TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 3
- 1. Attività di impresa e contenzioso climaticoSara Valaguzza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione (commento a Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2025, ordinanza n. 20381) Sommario: 1. Le peculiarità del caso; 2. Le norme invocate sulla responsabilità civile extracontrattuale. L'elemento oggettivo; 3. L'elemento soggettivo; 4. Riflessioni conclusive alla luce degli artt. 9 e 41 della Costituzione 1. Le peculiarità del caso Il caso deciso con l'ordinanza dalle Sezioni Unite della Cassazione in commento, a seguito della proposizione di un regolamento di giurisdizione, affronta un tema specifico, ossia la questione del giudice dotato dello ius …
Leggi di più… - 2. Attività di impresa e contenzioso climaticoSara Valaguzza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 26 novembre 2025
- 3. Attività di impresa e contenzioso climaticoSara Valaguzza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 867/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 867/2022 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Munari;
Opponente
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia _1 C.F._2
Pula;
Opposto
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 25/03/2025.
Conclusioni per l'opposto: come da note scritte del 25/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di premettendo di _1 Parte_1 avere convissuto more uxorio con questa e allegando di avere effettuato, nel corso della relazione sentimentale, molteplici prestiti nei confronti di costei. Allegava in particolare di avere pagato la somma di € 3.860,25 per affitto, spese di mobilio e varie per lo studio professionale della la somma di € 18.852,25 per prestiti diretti, la somma di € 5.618,04 per tasse e Pt_1 iscrizione all'ordine professionale della medesima, la somma di € 15.350,01 per acquisto di un'autovettura, nonché la somma di € 14.731,00 per canoni di locazione. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di complessivi € 56.662,30, oltre interessi e spese.
1 Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n. 9/2022
R.G. 4491/2021.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, che le spese dedotte erano state sostenute come contribuzione alla vita familiare e che anche quelle per la sua attività professionale rispondevano alla medesima finalità, essendo state sostenute nell'ottica futura di trarre dalla sua professione, una volta avviata, un sostentamento importante per la famiglia.
Negava inoltre che fosse intercorso tra le parti un accordo per la restituzione delle somme.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda del ricorrente, con condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando l'opposizione e negando, in particolare, che l'esborso di tali somme costituisse una contribuzione alla vita familiare in ragione della sussistenza di un apposito accordo restitutorio, laddove comunque tale esborso travalicava i limiti di adeguatezza e proporzionalità. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'opposto.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03/04/2025, essa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Oggetto e qualificazione della domanda
Va innanzitutto premesso che l'opposto – attore in senso sostanziale – nel proprio ricorso monitorio non ha espressamente qualificato in diritto la propria domanda, limitandosi a dare atto delle spese sostenute, prospettate come “prestiti” e chiedendo la condanna della debitrice alla restituzione, senza esplicitare la norma giuridica invocata.
Conseguentemente, a fronte del potere-dovere di qualificare d'ufficio la domanda giudiziale, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. Civ., n. 13602/2019), va esaminata la causa petendi della pretesa restitutoria.
Questa, invero, si fonda su due distinti gruppi di attribuzioni patrimoniali: da un lato si prospettano somme pagate dal a terzi in adempimento di obbligazioni della stessa _1
(nella specie: spese per lo studio professionale, tasse per l'iscrizione all'ordine Pt_1
2 professionale, prezzo dell'automobile, canoni di locazione), e dall'altro lato si prospettano somme trasferite direttamente dal alla _1 Pt_1
L'opposto, nel proprio ricorso monitorio, ha qualificato gli esborsi come “prestiti” e, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha prospettato l'esistenza di un accordo tra le parti volto alla futura restituzione delle somme anticipate dal medesimo, allegando testualmente che
“le parti, a prescindere da quello che era il ménage familiare e le necessità quotidiane, a cui entrambi avrebbe contribuito, per quanto riguardava esclusivamente l'aspetto lavorativo, si danno una scaletta e delle priorità, e decidono che prima il con il suo introito fisso, avrebbe aiutato la ad avviare la sua attività da _1 Pt_1 psicologa, mediatrice familiare e consulente;
successivamente lei avrebbe restituito il tutto al compagno per permettergli di avviare uno studio di registrazione”1.
Alla luce di tali allegazioni, si deve ritenere che l'opposto abbia avanzato una domanda di natura contrattuale, volta alla restituzione delle somme anticipate a titolo di pagamento verso terzi e delle somme direttamente trasferite alla in esecuzione dell'accordo per la restituzione Pt_1 di tali somme che si assume intercorso con la Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato come la difesa dell'opponente sia stata progressivamente articolata nel corso del giudizio. Nel proprio atto introduttivo, infatti, l'opponente non ha svolto alcuna contestazione, in punto di fatto storico, circa l'effettiva esecuzione dei pagamenti da parte del limitandosi ad individuare la causale di tali pagamenti nella contribuzione al _1 ménage familiare e a negare l'esistenza di un accordo di restituzione.
Nel successivo scritto ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto per la prima volta, in punto di fatto, che l'autovettura pagata dal era a questo cointestata. _1
Nel successivo scritto ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente ha per la prima volta dedotto di avere eseguito pagamenti ulteriori in favore del rispetto a quelli indicati dal _1 ricorrente, e ha allegato che lo studio professionale locato era utilizzato anche dall'associazione
“Famigliando” di cui il era legale rappresentante. Ha poi dedotto la collaborazione da lei _1 prestata nell'ambito della gestione familiare, e infine che il versamento di € 12.000,00 da parte del sarebbe servito a sottrarre le proprie risorse all'esecuzione fiscale. _1
3. Sull'accordo di restituzione
Ciò posto sul piano processuale, va esaminata, nel merito, la sussistenza di un tale accordo di restituzione. 1 Cfr. pag.
2-3 della comparsa di costituzione 3 L'assenza di un documento scritto contenente tale accordo non è ostativa alla verifica probatoria, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova del titolo dal quale derivi l'obbligo di restituire le somme consegnate può essere ricavata anche mediante presunzioni. In particolare, secondo tale giurisprudenza “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “ precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (così Cass. Civ., n. 8829/2023).
Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria compiuta, tale prova può ritenersi raggiunta, sussistendo molteplici elementi fattuali convergenti in tal senso.
In primo luogo, la stessa parte opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., ha dedotto come “le somme relative all'attività di psicologa (canoni e pagamento ordine) non fossero prestiti a ma investimenti utili alla coppia per svolgere diverse attività lavorative comuni, culminate Pt_1 anche nell'utilizzo della sede di studio per le attività dell'associazione sportiva e culturale dilettantistica
Famigliando in cui entrambi avevano un ruolo: lei psicologa dello sport e lui istruttore FIARC, UISP e ASC di tiro con l'arco, come verrà meglio declinato in atti”2. Per converso, la stessa parte, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha affermato che “l'investimento sulla carriera della partner serviva a sia perché nel progetto (poi rivelatosi fallimentare) di gestione dell'associazione culturale _1
Famigliando era necessaria la figura di una psicologa, sia perché – come meglio sarà declinato in narrativa – probabilmente esistevano mire di natura parassitaria relative alla costruzione di una professione remunerativa da parte di 3. Pt_1
La configurazione delle spese fatte dal come un “investimento” sulla carriera _1 dell'opponente contraddice di per sé l'intento meramente liberale da parte dell'opposto, atteso che il concetto stesso di “investimento” sottende una spesa attuale finalizzata ad un vantaggio futuro, che evidentemente presuppone il rimborso della somma investita unitamente ad altri eventuali vantaggi, quale, nella specie, l'attesa maggiore capacità reddituale acquisita dall'opponente.
In secondo luogo, la tesi dell'esclusiva finalità contributiva dell'opposto trova contraddizione nella stessa condotta dell'opponente, che ha in più occasioni rimborsato somme all'opposto.
Tali rimborsi sono stati dedotti sia dall'opposto nel ricorso monitorio, sia dalla stessa opponente nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale la parte ha dato atto di avere eseguito molteplici versamenti a saldo.
Una tale condotta contraddice la tesi dell'opponente, posto che il versamento di somme dalla al è del tutto incoerente con la prospettata volontà di quest'ultimo di eseguire Pt_1 _1
i pagamenti e i versamenti con l'unico ed esclusivo fine di contribuire alla gestione familiare, senza pretesa di rimborso.
Da un lato, la finalità di rimborso si evince dalla stessa giustificazione dei pagamenti disposti dalla laddove i bonifici del 22/10/2014 di € 1.000,00, del 11/04/2017 di € 150,00, Pt_1 del 08/05/2017 di € 150,00 e del 11/07/2017 di € 150,00 recano esplicitamente tale causale.
Dall'altro lato, appare assai significativo che i versamenti effettuati dall'opponente, come dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., siano avvenuti anche nelle annualità 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, allorquando tra le parti vi era una effettiva disparità reddituale. Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'opponente in sede di atto introduttivo e dall'opposto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. si evince che, per l'anno d'imposta 2011, il presentava un reddito annuo lordo di € 41.530,00 e la un reddito annuo lordo _1 Pt_1 di € 7.094,00, per l'anno 2012, a fronte di un reddito annuo lordo del pari a € 42.246,25, _1 la presentava un reddito di € 1.849,00, per l'anno 2013, a fronte di un reddito annuo Pt_1 lordo del pari a € 30.301,19, la presentava un reddito di € 847,00, per l'anno _1 Pt_1
2014, a fronte di un reddito annuo lordo del pari a € 30.301,19, la presentava _1 Pt_1 un reddito di € 2.579,00, e infine per l'anno 2015, a fronte di un reddito annuo lordo del _1 pari a € 12.920,81, la presentava un reddito di € 552,004. Pt_1
Il fatto che i rimborsi siano avvenuti anche nei periodi di minore capacità reddituale della contraddice la dedotta assenza di un patto di restituzione, evidenziando invece la Pt_1 volontà dell'opponente di restituire il denaro nonostante l'inferiorità del suo reddito.
In terzo luogo, la finalità liberale dei versamenti operati dal in favore della _1 Pt_1 risulta manifestamente contraddetta dalle causali dei bonifici eseguiti dall'opposto. 4 Cfr. doc. 3 di parte opponente e doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta 5 Infatti, mentre il bonifico del 10/09/2012 di € 250,00 non reca alcuna causale descrittiva, quello del 24/12/2012 di € 6.600,00 reca quale causale “salvadanaio”, che costituisce senza dubbio una finalità estranea alla contribuzione per le necessità familiari.
La tesi dell'opponente, secondo cui tali somme sarebbero state versate in ragione della sua disparità reddituale, non è in alcun modo condivisibile, atteso che, se da un lato la convivenza more uxorio presuppone la contribuzione di ciascuno dei conviventi alla vita familiare, dall'altro lato non configura affatto un diritto del convivente economicamente debole a ricevere, in costanza di convivenza, una elargizione diretta di somme da parte del convivente economicamente più forte, in guisa di assegno di mantenimento.
Invero, in relazione al bonifico di € 12.000,00 eseguito dal in favore della _1 Pt_1
l'opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha affermato che “In concomitanza con il versamento della liquidazione legata al licenziamento (2014. Si evince dagli estratti) _1 confessava a l'esistenza di debiti con IT mai resi noti, nell'ordine di oltre quindicimila euro: nel Pt_1
2014 trasferiva quindi Euro 12.000,00 (dodicimila//00) sul conto di per evitare pignoramenti”5. Pt_1
Una tale affermazione costituisce una implicita confessione dell'assenza di finalità contributiva di detto versamento, laddove la stessa parte opponente lo imputa al tentativo del di _1 sottrarre risorse all'esecuzione forzata e non invece alla contribuzione familiare.
Tali elementi fattuali, complessivamente considerati, sono univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza di un accordo per la restituzione delle somme tra i conviventi, non trovando adeguata spiegazione nella volontà liberale prospettata dall'opponente.
All'esito delle allegazioni e delle prove documentali offerte dalle parti nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in cui sono state radicalmente modificate le difese svolte negli atti introduttivi, deve ritenersi raggiunta la prova, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del titolo invocato da parte attrice per la restituzione delle somme.
Conseguentemente, essendo fondata l'allegazione di un accordo restitutorio, l'eccezione ex art. 2034 c.c. non può trovare accoglimento, essendo questa valutabile unicamente in assenza di un titolo contrattuale e di una diversa causa giustificativa dei trasferimenti (cfr. Cass. Civ., n.
8829/2023, cit.).
Ciò posto, occorre esaminare le singole voci di credito alla luce delle nuove allegazioni e delle prove offerte dalle parti nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
3.1. Spese per l'attività professionale 5 Cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 6 La prima e la terza voce di credito dedotte dall'opponente, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica, riguardano le spese relative all'attività professionale dell'opponente, che l'opposto ha dedotto in € 3.860,25 per “affitto, spese mobilio e varie dello studio”, nonché in € 5.618,04 per tasse e iscrizione all'Ordine degli Psicologi.
L'opponente, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto che tali spese sarebbero state sostenute per consentire l'avviamento della sua attività professionale, in guisa di investimento per una futura contribuzione alla gestione familiare, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Si è detto sopra, tuttavia, che tale eccezione deve ritenersi infondata, alla luce dell'accertamento, ancorché in via presuntiva ex art. 2729 c.c., di un accordo restitutorio tra le parti.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente ha poi dedotto che le spese per lo studio professionale sarebbero state sostenute dal nel proprio interesse, sia in _1 quanto nel medesimo locale aveva sede l'associazione “Famigliando” di cui l'opposto era legale rappresentante, sia in quanto per tale associazione era necessaria la figura professionale di psicologa, quale era l'opponente. Non solo: nella medesima memoria l'opponente ha dedotto, per la prima volta, che tali debiti sarebbero stati saldati dalla mediante versamenti Pt_1 diretti al _1
Sul piano processuale, tali difese, ancorché costituenti nuove allegazioni, sono fondate, trattandosi non di eccezioni in senso stretto bensì di mere difese, risolvendosi nella negazione di un fatto affermato dall'attore (cfr. Cass. Civ., n. 8525/2020).
Sul piano di merito, tali difese sono parzialmente fondate.
Innanzitutto, va esaminata la questione della condivisione dei locali con l'associazione presieduta dall'opposto.
Dalla documentazione depositata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. si evince che, al medesimo indirizzo di Via Premuda n. 28 in Reggio Emilia, in cui l'opponente aveva il proprio studio professionale, aveva sede anche l'associazione “Famigliando”, di cui l'opposto era legale rappresentante, come si evince dal relativo statuto6.
L'opposto, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., non ha offerto alcuna prova contraria circa l'identità dell'indirizzo, né ha contestato l'allegazione secondo cui tale identità di indirizzo era funzionale all'esplicazione dell'attività professionale della nell'ambito Pt_1 dell'associazione, che aveva ad oggetto la divulgazione di “buone pratiche psicosociali” e dunque si avvaleva delle competenze della Non risulta neppure prodotto il contratto Pt_1 6 Cfr. doc. 13 di parte opponente 7 scritto di locazione da cui evincere il fatto che il contratto fosse stato stipulato dalla Pt_1 anziché dall'associazione.
Il dato è dirimente, atteso che, ai sensi dell'art. 38 c.c., delle obbligazioni dell'associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, e dunque nella specie il medesimo che dell'associazione era legale _1 rappresentante.
Ne deriva che, in assenza di tali elementi, non può dirsi raggiunta la prova in ordine al pagamento da parte del di un debito altrui. Vanno quindi escluse dalla restituzione le _1 somme pagate in relazione allo studio professionale dell'opponente.
Quanto alle spese per l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, va esaminata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., secondo cui ella avrebbe restituito all'opposto somme per complessivi € 7.825,00.
L'eccezione deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti
(cfr. Cass. Civ., n. 41474/2021; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 3155/2025).
Tale eccezione è fondata.
I pagamenti dedotti dall'opponente a pag.
9-10 della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. trovano riscontro negli estratti conto prodotti dalla parte opposta, salvo che i pagamenti di € 600,00 del 13/10/2014, di € 210,00 del 05/06/2015, di € 45,00 del 18/06/2015, di €
120,00 del 25/04/2016, che non risultano annotati nei medesimi estratti conto. Invece, il pagamento € 150,00 del 10/04/2017 risulta già considerato dall'opposto nel proprio ricorso monitorio e quindi già imputato a deconto della pretesa.
Non vi è invece alcuna prova del pagamento di € 1.840,00 in data 08/06/2015 e di € 386,60 in data 27/10/2015, non essendo stati prodotti gli estratti del conto corrente dell'opponente e non essendo emersa la circostanza dall'interrogatorio formale dell'opposto.
Né vi è prova del pagamento di € 8.100,00, pure dedotto dall'opponente in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Infatti, la parte si è limitata ad affermare che “sempre esaminando la documentazione bancaria, esistono versamenti relativi all'alloggio per Euro 8.100,00 (ottomilacento//00), per lo più relativi alle spese condominiali”7: una tale affermazione è del tutto generica, in quanto non 7 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 8 vengono dettagliati, a differenza dei pagamenti sopra considerati, i singoli versamenti che si assumono effettuati a saldo di tali spese. Se da un lato è possibile valutare d'ufficio un fatto
(nella specie: l'efficacia estintiva di un atto di pagamento) che comunque emerge da un'allegazione specifica di un accadimento storico, dall'altro non è possibile, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., procedere d'ufficio alla ricerca di fatti non compiutamente allegati dalla parte (cfr.
Cass. Civ., n. 4392/2000).
Ne deriva che le somme restituite dall'opponente all'opposto, che questo non ha considerato nella propria pretesa, risultano pari a € 6.700,00.
Conseguentemente, essendo risultata infondata, all'esito delle allegazioni e delle produzioni fatte nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la pretesa di restituzione di € 3.860,25 per lo studio professionale ed essendo per il resto risultata già interamente estinta la pretesa di restituzione di € 5.618,04 per tasse e iscrizione all'Ordine degli Psicologi, avendo la Pt_1 già restituito la somma di € 6.700,00, l'opposizione sul punto deve essere accolta, con rigetto della domanda in parte qua.
3.2. Prestiti diretti
La seconda voce di credito dedotta dall'opposto riguarda la somma di € 18.852,25, che questi avrebbe versato all'opponente con tre bonifici rispettivamente del 10/09/2012 di € 250,00, del
24/12/2012 di € 6.600,00, del 02/03/2015 di € 12.000,00, con le relative commissioni bancarie.
L'opponente ha dedotto che tali esborsi rappresenterebbero “il contributo al buon andamento del nucleo famigliare secondo risorse, speso nell'arco di quasi sei anni (sono circa tremila euro all'anno: in relazione alla disparità reddituale è praticamente un minimo sindacale)”8.
Come detto sopra, tale eccezione non è fondata, poiché è emersa l'esistenza, ancorché in via indiziaria ai sensi dell'art. 2729 c.c., di un accordo per la restituzione delle somme.
Occorre tuttavia considerare, nell'ambito di tale pretesa, l'efficacia estintiva dei rimborsi operati dalla sopra considerati. Pt_1
In particolare, poiché è stato eccepito il pagamento di € 6.700,00 e poiché di tale importo la quota di € 5.618,04 va imputata alle spese relative all'ordine professionale, residuano € 1.081,96 da imputare a tale voce di credito, la cui misura residua è quindi pari a € 17.770,29.
3.3. Acquisto dell'auto 8 Cfr. pag.
4-5 dell'opposizione 9 La quarta voce di credito invocata dall'opposto ha ad oggetto la restituzione di € 15.350,01, quale somma pagata per l'acquisto dell'autovettura Peugeot targata EX850TW in data
13/01/2015.
Nel proprio atto introduttivo, l'opponente ha dedotto di essere intestataria del veicolo, che tuttavia era condotto da entrambi i conviventi e utilizzato quale mezzo di famiglia. Sennonché, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha per la prima volta dedotto che l'auto non sarebbe stata intestata a lei sola, ma ad entrambi i conviventi, producendo la relativa documentazione a supporto.
Una tale allegazione deve ritenersi ammissibile, costituendo, anche in tal caso, non un'eccezione in senso stretto bensì una mera difesa, concretandosi nella negazione di un fatto affermato dall'attore.
Invero, dalla documentazione depositata dall'opponente in occasione della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e in particolare dal libretto di circolazione prodotto sub doc. 12, si evince che, a decorrere dal 14/01/2015, l'auto è stata in proprietà di entrambi i conviventi, e dunque anche del _1
Alla luce di tali nuove difese e della prova documentale offerta, deve ritenersi infondata l'affermazione dell'opposto secondo cui egli avrebbe pagato un debito della sola per Pt_1
l'evidente ragione che egli, con il pagamento del 13/01/2015, aveva acquistato un bene anche proprio. Né hanno rilievo le argomentazioni dell'opposto secondo cui il mezzo sarebbe stato utilizzato dalla sola atteso che il veicolo era comunque cointestato e, dunque, nella Pt_1 titolarità anche del che avrebbe potuto quindi esercitare sul mezzo i poteri del _1 proprietario.
La domanda di restituzione va quindi esaminata con riferimento al 50% della somma pagata, e dunque alla somma di € 7.675,00, astrattamente corrispondente alla quota di proprietà della
Pt_1
Rispetto a tali somme, a fronte dell'accertata esistenza di un patto restitutorio, va rigettata l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c.
Per contro, non può essere considerata a scomputo della pretesa restitutoria la liquidazione di €
4.500,00 da parte di in quanto tale pagamento deve intendersi riferito Persona_1 all'acquisto, da parte della della quota di proprietà del e non invece quale Pt_1 _1 restituzione della somma originariamente spesa dal per pagare la quota acquistata dalla _1
Pt_1
10 L'opposizione sul punto va quindi rigettata, sussistendo il credito restitutorio nella minor somma € 7.675,00.
3.4. Canoni di locazione dell'abitazione familiare
L'opposto ha infine chiesto in restituzione la somma di € 14.731,00, quale importo pari al 50% di quanto pagato dal medesimo a titolo di canone di locazione per l'abitazione familiare.
L'opponente, come detto, non ha contestato in punto di fatto l'effettivo pagamento del canone da parte del eccependone piuttosto l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c. _1
Sennonché, alla luce di quanto emerso a fronte delle nuove allegazioni in fatto e delle prove offerte dalle parti nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., tale eccezione deve ritenersi infondata, essendo emersa l'esistenza di un accordo restitutorio in base agli elementi di fatto sopra considerati.
L'opposizione sul punto va pertanto rigettata.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei limiti sopra esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente alla restituzione delle somme per il minore importo di € 40.176,29, pari alla sommatoria di € 17.770,29 per prestiti diretti, € 7.675,00 per l'acquisto dell'auto ed € 14.731,00 per i canoni di locazione. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposto, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposto come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito
11 totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'accoglimento di una parte della domanda di restituzione, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nei limiti della metà.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 9/2022 R.G. 4491/2021 e condanna Parte_1
alla restituzione, in favore di di € 40.176,29 oltre interessi legali
[...] _1 dalla domanda al saldo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 406,50 per esborsi della fase monitoria;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opponente 3 Cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 867/2022 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Munari;
Opponente
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia _1 C.F._2
Pula;
Opposto
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 25/03/2025.
Conclusioni per l'opposto: come da note scritte del 25/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva in via monitoria nei confronti di premettendo di _1 Parte_1 avere convissuto more uxorio con questa e allegando di avere effettuato, nel corso della relazione sentimentale, molteplici prestiti nei confronti di costei. Allegava in particolare di avere pagato la somma di € 3.860,25 per affitto, spese di mobilio e varie per lo studio professionale della la somma di € 18.852,25 per prestiti diretti, la somma di € 5.618,04 per tasse e Pt_1 iscrizione all'ordine professionale della medesima, la somma di € 15.350,01 per acquisto di un'autovettura, nonché la somma di € 14.731,00 per canoni di locazione. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di complessivi € 56.662,30, oltre interessi e spese.
1 Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva decreto ingiuntivo n. 9/2022
R.G. 4491/2021.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi, che le spese dedotte erano state sostenute come contribuzione alla vita familiare e che anche quelle per la sua attività professionale rispondevano alla medesima finalità, essendo state sostenute nell'ottica futura di trarre dalla sua professione, una volta avviata, un sostentamento importante per la famiglia.
Negava inoltre che fosse intercorso tra le parti un accordo per la restituzione delle somme.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda del ricorrente, con condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando l'opposizione e negando, in particolare, che l'esborso di tali somme costituisse una contribuzione alla vita familiare in ragione della sussistenza di un apposito accordo restitutorio, laddove comunque tale esborso travalicava i limiti di adeguatezza e proporzionalità. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale dell'opposto.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03/04/2025, essa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Oggetto e qualificazione della domanda
Va innanzitutto premesso che l'opposto – attore in senso sostanziale – nel proprio ricorso monitorio non ha espressamente qualificato in diritto la propria domanda, limitandosi a dare atto delle spese sostenute, prospettate come “prestiti” e chiedendo la condanna della debitrice alla restituzione, senza esplicitare la norma giuridica invocata.
Conseguentemente, a fronte del potere-dovere di qualificare d'ufficio la domanda giudiziale, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. Civ., n. 13602/2019), va esaminata la causa petendi della pretesa restitutoria.
Questa, invero, si fonda su due distinti gruppi di attribuzioni patrimoniali: da un lato si prospettano somme pagate dal a terzi in adempimento di obbligazioni della stessa _1
(nella specie: spese per lo studio professionale, tasse per l'iscrizione all'ordine Pt_1
2 professionale, prezzo dell'automobile, canoni di locazione), e dall'altro lato si prospettano somme trasferite direttamente dal alla _1 Pt_1
L'opposto, nel proprio ricorso monitorio, ha qualificato gli esborsi come “prestiti” e, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha prospettato l'esistenza di un accordo tra le parti volto alla futura restituzione delle somme anticipate dal medesimo, allegando testualmente che
“le parti, a prescindere da quello che era il ménage familiare e le necessità quotidiane, a cui entrambi avrebbe contribuito, per quanto riguardava esclusivamente l'aspetto lavorativo, si danno una scaletta e delle priorità, e decidono che prima il con il suo introito fisso, avrebbe aiutato la ad avviare la sua attività da _1 Pt_1 psicologa, mediatrice familiare e consulente;
successivamente lei avrebbe restituito il tutto al compagno per permettergli di avviare uno studio di registrazione”1.
Alla luce di tali allegazioni, si deve ritenere che l'opposto abbia avanzato una domanda di natura contrattuale, volta alla restituzione delle somme anticipate a titolo di pagamento verso terzi e delle somme direttamente trasferite alla in esecuzione dell'accordo per la restituzione Pt_1 di tali somme che si assume intercorso con la Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato come la difesa dell'opponente sia stata progressivamente articolata nel corso del giudizio. Nel proprio atto introduttivo, infatti, l'opponente non ha svolto alcuna contestazione, in punto di fatto storico, circa l'effettiva esecuzione dei pagamenti da parte del limitandosi ad individuare la causale di tali pagamenti nella contribuzione al _1 ménage familiare e a negare l'esistenza di un accordo di restituzione.
Nel successivo scritto ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto per la prima volta, in punto di fatto, che l'autovettura pagata dal era a questo cointestata. _1
Nel successivo scritto ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente ha per la prima volta dedotto di avere eseguito pagamenti ulteriori in favore del rispetto a quelli indicati dal _1 ricorrente, e ha allegato che lo studio professionale locato era utilizzato anche dall'associazione
“Famigliando” di cui il era legale rappresentante. Ha poi dedotto la collaborazione da lei _1 prestata nell'ambito della gestione familiare, e infine che il versamento di € 12.000,00 da parte del sarebbe servito a sottrarre le proprie risorse all'esecuzione fiscale. _1
3. Sull'accordo di restituzione
Ciò posto sul piano processuale, va esaminata, nel merito, la sussistenza di un tale accordo di restituzione. 1 Cfr. pag.
2-3 della comparsa di costituzione 3 L'assenza di un documento scritto contenente tale accordo non è ostativa alla verifica probatoria, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova del titolo dal quale derivi l'obbligo di restituire le somme consegnate può essere ricavata anche mediante presunzioni. In particolare, secondo tale giurisprudenza “il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “ precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (così Cass. Civ., n. 8829/2023).
Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria compiuta, tale prova può ritenersi raggiunta, sussistendo molteplici elementi fattuali convergenti in tal senso.
In primo luogo, la stessa parte opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., ha dedotto come “le somme relative all'attività di psicologa (canoni e pagamento ordine) non fossero prestiti a ma investimenti utili alla coppia per svolgere diverse attività lavorative comuni, culminate Pt_1 anche nell'utilizzo della sede di studio per le attività dell'associazione sportiva e culturale dilettantistica
Famigliando in cui entrambi avevano un ruolo: lei psicologa dello sport e lui istruttore FIARC, UISP e ASC di tiro con l'arco, come verrà meglio declinato in atti”2. Per converso, la stessa parte, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha affermato che “l'investimento sulla carriera della partner serviva a sia perché nel progetto (poi rivelatosi fallimentare) di gestione dell'associazione culturale _1
Famigliando era necessaria la figura di una psicologa, sia perché – come meglio sarà declinato in narrativa – probabilmente esistevano mire di natura parassitaria relative alla costruzione di una professione remunerativa da parte di 3. Pt_1
La configurazione delle spese fatte dal come un “investimento” sulla carriera _1 dell'opponente contraddice di per sé l'intento meramente liberale da parte dell'opposto, atteso che il concetto stesso di “investimento” sottende una spesa attuale finalizzata ad un vantaggio futuro, che evidentemente presuppone il rimborso della somma investita unitamente ad altri eventuali vantaggi, quale, nella specie, l'attesa maggiore capacità reddituale acquisita dall'opponente.
In secondo luogo, la tesi dell'esclusiva finalità contributiva dell'opposto trova contraddizione nella stessa condotta dell'opponente, che ha in più occasioni rimborsato somme all'opposto.
Tali rimborsi sono stati dedotti sia dall'opposto nel ricorso monitorio, sia dalla stessa opponente nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale la parte ha dato atto di avere eseguito molteplici versamenti a saldo.
Una tale condotta contraddice la tesi dell'opponente, posto che il versamento di somme dalla al è del tutto incoerente con la prospettata volontà di quest'ultimo di eseguire Pt_1 _1
i pagamenti e i versamenti con l'unico ed esclusivo fine di contribuire alla gestione familiare, senza pretesa di rimborso.
Da un lato, la finalità di rimborso si evince dalla stessa giustificazione dei pagamenti disposti dalla laddove i bonifici del 22/10/2014 di € 1.000,00, del 11/04/2017 di € 150,00, Pt_1 del 08/05/2017 di € 150,00 e del 11/07/2017 di € 150,00 recano esplicitamente tale causale.
Dall'altro lato, appare assai significativo che i versamenti effettuati dall'opponente, come dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., siano avvenuti anche nelle annualità 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, allorquando tra le parti vi era una effettiva disparità reddituale. Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dall'opponente in sede di atto introduttivo e dall'opposto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. si evince che, per l'anno d'imposta 2011, il presentava un reddito annuo lordo di € 41.530,00 e la un reddito annuo lordo _1 Pt_1 di € 7.094,00, per l'anno 2012, a fronte di un reddito annuo lordo del pari a € 42.246,25, _1 la presentava un reddito di € 1.849,00, per l'anno 2013, a fronte di un reddito annuo Pt_1 lordo del pari a € 30.301,19, la presentava un reddito di € 847,00, per l'anno _1 Pt_1
2014, a fronte di un reddito annuo lordo del pari a € 30.301,19, la presentava _1 Pt_1 un reddito di € 2.579,00, e infine per l'anno 2015, a fronte di un reddito annuo lordo del _1 pari a € 12.920,81, la presentava un reddito di € 552,004. Pt_1
Il fatto che i rimborsi siano avvenuti anche nei periodi di minore capacità reddituale della contraddice la dedotta assenza di un patto di restituzione, evidenziando invece la Pt_1 volontà dell'opponente di restituire il denaro nonostante l'inferiorità del suo reddito.
In terzo luogo, la finalità liberale dei versamenti operati dal in favore della _1 Pt_1 risulta manifestamente contraddetta dalle causali dei bonifici eseguiti dall'opposto. 4 Cfr. doc. 3 di parte opponente e doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta 5 Infatti, mentre il bonifico del 10/09/2012 di € 250,00 non reca alcuna causale descrittiva, quello del 24/12/2012 di € 6.600,00 reca quale causale “salvadanaio”, che costituisce senza dubbio una finalità estranea alla contribuzione per le necessità familiari.
La tesi dell'opponente, secondo cui tali somme sarebbero state versate in ragione della sua disparità reddituale, non è in alcun modo condivisibile, atteso che, se da un lato la convivenza more uxorio presuppone la contribuzione di ciascuno dei conviventi alla vita familiare, dall'altro lato non configura affatto un diritto del convivente economicamente debole a ricevere, in costanza di convivenza, una elargizione diretta di somme da parte del convivente economicamente più forte, in guisa di assegno di mantenimento.
Invero, in relazione al bonifico di € 12.000,00 eseguito dal in favore della _1 Pt_1
l'opponente, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha affermato che “In concomitanza con il versamento della liquidazione legata al licenziamento (2014. Si evince dagli estratti) _1 confessava a l'esistenza di debiti con IT mai resi noti, nell'ordine di oltre quindicimila euro: nel Pt_1
2014 trasferiva quindi Euro 12.000,00 (dodicimila//00) sul conto di per evitare pignoramenti”5. Pt_1
Una tale affermazione costituisce una implicita confessione dell'assenza di finalità contributiva di detto versamento, laddove la stessa parte opponente lo imputa al tentativo del di _1 sottrarre risorse all'esecuzione forzata e non invece alla contribuzione familiare.
Tali elementi fattuali, complessivamente considerati, sono univocamente convergenti nella dimostrazione della sussistenza di un accordo per la restituzione delle somme tra i conviventi, non trovando adeguata spiegazione nella volontà liberale prospettata dall'opponente.
All'esito delle allegazioni e delle prove documentali offerte dalle parti nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in cui sono state radicalmente modificate le difese svolte negli atti introduttivi, deve ritenersi raggiunta la prova, ai sensi dell'art. 2729 c.c., del titolo invocato da parte attrice per la restituzione delle somme.
Conseguentemente, essendo fondata l'allegazione di un accordo restitutorio, l'eccezione ex art. 2034 c.c. non può trovare accoglimento, essendo questa valutabile unicamente in assenza di un titolo contrattuale e di una diversa causa giustificativa dei trasferimenti (cfr. Cass. Civ., n.
8829/2023, cit.).
Ciò posto, occorre esaminare le singole voci di credito alla luce delle nuove allegazioni e delle prove offerte dalle parti nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
3.1. Spese per l'attività professionale 5 Cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 6 La prima e la terza voce di credito dedotte dall'opponente, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica, riguardano le spese relative all'attività professionale dell'opponente, che l'opposto ha dedotto in € 3.860,25 per “affitto, spese mobilio e varie dello studio”, nonché in € 5.618,04 per tasse e iscrizione all'Ordine degli Psicologi.
L'opponente, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto che tali spese sarebbero state sostenute per consentire l'avviamento della sua attività professionale, in guisa di investimento per una futura contribuzione alla gestione familiare, come tali irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c.
Si è detto sopra, tuttavia, che tale eccezione deve ritenersi infondata, alla luce dell'accertamento, ancorché in via presuntiva ex art. 2729 c.c., di un accordo restitutorio tra le parti.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente ha poi dedotto che le spese per lo studio professionale sarebbero state sostenute dal nel proprio interesse, sia in _1 quanto nel medesimo locale aveva sede l'associazione “Famigliando” di cui l'opposto era legale rappresentante, sia in quanto per tale associazione era necessaria la figura professionale di psicologa, quale era l'opponente. Non solo: nella medesima memoria l'opponente ha dedotto, per la prima volta, che tali debiti sarebbero stati saldati dalla mediante versamenti Pt_1 diretti al _1
Sul piano processuale, tali difese, ancorché costituenti nuove allegazioni, sono fondate, trattandosi non di eccezioni in senso stretto bensì di mere difese, risolvendosi nella negazione di un fatto affermato dall'attore (cfr. Cass. Civ., n. 8525/2020).
Sul piano di merito, tali difese sono parzialmente fondate.
Innanzitutto, va esaminata la questione della condivisione dei locali con l'associazione presieduta dall'opposto.
Dalla documentazione depositata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. si evince che, al medesimo indirizzo di Via Premuda n. 28 in Reggio Emilia, in cui l'opponente aveva il proprio studio professionale, aveva sede anche l'associazione “Famigliando”, di cui l'opposto era legale rappresentante, come si evince dal relativo statuto6.
L'opposto, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., non ha offerto alcuna prova contraria circa l'identità dell'indirizzo, né ha contestato l'allegazione secondo cui tale identità di indirizzo era funzionale all'esplicazione dell'attività professionale della nell'ambito Pt_1 dell'associazione, che aveva ad oggetto la divulgazione di “buone pratiche psicosociali” e dunque si avvaleva delle competenze della Non risulta neppure prodotto il contratto Pt_1 6 Cfr. doc. 13 di parte opponente 7 scritto di locazione da cui evincere il fatto che il contratto fosse stato stipulato dalla Pt_1 anziché dall'associazione.
Il dato è dirimente, atteso che, ai sensi dell'art. 38 c.c., delle obbligazioni dell'associazione rispondono, oltre al fondo comune, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, e dunque nella specie il medesimo che dell'associazione era legale _1 rappresentante.
Ne deriva che, in assenza di tali elementi, non può dirsi raggiunta la prova in ordine al pagamento da parte del di un debito altrui. Vanno quindi escluse dalla restituzione le _1 somme pagate in relazione allo studio professionale dell'opponente.
Quanto alle spese per l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, va esaminata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., secondo cui ella avrebbe restituito all'opposto somme per complessivi € 7.825,00.
L'eccezione deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti
(cfr. Cass. Civ., n. 41474/2021; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 3155/2025).
Tale eccezione è fondata.
I pagamenti dedotti dall'opponente a pag.
9-10 della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. trovano riscontro negli estratti conto prodotti dalla parte opposta, salvo che i pagamenti di € 600,00 del 13/10/2014, di € 210,00 del 05/06/2015, di € 45,00 del 18/06/2015, di €
120,00 del 25/04/2016, che non risultano annotati nei medesimi estratti conto. Invece, il pagamento € 150,00 del 10/04/2017 risulta già considerato dall'opposto nel proprio ricorso monitorio e quindi già imputato a deconto della pretesa.
Non vi è invece alcuna prova del pagamento di € 1.840,00 in data 08/06/2015 e di € 386,60 in data 27/10/2015, non essendo stati prodotti gli estratti del conto corrente dell'opponente e non essendo emersa la circostanza dall'interrogatorio formale dell'opposto.
Né vi è prova del pagamento di € 8.100,00, pure dedotto dall'opponente in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Infatti, la parte si è limitata ad affermare che “sempre esaminando la documentazione bancaria, esistono versamenti relativi all'alloggio per Euro 8.100,00 (ottomilacento//00), per lo più relativi alle spese condominiali”7: una tale affermazione è del tutto generica, in quanto non 7 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 8 vengono dettagliati, a differenza dei pagamenti sopra considerati, i singoli versamenti che si assumono effettuati a saldo di tali spese. Se da un lato è possibile valutare d'ufficio un fatto
(nella specie: l'efficacia estintiva di un atto di pagamento) che comunque emerge da un'allegazione specifica di un accadimento storico, dall'altro non è possibile, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., procedere d'ufficio alla ricerca di fatti non compiutamente allegati dalla parte (cfr.
Cass. Civ., n. 4392/2000).
Ne deriva che le somme restituite dall'opponente all'opposto, che questo non ha considerato nella propria pretesa, risultano pari a € 6.700,00.
Conseguentemente, essendo risultata infondata, all'esito delle allegazioni e delle produzioni fatte nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la pretesa di restituzione di € 3.860,25 per lo studio professionale ed essendo per il resto risultata già interamente estinta la pretesa di restituzione di € 5.618,04 per tasse e iscrizione all'Ordine degli Psicologi, avendo la Pt_1 già restituito la somma di € 6.700,00, l'opposizione sul punto deve essere accolta, con rigetto della domanda in parte qua.
3.2. Prestiti diretti
La seconda voce di credito dedotta dall'opposto riguarda la somma di € 18.852,25, che questi avrebbe versato all'opponente con tre bonifici rispettivamente del 10/09/2012 di € 250,00, del
24/12/2012 di € 6.600,00, del 02/03/2015 di € 12.000,00, con le relative commissioni bancarie.
L'opponente ha dedotto che tali esborsi rappresenterebbero “il contributo al buon andamento del nucleo famigliare secondo risorse, speso nell'arco di quasi sei anni (sono circa tremila euro all'anno: in relazione alla disparità reddituale è praticamente un minimo sindacale)”8.
Come detto sopra, tale eccezione non è fondata, poiché è emersa l'esistenza, ancorché in via indiziaria ai sensi dell'art. 2729 c.c., di un accordo per la restituzione delle somme.
Occorre tuttavia considerare, nell'ambito di tale pretesa, l'efficacia estintiva dei rimborsi operati dalla sopra considerati. Pt_1
In particolare, poiché è stato eccepito il pagamento di € 6.700,00 e poiché di tale importo la quota di € 5.618,04 va imputata alle spese relative all'ordine professionale, residuano € 1.081,96 da imputare a tale voce di credito, la cui misura residua è quindi pari a € 17.770,29.
3.3. Acquisto dell'auto 8 Cfr. pag.
4-5 dell'opposizione 9 La quarta voce di credito invocata dall'opposto ha ad oggetto la restituzione di € 15.350,01, quale somma pagata per l'acquisto dell'autovettura Peugeot targata EX850TW in data
13/01/2015.
Nel proprio atto introduttivo, l'opponente ha dedotto di essere intestataria del veicolo, che tuttavia era condotto da entrambi i conviventi e utilizzato quale mezzo di famiglia. Sennonché, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha per la prima volta dedotto che l'auto non sarebbe stata intestata a lei sola, ma ad entrambi i conviventi, producendo la relativa documentazione a supporto.
Una tale allegazione deve ritenersi ammissibile, costituendo, anche in tal caso, non un'eccezione in senso stretto bensì una mera difesa, concretandosi nella negazione di un fatto affermato dall'attore.
Invero, dalla documentazione depositata dall'opponente in occasione della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e in particolare dal libretto di circolazione prodotto sub doc. 12, si evince che, a decorrere dal 14/01/2015, l'auto è stata in proprietà di entrambi i conviventi, e dunque anche del _1
Alla luce di tali nuove difese e della prova documentale offerta, deve ritenersi infondata l'affermazione dell'opposto secondo cui egli avrebbe pagato un debito della sola per Pt_1
l'evidente ragione che egli, con il pagamento del 13/01/2015, aveva acquistato un bene anche proprio. Né hanno rilievo le argomentazioni dell'opposto secondo cui il mezzo sarebbe stato utilizzato dalla sola atteso che il veicolo era comunque cointestato e, dunque, nella Pt_1 titolarità anche del che avrebbe potuto quindi esercitare sul mezzo i poteri del _1 proprietario.
La domanda di restituzione va quindi esaminata con riferimento al 50% della somma pagata, e dunque alla somma di € 7.675,00, astrattamente corrispondente alla quota di proprietà della
Pt_1
Rispetto a tali somme, a fronte dell'accertata esistenza di un patto restitutorio, va rigettata l'eccezione di irripetibilità ex art. 2034 c.c.
Per contro, non può essere considerata a scomputo della pretesa restitutoria la liquidazione di €
4.500,00 da parte di in quanto tale pagamento deve intendersi riferito Persona_1 all'acquisto, da parte della della quota di proprietà del e non invece quale Pt_1 _1 restituzione della somma originariamente spesa dal per pagare la quota acquistata dalla _1
Pt_1
10 L'opposizione sul punto va quindi rigettata, sussistendo il credito restitutorio nella minor somma € 7.675,00.
3.4. Canoni di locazione dell'abitazione familiare
L'opposto ha infine chiesto in restituzione la somma di € 14.731,00, quale importo pari al 50% di quanto pagato dal medesimo a titolo di canone di locazione per l'abitazione familiare.
L'opponente, come detto, non ha contestato in punto di fatto l'effettivo pagamento del canone da parte del eccependone piuttosto l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c. _1
Sennonché, alla luce di quanto emerso a fronte delle nuove allegazioni in fatto e delle prove offerte dalle parti nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., tale eccezione deve ritenersi infondata, essendo emersa l'esistenza di un accordo restitutorio in base agli elementi di fatto sopra considerati.
L'opposizione sul punto va pertanto rigettata.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei limiti sopra esposti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente alla restituzione delle somme per il minore importo di € 40.176,29, pari alla sommatoria di € 17.770,29 per prestiti diretti, € 7.675,00 per l'acquisto dell'auto ed € 14.731,00 per i canoni di locazione. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposto, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposto come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito
11 totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'accoglimento di una parte della domanda di restituzione, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nei limiti della metà.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 9/2022 R.G. 4491/2021 e condanna Parte_1
alla restituzione, in favore di di € 40.176,29 oltre interessi legali
[...] _1 dalla domanda al saldo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 406,50 per esborsi della fase monitoria;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Francesca Ortolani, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Perugia.
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opponente 3 Cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente 4