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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
CO CARLO, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4029/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015523430000 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6301/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartella, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 100 2025 00155234 30 000 per l'importo di
€ 69.629,30, notificata in data 12.05.2025 per presunte omissioni di pagamento di somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. TF9CRM100443/2024 notificato il 1.10.2024. Ne ha richiesto l'annullamento, evidenziando:
A) La questione era stata già precedentemente affrontata sotto il profilo soggettivo / oggettivo e di diversa natura in sede di Giustizia Tributaria, in quanto la cartella di pagamento impugnata rappresentava solo la duplicazione di precedente cartella n. TF9CRM100443/2024 per l' importo di € 38.840,45 oltre € 10.156,78, rimessa a distanza di tempo con gli stessi elementi soggettivi/oggettivi/numerici.
B) La posizione soggettiva del ricorrente risultava essere stata definita e risolta in ragione della definizione agevolata ai sensi dell' art 16 del D.Lgs n. 478 / 97, difatti la relativa istanza del sig. Ricorrente_1 - di definizione agevolata – era stata accolta ed il sig. Ricorrente_1 aveva provveduto al relativo pagamento delle rate, come da documentazione allegata. .
Veniva inoltre eccepito: 1) l'intervenuta prescrizione in quanto la cartella si riferiva a presunte omissioni di pagamento di somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d' imposta n. TF9CRM100443 / 2024 risalente all' anno 2010 per cui il diritto alla esazione delle suddette imposte risulta abbondantemente prescritto;
2) la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento;
3) la decadenza;
4) il vizio di motivazione;
5) la mancata notifica di atti pregressi e prodromici.
Sul piano soggettivo si evidenziava la cessazione dell'attività da parte del ricorrente, la separazione dal coniuge, l'assoluta impossibilità dello stesso, che sopravviveva grazie a lavori saltuari a far fronte alla abnormità del tributo richiesto e degli oneri accessori.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che il precedente ricorso alla CGT era stato proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in opposizione ad altra cartella (n.
07120210029104311001), per importi diversi (euro 44.080,72) ed annualità diversa (2017), mentre la cartella oggetto di impugnazione era stata emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata per il mancato versamento dell'importo richiesto con l'atto di recupero TF9CRM100443, notificato in data 01/10/2024 dalla
Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate e non impugnato, con il quale si accertava che il ricorrente aveva compensato nell'anno 2018 debiti verso l'erario con crediti inesistenti riferiti all'anno d'imposta 2010 per complessivi euro 30.470,36, recuperando, pertanto, il predetto importo di euro 30.470,36, oltre a sanzioni per lo stesso importo di euro 30.470,36 e interessi per euro 8.370,09.
Con riferimento ai successivi motivi del ricorso, per quanto riguardava le eccepite decadenza e prescrizione, erano riferibili l'una all'attività di accertamento e l'altra a quella di riscossione.
Per l'atto di recupero del credito n. TF9CRM100443, trattandosi di compensazioni di crediti inesistenti effettuate nell'anno di imposta 2018, trovava applicazione il termine di cui all'art. 27, comma 16, D.L.
n.185/2008 indicato, a pena di decadenza, nel 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione, per cui la notifica dell'atto di recupero avvenuta in data 1.10.2024 era avvenuta nel rispetto del suddetto termine, dovendosi inoltre considerare che tale eccezione andava proposta all'atto del ricevimento dell'atto di recupero, che invece non era stata oggetto d'impugnazione. Quindi, a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata per il mancato versamento dell'importo richiesto con l'atto di recupero TF9CRM100443, divenuto definitivo in assenza di ricorso (vedasi anche cartella pag. 5), era stata notificata la cartella di pagamento in data 12/05/2025 nel rispetto dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 il quale al primo comma, lettera c) disponeva la notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio.
Replicando agli ulteriori motivi di contestazione della parte, l'ufficio ha quindi richiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento impugnata era conseguente alla notifica in data 1.10.2024 dell'atto di recupero n.
TF9CRM100443, con il quale era stata contestata la compensazione da parte del contribuente nell'anno d'imposta 2018 di crediti inesistenti riferiti all'anno 2010, e la cui mancata impugnazione aveva portato alla iscrizione a ruolo dei relativi importi non versati dal ricorrente.
Non appare pertanto fondata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la questione sarebbe già stata esaminata dalla Giustizia Tributaria, in quanto il precedente ricorso alla CGT era stato proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in opposizione ad altra cartella, n. 07120210029104311001, per importi diversi, € 44.080,72, e diversa annualità, anno 2017, come pure inconferente risulta il riferimento alla definizione agevolata di cui avrebbe usufruito il contribuente, per la quale non sussiste alcuna documentazione agli atti.
Riguardo alle ulteriori eccezioni proposte, per quanto attiene alla decadenza da riferirsi all'atto di recupero del credito n. TF9CRM100443, risulta rispettato il termine del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione previsto dall'art. 27, co. 16, del D.L. n. 185/2008, trattandosi di compensazioni di crediti inesistenti effettuate nell'anno di imposta 2018, con notifica dell'atto di recupero avvenuta in data 1.10.2024, fermo restando che tale eccezione andava proposta con l'impugnazione dell'atto di recupero, non avvenuta.
Nè risulta essersi verificata decadenza tra la notifica dell'atto di recupero, avvenuta in data 1.10.2024, e quella della cartella di pagamento in data 12.05.2025, risultando rispettato il termine, previsto a pena di decadenza dall'art. 25 del Dpr n. 602/73, comma 1 lett. c), del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.
In riferimento alla eccepita nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, va evidenziato che alcuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità, prevedendo l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la predisposizione della cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito numero di codice.
E' pertanto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18821/2023 secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo". Circa l'eccepita illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazioni specifiche, come da consolidato orientamento presso i giudici di legittimità, per la motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, è sufficiente il riferimento all'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass., 12 novembre 2019, n. 28873; Cass. 22 giugno 2017, n., 15580; Cass.,
8 ottobre 2014, n. 21177).
Del tutto inconferente risulta infine la contestata omessa notifica degli atti prodromici, essendo la notifica dell'atto di recupero propedeutico alla cartella dimostrata agli atti, e peraltro non contestata da parte ricorrente.
Per le ragioni esposte va pertanto confermata l'impugnata cartella di pagamento, con l'applicazione del principio della soccombenza in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDAN PARTE RICORRENTE CHE LIQUIDA IN EURO 1000
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
CO CARLO, Relatore
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4029/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015523430000 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6301/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartella, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. n. 100 2025 00155234 30 000 per l'importo di
€ 69.629,30, notificata in data 12.05.2025 per presunte omissioni di pagamento di somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d'imposta n. TF9CRM100443/2024 notificato il 1.10.2024. Ne ha richiesto l'annullamento, evidenziando:
A) La questione era stata già precedentemente affrontata sotto il profilo soggettivo / oggettivo e di diversa natura in sede di Giustizia Tributaria, in quanto la cartella di pagamento impugnata rappresentava solo la duplicazione di precedente cartella n. TF9CRM100443/2024 per l' importo di € 38.840,45 oltre € 10.156,78, rimessa a distanza di tempo con gli stessi elementi soggettivi/oggettivi/numerici.
B) La posizione soggettiva del ricorrente risultava essere stata definita e risolta in ragione della definizione agevolata ai sensi dell' art 16 del D.Lgs n. 478 / 97, difatti la relativa istanza del sig. Ricorrente_1 - di definizione agevolata – era stata accolta ed il sig. Ricorrente_1 aveva provveduto al relativo pagamento delle rate, come da documentazione allegata. .
Veniva inoltre eccepito: 1) l'intervenuta prescrizione in quanto la cartella si riferiva a presunte omissioni di pagamento di somme dovute a seguito di atto di recupero dei crediti d' imposta n. TF9CRM100443 / 2024 risalente all' anno 2010 per cui il diritto alla esazione delle suddette imposte risulta abbondantemente prescritto;
2) la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento;
3) la decadenza;
4) il vizio di motivazione;
5) la mancata notifica di atti pregressi e prodromici.
Sul piano soggettivo si evidenziava la cessazione dell'attività da parte del ricorrente, la separazione dal coniuge, l'assoluta impossibilità dello stesso, che sopravviveva grazie a lavori saltuari a far fronte alla abnormità del tributo richiesto e degli oneri accessori.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che il precedente ricorso alla CGT era stato proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in opposizione ad altra cartella (n.
07120210029104311001), per importi diversi (euro 44.080,72) ed annualità diversa (2017), mentre la cartella oggetto di impugnazione era stata emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata per il mancato versamento dell'importo richiesto con l'atto di recupero TF9CRM100443, notificato in data 01/10/2024 dalla
Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia delle Entrate e non impugnato, con il quale si accertava che il ricorrente aveva compensato nell'anno 2018 debiti verso l'erario con crediti inesistenti riferiti all'anno d'imposta 2010 per complessivi euro 30.470,36, recuperando, pertanto, il predetto importo di euro 30.470,36, oltre a sanzioni per lo stesso importo di euro 30.470,36 e interessi per euro 8.370,09.
Con riferimento ai successivi motivi del ricorso, per quanto riguardava le eccepite decadenza e prescrizione, erano riferibili l'una all'attività di accertamento e l'altra a quella di riscossione.
Per l'atto di recupero del credito n. TF9CRM100443, trattandosi di compensazioni di crediti inesistenti effettuate nell'anno di imposta 2018, trovava applicazione il termine di cui all'art. 27, comma 16, D.L.
n.185/2008 indicato, a pena di decadenza, nel 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione, per cui la notifica dell'atto di recupero avvenuta in data 1.10.2024 era avvenuta nel rispetto del suddetto termine, dovendosi inoltre considerare che tale eccezione andava proposta all'atto del ricevimento dell'atto di recupero, che invece non era stata oggetto d'impugnazione. Quindi, a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata per il mancato versamento dell'importo richiesto con l'atto di recupero TF9CRM100443, divenuto definitivo in assenza di ricorso (vedasi anche cartella pag. 5), era stata notificata la cartella di pagamento in data 12/05/2025 nel rispetto dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 il quale al primo comma, lettera c) disponeva la notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio.
Replicando agli ulteriori motivi di contestazione della parte, l'ufficio ha quindi richiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La cartella di pagamento impugnata era conseguente alla notifica in data 1.10.2024 dell'atto di recupero n.
TF9CRM100443, con il quale era stata contestata la compensazione da parte del contribuente nell'anno d'imposta 2018 di crediti inesistenti riferiti all'anno 2010, e la cui mancata impugnazione aveva portato alla iscrizione a ruolo dei relativi importi non versati dal ricorrente.
Non appare pertanto fondata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui la questione sarebbe già stata esaminata dalla Giustizia Tributaria, in quanto il precedente ricorso alla CGT era stato proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in opposizione ad altra cartella, n. 07120210029104311001, per importi diversi, € 44.080,72, e diversa annualità, anno 2017, come pure inconferente risulta il riferimento alla definizione agevolata di cui avrebbe usufruito il contribuente, per la quale non sussiste alcuna documentazione agli atti.
Riguardo alle ulteriori eccezioni proposte, per quanto attiene alla decadenza da riferirsi all'atto di recupero del credito n. TF9CRM100443, risulta rispettato il termine del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione previsto dall'art. 27, co. 16, del D.L. n. 185/2008, trattandosi di compensazioni di crediti inesistenti effettuate nell'anno di imposta 2018, con notifica dell'atto di recupero avvenuta in data 1.10.2024, fermo restando che tale eccezione andava proposta con l'impugnazione dell'atto di recupero, non avvenuta.
Nè risulta essersi verificata decadenza tra la notifica dell'atto di recupero, avvenuta in data 1.10.2024, e quella della cartella di pagamento in data 12.05.2025, risultando rispettato il termine, previsto a pena di decadenza dall'art. 25 del Dpr n. 602/73, comma 1 lett. c), del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.
In riferimento alla eccepita nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, va evidenziato che alcuna norma prescrive la sottoscrizione della cartella a pena di invalidità, prevedendo l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la predisposizione della cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito numero di codice.
E' pertanto sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza, secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18821/2023 secondo cui "l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo". Circa l'eccepita illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazioni specifiche, come da consolidato orientamento presso i giudici di legittimità, per la motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, è sufficiente il riferimento all'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato (Cass., 12 novembre 2019, n. 28873; Cass. 22 giugno 2017, n., 15580; Cass.,
8 ottobre 2014, n. 21177).
Del tutto inconferente risulta infine la contestata omessa notifica degli atti prodromici, essendo la notifica dell'atto di recupero propedeutico alla cartella dimostrata agli atti, e peraltro non contestata da parte ricorrente.
Per le ragioni esposte va pertanto confermata l'impugnata cartella di pagamento, con l'applicazione del principio della soccombenza in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDAN PARTE RICORRENTE CHE LIQUIDA IN EURO 1000