimento dell’Azienda ULSS n. -OMISSIS- di comunicazione dell’esito sfavorevole di non conformità analitica prot. n. -OMISSIS- del 22.09.2023;
-del provvedimento dell’Azienda ULSS n. 6 -OMISSIS- assunto al prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2023, che ha confermato l’esito sfavorevole di cui al punto che precede;
-della valutazione tecnico-scientifica assunta al prot. n. -OMISSIS- Class: -OMISSIS- 01.10 dd. 7.03.2024, espressa dall’Istituto Superiore di Sanità con riferimento all’istanza di controversia documentale presentata in data 10.01.2024 dalla società agricola Postumia s.s. ex art. 8 co. 1 d.lgs. 2.02.2021;
-della comunicazione dell’Azienda ULSS 6 -OMISSIS- assunta al prot. n. -OMISSIS- dell’11.03.2024;
-del verbale dell’Azienda ULSS 6 Euganea di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 13.12.2023;
-di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. CE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’U.L.S.S. n. 6 -OMISSIS- ha effettuato, nell’agosto 2023, delle verifiche a sorpresa presso il macello della -OMISSIS- s.p.a. di -OMISSIS-, nell’ambito dei controlli ufficiali prescritti dal c.d. “piano nazionale residui” dell’anno 2023.
L’Azienda Sanitaria intendeva appurare la eventuale presenza di cortisonici nei capi da macello e il loro quantitativo.
In quell’occasione venivano prelevati dei campioni di alimento da un capo bovino d’allevamento della -OMISSIS- società agricola semplice (di seguito anche solo la “-OMISSIS-”), trasmettendoli all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle -OMISSIS- (anche “I.Z.S.V.”), quale laboratorio ufficiale preposto alle relative analisi, che le effettuava emettendo il conseguente rapporto di prova, dal quale emergeva la presenza di cortisonici (in particolare desametasone - 2.68 μg/kg) oltre i limiti consentiti dal Reg. U.E. 37/2010 e dal Reg. UE 2021/808.
Il rapporto di prova veniva in seguito trasmesso all’U.L.S.S., che comunicava alle parti interessate l’esito sfavorevole rendendo note le modalità per l’avvio della fase di controperizia prevista dal D.Lgs. n. 27/2021.
Quest’ultima veniva richiesta dalla società, e successivamente esitava in senso a lei sfavorevole.
Indi la -OMISSIS- attivava una controversia documentale ex art. 8 del D.Lgs. n. 27/2021, sul presupposto che il verbale PNR n.-OMISSIS-, redatto al tempo dell’originario controllo dell’U.L.S.S., recava la voce “muscolo” nella sezione ‘E’ del relativo modello ministeriale, a fronte della dicitura “fegato di bovino” quale matrice campionata e indicata nelle buste contenenti le aliquote di campione prelevato.
Seguiva un’interlocuzione tra tutte le Amministrazioni nel frattempo coinvolte ( id est: Istituto Superiore di Sanità; Azienda U.L.S.S. n. 6 e Regione Veneto) e la società richiedente con il suo esperto, dalla quale emergeva che la dicitura “muscolo” andava intesa come un “refuso” redazionale.
Pertanto l’Azienda Sanitaria procedeva alla “ convalida ex art. 21 nonies, comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.” del verbale di prelievo MAC 217, riformulando il rigo interessato dalla voce “muscolo” sostituita dal riferimento al “fegato” della carcassa di bovino, e parimenti notiziava la -OMISSIS-della possibilità di presentare istanza di controversia analitica ex art. 8, comma 2°, del D.Lgs. n. 27/2021.
L’Istituto Superiore di Sanità redigeva la valutazione tecnico scientifica di sua competenza, che attestava la correttezza delle attività di campionamento dell’U.L.S.S. e di quelle analitiche dell’I.Z.S.V., e parimenti la tracciabilità ed assenza di criticità nelle attività condotte sui campioni e finanche dei risultati ottenuti.
2. A questo punto la -OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe, parimenti attivando la controversia analitica di cui al citato D.Lgs. n. 27/2021.
2.1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5.4.2024, la -OMISSIS- ha contestato tutti gli atti iniziali adottati dall’Azienda Sanitaria, dall’I.Z.P.V. e dall’I.S.S., ossia, oltre al citato provvedimento di convalida del 20.2.2024, al verbale di prelievo n. -OMISSIS- del 24.08.2023 e alle comunicazioni dell’esito sfavorevole dell’esame sul campione prelevato (come detto risultato non conforme), redatte al termine del campionamento ufficiale inizialmente svolto, anche il provvedimento che ha disatteso l’istanza di controperizia, quello relativo alla valutazione tecnico-scientifica espressa dall’Istituto Superiore di Sanità in merito all’istanza di controversia documentale e perfino il verbale del 13.12.2023, di contestazione dell’illecito amministrativo sin da subito elevato nei confronti della ricorrente.
L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21novies, co. 2 della legge 7.08.1990 n. 241 ed eccesso di potere: l’invalido verbale di campionamento n. -OMISSIS- redatto dal dott. -OMISSIS- dell’ASL 6 -OMISSIS- in data 24.08.2023 alle ore 6:15 non è suscettibile di convalida amministrativa ai sensi dell’art. 21novies, co. 2 della legge 7.08.1990, n. 241 poiché non è un provvedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione omessa e insufficiente. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 co. 3 e dell’allegato 1 del D. Lgs. n. 27/2021 nonché del PNR 2023; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 co. 3 del d.lgs. n. 27 del 2021, e dell’Allegato 1 dello stesso d.lgs. sotto altro profilo. Il vizio di legittimità del verbale-esternazione dell’atto verbalizzato è vizio di legittimità anche dell’atto verbalizzato, e non può essere convalidato, a fortiori perché l’operazione verbalizzata è un campionamento irripetibile. Violazione del PNR 2023 del Ministero della Salute. Violazione del principio del giusto procedimento e del buon funzionamento della P.A.; 3. Violazione del d.lgs. n. 27 del 2021 e del PNR 2023 sotto altro profilo. Eccesso di potere, Violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa. Il verbale di prelievo n. -OMISSIS- dd. 24.08.2023 (all. 1.2) non è riformabile, sia in quanto ha già prodotto effetti irreversibili in danno della ricorrente, sia perché è affetto da vizi funzionali non emendabili, che ne impongono l’annullamento d’ufficio a tutela dell’interesse pubblico. Conseguentemente il provvedimento di convalida è viziato da violazione di legge e da eccesso di potere e deve essere annullato, così come deve essere annullato anche il verbale illegittimamente riformato ”.
In estrema sintesi, la ricorrente ha contestato la valenza di “provvedimento amministrativo” del verbale di prelievo n. -OMISSIS-, che dunque non avrebbe potuto essere convalidato ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, anche per l’assenza dei presupposti richiesti dalla norma appena citata.
La convalida sarebbe comunque immotivata, non risultando nemmeno alcuna prova a sostegno della veridicità delle circostanze addotte a sua giustificazione, vale a dire il fatto che l’ufficiale medico abbia effettivamente prelevato campioni di fegato e non di muscolo.
L’Azienda Sanitaria non avrebbe avvisato gli interessati dell’apertura del supplemento di istruttoria che ha condotto alla convalida.
Quest’ultima, in ogni caso, non avrebbe potuto sanare la contraddizione tra il verbale di prelievo, che identifica il campione prelevato come “muscolo”, e il rapporto di prova dell’I.Z.S.V., che dichiara l’esito non conforme dell’analisi di un campione di “fegato”.
L’operazione verbalizzata nell’agosto del 2023, consistendo in un campionamento irripetibile, avrebbe richiesto la presenza dell’allevatore, al quale doveva essere consegnata, al momento del prelievo, l’aliquota destinata alla controperizia analitica.
Peraltro il verbale di prelievo-OMISSIS-, anche convalidato, continuerebbe ad omettere elementi significativi, quali l’identificazione, con apposita lettera o numero, di ciascuna delle aliquote destinate alla controperizia analitica, ovvero la descrizione delle stesse operazioni effettuate in quella sede.
La ricorrente sarebbe stata privata delle garanzie di validità e di integrità del campione.
L’U.L.S.S. n. 6 -OMISSIS- avrebbe dovuto prendere atto dell’irreversibilità della situazione giuridica determinatasi nella sfera dell’istante a causa del vizio funzionale del verbale di prelievo n. -OMISSIS-.
Inoltre la società sarebbe oggettivamente impossibilitata a fare eseguire, con garanzie di validità e attendibilità, la controversia analitica, mancando nel verbale convalidato le garanzie necessarie ad escludere che vi sia stata sostituzione o contaminazione del campione al macello.
Sarebbe irragionevole presumere che la ricorrente abbia somministrato, illecitamente, desametasone al bovino interessato dalle verifiche.
E invece sarebbe maggiormente plausibile che la rilevata non conformità sia dipesa dalla sostituzione o contaminazione del campione al macello in sede di prelievo ovvero nel laboratorio delle analisi oppure durante il trasporto.
2.2. A seguito del deposito del ricorso, avvenuto il 26.4.2024, il procedimento di controversia analitica instaurato dalla ricorrente è proseguito sulla richiesta della ricorrente di ripetere le analisi dei campioni, che sono state effettuate in data 10.12.2024, esitando nel rapporto di prova dell’I.S.S. n. -OMISSIS- del 13.12.2024 (doc. n. 16 ricorrente), relativo al campione di fegato bovino sottoposto ad analisi, nel quale è stata riscontrata una concentrazione di desametasone pari a 1,93 μg/kg, vale a dire inferiore al limite stabilito per emettere la decisione di conferma.
Alla luce di tale valutazione l’U.L.S.S. n. 6, con provvedimento assunto al prot. -OMISSIS- del 03.02.2025, ha riesaminato il giudizio di non conformità in precedenza espresso con provvedimento n. -OMISSIS-del 22.09.2023, e, pur essendo stata accertata la presenza, all’analisi di ripetizione, della sostanza “desametasone”, essa è stata rinvenuta in misura inferiore ai limiti consentiti.
Tali atti, trasmessi alla ricorrente che li ha pure depositati in giudizio (cit. doc. n. 16), non sono stati contestati.
3. Si sono costituiti in resistenza al ricorso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 -OMISSIS-, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle -OMISSIS-, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità, concludendo per il rigetto del ricorso sia in rito, in quanto irricevibile, inammissibile ed improcedibile, e sia nel merito, in quanto infondato.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 26.2.2026 le parti si sono scambiate le memorie conclusive e di replica.
4.1. La ricorrente ha anzitutto contestato il deposito documentale dell’Avvocatura effettuato il 24 e il 30 dicembre.
Esso, in tesi, non consentirebbe di comprendere se l’adempimento sia stato effettuato nell’interesse dell’Istituto Superiore di Sanità o del Ministero della Salute. Né vi sarebbe corrispondenza tra i documenti indicati nei foliari e quelli effettivamente depositati.
I documenti dal 27 al 32 non sarebbero stati versati agli atti del giudizio. Conseguentemente, il deposito sarebbe inammissibile.
In diritto perdurerebbe l’interesse ad agire della ricorrente perché, nonostante l’esito ad essa favorevole della revisione di analisi condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Azienda Sanitaria non avrebbe annullato in autotutela gli atti impugnati né avrebbe comunicato la revisione alla Regione Veneto.
Il provvedimento di riesame comunque confermerebbe l’illegittimità degli atti impugnati.
Nella prima memoria ex art. 73 del cod. proc. amm. la ricorrente ha anche introdotto una domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta delle Amministrazioni intimate, lamentando di avere dovuto affrontare costi ingenti e spese a causa della illegittimità dell’azione amministrativa. Altri pregiudizi discenderebbero dalla lesione dell’immagine e della reputazione commerciale della società -OMISSIS-, ingiustamente accusata di aver immesso nel mercato carni contenenti un residuo di farmaco cortisonico oltre i limiti di legge.
Si aggiungerebbe il ristoro delle somme trattenute dalla Regione Veneto a titolo di sanzione di condizionalità, pari al 5% dei contributi di politica agricola comune (c.d. p.a.c.) spettanti per la campagna 2023, giustificata dalle segnalazioni seguite all’accertamento di cui è causa, rivelatasi infondata.
4.2. Dal canto loro le Amministrazioni hanno ribadito la tardività del ricorso, la sua inammissibilità sotto diversi aspetti e pure la sopravvenuta improcedibilità dell’azione impugnatoria per effetto del riesame da ultimo disposto dall’Azienda Sanitaria mediante atti non contestati in giudizio.
Anche l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile in quanto introdotta nel giudizio mediante una semplice memoria ex art. 73 del cod. proc. amm., non notifica alle controparti e dunque inidonea ad ampliare il thema decidendum.
Nel merito l’impugnativa andrebbe comunque rigettata nell’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
5. All’udienza del 26.2.2026, dopo l’ampia discussione dei legali delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
6. L’azione annullatoria è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, mentre la domanda risarcitoria si rivela inammissibile essendo nuova e non ricollegabile ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, venendo articolata nella memoria ex art. 73 del cod. proc. amm. non notificata alle parti del giudizio.
7. Preliminarmente il Tribunale non può che rigettare la richiesta di declaratoria dell’inammissibilità dei documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 24 e 30 dicembre 2025.
I documenti risultano dimessi entro il termine perentorio previsto dall’art. 73 del cod. proc. amm. in relazione all’udienza di trattazione del 26.2.2026.
I foliari dei depositi documentali rendono manifesta la provenienza del deposito dalla parte Ministero della Salute.
L’Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza ex lege delle Amministrazioni statali qui evocate, e l’-OMISSIS- incaricato della pratica ha sottoscritto digitalmente tutti i moduli di deposito.
Nè sussistono dubbi sulle Autorità che hanno emesso gli atti e provvedimenti depositati in giudizio dall’Avvocatura di Stato.
Non vi è pertanto alcuna incertezza.
La ricorrente non chiarisce per quali ragioni sarebbe stato leso il suo diritto di difesa, per vero pienamente esercitato depositando i documenti e le memorie di cui all’art. 73 del cod. proc. amm..
La richiesta è pertanto manifestamente infondata.
8. Ciò statuito, la -OMISSIS-s.s. ha perso l’interesse alla decisione del ricorso introduttivo a seguito della conclusione del procedimento di “controversia analitica” svoltosi innanzi all’Istituto Superiore di Sanità, vale a dire un organo terzo e indipendente che ha ripetuto le analisi sui campioni pervenendo ad un nuovo accertamento sostitutivo dei precedenti. E l’Azienda Sanitaria ha preso atto di tali nuove emergenze istruttorie riesaminando l’iniziale giudizio di non conformità oggetto di impugnativa.
Va quindi, anzitutto, brevemente ricordato che a livello euro-unitario è stato adottato il Regolamento U.E. 2017/625 ( Official Control Regulation , di seguito O.C.R.) “ relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ”.
L’art. 1, § 2, lett. a del regolamento, prevede l’effettuazione di controlli ufficiali per verificare la conformità alla normativa dell’Unione e (attuativa) degli Stati membri nei settori relativi a:
“ a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti”.
L’art. 9 dell’O.C.R. demanda alle Autorità competenti il compito di effettuare regolarmente i detti controlli su tutti gli operatori con frequenza adeguata, e in base al rischio associato (tra l’altro) ad “ animali e merci ” e “ all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente ”.
Infine l’art. 19 dell’O.C.R. stabilisce che “ controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), includono controlli ufficiali, da eseguire in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi ”.
In attuazione del Regolamento 2017/625 è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 27, che individua le autorità Competenti all’effettuazione dei controlli (art. 2), affida al Ministero della Salute il compito di predisporre lo strumento programmatorio di controllo (art. 3), e disciplina il quadro dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di verifica demandate alle Autorità competenti (art. 4 e ss.), le quali si avvalgono per le analisi di laboratori ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità ovvero (tra l’altro) della rete nazionale degli Istituti Zooprofilattici (art. 9).
I campionamenti e le analisi effettuate dalle Autorità Competenti devono rispettare le metodiche, i criteri e le condizioni previste dal Regolamento O.C.R., come dettagliati dai regolamenti delegati ed esecutivi della normativa UE, e tuttavia il D.Lgs. n. 27/2021 prevede anche il diritto dell'operatore (i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi) di far verificare i risultati dei controlli ufficiali (in attuazione dell’art. 35 del Regolamento O.C.R.).
A ciò provvedono gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 27/2021, che introducono i procedimenti di “controperizia” e “controversia”, rispettivamente consistenti nella possibilità per l’operatore che abbia subito un campionamento con esito sfavorevole:
-di far contro esaminare il campione prelevato e il rapporto di prova da un proprio esperto qualificato o da un laboratorio accreditato di propria fiducia;
-di riesaminare la documentazione da parte di un organo “terzo”.
Così infatti dispone l’art. 8:
“ 1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS). All'istanza l'operatore dovrà allegare la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell'ISS per le prestazioni richieste.
L'ISS si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi.
2. Con apposita istanza e a proprie spese l'operatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione da parte dell'ISS, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della richiesta dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento a favore dell'ISS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.
4. L'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica all'operatore gli esiti della ripetizione dell'analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Gli esiti vengono comunicati anche all'Autorità competente che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.
5. Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:
a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
b) ((lettera abrogata dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 71))”.
Il Ministero della Salute, con la circolare n. -OMISSIS- del 22.05.2023, ha chiarito il ruolo dell’I.S.S. nel contesto della procedura di controversia e l’oggetto della valutazione tecnica da parte dell’Istituto. In particolare il Ministero ha precisato “ […] Con riferimento ai settori di cui all’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 27/2021, l’operatore, a seguito della valutazione sfavorevole della controperizia da parte dell’AC, può attivare la procedura di controversia richiedendo alla medesima AC, in qualità di organo procedente, di poter fare effettuar a proprie spese il riesame della documentazione relativa all’analisi, prova, diagnosi iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (in qualità di organo adito ex art. 17 della L. n. 241/1190). Al riguardo si precisa che detta documentazione è la stessa di quella prevista per la controperizia e sopra descritta nella sezione “Articolo 7 – comma 5 – Modalità inerenti alla procedura di controperizia”. […] L’AC deve tenere in considerazione l’esito della valutazione documentale prodotta dall’ISS e trasmessa alle parti interessate (AC, operatore, laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti […] Il procedimento di controversia analitica. Gli esiti della ripetizione dell’analisi/prova/diagnosi da parte dell’ISS devono essere tenuti in considerazione da parte dell’AC per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dell’operatore.
Nel caso in cui gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi alle parti interessate (AC che ha disposto il campionamento, operatore e laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’operatore, l’AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all’operatore ”.
Nel caso in esame la -OMISSIS-, all’esito negativo della controperizia, ha attivato il procedimento di controversia analitica innanzi all’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo ha avviato, secondo le previsioni dell’art. 8, comma 3°, del D.Lgs. n. 27/2021, l’attività analitica in data 10.12.2024, concludendola il 12.12.2024.
Nello specifico (vedasi l’allegato n. 1 alla nota dell’I.S.S. 15307/DSAV 01.10 del 10.12.2024, sub doc. n. 26 dep. dall’U.L.S.S. n. -OMISSIS-):
“ alla presenza del delegato del difensore, dott. -OMISSIS-, si è proceduto all’apertura del campione e alla sua identificazione come “fegato bovino”;
-il campione è stato sottoposto ad analisi;
-i risultati sono stati valutati ed è stato finalizzato il verbale relativo alla ripetizione di analisi.
A seguire, questo Istituto, in data 13.12.2024, ha emesso il rapporto di prova n. A326/24 del 13.12.2024 relativo al campione di fegato bovino (verbale di prelevamento n. -OMISSIS- del 24/08/2023) sottoposto ad analisi, nel quale è stata riscontrata una concentrazione di desametasone pari a 1,93 μg/kg. Tale valore risulta essere minore del limite di decisione di conferma (CCυ) calcolato del metodo pari a 2,48 μg/kg”.
Per l’effetto l’I.S.S., pur confermando la presenza del desametasone, l’ha rilevata in una concentrazione inferiore a quella rilevata dal laboratorio dell’I.Z.S.V. e tale da non superare, sia pure di pochissimo, i limiti normativi.
Conseguentemente, l’Azienda U.L.S.S. n. 6 ha adottato il provvedimento assunto al prot. n. -OMISSIS- del 03.02.2025, contenente il riesame del giudizio di non conformità espresso mediante il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.09.2023, impugnato nel presente giudizio.
Come risulta dal doc. n. 27 dep. dall’U.L.S.S. n. 6 -OMISSIS-, la nota veniva trasmessa non solo all’operatore, ma anche (tra gli altri) alla Regione del Veneto, ciò emergendo testualmente dall’epigrafe del documento.
Il nuovo accertamento compiuto dall’I.S.S. ha superato le indicazioni contenute nelle impugnate note assunte al prot. n. -OMISSIS-del 22.9.2023, n. -OMISSIS-del 28.12.2023 e n. -OMISSIS-dell’11.03.2024.
Con la prima, infatti, l’Azienda U.L.S.S. n. 6 aveva comunicato alle parti interessate, ivi compresa la società ricorrente, l’esito sfavorevole delle analisi eseguite dall’I.Z.S.V. e la possibilità di far eseguire la controperizia.
Con la seconda nota, presa visione della documentazione elaborata dall’operatore nell’ambito della procedura di controperizia, l’Amministrazione sanitaria aveva confermato l’esito sfavorevole del controllo per la presenza del desametasone oltre i LMR, ovvero 2,68 μg/kg.
Con la terza, infine, esperita la controversia documentale innanzi all’Istituto Superiore di Sanità, l’Azienda aveva comunicato alla società agricola -OMISSIS- le modalità e le tempistiche per attivare l’istanza di controversia analitica, poi effettivamente eseguita ed esitata nel senso di confermare la presenza della sostanza pur escludendo superamenti.
Dall’latro lato, il provvedimento di riesame del giudizio di non conformità adottato dall’U.L.S.S. n. -OMISSIS-, che l’ha assunto al prot. n. -OMISSIS- del 3.2.2025, costituisce un nuovo esercizio delle funzioni amministrative demandate all’Azienda Sanitaria quale Autorità Competente. Si tratta di un provvedimento fondato su autonomi presupposti e valutazioni, che pertanto è anch’esso idoneo a superare le altre precedenti determinazioni.
In particolare, la valutazione tecnico-scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità con riferimento alla controversia documentale è stata superata dall’accertamento diretto compiuto dal medesimo I.S.S. attraverso il proprio laboratorio sul campione prelevato, che è stato autonomamente identificato come “fegato bovino”.
E parimenti il provvedimento, nominalmente intitolato quale convalida e tuttavia sostanzialmente diretto a rimuovere un semplice refuso documentale, è anch’esso superato dal detto accertamento di laboratorio compiuto dall’I.S.S.
Conseguentemente, le censure mosse dalla ricorrente avverso tutti gli atti in epigrafe, ormai superati dalle altre successive valutazioni e/o accertamenti, devono ritenersi improcedibili, non essendovi più alcun interesse al loro esame in quanto ogni verifica e controllo è ormai confluita negli atti e provvedimenti successivamente adottati dall’I.S.S. e dall’U.L.S.S. n. -OMISSIS-, la cui legittimità non viene contestata nel presente giudizio.
Pertanto non è condivisibile la tesi della ricorrente che, a fronte della puntuale e documentata eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese dell’U.L.S.S. n. 6 -OMISSIS- e dell’I.S.S., nonostante riconosca l’esito a sé favorevole della revisione di analisi condotta dall’I.S.S., assume che l’U.L.S.S. si sarebbe limitata a prendere atto del nuovo accertamento tecnico senza annullare in autotutela l’esito sfavorevole della precedente analisi e il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo.
Quanto alle precedenti analisi già s’è detto.
Invece, riguardo al verbale di contestazione della sanzione amministrativa n. -OMISSIS-/2023, prodromico all’irrogazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, il Comune di -OMISSIS- non risulta aver emesso alcuna ingiunzione di pagamento ed anzi ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo di cui al detto verbale sanzionatorio su nota dell’U.L.S.S. n. -OMISSIS- del 22.1.2024 (assunta al prot. -OMISSIS-), che a sua volta richiedeva di sospendere il procedimento fino alla definizione della controversia presso l’I.S.S.
Ma il punto è che l’ultimo comma del citato art. 8 del D.Lgs. n. 27/2021 prevede espressamente che le procedure di controversia analitica e i relativi esiti sostituiscano quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dunque, per il comb.disp. del comma 5° del detto art. 15 e del comma 1° dell’art. 14 della L. n. 689/1981, l’effetto sostitutivo riguarda pure le comunicazioni con le quali viene contestata la violazione al trasgressore.
Anche il verbale di contestazione della violazione risulta dunque ex lege superato dalle nuove valutazioni intervenute a valle della detta sospensiva, senza necessità di attivare poteri di autotutela.
L’impugnativa è pertanto complessivamente improcedibile.
8. Venendo all’istanza risarcitoria essa è invece inammissibile.
La richiesta è stata formulata per la prima volta nella memoria conclusiva depositata dalla ricorrente il 26.1.2026.
Si tratta di una memoria non notificata alle parti del giudizio e dunque inidonea ad ampliarne l’oggetto.
Difatti, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria (con preclusione alla loro valutazione in quanto domande nuove), sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (così C.d.S., sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285, che richiama: Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2014, n. 3026).
9. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui rassegnate l’azione annullatoria è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria è da ritenersi inammissibile.
10. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della sua peculiarità a livello tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1. dichiara improcedibile l’azione annullatoria per sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
2. dichiara inammissibile l’azione di risarcimento del danno.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
CE IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IN | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.