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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 871/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA
tra con l'avv. BALLATO ALBERTO Parte_1
Contro
DI Controparte_1
MANTOVA con l'avvSAVONA EUGENIA
Oggi 27/03/2025 sono comparsi l'avv. Terzi in sost. avv. Savona e l'avv. Ballato che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Ballato fa presente che le sentenze invocate dalla controparte sono inconferenti in quanto o relative a questioni penali oppure , nel caso delle sentenza in civile della Cassazione , relativa all'opposizione presentata dal curatore del fallimento di una società di capitali e non invece di una persona fisica fallita come in questo caso
A sostegno delle proprie argomentazioni vi è invece la sentenza n. 19371/2023 della Cassazione
I procuratori delle parti rinunciano alla lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ballato Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE di disporre:
- la sospensione della esecutività dell'ordinanza-ingiunzione della di Controparte_1
TO dell' n. 01.001787869 (prot. n. .4500.02/10/2024.0214681) relativa ad atto CP_1 CP_1
di accertamento n. .4500.01/08/2019.0123547 del 01.08.2019 riferito all'anno 2018, perché CP_1
concorrono gravi motivi;
2 - la fissazione, in ogni caso, della data dell'udienza di discussione, ordinando alla Cancelleria la notifica del ricorso e del pedissequo decreto all'opponente, presso il domicilio eletto, nonché all'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione opposta;
NEL MERITO,
In via principale, accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. .4500.02/10/2024.0214681 - protocollo n. CP_1
.4500.02/10/2024.0214681, relativa ad atto di accertamento n. CP_1
.4500.01/08/2019.0123547 del 01.08.2019 riferito all'anno 2018; CP_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, evidenziati in narrativa;
In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.24 proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 01.001787869 con cui l' ha ordinato a lui e alla società come obbligata in CP_1 solido, di pagare la complessiva somma di € 6.296,82, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463).
Il procuratore del ricorrente rilevava che la società obbligata in solido ( Controparte_2
) e sono stati dichiarati falliti dal Tribunale di TO con
[...] Parte_1
sentenza n. 21/2021 e essendo il socio fallito anche personalmente, ogni eventuale credito nei suoi confronti soggiace alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con domanda di ammissione al passivo con la conseguenza che l'ordinanza-ingiunzione opposta dovrà essere annullata o dichiarata inefficace, come statuito in caso analogo dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav., con sentenza del 3.7.2023
3 In via subordinata eccepiva la prescrizione delle sanzioni irrogate dall' , la mancanza di CP_1
motivazione per la quantificazione delle sanzioni , nonché la eccessività delle sanzioni irrogate
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale ricordava che presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa è l'assenza del pagamento delle ritenute omesse;
che il mancato versamento delle ritenute previdenziali contestate con gli atti di accertamento della violazione previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, entro il termine di tre mesi dalla data di notifica della suddetta diffida accertativa, implica l'apertura, a carico del datore di lavoro inadempiente (come pure del legale rappresentante della azienda datrice di lavoro) del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative personali;
che nel caso di specie, il termine perentorio dei tre mesi dalla notifica dell'accertamento, è spirato in data 11/12/2019; che il fallimento della è Controparte_2
stato dichiarato dal Tribunale di TO con sentenza n.21/2021 Reg.Fall. del 03/06/2021 con la conseguenza che all'atto del fallimento il procedimento sanzionatorio a carico dell'odierno ricorrente si era già concluso e l'illecito amministrativo già perfezionato, per effetto del mancato versamento, entro i tre mesi di legge, delle ritenute a carico dei lavoratori con la conseguenza che le doglianze avversarie sono prive di fondamento e che la circostanza della avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione in pendenza della procedura fallimentare della
[...]
, di cui il ricorrente è stato legale rappresentante, non potrebbe in alcun Controparte_2
caso costituire fattore esimente rispetto alla violazione commessa dal ricorrente stesso e sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Contestava inoltre la fondatezza della eccezione di prescrizione nonché la sussistenza del vizio di motivazione eccepito e rilevava che la sanzione applicata è equa e conforme alle previsioni legislative .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L'ordinanza- ingiunzione opposta non è nulla ma inefficace .
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass n. 6459/2000 ) secondo il quale "la sopravvenienza del fallimento del trasgressore rispetto alla commissione della violazione non fa perdere alla competente autorità amministrativa il potere di determinare l'ammontare della sanzione
4 pecuniaria mediante l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n.689/81, dato che tale atto serve ad accertare, anche nei termini quantitativi, il debito pregresso del soggetto fallito"; e dato che - occorre aggiungere, in relazione al principio di tipicità degli atti amministrativi - non esistono modalità alternative all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per la determinazione dell'Ammontare della sanzione pecuniaria da parte dell'autorità amministrativa (cfr. anche Cass., n. 7815/97).”
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ne' la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo, il quale è legittimato a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 legge fall. prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento, quando il trasgressore sia tornato "in bonis".
Il curatore del fallimento, a sua volta, è legittimato ad impugnare in via autonoma l'ordinanza- ingiunzione ove questa sia a lui notificata o quando l'amministrazione intenda far valere il credito che ne deriva direttamente nei confronti della massa, senza assoggettarsi alle ordinarie regole concorsuali di insinuazione al passivo;
in tali casi, l'opposizione può essere svolta dal curatore medesimo al solo scopo di sollecitare la pronuncia di inefficacia del provvedimento nei confronti della massa concorsuale non già per proporre una contestazione del merito della pretesa, non avendo il giudice dell'opposizione titolo per giudicare del merito, riservato al giudice del fallimento, e difettando il curatore di interesse al riguardo.” (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004)
Tanto chiarito in merito ai profili di nullità dell'ordinanza ingiunzione, va rilevato che l' ha CP_1
ingiunto il pagamento a senza alcun riferimento alla procedura fallimentare e che Parte_1
l' ritiene irrilevante l'intervenuto fallimento del socio. CP_1
Come nella vertenza decisa dalla CdA di Milano richiamata dal ricorrente , l' trascura che nella CP_1
fattispecie è in discussione il fallimento di una società in accomandita semplice che ha prodotto anche il fallimento del socio accomandatario , con la conseguente formazione di uno stato passivo del in cui concorrono sia i creditori sociali sia i creditori personali del socio . Parte_2 CP_2 CP_2
Quindi anche il credito oggetto di causa è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento.
L'iniziativa giudiziale intrapresa dal si rivela poi legittima per il proprio interesse di evitare il CP_2 consolidamento di una pretesa creditoria di cui l' gli ha chiesto personalmente l'immediato CP_1
pagamento e di cui egli potrebbe essere chiamato a rispondere una volta tornato in bonis.
5 Sul punto non risulta in atti neppure in questo giudizio la circostanza che la ordinanza di cui è causa sia stata notificata anche al curatore del fallimento CP_2
L'iniziativa giudiziale intrapresa dal assicura comunque l'accertamento dei crediti CP_2 concorsuali secondo le regole dell'insinuazione al passivo per soddisfare il principio della par condicio creditorum;
il curatore non ha motivo di dolersene .
Sussiste pertanto l'interesse dell'opponente a fare valere l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del TO ( finchè il debitore fallito non sia ritornato in bonis).
Le spese di lite tuttavia devono essere compensate fra le parti in quanto , come detto, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ne' la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo con la conseguenza che pare che convenuto non abbia posto in essere alcun comportamento antigiuridico
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI -001787869 e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in TO , il 27.3.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA
tra con l'avv. BALLATO ALBERTO Parte_1
Contro
DI Controparte_1
MANTOVA con l'avvSAVONA EUGENIA
Oggi 27/03/2025 sono comparsi l'avv. Terzi in sost. avv. Savona e l'avv. Ballato che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Ballato fa presente che le sentenze invocate dalla controparte sono inconferenti in quanto o relative a questioni penali oppure , nel caso delle sentenza in civile della Cassazione , relativa all'opposizione presentata dal curatore del fallimento di una società di capitali e non invece di una persona fisica fallita come in questo caso
A sostegno delle proprie argomentazioni vi è invece la sentenza n. 19371/2023 della Cassazione
I procuratori delle parti rinunciano alla lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ballato Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE di disporre:
- la sospensione della esecutività dell'ordinanza-ingiunzione della di Controparte_1
TO dell' n. 01.001787869 (prot. n. .4500.02/10/2024.0214681) relativa ad atto CP_1 CP_1
di accertamento n. .4500.01/08/2019.0123547 del 01.08.2019 riferito all'anno 2018, perché CP_1
concorrono gravi motivi;
2 - la fissazione, in ogni caso, della data dell'udienza di discussione, ordinando alla Cancelleria la notifica del ricorso e del pedissequo decreto all'opponente, presso il domicilio eletto, nonché all'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione opposta;
NEL MERITO,
In via principale, accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. .4500.02/10/2024.0214681 - protocollo n. CP_1
.4500.02/10/2024.0214681, relativa ad atto di accertamento n. CP_1
.4500.01/08/2019.0123547 del 01.08.2019 riferito all'anno 2018; CP_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che venga rideterminata al minimo la sanzione amministrativa, anche alla luce dei vizi della sua determinazione, evidenziati in narrativa;
In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.24 proponeva opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 01.001787869 con cui l' ha ordinato a lui e alla società come obbligata in CP_1 solido, di pagare la complessiva somma di € 6.296,82, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.9.1983 n. 463).
Il procuratore del ricorrente rilevava che la società obbligata in solido ( Controparte_2
) e sono stati dichiarati falliti dal Tribunale di TO con
[...] Parte_1
sentenza n. 21/2021 e essendo il socio fallito anche personalmente, ogni eventuale credito nei suoi confronti soggiace alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con domanda di ammissione al passivo con la conseguenza che l'ordinanza-ingiunzione opposta dovrà essere annullata o dichiarata inefficace, come statuito in caso analogo dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav., con sentenza del 3.7.2023
3 In via subordinata eccepiva la prescrizione delle sanzioni irrogate dall' , la mancanza di CP_1
motivazione per la quantificazione delle sanzioni , nonché la eccessività delle sanzioni irrogate
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale ricordava che presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa è l'assenza del pagamento delle ritenute omesse;
che il mancato versamento delle ritenute previdenziali contestate con gli atti di accertamento della violazione previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, entro il termine di tre mesi dalla data di notifica della suddetta diffida accertativa, implica l'apertura, a carico del datore di lavoro inadempiente (come pure del legale rappresentante della azienda datrice di lavoro) del procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative personali;
che nel caso di specie, il termine perentorio dei tre mesi dalla notifica dell'accertamento, è spirato in data 11/12/2019; che il fallimento della è Controparte_2
stato dichiarato dal Tribunale di TO con sentenza n.21/2021 Reg.Fall. del 03/06/2021 con la conseguenza che all'atto del fallimento il procedimento sanzionatorio a carico dell'odierno ricorrente si era già concluso e l'illecito amministrativo già perfezionato, per effetto del mancato versamento, entro i tre mesi di legge, delle ritenute a carico dei lavoratori con la conseguenza che le doglianze avversarie sono prive di fondamento e che la circostanza della avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione in pendenza della procedura fallimentare della
[...]
, di cui il ricorrente è stato legale rappresentante, non potrebbe in alcun Controparte_2
caso costituire fattore esimente rispetto alla violazione commessa dal ricorrente stesso e sanzionata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Contestava inoltre la fondatezza della eccezione di prescrizione nonché la sussistenza del vizio di motivazione eccepito e rilevava che la sanzione applicata è equa e conforme alle previsioni legislative .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L'ordinanza- ingiunzione opposta non è nulla ma inefficace .
Va ricordato l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass n. 6459/2000 ) secondo il quale "la sopravvenienza del fallimento del trasgressore rispetto alla commissione della violazione non fa perdere alla competente autorità amministrativa il potere di determinare l'ammontare della sanzione
4 pecuniaria mediante l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n.689/81, dato che tale atto serve ad accertare, anche nei termini quantitativi, il debito pregresso del soggetto fallito"; e dato che - occorre aggiungere, in relazione al principio di tipicità degli atti amministrativi - non esistono modalità alternative all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per la determinazione dell'Ammontare della sanzione pecuniaria da parte dell'autorità amministrativa (cfr. anche Cass., n. 7815/97).”
Ancora, “In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ne' la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo, il quale è legittimato a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 legge fall. prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento, quando il trasgressore sia tornato "in bonis".
Il curatore del fallimento, a sua volta, è legittimato ad impugnare in via autonoma l'ordinanza- ingiunzione ove questa sia a lui notificata o quando l'amministrazione intenda far valere il credito che ne deriva direttamente nei confronti della massa, senza assoggettarsi alle ordinarie regole concorsuali di insinuazione al passivo;
in tali casi, l'opposizione può essere svolta dal curatore medesimo al solo scopo di sollecitare la pronuncia di inefficacia del provvedimento nei confronti della massa concorsuale non già per proporre una contestazione del merito della pretesa, non avendo il giudice dell'opposizione titolo per giudicare del merito, riservato al giudice del fallimento, e difettando il curatore di interesse al riguardo.” (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004)
Tanto chiarito in merito ai profili di nullità dell'ordinanza ingiunzione, va rilevato che l' ha CP_1
ingiunto il pagamento a senza alcun riferimento alla procedura fallimentare e che Parte_1
l' ritiene irrilevante l'intervenuto fallimento del socio. CP_1
Come nella vertenza decisa dalla CdA di Milano richiamata dal ricorrente , l' trascura che nella CP_1
fattispecie è in discussione il fallimento di una società in accomandita semplice che ha prodotto anche il fallimento del socio accomandatario , con la conseguente formazione di uno stato passivo del in cui concorrono sia i creditori sociali sia i creditori personali del socio . Parte_2 CP_2 CP_2
Quindi anche il credito oggetto di causa è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo del fallimento.
L'iniziativa giudiziale intrapresa dal si rivela poi legittima per il proprio interesse di evitare il CP_2 consolidamento di una pretesa creditoria di cui l' gli ha chiesto personalmente l'immediato CP_1
pagamento e di cui egli potrebbe essere chiamato a rispondere una volta tornato in bonis.
5 Sul punto non risulta in atti neppure in questo giudizio la circostanza che la ordinanza di cui è causa sia stata notificata anche al curatore del fallimento CP_2
L'iniziativa giudiziale intrapresa dal assicura comunque l'accertamento dei crediti CP_2 concorsuali secondo le regole dell'insinuazione al passivo per soddisfare il principio della par condicio creditorum;
il curatore non ha motivo di dolersene .
Sussiste pertanto l'interesse dell'opponente a fare valere l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del TO ( finchè il debitore fallito non sia ritornato in bonis).
Le spese di lite tuttavia devono essere compensate fra le parti in quanto , come detto, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ne' la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo con la conseguenza che pare che convenuto non abbia posto in essere alcun comportamento antigiuridico
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inefficace l'ordinanza ingiunzione n. OI -001787869 e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in TO , il 27.3.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
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