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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa OR Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 2647/2024 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
13 luglio 1995, residente a Teramo, in via Galileo Galilei, elettivamente domiciliato a Teramo, in via Getullio n. 22, presso e nello studio dell'Avv.
IA De IS, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(C.F.: , nato a [...] il giorno 15 CP_1 C.F._2 luglio 1992, residente a contrada Piane Pozzo, elettivamente domiciliato a
Teramo, in via A. De Albentiis, 12/a, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe
Viggiani, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
e con l'intervento ex lege del P.M. presso il Tribunale di Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 23 dicembre 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 novembre 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la sig.ra , premesso di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. dalla quale CP_1 sono nati i figli (il 6 maggio 2015) e (il 6 luglio 2020), ha adito Per_1 Per_2
l'intestato Tribunale chiedendo, in via principale, di disporre l'affidamento dei minori in via esclusiva in suo favore e, in subordine, l'affido condiviso con collocamento prevalente presso di sé, nonché di regolamentare il diritto di visita del sig. secondo le indicazioni riportate nel ricorso e di porre CP_1
a carico di questi l'obbligo di versare, a titolo di contribuito di mantenimento della prole, la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, con spese straordinarie a carico di entrambi genitori nella misura del 50%, nonché a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, all'uopo rappresentando che:
- la relazione sentimentale con il sig. si è interrotta definitivamente CP_1
a maggio del 2023, a causa dei comportamenti del predetto che, subito dopo la nascita del primogenito , ha iniziato ad avere problemi Per_1 di dipendenza dal gioco, osservando comportamenti che generavano tensioni nella coppia, soprattutto perché, in diverse occasioni, pur di ottenere del denaro per giocare, ha aggredito sia verbalmente che fisicamente essa ricorrente, che già nel 2016 aveva cercato di lasciarlo, per cui, al fine di affrontare tale dipendenza, il sig. ha anche CP_1 intrapreso un percorso di recupero al S.E.R.D di Teramo;
- essa ricorrente, insieme al piccolo , era quindi all'epoca tornata Per_1
a vivere con il padre, il quale, tuttavia, ben presto, aveva ripreso a sperperare i soldi per il gioco, smettendo di frequentare il S.E.R.D., motivo per cui, nel 2017, essa ricorrente si è allontanata nuovamente dall'abitazione familiare, portando con sé il minore;
2 - i due genitori si sono ricongiunti nel 2018, allorquando il sig. SC ha iniziato un nuovo percorso terapeutico, ma, solo nel 2019, essa ricorrente si è accorta che il compagno continuava invero a giovare;
- nel 2020 è nato ma il padre si è disinteressato sia di essa ricorrente, Per_2 sia dei due figli;
- dopo diversi episodi di violenza subiti, essa ricorrente ha deciso, non riscontrando miglioramenti nella relazione, di lasciare definitivamente il sig. il quale, anche dopo la fine del rapporto, ha continuato a CP_1 vessarla ed a maltrattarla (tanto che la stessa ha sporto denuncia) e solo saltuariamente ha contribuito alle spese dei figli, che vengono sostenute, ormai da più di un anno, esclusivamente da essa ricorrente e dalla sua famiglia di origine;
- il sig. si è da sempre disinteressato ai figli, di cui non si è mai CP_1 preso cura sin dalla nascita, delegando ad essa ricorrente qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita ed all'educazione di e Per_1 Per_2
Con comparsa del 23 marzo 2025, si è costituito in giudizio il sig.
[...]
il quale, pur ammettendo di aver avuto delle problematiche CP_1 attinenti alla ludopatia in passato che hanno inciso sul rapporto di coppia, ha fondamentalmente evidenziato che, almeno nei confronti della prole, nulla ha mai fatto mancare anche grazie all'ausilio della propria famiglia d'origine, che infatti aveva messo un appartamento a disposizione della coppia, la quale infatti non ha mai pagato né affitto, né utenze, tutte a carico del genitori di esso resistente, che sopperivano ad ogni eventuale mancanza che potesse derivare e che hanno continuato a contribuire al mantenimento dei piccoli e rimettendo somme di denaro sul conto corrente della Per_1 Per_2 sig.ra , sino a quando esso ricorrente è stato assunto come aiuto cuoco Pt_1
(da novembre 2024), con uno stipendio mensile di circa € 1.000,00; quindi, ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affido condiviso dei figli e con collocazione degli stessi presso la madre, l'obbligo a Per_1 Per_2 proprio carico del mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 250,00
(ossia di € 125,00 per ciascun figlio), con spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e regolamentazione del proprio
3 diritto di visita, siccome genitore non collocatario, secondo le indicazioni suggerite in comparsa di costituzione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 24 marzo
2025, il Tribunale, ritenuta non necessaria l'ammissione delle prove orali richieste, ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine socio/ambientale, finalizzata a (i) verificare le condizioni di vita personali, sociali e familiari delle parti e dei minori e oltre Per_1 Per_2 che lo stato di benessere di questi ultimi, (ii) descrivere quali e come siano i rapporti dei minori con entrambi i genitori, evidenziando eventuali situazioni di disagio dei primi, (iii) rilevare la sussistenza di condotte del padre ovvero della madre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della prole e/o ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore, (iv) individuare quale sia l'ambiente più idoneo alla permanenza, alla crescita ed allo sviluppo della prole, e, quindi, (v) suggerire la soluzione organizzativa più adeguata e maggiormente rispondente al best interest dei minori, incaricando, pertanto, i Servizi Sociali di redigere apposita relazione, che è stata depositata in data 26 giugno 2025.
A fronte della constatazione del fallimento del tentativo di conciliazione, sono stati nuovamente coinvolti i Servizi Sociali, che hanno depositato in data 7 agosto 2025 un relazione di aggiornamento.
All'udienza del 13 ottobre 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 23 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c..
Quindi, alla predetta udienza, verificato l'avvenuto deposito del triplice scritto difensivo ex art. 473-bis.28 c.p.c. e lette le note di trattazione scritta depositate, il magistrato delegato per la trattazione ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Anzitutto, è doveroso rammentare che, con riferimento al regime di affidamento della prole, la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della c.d. bigenitorialità, impone, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 (già art. 4 155, co. III c.c.), che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato soltanto ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per la prole.
In altri termini, alla regola dell'affidamento condiviso codificata dall'art. 337-ter c.p.c. può derogarsi mediante la soluzione eccezionale dell'affidamento esclusivo, che deve essere preferito soltanto nell'ipotesi in cui l'affido congiunto risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c.: infatti, “in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori a crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto
i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. civ. sez. VI-1 n. 18817 del 23 settembre 2015). La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., sez. I, n.
977 del 17 gennaio 2017), con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI-1, n. 24526 del
2 dicembre 2010)”. (cfr. ex multis Cass. civ. ordinanza n. 16738 del 26 giugno
2018).
Ora, dal momento che non sono state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato”, come espressamente previsto dall'art. 337 quater c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013 (già art. 155 bis, co. I c.c.).
Al riguardo, il Collegio evidenzia che, secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione, “integrano comportamenti altamente sintomatici
5 dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis, cfr.
Cass. Civ. n. 26587 del 17 dicembre 2009; anche Cass. civ., n. 17089/2013; Cass. civ., n. 977/2017).
Nel solco del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, si pone anche quella di merito: infatti, “deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento deve ritenersi che sussistano, nei confronti del padre, profili di inidoneità genitoriale tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato che il padre non vede e non sente il figlio minore regolarmente né provvede al suo mantenimento ordinario e straordinario e che la madre appare l'unica figura genitoriale di riferimento per lo stesso, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura del minore medesimo […] e rispetto alla quale non sono emerse evidenti limitazioni della capacità genitoriale” (cfr. Tribunale di Roma, sez. I, sentenza depositata il 15 ottobre 2020).
Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed in particolare della duplice relazione dei Servizi Sociali coinvolti, sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da escludere l'affido condiviso dei minori e e legittimare invece il loro affidamento, in via esclusiva, in Per_1 Per_2 favore della madre, odierna ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in comparsa conclusionale dalla difesa del sig. secondo cui i Servizi CP_1
Sociali “non hanno segnalato alcuna criticità sulla gestione dei minori da parte di entrambi”.
Infatti, riprendendo i passaggi salienti della prima relazione dei Servizi
Sociali (del 26 giugno 2025), la sig.ra ha riferito agli stessi di aver Pt_1
“ricevuto pochi e sporadici assegni di mantenimento dall'uomo e che nel mese di
6 marzo 2025 ha ricevuto € 105 dai genitori dell'ex”, essendo oltretutto la “sua ex suocera a prendere e riportare e nei giorni di visita del padre, poiché Per_1 Per_2 spesso dorme e i bambini tornano a casa a volte indisposti perché a sua detta non CP_1 hanno regole, nemmeno alimentarsi, quando sono con loro. A sua detta i bambini sono sempre in casa, non escono mai con il padre per attività di svago, ma una volta,
e le avrebbero raccontato che (estate 2024) nel loro appartamento Per_1 Per_2
c'erano due ragazze che dormivano, al risveglio hanno giocato insieme e poi loro sono andate via (alludendo ad una festa la sera precedente).”
Sempre nella relazione di giugno, è emerso che “ e non Per_2 Per_1 hanno più trascorso la Pasquetta con il padre, come aveva promesso, perché “aveva da fare”” e che, “Durante la visita, il Servizio ha avuto l'impressione che Per_1 spesso si avvicinasse con l'intento di dire qualcosa per poi ritirarsi, così il Servizio ha dato al bambino tempo e spazio necessario per favorire una sua apertura volontaria, che però è avvenuta solo al momento di saluti”, allorquando il minore ha chiesto
“Già andate via? Pensavo mi facevate qualche domandina”, cui “il Servizio ha risposto con ironia, cercando di comprendere che tipo di domande si aspettasse. Dopo qualche battuta, approfittando di un momento in cui l'assistente sociale scrivente era sola con i minori, poiché l'altra collega era in compagnia di in altra stanza, è Pt_1 stato chiesto ad se avesse qualcosa da comunicare che lo preoccupava: Per_1
“pensavo che mi facevate delle domande, tipo se preferisco stare con mamma con papà, perché papà ha fatto delle cose brutte alla mamma e io ci sono rimasto male
(dichiarando di aver visto e sentito delle cose). Poi a volte PÀ mi dice che non possiamo vederci perché sta al lavoro, ma quando sono andato lì al ristorante e lui non
c'era e ho l'impressione che lui non voglia stare con me, anche se so che mi vuole bene.”
Quindi la relazione datata 26 giugno 2025 conclude nel senso che è vero che “il sig. sia legato affettivamente ai figli, ma se non avesse il CP_1 supporto costante dei suoi genitori probabilmente non riuscirebbe a far fronte a tutte le loro necessità, anche per via dell'attività lavorativa che, come da lui affermato, lo rende a volta stanco a tal punto di addormentarsi in loro presenza. (…) Nessuno dei due genitori ha mostrato interesse nell'ostacolare la genitorialità dell'altro, ma il
Servizio Scrivente ritiene che il sig. a volte scostante nella gestione dei figli, CP_1 ritenendo quindi l'ambiente materno più idoneo al best interest dei minori, mantenendo comunque stabili i rapporti padre-figli nel rispetto della bigenitorialità e nell'interesse dei minori”, conclusione espressamente ribadita anche nella
7 successiva relazione di aggiornamento rimessa dai Servizi Sociali il 7 agosto
2025, in cui è emerso, inoltre, che il resistente versa oggi in stato di disoccupazione, per il quale percepisce € 700,00 mensili circa, affermandosi
“contento, però, di poter passare più tempo con i figli ora che è in disoccupazione ed ha più tempo per loro” e precisando, con riguardo all'episodio di Pasquetta, che invero è “stata a impedire ai bambini di stare con il padre in quella giornata, Pt_1 così lui ha trascorso con la loro la giornata antecedente la Pasqua”,
Tuttavia, sempre nella relazione di aggiornamento, il minore
, interpellato sulle attività svolte durante l'estate, ha affermato di Per_1 essere “andato al mare con mamma. Ma anche ai fiumi e ai laghi perché a noi piace”, non evidenziando alcuna attività svolta con il padre ”; inoltre l'odierna CP_1 ricorrente ha riferito di “non aver ricevuto il mantenimento per le mensilità di giugno/luglio 2025 né gli arretrati” e che “ continua ad essere scostante, che CP_1 ancora si addormenta in presenza dei figli e che, nonostante ora sia in disoccupazione, non trascorre tempo di qualità con i minori;
a sua detta non li ha portati al mare CP_1 né a fare altre passeggiate ed è ancora la sig.ra (n.d.r.: la nonna paterna) a Per_3
prendere i minori e a riportarli a casa da lei dopo aver trascorso la giornata con il padre”, narrando inoltre anche delle difficoltà legate alla riappropriazione della sua automobile, acquistata nel 2019 ed intestata (per ragioni di agevolazione sul costo della polizza) alla madre del resistente, la quale avrebbe rifiutato il passaggio di proprietà, inizialmente acconsentito, per mero dispetto.
A ciò si aggiunga che il sig. nonostante abbia CP_1 spontaneamente affermato in sede di prima udienza di voler contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione della somma di €
250,00 per entrambi i bambini (cfr. verbale d'udienza del 24 marzo 2025), vi ha provveduto soltanto per un paio di mesi, e risulta altresì imputato in un procedimento penale per il delitto di maltrattamenti ex art. 572, co. I e II c.p. perpetrati durante la convivenza proprio nei confronti della odierna ricorrente, aggravato per essere stato il fatto commesso in presenza dei figli minori (dovendosi, peraltro, precisare che l'assoggettamento a processo penale, in assenza di condanna definitiva, non conduce - ex se - a ritenere sussistenti i presupposti per derogare alla regola dell'affido in forma
8 condivisa, ma è in ogni caso un elemento che può essere valorizzato in tal senso unitamente ad altri acquisiti nel corso del processo).
Dunque, il perdurante inadempimento del sig. all'obbligo di CP_1 corrispondere il contributo di mantenimento in favore dei figli minori ed il discontinuo esercizio del proprio personale diritto di visita – autonomo rispetto a quello dei nonni paterni – confermano la valutazione dei Servizi
Sociali con riferimento alla sua attitudine “scostante nella gestione dei figli” ed al suo atteggiamento poco collaborativo, evidenziandone la sua inidoneità genitoriale, anche tenuto conto del fatto che la sig.ra “continua ad Pt_1 incontrare gravi difficoltà nel rapporto con il resistente anche per le decisioni più banali: ogni volta che lo contatta per la sottoscrizione di autorizzazioni per la scuola, non risponde, con la conseguenza che i figli, in diverse occasioni, non hanno potuto svolgere attività scolastiche” e dell'episodio relativo al rinnovo della carta di identità dei minori riferito in comparsa conclusionale (ove si legge che,
“nonostante i due genitori si fossero messi d'accordo per accompagnare i bambini a rinnovare la carta di identità, il Signor non si è presentato all'Ufficio CP_1
Anagrafe e successivamente, solo per intercessione dei suoi genitori, ha firmato e riconsegnato il modulo di autorizzazione alla ricorrente, che ha dovuto prendere un secondo permesso da lavoro al fine di ottenere i documenti. Nella stessa occasione, il
Signor non ha firmato i modelli standard di autorizzazione scolastiche ed CP_1 extrascolastiche inerenti le riprese video e foto. Non solo, nei giorni di spettanza del padre, che ad oggi risulta disoccupato, i bambini trascorrono il loro tempo solo con i nonni paterni e raccontano che il padre, in quelle ore pomeridiane, dorme.”).
Peraltro, considerato che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una duplice motivazione, non solo in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza del genitore non affidatario, ma anche in positivo sulla idoneità di quello affidatario (cfr. Cass. civ., n. 16738 del 26 giugno 2018; Cass. civ. n. 6535 del 6 marzo 2019), osserva il Collegio, in relazione alla idoneità della sig.ra quale unico genitore Pt_1 su cui graverà la responsabilità genitoriale dei minori, che la stessa
“rappresenta la figura genitoriale di riferimento nella quotidianità” per questi (come espressamente riferito dai Servizi Sociali), essendosi da sempre occupata della crescita, dell'educazione e della cura degli stessi.
9 Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, il sig. CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi (da individuare in funzione degli impegni scolastici e ludici dei minori) a settimana, prelevandoli direttamente dall'uscita da scuola (o nel luogo in cui i bambini si trovano) sino alle ore 21:00, oltre alla domenica, dalle ore 11:00 alle 17:00 senza pernottamento;
durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno della Vigilia (24 dicembre) con un genitore e quello di Natale
(25 dicembre) con l'altro e così anche il 31 dicembre ed 1 gennaio e viceversa;
durante invece le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno con ciascun genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e viceversa.
In punto di misura dell'obbligo di mantenimento, invece, rileva il
Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla resistente per la somma di € 250,00 (per ciascun figlio) non risulti congruo rispetto alle acquisizioni processuali, avendo infatti il ricorrente documentato di essere stato assunto, da novembre 2024, dalla ditta Scilip S.r.l. con la qualifica di aiuto cuoco lavoro, percependo uno stipendio medio di circa € 1.000,00 mensili come da buste paga (cfr. doc. 2 comparsa) ed avendo poi (invero solo) riferito ai Servizi Sociali (e non propriamente dimostrato) di essere, in disoccupazione, stato per il quale percepisce € 700,00 mensili circa e di essere alla ricerca di una nuova occupazione.
Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni in atti, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze dei minori e delle risorse economiche del genitore collocatario, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al sig.
SC l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di € 400,00 (€ 200,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
10 Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell'IO
(risultando la sig.ra ammessa in via anticipata e provvisoria Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato di cui D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da provvedimento n. 3327 del 7 febbraio 2025 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Teramo, in atti), facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI,
D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M., tenuto conto dei parametri ivi indicati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 2647/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_4 in favore della madre , presso la quale Persona_5 Parte_1 sono attualmente collocati;
2) DISPONE che il diritto di visita del genitore non collocatario, ossia il padre sia così regolamentato: il padre potrà vedere e CP_1 tenere con sé i figli due pomeriggi (da individuare in funzione degli impegni scolastici e ludici dei minori) a settimana, prelevandoli direttamente dall'uscita da scuola (o nel luogo in cui i bambini si trovano) sino alle ore 21:00, oltre alla domenica, dalle ore 11:00 alle 17:00 senza pernottamento;
durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno della Vigilia (24 dicembre) con un genitore e quello di Natale (25 dicembre) con l'altro e così anche il 31 dicembre ed 1 gennaio e viceversa;
durante invece le vacanze pasquali, ad anni alterni,
i figli trascorreranno con ciascun genitore la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e viceversa;
3) PONE a carico del padre a decorrere dalla data della CP_1 domanda (27 novembre 2024), un assegno dell'importo mensile
11 complessivo di € 360,00 (quindi di € 180,00 per figlio) a titolo di contributo di mantenimento dei minori e da versare entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di
Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4) CONDANNA il resistente alla refusione, in favore CP_1 dell'IO, delle spese di lite, che sono liquidate nella somma complessiva di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa OR Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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