TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 319/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. SIMONA TRIBUZIO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 02.01.2025, la ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso del 06.12.2024, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19.06.2023), oltre spese di lite con distrazione.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 08.04.2025, ritenute non esaustive le argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, come da richiesta della parte ricorrente, la scrivente disponeva la rinnovazione della CTU.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. , va accolto. Per_1
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
In materia di assistenza ed integrazione sociale, l'art. 1 L. 104/1992 dispone che “la Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, fra i soggetti aventi diritto è considerata “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
“Qualora”, ex art. 3, comma 3, “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, con il conseguente riconoscimento di “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Infatti, le prestazioni assistenziali tengono conto di natura e consistenza della minorazione, nonché capacità complessiva individuale residua ed efficacia delle terapie riabilitative.
Nel caso di specie, come si evince dall'elaborato peritale in atti, la ricorrente è risultata affetta da “-diabete mellito di tipo II,
-spondiloartrosi del rachide lombare con discopatie diffuse,
-ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
In conclusione, il CTU evidenziava che “L'esame obiettivo ha consentito di rilevare a carico del un quadro patologico sovrapponibile a quello Pt_1 già apprezzato nel corso dell'accertamento amministrativo, ove si eccettui per un aggravamento del quadro osteo-artrosico che, stante anche l'attuale obiettività, incide in modo determinante sulla deambulazione della paziente, la quale è risultata consentita solo con l'ausilio di un deambulatore concesso da dicembre 2024. Per altro verso deve prospettarsi la ipotesi che le affezioni da cui è affetta possano inficiare la possibilità di estrinsecare autonomamente gli atti quotidiani della vita atteso che sono state apprezzate alterazioni della funzionalità globale della paziente con particolare riguardo per la autonomia nei cambi posturali.
Deve pertanto motivatamente ritenersi che le patologie da cui è affetto determinano la concessione della indennità di accompagnamento Parte_1 dall'aggravamento documentato a dicembre del 2024 mentre i requisiti del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 possono decorrere dalla domanda amministrativa (19.6.2023)”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto all' indennità di accompagnamento dall'aggravamento documentato a dicembre del 2024, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla domanda amministrativa
(19.06.2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della decorrenza differita dell'indennità di accompagnamento rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, si ritiene equo porre a carico dell 2/3 delle spese di CP_1 lite, con compensazione fra le parti del restante terzo.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' soccombente e sono CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto all' indennità di accompagnamento da dicembre 2024, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla domanda amministrativa (19.06.2023);
-liquida le spese di lite in complessivi Euro 5.300,00, che pone a carico dell nella misura di 2/3, oltre oneri accessori, con distrazione, e CP_1 che compensa per la parte residua;
-pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 319/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. SIMONA TRIBUZIO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 02.01.2025, la ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso del 06.12.2024, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dello status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19.06.2023), oltre spese di lite con distrazione.
Si costituiva la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 08.04.2025, ritenute non esaustive le argomentazioni svolte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, come da richiesta della parte ricorrente, la scrivente disponeva la rinnovazione della CTU.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la CTU, la causa è stata decisa.
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott. , va accolto. Per_1
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del
1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
In materia di assistenza ed integrazione sociale, l'art. 1 L. 104/1992 dispone che “la Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, fra i soggetti aventi diritto è considerata “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
“Qualora”, ex art. 3, comma 3, “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, con il conseguente riconoscimento di “priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Infatti, le prestazioni assistenziali tengono conto di natura e consistenza della minorazione, nonché capacità complessiva individuale residua ed efficacia delle terapie riabilitative.
Nel caso di specie, come si evince dall'elaborato peritale in atti, la ricorrente è risultata affetta da “-diabete mellito di tipo II,
-spondiloartrosi del rachide lombare con discopatie diffuse,
-ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
In conclusione, il CTU evidenziava che “L'esame obiettivo ha consentito di rilevare a carico del un quadro patologico sovrapponibile a quello Pt_1 già apprezzato nel corso dell'accertamento amministrativo, ove si eccettui per un aggravamento del quadro osteo-artrosico che, stante anche l'attuale obiettività, incide in modo determinante sulla deambulazione della paziente, la quale è risultata consentita solo con l'ausilio di un deambulatore concesso da dicembre 2024. Per altro verso deve prospettarsi la ipotesi che le affezioni da cui è affetta possano inficiare la possibilità di estrinsecare autonomamente gli atti quotidiani della vita atteso che sono state apprezzate alterazioni della funzionalità globale della paziente con particolare riguardo per la autonomia nei cambi posturali.
Deve pertanto motivatamente ritenersi che le patologie da cui è affetto determinano la concessione della indennità di accompagnamento Parte_1 dall'aggravamento documentato a dicembre del 2024 mentre i requisiti del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 possono decorrere dalla domanda amministrativa (19.6.2023)”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, deve essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto all' indennità di accompagnamento dall'aggravamento documentato a dicembre del 2024, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla domanda amministrativa
(19.06.2023).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della decorrenza differita dell'indennità di accompagnamento rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, si ritiene equo porre a carico dell 2/3 delle spese di CP_1 lite, con compensazione fra le parti del restante terzo.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' soccombente e sono CP_1 liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto all' indennità di accompagnamento da dicembre 2024, nonché lo status di persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla domanda amministrativa (19.06.2023);
-liquida le spese di lite in complessivi Euro 5.300,00, che pone a carico dell nella misura di 2/3, oltre oneri accessori, con distrazione, e CP_1 che compensa per la parte residua;
-pone le spese di CTU a carico dell' , liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 11.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli