Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/05/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 2114/2023 r.g. promossa da ditta (p.i. ) con sede in Ardore (RC), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonio Mittica per mandato e domiciliata come in atti – appellante
–
contro
(p.i. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante , con sede in Romano d'Ezzelino (VI), Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Piera Melluso e Christian
Pontarollo per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello avverso sentenza del tribunale di Vicenza
o 0 o
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 716/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, Giudice Dott. Francesco Lamagna,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 2918/2015 del 18.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1)in via principale, accertare l'inadempimento della convenuta e, di conseguenza,
dichiarare la risoluzione del contratto di franchising per cui è causa;
2)conseguentemente, sempre in via principale, condannare la società
convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice e, in particolare,
del danno da lucro cessante e danno all'immagine professionale e commerciale da quantificarsi in via equitativa;
3) Condannare la parte convenuta alle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c, in favore del procuratore antistatario che dichiara d'aver anticipato le prime e non riscosse le seconde” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di voler rigettare integralmente, per totale infondatezza in fatto e in diritto, l'impugnazione della Parte_2
e per gli effetti confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
2 Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 16 novembre 2023 la ditta Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_3
impugnando la sentenza n. 716/2023 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il
18 aprile 2023, non notificata) che nel giudizio riassunto a seguito della incompetenza per territorio dichiarata dal Tribunale di Locri, a fronte dei reciproci, contestati, inadempimenti del contratto di franchising del 22 marzo
2010, aveva ritenuto prevalente l'inadempimento proprio rigettando le domande risolutoria e risarcitoria e condannandola al corrispettivo in €
33.115,52 ed accessori per i capi di abbigliamento forniti, dichiarando la risoluzione del contratto e condannandola alle spese. Censurava la pronuncia lamentando l'errata motivazione e rilevando che le prove, diversamente considerate, avrebbero dovuto indurre ad attribuire l'inadempimento prevalente a Controparte_3
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone la reiezione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28 aprile
2025, con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione a ritroso dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi e per la precisazione delle conclusioni.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato. La sentenza del Tribunale di Vicenza
va confermata. L'appellante va condannata alle spese del grado secondo i valori di cui al DM 55/2014 e successive integrazioni a favore della parte appellata.
3 4.- Il tribunale rigettò le domande della accogliendo quelle Pt_2 Pt_1
della , regolando le spese osservando che: Controparte_3
-) in presenza di reciproci inadempimenti occorreva individuare quello che aveva inciso sull'equilibrio sinallagmatico e sugli scopi perseguiti in concreto dalle parti relativamente al “Contratto di affiliazione in Franchising Nucleo -
Remember to play” del 22 marzo 2010, avente ad oggetto la commercializzazione da parte della attraverso la vendita al Parte_2
dettaglio nei suoi locali commerciali di Siderno (RC) di prodotti di abbigliamento per neonato e bambino, contraddistinti dal marchio “Nucleo
Remember To Play”, forniti dalla Controparte_3
-) il contratto prevedeva che l'affiliante inserisse l'affiliata nella rete Pt_1
di vendita per commercializzare i prodotti concedendo il diritto di utilizzare il e quindi di utilizzare il marchio Nucleo e i Marchi, il Controparte_4
diritto di utilizzare il software ed il diritto di utilizzare il Know-how;
-) era rimasto incontestato il fatto per cui “Per tutta la durata del presente contratto l' presterà la propria consulenza ed assistenza all'Affiliato Parte_3
per la vendita di Prodotti nel negozio Affiliato, secondo le politiche predisposte dall'Affiliante per la Rete di Vendita, così da permettere all'Affiliato la vendita dei prodotti secondo i medesimi standard organizzati dall'Affiliante” (art. 6); era rimasto incontestato, altresì, che a carico dell'affiliata, in forza degli accordi negoziali, sussistesse l'obbligo del puntuale pagamento dei dovuti settimanali conseguenti alle vendite delle merci già effettuate dalla medesima in favore del cliente finale e su incassi già ricevuti;
4 -) aveva lamentato violazione degli obblighi di cui all'art. 6) del Pt_1
contratto per insufficiente fornitura quantitativa della merce, al di sotto delle esigenze;
per mancato riassortimento dei capi di abbigliamento e, in molte occasioni, per assoluta mancanza di articoli che aveva tempestivamente richiesto;
per mancata assistenza e consulenza gestionale da parte del
franchisor ogni qual volta questa veniva espressamente richiesta;
-) aveva contestato il mancato pagamento dei dovuti Controparte_3
settimanali conseguenti alle vendite delle merci già effettuate dall' in Parte_4
favore del cliente finale e su incassi peraltro già ricevuti per € 33.115,52;
-) l'unico inadempimento era stato quello della consistito nel Pt_2 Pt_1
mancato pagamento di € 33.115,52 per capi di abbigliamento forniti;
-) in tal senso deponevano le dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 [...]
per e dalle quali si evinceva che la Tes_2 Controparte_3 [...]
aveva fornito capi di abbigliamento in quantità adeguata Controparte_3
all'inizio delle stagioni di riferimento ed aveva provveduto, quando richiesta,
al riassortimento dei capi di abbigliamento in favore della nei limiti Pt_1
della merce di cui aveva disponibilità in magazzino;
-) non erano di rilievo le dichiarazioni di (nipote dell'attrice) Testimone_3
che aveva tra l'altro dichiarato che l'affiliante aveva sempre adempiuto regolarmente all'inizio delle varie stagioni all'obbligo di consegna e fornitura della merce nei quantitativi e che la mancata fornitura era semmai dipesa dalla mancata disponibilità in magazzino degli articoli richiesti;
-) le doglianze afferivano al mancato riassortimento di capi di abbigliamento nel corso delle stagioni e non già alla fornitura della merce oggetto dei vari ordini principali di inizio stagione;
5 -) non sussisteva alcun obbligo in tal senso a carico della convenuta ed era ragionevole ritenere che non tutte le richieste di riassortimento potessero essere soddisfatte in corso di stagione o a fine stagione, presupponendo la fornitura di siffatta merce, l'effettiva esistenza di adeguate scorte di magazzino da parte dell' circostanza, questa, rimasta sfornita del Parte_3
necessario supporto probatorio da parte dell'attrice;
-) in ogni caso, non essendo stata, la in regola con i pagamenti Pt_2 Pt_1
la stessa non poteva pretendere ulteriori forniture di capi di abbigliamento se prima non avesse pagato la merce ricevuta in base al noto principio
inadimplenti non est adimplendum;
-) aveva poi concesso alcuni piani di rientro, evidentemente Controparte_3
non adempiuti, essendo residuati insoluti per il complessivo importo di €
33.115,52;
-) la fornitura - in corso di stagione o a fine stagione – di capi di abbigliamento con taglie non adeguate ovvero di articoli primaverili mentre era ancora in corso la stagione invernale non costituiva inadempimento grave rispetto il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce posta la disposizione dell'art. 10, allegati “H” e “O” “Il pagamento verrà
tassativamente effettuato a cadenza settimanale tramite bonifico bancario”;
-) il riassortimento in corso di stagione o a fine stagione di capi di abbigliamento con taglie non adeguate si era verificato solo sporadicamente nel corso del rapporto come evidenziato dalla testimone “è capitato Pt_1
che….” secondario rispetto il mancato pagamento del corrispettivo mentre alcun danno aveva subito la ditta attrice in quanto la merce avrebbe dovuto
6 essere restituita, qualora inutilizzata e/o rimasta invenduta, in assenza di allegazioni sul pregiudizio risarcibile;
-) la fornitura di articoli primaverili nel corso della stagione invernale, poi,
costituiva evento usuale nel settore della moda, essendo finalizzato ad approvvigionare tempestivamente l'Affiliata di capi di abbigliamento da vendere nella stagione immediatamente successiva;
-) la doglianza di omessa assistenza e consulenza gestionale era rimasta sfornita di sufficienti elementi di riscontro probatorio non essendo stata data dimostrazione che la avesse richiesto alla Pt_1 Controparte_3
l'invocata assistenza commerciale e tecnica al fine di acquisire importanti informazioni e conoscenze per migliorare la propria organizzazione di vendita, né, comunque, di essere sprovvista del necessario bagaglio di conoscenze commerciali e di esperienza imprenditoriale tanto che l'inadempimento non era predicabile anche perché la ditta attrice era già
operante nel settore dell'abbigliamento già da svariati anni;
-) il grave inadempimento contrattuale era ascrivere alla ditta sicché Pt_1
era da pronunciare la risoluzione del contratto con la condanna al pagamento del dovuto oltre alle spese previo rigetto della riconvenzionale risarcitoria della . Controparte_3
5.1.- Sostiene l'appellante che non erano state valorizzate l'insufficiente fornitura della merce ed il mancato riassortimento dei prodotti in violazione dell'art. 6 del contratto che prevede: “Per tutta la durata del presente contratto l'Affiliante presterà la propria consulenza ed assistenza all'Affiliato per la vendita di Prodotti nel negozio Affiliato, secondo le politiche predisposte
7 dall'Affiliante per la Rete di Vendita, così da permettere all'Affiliato la vendita dei prodotti secondo i medesimi standard organizzati dall'Affiliante”.
Lamenta il mancato rilievo dato alle dichiarazioni della testimone
[...]
che aveva dichiarato “la merce che richiedevamo in riassortimento Tes_3
non veniva fornita in quanto, a dire della non avevano merce in CP_3
magazzino” anche relativamente alla conferma del fatto che nei mesi di luglio e agosto 2012, era mancato un riassortimento degli articoli di abbigliamento,
che aveva impedito di “aggredire i saldi” previsti per la stagione estiva e che nei primi mesi dell'anno 2013 e nel mese di maggio dello stesso anno, era mancata la fornitura adeguata alle esigenze della clientela: “è capitato che la ci forniva capi di abbigliamento con taglie non adeguate e che CP_3
non riuscivamo ad abbinare i vari capi di abbigliamento tanto che alcuni rimanevano invenduti. La mia titolare allora richiedeva un riassortimento di merce sia per consentire la vendita di capi rimasti invenduti, sia per poter vendere merce già esaurita”.
Si duole l'appellante, ancora, dell'omesso rilievo alle dichiarazioni della testimone comprovanti che nel febbraio 2013 erano stati Testimone_3
forniti capi di abbigliamento inadeguati, troppo leggeri e con colori estivi;
che la merce non fornita era quella maggiormente richiesta dalla clientela
(“ricordo che nel febbraio del 2013 la ci fornì capi di CP_3
abbigliamento primaverili mentre ancora la stagione era quella invernale con la conseguenza che non potevamo soddisfare le richieste della clientela”).
Lamenta l'errore nel punto in cui era stato deciso che “Né la raggiunta conclusione può ritenersi confutata dalle dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice (…) Orbene, considerato che le doglianze attoree Testimone_3
8 attengono, per lo più, a problematiche legate al mancato riassortimento di capi di abbigliamento nel corso delle stagioni di riferimento e non già alla fornitura della merce oggetto dei vari ordini principali di inizio stagione, risulta evidente che nessun addebito possa muoversi alla convenuta in relazione alla mancata fornitura di ulteriori articoli di abbigliamento in riassortimento. Al
riguardo, infatti, deve considerarsi, in primo luogo, che non sussisteva alcun obbligo in tal senso a carico della convenuta.”.
Assume l'inadempimento dell'affiliante rilevando che sarebbe spettato alla medesima provare l'esatto adempimento tanto che, non essendo stata offerta la relativa prova, avrebbe dovuto essere accolte le domande proprie.
Il motivo è infondato.
5.2.1.- Innanzi tutto la censura appare generica in quanto non pone affatto critica alle dichiarazioni dei testimoni della ed al maggior Controparte_3
rilievo (art. 116 Cod. proc. Civ.) dato dal primo giudice alle stesse
(dichiarazioni di e ) comprovanti che l'affiliante Testimone_1 Tes_2
aveva fornito capi di abbigliamento in quantità adeguata ad inizio delle stagioni di riferimento ed aveva provveduto, quando richiesta, al riassortimento dei capi di abbigliamento in favore della nei limiti Pt_1
della merce di cui aveva disponibilità in magazzino.
Il mero richiamo alle dichiarazioni della testimone , senza un Testimone_3
ponderato raffronto con le dichiarazioni, univoche e conformi a giustificazione della domanda della , dei testimoni introdotti Controparte_3
dell'appellata, non appare sufficiente essendo la critica solo parziale, non rapportata all'intero compendio probatorio ed anche in considerazione,
9 oltretutto, dei rapporti parentali tra la testimone (quale nipote) Testimone_3
e la parte.
5.2.2.-Le stesse dichiarazioni della testimone dalle quali si Pt_1
vorrebbe trarre l'errore valutativo del primo giudice, appaiono inidonee alla prova dell'inadempimento prevalente della in quanto Controparte_3
contraddittorie e comunque parziali.
Infatti la nel rispondere al capitolo 2 dell'attrice, ha riferito “Preciso Pt_1
che la merce fornita dalla , quanto alla prima tranche, Controparte_3
arrivava regolarmente. Non so se a seguito di un ordine della o su Pt_1
iniziativa della stessa ” comprovando che la Controparte_3 [...]
aveva adempiuto regolarmente all'inizio delle stagioni Controparte_3
“all'obbligo contrattuale di consegna e fornitura della merce nei quantitativi concordati inter partes, trovando così immediata ed ulteriore smentita l'assunto attoreo circa la insufficiente fornitura di capi di abbigliamento da parte dell' ”. Parte_3
Le dichiarazioni della inoltre, in dati punti confermano la limitata Pt_1
rilevanza (quindi la non gravità ex art. 1455 Cod. Civ.) del preteso inadempimento. Infatti, nel rispondere al capitolo 4 attoreo, ha riferito
“Preciso che è capitato che la ci forniva capi di abbigliamento CP_3
con taglie non adeguate e che non riuscivamo ad abbinare i vari capi di abbigliamento tanto che alcuni rimanevano invenduti. La mia titolare allora chiedeva un riassortimento di merce sia per consentire la vendita di capi rimasti invenduti sia per poter vendere merce già esaurita” con questo sminuendo la pretesa, asserita, gravità dell'inadempimento.
10 5.2.3.- I pretesi inadempimenti lamentati dalla ex art. 1460 Parte_2
Cod. Civ., sono stati indicati in modo generico, come del resto si desume dalle stesse dichiarazioni della testimone , dunque senza la precisa Testimone_3
e concreta indicazione specifica dei profili di tempo (solo parzialmente richiamati), di quantità e qualità (tipo di prodotto) non fornito e di modalità
del preteso inadempimento;
nè risulta circostanziato il preteso inadempimento in materia di consulenza dell'affiliante non essendo stati indicati i profili di fatto e tempo omissivi. Il tutto in violazione della regola secondo cui (Cass. sentenza n. 10141 del 16 aprile 2021) nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio.
Assumere il mancato riassortimento dei prodotti senza alcuna specificazione qualitativa oltre che quantitativa degli stessi e senza alcuna precisa indicazione dei prodotti errati in raffronto a quelli dovuti è allegazione effettivamente generica come generica appare la prova (anche contraddittoria) sul punto.
5.2.4.- Appare questione incontroversa quella secondo cui “la merce in questione poteva essere restituita alla fornitrice, qualora inutilizzata e/o rimasta invenduta” e quella secondo cui i pagamenti avrebbero dovuto esser fatti solo per la merce effettivamente venduta dalla ditta Pt_1
11 Dunque, essendo rimasti inosservati tre piani di dilazione da parte della relativamente a prodotti già venduti e per i quali era stato incassato Pt_1
il corrispettivo dalla affilata e non essendo stato versato il dovuto di €.
33.115,52 per merce già venduta, si evince che l'inadempimento maggiore nel rapporto negoziale era stato proprio quello dell'appellante a fronte delle generiche e contraddittorie allegazioni in tema di inadempimento della
[...]
CP_3
5.2.5.- Le stesse allegazioni di inadempimento, lacunosamente esposte e contraddittoriamente sostenute dalla nipote della in sede Pt_1
testimonile, sono state smentite dai testimoni attorei, dipendenti della
[...]
ma precise e concordi. Infatti ha confermato CP_3 Testimone_1
l'adempimento della come segue a) sul capitolo 10): (“Vero Controparte_3
che a settembre del 2013 risultavano giacenti presso il negozio Parte_1
1744 capi fashion?”): “La circostanza è vera. Preciso che sono
[...]
addetta all'ufficio commerciale della e ho esaminato la Controparte_3
documentazione relativa al rapporto con la e posso pertanto Pt_1
confermare che nel settembre 2013 risultavano giacenti presso il negozio della medesima n. 1744 capi di abbigliamento fashion”; b) sul capitolo 25):
(“Vero che gli affiliati entro il 31 luglio per la stagione Autunno/Inverno ed entro il 31 gennaio per la stagione Primavera/Estate, ricevono da
[...]
una conferma d'ordine con la quale l'affiliato viene informato CP_3
della merce che verrà consegnata?”): “Si, è vero. Ciò è stato fatto anche nei confronti della;
c) sul capitolo 26: (“Vero che nel corso della Pt_1
stagione vengono aperti ulteriori budget in favore dell'affiliato per il riassortimento della merce?”): “Si è vero. A tutti gli affiliati e penso anche
12 alla è data la possibilità di richiedere ed ottenere dei riassortimenti Pt_1
durante la stagione interessata”; d) sul capitolo 37: (“Vero che Parte_1
conferendo con l'agente di zona della ,
[...] Controparte_3 Tes_4
ha affermato che aveva perso lo “zoccolo duro” dei suoi clienti a
[...]
seguito di problemi giudiziari degli stessi, con conseguente calo delle vendite?”): “Ho appreso la circostanza di cui al capitolo dalla mia collega la quale in precedenza era stata informata telefonicamente CP_5
dall'agente di zona della , della perdita di Controparte_3 Testimone_4
numerosi clienti della a seguito di problemi giudiziari dei suoi Pt_1
clienti. La , infatti, dopo aver chiuso la telefonata con la mi ha CP_5 Tes_4
riferito della circostanza” e) sul capitolo 43: (“Vero che Parte_1
pretendeva la consegna di partite di merce, dalla stessa unilateralmente predefinite, anche in corso o a fine stagione?”): “Si è vero, mi risulta che più
volte la ha richiesto un riassortimento merce nel corso delle stagioni Pt_1
di riferimento, sebbene avesse già avuto la fornitura di merce in quantità
adeguata ad inizio stagione. Di solito, la accontenta i clienti CP_3
affiliati, compresa la fornendo loro ulteriore riassortimento nei Pt_1
limiti della merce in giacenza in magazzino, dato che a fine stagione ci sono i saldi e la merce viene esaurita a chiusura delle varie collezioni stagionali”.
ha comprovato quanto sopra riferendo sul capitolo 10: (“Vero Tes_2
che a settembre del 2013 risultavano giacenti presso il negozio Parte_1
1744 capi fashion?”): “Si è vero, ho esaminato ieri la pratica della
[...]
essendo stata chiamata a rendere testimonianza per la data odierna Pt_1
e posso quindi confermare la circostanza di cui al capitolo che mi è stato letto”; g) sul capitolo 25: (“Vero che gli affiliati entro il 31 luglio per la
13 stagione Autunno/Inverno ed entro il 31 gennaio per la stagione
Primavera/Estate, ricevono da una conferma d'ordine con Controparte_3
la quale l'affiliato viene informato della merce che verrà consegnata?”): “Si è
vero. Ho verificato che anche la ha ricevuto tali comunicazioni”; h) Pt_1
sul capitolo 26: (“Vero che nel corso della stagione vengono aperti ulteriori budget in favore dell'affiliato per il riassortimento della merce?”): “Si è vero”;
i) sul capitolo 28: (“Vero che concede l'apertura di nuovi Controparte_3
budget nel caso in cui l'affiliato sia in regola con i pagamenti?”): “Si è vero.
Preciso che la non sempre era in regola con i pagamenti e nonostante Pt_1
ciò più volte ha ottenuto sia delle dilazioni di pagamenti, sia degli assortimenti di merce. ”; sul capitolo 37: (“Vero che Parte_1
conferendo con l'agente di zona della , ha Controparte_3 Testimone_4
affermato che aveva perso lo “zoccolo duro” dei suoi clienti a seguito di problemi giudiziari degli stessi, con conseguente calo delle vendite?”): “Ho
appreso la circostanza dalla mia collega dell'ufficio commerciale, sig.ra che, a sua volta, è stata informata della circostanza di cui al CP_5
capitolo dall'agente di zona”. m) sul capitolo 43: (“Vero che Parte_1
pretendeva la consegna di partite di merce, dalla stessa unilateralmente predefinite, anche in corso o a fine stagione?”): “Per quanto mi riguarda,
confermo che la quando chiedeva dilazioni di pagamento richiedeva Pt_1
anche l'ulteriore fornitura di merce a fine stagione”.
Come detto sopra, la valenza di tali dichiarazioni testimoniali non risulta affatto censurata con l'appello che offre rilievo solo alle contraddittorie (ut
supra) dichiarazioni della nipote della parte in ordine ad allegazioni di inadempimento generiche e per il resto non relative, al più, a fatti gravi.
14 5.2.6.- Appaiono conclusioni condivisibili, in quanto logiche, quelle del primo giudice che, oltre a valutare il compendio probatorio, ha denegato rilievo alle eccezioni di inadempimento della osservando che Parte_2
le doglianze afferivano al mancato riassortimento di capi di abbigliamento nel corso delle stagioni di riferimento e non già alla fornitura della merce oggetto dei vari ordini principali di inizio stagione;
che non vi era alcun obbligo (né
tanto meno, a fronte dei mancati gravi pagamenti, l'appellante ha dedotto un tanto) a carico della evidente essendo, osserva la Corte, che la CP_3
clausola dell'art. 6 (“Per tutta la durata del presente contratto l' Parte_3
presterà la propria consulenza ed assistenza all'Affiliato per la vendita di
Prodotti nel negozio Affiliato, secondo le politiche predisposte dall'
[...]
così da permettere all'Affiliato la vendita dei prodotti Parte_5 Pt_6
secondo i medesimi standard organizzati dall' ”) avrebbe e deve Parte_3
essere interpretata secondo buona fede tanto che, in mancanza di scorte di magazzino della affiliante (peraltro a fronte di generiche censure di inadempimento), il riassortimento avrebbe potuto subire limiti;
che le stesse richieste di riassortimento in corso di stagione o a fine stagione,
presupponevano, dunque, l'effettiva esistenza di adeguate scorte di magazzino da parte dell' ; che anche a ritenere che la Parte_3 [...]
avesse fornito all'attrice - in corso di stagione o a fine stagione CP_3
- capi di abbigliamento con taglie non adeguate ovvero articoli primaverili mentre era ancora in corso la stagione invernale, come riferito dalla teste non comportava la gravità dell'inadempimento rispetto il Testimone_3
maggiore, costituito dal mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di merce ex art. 10, allegati “H” e “O” dello stipulato contratto di
15 franchising, che stabilisce che “Il pagamento verrà tassativamente effettuato a cadenza settimanale tramite bonifico bancario” e fermo restando che la allegazione (e la prova) dell'inadempimento della era stata del CP_3
tutto generica.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla ditta contro così Parte_1 Controparte_3
provvede:
- rigetta l'appello e conferma, con le precisazioni di cui sopra, la sentenza del
Tribunale di Vicenza;
- condanna l'appellante alle spese del grado in €.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se dovuto.
Venezia lì 2 maggio 2025
Il presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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