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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 996/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 121/2022 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 18.03.2022 e pronunciata a conclusione della causa iscritta al n.
1110/2020 R.G.A.C., promossa
DA
Parte_1
– già (d'ora in poi e per brevità, “
[...] CP_1 Pt_1 anche quando riferito all' ) con sede legale in L'Aquila, CP_1
via Michele Jacobucci, 4 (Palazzo dell'Emiciclo, piano 1), 67100, in persona del Presidente, Dott. rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Fabrizio Rulli.
APPELLANTE
CONTRO
(d'ora in poi e per brevità, COroparte_3
Con
“ ”) in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
con sede in Napoli alla via Augusto Righi 15/b, CP_4
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carlo Poerio n. 15, presso lo studio dell'avv. Antonio Spallieri dal quale è rappresentata e difesa. APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 306/2020 del 21 settembre 2020
R.G. n. 752/2020, notificato in data 5 novembre 2020, il Tribunale di
Co Lanciano, su ricorso presentato dalla ha ingiunto all'
[...]
, ora di pagare la complessiva somma di euro Parte_2 Pt_1
70.777,08, oltre interessi ex artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 1981,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed IVA come per legge. Co I.2. La , nell'ambito di una scissione della società
[...]
riceveva, quale COroparte_5
beneficiaria e nell'ambito del patrimonio confluito nella propria costituzione, un credito verso di € 70.777,08, quale saldo della Pt_1
fattura P.A. n. 5 del 29.12.2017, per interessi di mora per ritardato pagamento fatture afferente i lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di rete fognante dell'agglomerato industriale di Ortona -
Inquadramento APQ 03-39 come da contratto del 24.07.2006 e successive proroghe.
Si trattava di interessi moratori per il ritardato pagamento dei certificati nn. 4-5-6 e stato finale al 31.12.2017.
I.3. ha proposto atto di opposizione al predetto decreto Pt_1
ingiuntivo argomentando per il difetto di legittimazione passiva dell dal momento che il contratto di appalto (Doc.
2 -Fascicolo Pt_1
di I grado parte opponente/appellante), stipulato in data 24.07.2006, per i lavori di “Adeguamento e completamento rete fognante agglomerato industriale di Ortona- APQ 3-39” è intercorso tra il e la società COroparte_6 [...]
cui è succeduta, per scissione, la società COroparte_7
e che nessuna (valida) successione nel contratto si era mai CP_3
verificata dal lato della stazione appaltante CO
. All'esito del giudizio sub R.G. n. 1110/2020, il Tribunale di
Lanciano, con sentenza n. 121 del 18.03.2022, corretta all'esito del subprocedimento di correzione introdotto in data 28/03/2022, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Pt_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 306/2020, con rifusione delle spese di lite per € 4.015,00 per compensi oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CA secondo legge.
I.5. L propone appello avverso la predetta sentenza Pt_1 concludendo come segue: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello dell'Aquila, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione rigettate, in accoglimento del presente ricorso in appello, Voglia:
-Riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Lanciano n.
121/2022 del 18.03.2022, resa nel giudizio di opposizione sub R.G.
n.1110/2020, come corretta all'esito del subprocedimento di correzione del 28.03.2022, accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che l' non è COroparte_9 subentrato nel contratto d'appalto stipulato in data 26.07.2006 tra il
e la COroparte_6 CP_7
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni pretesa Pt_ avanzata nei confronti dell' per difetto di COroparte_9
legittimazione passiva e, dunque, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 306/2020 del 21 settembre 2020. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio riconosca l'esistenza del contratto la successione dell'Ente CP_9
n. 6 nel contratto d'appalto tra il
[...] COroparte_6
e la
[...] CP_7
- dichiarare la nullità di tale successione nel contratto ex art. 1418
c.c., comma 1, per violazione della norma imperativa di cui all'art.
118, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; CP_1 [...]
e, per l'effetto, dichiarare infondate le pretese tutte della CP_10
Società ricorrente nei suoi confronti e dunque revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 306/2020 del 21 settembre 2020.”
I.6. Si costituisce la SIA che conclude: “Perché l'adita Corte
Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- Rigettare il gravame proposto dall' Parte_3
, con atto notificato in data 12/10/22, nei
[...] confronti dell'appellata perché COroparte_3 inammissibile, improcedibile ed improponibile per i motivi di cui in narrativa.
- Rigettare il gravame proposto dall' Parte_3
, con atto notificato in data 12/10/22, nei
[...] confronti dell'appellata per COroparte_3
essere infondati in fatto e diritto.
In entrambi i casi confermare la sentenza n. 121/2022 emessa dal
Tribunale di Lanciano il 18/3/2022.
In tutti i casi, governare le spese del giudizio come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione. “Error in iudicando –
Erronea ricostruzione del quadro regolatorio dei rapporti tra Pt_3
Pa
e COroparte_9 COroparte_6
.”
[...]
II.2. Osserva l'appellante che i lavori di adeguamento e completamento dell'impianto di rete fognante dell'agglomerato Co industriale di Ortona affidati alla dante causa dell'appellata mediante un contratto stipulato con il COroparte_6
(d'ora in poi breviter ”), quale
[...] CP_6
stazione appaltante.
II.3. Secondo il Tribunale, nella ricostruzione di parte appellante, la stazione appaltante era sempre stata salvo delega al Pt_1
con determinazione del 16.10.2009, determinazione CP_6
revocata successivamente allorché riassumeva il ruolo di Pt_1
stazione appaltante per i SAL 4, 5, 6 e 7 e per lo stato finale dei lavori.
II.4. Obietta l'appellante che in realtà era stato individuato Pt_1
unicamente come soggetto attuatore destinatario di un finanziamento pubblico regionale, per il completamento dei lavori di “Adeguamento
e completamento rete fognante agglomerato industriale di Ortona-
APQ 3-39”.
II.5. Afferma quindi in conclusione l'appellante (pagina 5 dell'atto di appello) che: “Dunque, il medesimo , in qualità di CP_1
concessionario, ha attribuito la funzione di Stazione appaltante al
, per poi avocare COroparte_6
a sé tale funzione ai soli fini del completamento dell'opera.” II.6. Tuttavia, continua il motivo di appello, il contrato originario non è mai stato modificato né l'eventuale cessione dello stesso risulta Co acconsentito dal contraente ceduto, .
II.7. La determinazione del 16.10.2009 con la quale ha Pt_1
stabilito di riassumere le funzioni di stazione appaltante non è, secondo l'appellante, un atto idoneo a determinare una successione nel contratto che potrebbe avvenire solo in forza di una disposizione normativa ma è un atto di carattere organizzatorio, relativo alla ripartizione di funzioni amministrative.
II.8. La parte appellata osserva che l'odierno appellante ha Pt_1
già pagato e mai contestato le fatture relative ai SAL 4, 5, 6 e 7 e quella dello stato finale limitandosi a opporre il proprio rifiuto solo per gli interessi moratori, in ciò consistendo la somma di euro
70.777,08 oggetto del decreto ingiuntivo di cui è causa. Lo stesso chiamato a saldare gli interessi, ha riconosciuto con lettera del Pt_1
6 luglio 2017, prodotta sub doc. 2 dallo stesso opponente, che “i sal 1,
2, 3, sono da intendersi di competenza del Consorzio Industriale CH-
PE, il quale ha provveduto a liquidare le fatture emesse dalla società
mentre i pagamenti delle fatture riferite ai sal 4, 5, 6, 7 e CP_7
Stato Finale sono stati effettuati dall' nei COroparte_9 termini di legge”. In breve, ha pagato la sorte capitale e, dopo Pt_1
aver contestato la maturazione degli interessi, invoca oggi il difetto di legittimazione solo per la componente accessoria degli interessi.
II.9. Sin dalla determinazione regionale del 23.03.2004 era Pt_1 concessionaria per la realizzazione dell'impianto di depurazione e fognario nella zona industriale di Ortona. L'individuazione della stazione appaltante è stata dunque effettuata dall' nella sua Pt_1
qualità di concessionaria. Il rapporto tra concessionaria e stazione appaltante era regolato da apposita convenzione recepita nella determinazione del 19 luglio 2004. L'articolo 10 di tale Pt_1
convenzione prevede espressamente la possibilità della revoca della stazione appaltante. La revoca poi effettivamente deliberata dall' Pt_1 il 16.10.2009 con determinazione dirigenziale n. 44 dell' Al Pt_1
potere di nomina della stazione appaltante da parte del concessionario non può non corrispondere il potere di revoca di quella nomina. Ora, se alla revoca si è accompagnata l'avocazione delle funzioni di stazione appaltante in capo allo stesso è perché si è inteso Pt_1
cedere il contratto poiché, altrimenti, la revoca del come CP_6
stazione appaltante sarebbe stata sufficiente. In altre parole, se la revoca avesse operato solo a livello amministrativo, senza incidere sulla posizione contrattuale del , allora non vi era alcuna CP_6
necessità di individuare una nuova stazione appaltante.
II.10. In ogni caso, a prescindere dagli effetti di tale vicenda sul contratto, resta che, come confermato anche dalla lettera dell'Ing.
[...]
del 6 luglio 2017, sopra menzionata, per un accordo tra i due Per_1
soggetti, il e il debito relativo ai sal 4, 5, 6 e 7 CP_6 Pt_1
nonché dello stato finale, sono stati accollati a (concessionario Pt_1
dei lavori e destinatario dei finanziamenti regionali) il quale in effetti li ha pagati.
II.11. I lavori sono terminati il 9.07.2012 e il collaudo eseguito il
28.10.2013. L'esecuzione dei lavori non è contestata e il corrispettivo
è stato integralmente pagato. Il che significa che il contratto è stato integralmente eseguito. La vicenda in parola dunque configura non una cessione del contratto ma un accollo del debito a cui de facto il creditore ha aderito ovvero ancora un'espromissione. Co II.12. Sull'altro fronte, la ha ricevuto, per effetto della scissione, che è intervenuta nel 2016, un credito che ha fatto valere verso l'accollante avvalendosi in tal modo dell'accollo. Ciò che l'accollante ha confermato con la determinazione del 2009 prima, con la sua condotta concreta (il pagamento) ma soprattutto ed infine dichiarando espressamente al creditore l'avvenuto accollo del debito con la lettera del 2017.
II.13. Alla luce di queste considerazioni, che integrano quelle della decisione di primo grado, egualmente la domanda dev'essere rigettata e rigettati i motivi di appello. Il primo in quanto qualifica erroneamente la vicenda, in questo seguendo il giudice di primo grado, il secondo in quanto presuppone quell'erronea qualificazione.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore è tenuta al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di in persona del COroparte_3 legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. COributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
996/2022 in secondo grado sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore contro in COroparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n.
121/2022 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 18.03.2022 e pronunciata a conclusione della causa iscritta al n. 1110/2020 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. NN , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di COroparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro
[...]
9.991,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Si dà atto della della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi