Articolo 1 della Legge 1 luglio 1997, n. 222
Articolo 2
Versione
20 luglio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprieta' intellettuale, fatto a Roma il 1 dicembre 1995.
Entrata in vigore il 20 luglio 1997