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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9007/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, , , e , rappresentate e difese dagli avv. Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
RANZATO SERGIO, ZAMPIERI NICOLA e RELA ALBERTO, presso questi ultimi due elettivamente domiciliate, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attori
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE,
e
Controparte_2
, in persona del tempore,
[...] CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in
Venezia, Piazza San Marco, n. 63
Convenuti
in punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie CONCLUSIONI
Per le attrici:
“1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “ ”, in ordine al fatto CP_2
illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal Parte_5
23/9/1943 al 8/5/1945, condannarsi la , quale Controparte_1
successore del cd. “ ”, al risarcimento del danno cagionato al defunto CP_2 Parte_5
quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 139.841,26, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315
C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza,
oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento
2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. Controparte_1
la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de cuius Parte_5
Parte_5
Contr 3) In via subordinata condannarsi il , anche in via solidale con la Controparte_1
a corrispondere agli eredi del Sig. la somma risultante dovuta a titolo di
[...] Parte_5
risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 23/9/1943 al 8/5/1945 Parte_5
4) In ogni caso, spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte convenuta:
“1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n.
4 cpc;
2. In via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del;
Controparte_2
3. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , CP_1 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente,
Cont ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale Controparte_2
titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
5. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , e in qualità di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
eredi di , convenivano in giudizio la RE Federale Tedesca, in persona Parte_5
dell'Ambasciatore pro tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, deportato, Parte_5
internato in un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 147.768,74 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponevano gli attori che il loro padre , nato a [...] il [...], Parte_5
nel settembre 1943 era in servizio come militare presso Roma;
in data 23.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove era stato internato a Funstenberg nel campo di concentramento, CP_1 denominato III B, per essere lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, identificato con un numero di matricola e ridotto di stato di schiavitù, era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate;
che in seguito all'istituzione della RE sociale italiana gli era stata offerta la possibilità allo stesso di tornare in Italia, prestando servizio tra fila dell'RSI; che, in riposta al rifiuto del i soldati tedeschi, nel chiaro intento di fiaccarne la sua personalità, avevano iniziato a Pt_5
sottoporlo a condizioni di vita e di lavoro ancor più disumane, costringendolo a patire maltrattamenti di ogni tipo;
che, liberato il campo dagli alleati nel maggio 1945, il aveva fatto ritorno in Pt_5
Italia; che, infine, era deceduto a Vicenza il 13.09.1999 lasciando quali eredi gli odierni attori.
Nonostante la regolarità della notificazione, la RE Federale Tedesca era rimasta contumace,
mentre il , era intervenuto con l'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Venezia in data 01.06.2023, eccependo in via preliminare innanzitutto la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 c.p.c., l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della RE Tedesca, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza 29.06.2023 il Giudice, considerate le numerose eccezioni sollevate da parte convenuta, rinviava il procedimento al 19.10.2023 assegnando agli attori termine per la replica,
ed in seguito con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta,
assegnava i termini per le memorie di cui all'art 183 c. 6 c.p.c. Successivamente, nelle more del procedimento il fascicolo passava a nuovo magistrato che a seguito dell'udienza del 27.06.2024, con ordinanza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, con decreto del
14.03.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Deve necessariamente essere ripercorsa la vicenda storica che avuto come protagonisti gli internati militari italiani al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione.
Vengono innanzi tutto definititi come tali coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e le forze alleate (8.9.1943), non accettarono di mettersi agli ordini delle forze di occupazione tedesche e furono quindi deportati come “internati” in campi di lavoro forzato nell'industria degli armamenti, mineraria ed edilizia, senza il rispetto delle garanzie riservate dalle convenzioni internazionali ai prigionieri di guerra.
A seguito della pronuncia delle S.U. n. 5044/04 (c.d. sentenza Ferrini), in un caso in cui era stata proposta un'azione nei confronti della in cui era stata chiesta la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato in per essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore “forzato”, fu per la prima CP_1
volta affermato il principio, partendo dall'assunto che detto comportamento doveva essere qualificato come “crimine di guerra”, che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il
valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di
altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana
uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione
civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente
riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei
confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato
straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non
potendo essere invocata la presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da
configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in
quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli
interessi delle singole comunità statali”. La Corte di cassazione concludeva pertanto che: “Sussiste
pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti
della RE , dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a Controparte_1 seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda Guerra mondiale e deportato in
per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche”. CP_1
Tuttavia la Corte Internazionale di Giustizia, adita dallo Stato Tedesco per contestare la legittimità
delle azioni intraprese nei suoi confronti in applicazione del principio sopra enunciato, con la sentenza del 3.2.2012 affermava affermato che: “il diritto internazionale consuetudinario continua a
richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul
territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di
un conflitto armato con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale
dell'illecito extracontrattuale”, e che quindi: “la RE AN ha violato il suo obbligo di
rispettare l'immunità di cui la RE Federale di Germania gode ai sensi del diritto
internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni
del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”,
rappresentando la necessità per lo Stato italiano di: “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione
appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle
di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la RE Federale di Germania gode
in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento
(ordinanza n. 4284/2013 e S.U. n. 1136/2014) ed ha negato la giurisdizione italiana in relazione alle domande risarcitorie promossa nei confronti della RE di Germania con riguardo ad CP_1
attività iure imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità,
dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio dell'immunità
giurisdizionale degli Stati.
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del
22.10.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14.1.2013 n. 5
(Adesione della RE AN alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge 17.8.1957 n. 848 (Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del
3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur
dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale principio è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20442 del 7.7.2020, in cui ha riconosciuto: “la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a
fronte di “delicta imperii”, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”
tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente
recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza"
degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in
violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso
della sovranità statuale”.
In questo quadro giurisprudenziale, a fronte di un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia Internazionale
da parte dello Stato tedesco conseguente alle numerose pronunce di condanna emesse dai giudici italiani e delle problematiche sorte in sede di esecuzione, anche sul suolo tedesco, di alcune di esse, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti
dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della RE AN e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della RE Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, CP_2
assicurando continuità all'Accordo tra la RE italiana e la RE di Germania CP_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della RE 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_2
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla RE italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della RE 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
L'esegesi di questo articolo risulta determinante al fine di comprendere se esso abbia definitivamente fatto venir meno la giurisdizione del giudice italiano, superando l'evoluzione giurisprudenziale prima esposta, ed operando una successione, dal lato passivo dell'obbligazione, tra Stato tedesco con quello italiano, o se, come ritiene questo giudice, essa abbia solo inteso regolare alcuni aspetti del giudizio di merito e, soprattutto, risolvere la questione della esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti dello Stato tedesco, senza tuttavia incidere sul principio dei c.d. controlimiti, operando una presa in carico da parte dello Stato italiano degli oneri risarcitori gravanti sullo Stato tedesco.
Tale interpretazione andrà compiuta alla luce di un successivo importante intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale, la pronuncia n. 159 del 2023, la quale ha ribadito che nei giudizi di cognizione trovano applicazione i principi di cui alla propria sentenza n. 238 del 2014 :
“Ove si è affermata una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre CP_2
1939 e l'8 maggio 1945. Questa Corte ha, infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al
giudice” – che questa Corte ha ripetutamente compreso fra i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto
dell'accertamento concerna il danno da crimini di guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la
giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. La richiamata norma
consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure
imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma,
Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini
contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Ha affermato questa
Corte che «[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli
artt. 2 e24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio
tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto
lesivi di diritti inviolabili», salvo poi affermare, con riguardo alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna che: “l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si
applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le
aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata
all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”.
Ciò premesso, l'esegesi dell'art. 43 sopra citato va compiuta secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi, e quindi, innanzi tutto, sulla base dal dato letterale della norma.
Ora dalla lettura del suddetto articolo si evince che esso non regola il giudizio di cognizione, se non per alcuni particolari aspetti (decadenza, prescrizione e deroga all'art. 282 c.p.c.), quanto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, dovranno trovare esecuzione le riconosciute pretese risarcitorie della vittima. Più in particolare, la norma prevede espressamente che il titolo per l'accesso al Fondo sia costituito dalle sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Ne consegue che è ancora prevista una necessaria fase di merito, in cui venga compiuto un accertamento sulla responsabilità per il crimine commesso e una successiva liquidazione del risarcimento riconosciuto a fronte della lesione del diritto perpetrata.
Il legislatore non ha previsto anche una espressa pronuncia di condanna, pur facendo riferimento all'art. 282 c.p.c., norma che potrebbe indurre a ritenere che la sentenza debba contenere anche una statuizione in tal senso;
con detto riferimento in realtà si è voluto dare applicazione a tutte le sentenze,
sia quelle pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (che quindi contenevano una condanna), che quelle successive, la nuova regola introdotta, in deroga al suddetto articolo, per cui tutte le pronunce hanno immediata efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e costituiscono titolo di accesso al Fondo. La pronuncia di accertamento, ad avviso di questo giudice, va pronunciata nei confronti dello Stato
tedesco. Infatti il legislatore ha inteso prevedere come titolo esecutivo la “sentenza passata in
giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” ed ha perciò stesso legittimato le azioni di risarcimento esercitate nei confronti dello Stato tedesco, non potendosi ipotizzare una sentenza di accertamento della responsabilità in capo al Controparte_2
, che non può in alcun modo essere il destinatario della pronuncia di merito che accerta
[...]
la commissione dei crimini contro l'umanità lamentati e, all'evidenza, compiuti dallo Stato tedesco con l'internamento dei militari italiani. Non vi è quindi alcuna “sostituzione a titolo particolare sul
lato passivo dell'obbligazione”, come afferma il , né vi potrebbe essere, se non per la fase CP_2
relativa al pagamento, come espressamente voluto dalla norma in questione.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza sopra menzionata ha definito il come ente CP_2
pagatore, ai sensi dell'art. 1272 c.c., in virtù di una espromissione ex lege a contenuto liberatorio prevista dalla norma, e tale qualifica che vale nella fase esecutiva, ma ancor più nella fase di cognizione, costituisce un'ulteriore conferma che il vero debitore non è il , ma lo Stato CP_2
tedesco, nei cui confronti va computo l'accertamento di responsabilità. Infatti, il riferimento all'istituto dell'espromissione presuppone già l'accertamento del debito (rectius della responsabilità
in capo al debitore) e comporta l'assunzione da parte del terzo, nel caso di specie il , del CP_2
debito dello Stato tedesco nei confronti del creditore, il danneggiato, non via solidale, ma con effetto liberatorio, come statuito dalla norma speciale dell'art. 43 sopra citato, attraverso l'ammissione al
Fondo.
Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione è altresì l'obbligo contenuto nell'art. 43 sopra citato, per cui gli atti introduttivi relativi a tali giudizi vanno “notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”, previsione che non avrebbe ragione ove l'unico legittimato fosse il . Trattasi all'evidenza di una litis CP_2
denuntiatio, volta a permettere al di costituirsi in giudizio onde poter svolgere le proprie CP_2
difese, nei limiti della qualità di terzo ente pagatore, come si vedrà infra. Anche l'interpretazione della norma alla luce della ratio in essa contenuta e dell'evoluzione storica precedente induce a interpretare in tal senso l'art. 43 sopra citato.
Si afferma infatti nell'incipit della legge che essa assicura: “continuità all'Accordo tra la RE
italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
RE 14 aprile 1962, n. 1263”. Si fa quindi riferimento al c.d. Accordo di Bonn tra la
RE italiana e la RE di Germania per il regolamento di alcune questioni di CP_1
carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e a cui venne data esecuzione con il DPR sopra indicato. Lo Stato tedesco versava 40 milioni di marchi allo Stato
italiano per coloro che: “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di
persecuzione del nazionalsocialismo”. L'art. 2 prevedeva che: “Il Governo italiano dichiara che
sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della RE italiana, o di persone fisiche o
giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della RE Germania o nei CP_1
confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purche' derivanti da diritti o ragioni sorti nel
periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terra' indenne la
[...]
e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra Controparte_1
pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste
suddette”. Con la legge n. 404/63 riguardante “gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, all'art. 3 limitava l'indennizzo ai soli cittadini italiani deportati nei campi di concentramento, stabilendone i criteri di determinazione. Successivamente fu emanato il
D.P.R. n. 2043/63 che all'art. 1 stabiliva: “La somma versata dal Governo della RE Federale
di Germania al Governo della RE italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di
riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di
razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si
trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma
precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti … Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in che, in seguito ad CP_1
atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero
trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti”. Risulta quindi chiaro che da tali indennizzi furono esclusi i militari italiani internati in campi di lavoro tedeschi.
Dall'art. 2 sopra citato si evince inoltre che lo Stato italiano ha inteso dare ristoro ai cittadini italiani internati nei campi di concentramento con un peculio fornito dallo Stato tedesco e in tal modo rendere indenne la RE Democratica di Germania dalle pretese svolte nei suoi confronti dai suoi cittadini a tale titolo.
L'art. 43 sopra citato riprende la ratio di detta norma solo con riguardo alla circostanza che il pagamento dei risarcimenti (non più indennizzi), viene compiuto dallo Stato italiano, mediante l'istituzione del Fondo ristori dedicato agli internati militari in campi di lavoro nazisti, estromettendo lo Stato tedesco, che non dovrà più subire esecuzioni forzate sui propri beni in Italia e all'estero, come previsto negli Accordi di Bonn. Il c.d. Fondo ristori quindi, a fronte di un titolo costituito da una sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, costituirà il peculio cui si dovrà
attingere per il pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli internati militari, di fatto impedendo qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della La distribuzione del denaro viene quindi CP_1
affidata al governo italiano quale soggetto pagatore e non certo come il soggetto nei cui confronti sia stata accertata una responsabilità, come affermato dalla Corte costituzionale. La stessa Corte infatti,
nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la legittimità della: “ tutela approntata dal Fondo
“ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione
risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento
complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti
crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)… Quindi, in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della CP_1
è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela
alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1 Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive,
[...]
o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei
confronti della RE federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità
ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il
creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure
somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari
della privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme CP_1
destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato…Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno
e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato
dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la CP_1
sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Deve quindi ritenersi che la norma in questione non abbia modificato la portata della sentenza della
Corte costituzionale del 2014, peraltro richiamata anche da tale seconda pronuncia, ed abbia in realtà
solo affermato la legittimità costituzionale della fase esecutiva della sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco come prevista dall'art. 43 sopra menzionato.
Ciò premesso, il suddetto articolo prevede espressamente che l'azione risarcitoria debba essere esercitata entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge e che essa possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
In particolare, stabilisce che l'accesso al fondo sia limitato alle azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2023), ovvero entro il termine di cui al comma 6, ovvero entro centottanta giorni dalla medesima data. Tale termine tuttavia è stato prorogato in quanto Il D.L. 29
dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre
2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che: "Al fine di consentire la concreta attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle
azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono
prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto dagli attori con atto di citazione notificato allo Stato
tedesco in data 25.10.2022 per cui l'azione risulta tempestivamente proposta.
In relazione al merito, l'attore agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal padre e da questi fatto valere iure hereditatis.
E'stato provato, sulla base della documentazione prodotta, che , nel settembre 1943 Persona_1
era in servizio come militare presso Roma e che, in data 23.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in CP_1
ove era stato internato a Funstenberg nel campo di concentramento, denominato III B, per essere lì
impiegato come forza lavoro. Era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione, malattie e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate, e sottoposto alle angherie dei soldati tedeschi. Era stato liberato nella primavera del 1945 ed aveva fatto ritorno in Italia, ove era stato posto in congedo illimitato.
Può ritenersi fatto notorio ed acclarato storicamente che i campi di lavoro tedeschi erano luoghi ove i militari furono trattati in condizioni disumane e degradanti, con maltrattamenti fisici e psicologici,
in cui i prigionieri erano costretti a lavorare sotto costante sorveglianza armata, con turni di lavoro estenuanti, senza adeguati turni di riposo, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con un alimentazione insufficiente, spesso senza riscaldamento e con un vestiario inadeguato.
Il giudice nell'esercizio di un potere discrezionale può fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alle nozioni di comune esperienza, il c.d. notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
Può quindi essere ritenuto provato che , durante il periodo di prigionia, abbia subito Parte_5
trattamenti disumani e degradanti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. con conseguente accertamento della relativa responsabilità in capo allo Stato tedesco in continuità con il regime nazista e quindi la sussistenza dei presupposti, in astratto, per una pronuncia di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, condizione per accedere al c.d. Fondo Ristori.
Contr Va tuttavia rilevato che il costituendosi quale unico rappresentante del c.d. ha CP_2
eccepito la nullità della domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c., nonché la prescrizione del diritto fatto falere.
Va rigettata l'eccezione di nullità della domanda per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto di citazione, e, in particolare sulle vicende narrate a fondamento della richiesta risarcitoria,
avendo questo giudice già precisato che le indicazioni contenute sono sufficienti a dichiarare fondato il diritto fatto valere, anche mediante il ricorso al c.d. notorio.
Quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento dovuto, va osservato che l'art. 43 sopra citato contiene un inciso, “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, da cui si evince in modo chiaro che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai militari internati non possa essere qualificato come imprescrittibile, essendo originato dalla commissione di un crimine contro l'umanità, ma sia soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Tale necessaria interpretazione è avvalorata dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 3642/24,
che soffermandosi sulla questione del dies a quo del relativo termine, ha rilevato come: “i diritti
civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque
essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito
diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte
costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, … fino alla riconsiderazione critica e limitativa
dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli
oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.”. La Corte ha poi affermato: “dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto
costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni giustiziabilità
risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio
distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto
internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu
poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta
non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014;
conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente
esercitabili … ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte
in cui fa riferimento alla morte del reo”.
Va tuttavia osservato che l'arresto della Corte, può trovare applicazione sono nei confronti di chi tale eccezione possa svolgere.
Contr Ora, il come sopra riferito è solo l'ente pagatore in virtù di una espromissione ex lege con effetto liberatorio.
Contr Il nella propria costituzione, viceversa, afferma di essere successore a titolo particolare dello
Stato tedesco e quindi di poter svolgere nei confronti del creditore tutte le eccezioni in senso lato,
anche rilevabili d'ufficio, e quelle in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
In realtà, come già sopra detto, egli è più propriamente il soggetto terzo che, ex lege, assume il debito dello Stato tedesco, e questi, secondo la regola generale di cui all'art. 1272 II comma c.c., non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma può opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore estromesso, tranne (articolo 1272 comma
III c.c.), le eccezioni personali, quelle derivanti da fatti successivi all'espromissione e le eccezioni di
Contr compensazione. Il quindi, è legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione, che risulta tempestivamente proposta e che può trovare accoglimento.
Quanto il termine di prescrizione, la Corte di cassazione, nella sentenza sopra menzionata, sembra far riferimento al termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c., così come il dato letterale dell'art. 42 sopra citato. Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, computando il termine dal dies a quo individuato dalla Corte di cassazione nella pronuncia della sentenza c.d. (2004). Per_2 Anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile l'art. 2947 III
comma c.c., in quanto il fatto lamentato è considerato dalla legge come reato, in particolare quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), che si prescrive nel termine massimo di quindici anni secondo la legge in vigore ratione temporis al momento della commissione del fatto illecito, il diritto è
comunque prescritto.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno subito da , fatto valere dagli attori, Parte_5
deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara la giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco ed accerta la responsabilità delle forze armate tedesche del per il crimine di guerra perpetrato CP_2
nei confronti di;
Persona_1
- Dichiara tuttavia prescritto il diritto al risarcimento fatto valere;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa
Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, , , e , rappresentate e difese dagli avv. Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
RANZATO SERGIO, ZAMPIERI NICOLA e RELA ALBERTO, presso questi ultimi due elettivamente domiciliate, per mandato in calce all'atto di citazione,
Attori
contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, Controparte_1
CONTUMACE,
e
Controparte_2
, in persona del tempore,
[...] CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in
Venezia, Piazza San Marco, n. 63
Convenuti
in punto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie CONCLUSIONI
Per le attrici:
“1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd “ ”, in ordine al fatto CP_2
illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal Parte_5
23/9/1943 al 8/5/1945, condannarsi la , quale Controparte_1
successore del cd. “ ”, al risarcimento del danno cagionato al defunto CP_2 Parte_5
quantificato nella somma non minore di euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 139.841,26, quanto al danno non patrimoniale (liquidato ai sensi dell'art. 315
C.P.P.), maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza,
oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento
2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. Controparte_1
la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de cuius Parte_5
Parte_5
Contr 3) In via subordinata condannarsi il , anche in via solidale con la Controparte_1
a corrispondere agli eredi del Sig. la somma risultante dovuta a titolo di
[...] Parte_5
risarcimento del danno in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 23/9/1943 al 8/5/1945 Parte_5
4) In ogni caso, spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte convenuta:
“1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n.
4 cpc;
2. In via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del;
Controparte_2
3. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , CP_1 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente,
Cont ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale Controparte_2
titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
5. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , , e in qualità di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
eredi di , convenivano in giudizio la RE Federale Tedesca, in persona Parte_5
dell'Ambasciatore pro tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, deportato, Parte_5
internato in un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda guerra mondiale, complessivamente quantificati in 147.768,74 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo.
Esponevano gli attori che il loro padre , nato a [...] il [...], Parte_5
nel settembre 1943 era in servizio come militare presso Roma;
in data 23.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove era stato internato a Funstenberg nel campo di concentramento, CP_1 denominato III B, per essere lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, identificato con un numero di matricola e ridotto di stato di schiavitù, era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate;
che in seguito all'istituzione della RE sociale italiana gli era stata offerta la possibilità allo stesso di tornare in Italia, prestando servizio tra fila dell'RSI; che, in riposta al rifiuto del i soldati tedeschi, nel chiaro intento di fiaccarne la sua personalità, avevano iniziato a Pt_5
sottoporlo a condizioni di vita e di lavoro ancor più disumane, costringendolo a patire maltrattamenti di ogni tipo;
che, liberato il campo dagli alleati nel maggio 1945, il aveva fatto ritorno in Pt_5
Italia; che, infine, era deceduto a Vicenza il 13.09.1999 lasciando quali eredi gli odierni attori.
Nonostante la regolarità della notificazione, la RE Federale Tedesca era rimasta contumace,
mentre il , era intervenuto con l'Avvocatura distrettuale dello Controparte_2
Stato di Venezia in data 01.06.2023, eccependo in via preliminare innanzitutto la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 c.p.c., l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e in subordine per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della RE Tedesca, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo nel merito il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Comparse le parti all'udienza 29.06.2023 il Giudice, considerate le numerose eccezioni sollevate da parte convenuta, rinviava il procedimento al 19.10.2023 assegnando agli attori termine per la replica,
ed in seguito con ordinanza del 30.11.2023, sciogliendo la riserva precedentemente assunta,
assegnava i termini per le memorie di cui all'art 183 c. 6 c.p.c. Successivamente, nelle more del procedimento il fascicolo passava a nuovo magistrato che a seguito dell'udienza del 27.06.2024, con ordinanza del 18.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Celebrata quest'ultima in modalità cartolare, con decreto del
14.03.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Deve necessariamente essere ripercorsa la vicenda storica che avuto come protagonisti gli internati militari italiani al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione.
Vengono innanzi tutto definititi come tali coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e le forze alleate (8.9.1943), non accettarono di mettersi agli ordini delle forze di occupazione tedesche e furono quindi deportati come “internati” in campi di lavoro forzato nell'industria degli armamenti, mineraria ed edilizia, senza il rispetto delle garanzie riservate dalle convenzioni internazionali ai prigionieri di guerra.
A seguito della pronuncia delle S.U. n. 5044/04 (c.d. sentenza Ferrini), in un caso in cui era stata proposta un'azione nei confronti della in cui era stata chiesta la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato in per essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore “forzato”, fu per la prima CP_1
volta affermato il principio, partendo dall'assunto che detto comportamento doveva essere qualificato come “crimine di guerra”, che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il
valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di
altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana
uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione
civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente
riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei
confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato
straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non
potendo essere invocata la presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da
configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in
quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli
interessi delle singole comunità statali”. La Corte di cassazione concludeva pertanto che: “Sussiste
pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti
della RE , dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a Controparte_1 seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda Guerra mondiale e deportato in
per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche”. CP_1
Tuttavia la Corte Internazionale di Giustizia, adita dallo Stato Tedesco per contestare la legittimità
delle azioni intraprese nei suoi confronti in applicazione del principio sopra enunciato, con la sentenza del 3.2.2012 affermava affermato che: “il diritto internazionale consuetudinario continua a
richiedere che ad uno Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul
territorio di uno Stato da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello Stato nel corso di
un conflitto armato con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale
dell'illecito extracontrattuale”, e che quindi: “la RE AN ha violato il suo obbligo di
rispettare l'immunità di cui la RE Federale di Germania gode ai sensi del diritto
internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni
del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”,
rappresentando la necessità per lo Stato italiano di: “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione
appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle
di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la RE Federale di Germania gode
in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento
(ordinanza n. 4284/2013 e S.U. n. 1136/2014) ed ha negato la giurisdizione italiana in relazione alle domande risarcitorie promossa nei confronti della RE di Germania con riguardo ad CP_1
attività iure imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità,
dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio dell'immunità
giurisdizionale degli Stati.
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del
22.10.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14.1.2013 n. 5
(Adesione della RE AN alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge 17.8.1957 n. 848 (Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del
3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur
dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale principio è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20442 del 7.7.2020, in cui ha riconosciuto: “la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a
fronte di “delicta imperii”, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di “ius cogens”
tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente
recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza"
degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in
violazione di norme internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso
della sovranità statuale”.
In questo quadro giurisprudenziale, a fronte di un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia Internazionale
da parte dello Stato tedesco conseguente alle numerose pronunce di condanna emesse dai giudici italiani e delle problematiche sorte in sede di esecuzione, anche sul suolo tedesco, di alcune di esse, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti
dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel
periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della RE AN e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della RE Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno
di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, CP_2
assicurando continuità all'Accordo tra la RE italiana e la RE di Germania CP_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della RE 14 aprile 1962, n. 1263, con una
dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024
al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_2
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da
sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_2
liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita
l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per
l'accesso al Fondo. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al
momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al
medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei
danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il
risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8
maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente
intrapresi sono estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da
emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi
diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla RE italiana a titolo di benefici o
indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della RE 6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le
procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese
risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro
centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti
introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna
un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
L'esegesi di questo articolo risulta determinante al fine di comprendere se esso abbia definitivamente fatto venir meno la giurisdizione del giudice italiano, superando l'evoluzione giurisprudenziale prima esposta, ed operando una successione, dal lato passivo dell'obbligazione, tra Stato tedesco con quello italiano, o se, come ritiene questo giudice, essa abbia solo inteso regolare alcuni aspetti del giudizio di merito e, soprattutto, risolvere la questione della esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti dello Stato tedesco, senza tuttavia incidere sul principio dei c.d. controlimiti, operando una presa in carico da parte dello Stato italiano degli oneri risarcitori gravanti sullo Stato tedesco.
Tale interpretazione andrà compiuta alla luce di un successivo importante intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale, la pronuncia n. 159 del 2023, la quale ha ribadito che nei giudizi di cognizione trovano applicazione i principi di cui alla propria sentenza n. 238 del 2014 :
“Ove si è affermata una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre CP_2
1939 e l'8 maggio 1945. Questa Corte ha, infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al
giudice” – che questa Corte ha ripetutamente compreso fra i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n. 18 del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto
dell'accertamento concerna il danno da crimini di guerra ed ha quindi ritenuto sussistere la
giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio di cognizione. La richiamata norma
consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure
imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma,
Cost. – quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini
contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Ha affermato questa
Corte che «[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli
artt. 2 e24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio
tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto
lesivi di diritti inviolabili», salvo poi affermare, con riguardo alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna che: “l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si
applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le
aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata
all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva”.
Ciò premesso, l'esegesi dell'art. 43 sopra citato va compiuta secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi, e quindi, innanzi tutto, sulla base dal dato letterale della norma.
Ora dalla lettura del suddetto articolo si evince che esso non regola il giudizio di cognizione, se non per alcuni particolari aspetti (decadenza, prescrizione e deroga all'art. 282 c.p.c.), quanto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, dovranno trovare esecuzione le riconosciute pretese risarcitorie della vittima. Più in particolare, la norma prevede espressamente che il titolo per l'accesso al Fondo sia costituito dalle sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Ne consegue che è ancora prevista una necessaria fase di merito, in cui venga compiuto un accertamento sulla responsabilità per il crimine commesso e una successiva liquidazione del risarcimento riconosciuto a fronte della lesione del diritto perpetrata.
Il legislatore non ha previsto anche una espressa pronuncia di condanna, pur facendo riferimento all'art. 282 c.p.c., norma che potrebbe indurre a ritenere che la sentenza debba contenere anche una statuizione in tal senso;
con detto riferimento in realtà si è voluto dare applicazione a tutte le sentenze,
sia quelle pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (che quindi contenevano una condanna), che quelle successive, la nuova regola introdotta, in deroga al suddetto articolo, per cui tutte le pronunce hanno immediata efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e costituiscono titolo di accesso al Fondo. La pronuncia di accertamento, ad avviso di questo giudice, va pronunciata nei confronti dello Stato
tedesco. Infatti il legislatore ha inteso prevedere come titolo esecutivo la “sentenza passata in
giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni” ed ha perciò stesso legittimato le azioni di risarcimento esercitate nei confronti dello Stato tedesco, non potendosi ipotizzare una sentenza di accertamento della responsabilità in capo al Controparte_2
, che non può in alcun modo essere il destinatario della pronuncia di merito che accerta
[...]
la commissione dei crimini contro l'umanità lamentati e, all'evidenza, compiuti dallo Stato tedesco con l'internamento dei militari italiani. Non vi è quindi alcuna “sostituzione a titolo particolare sul
lato passivo dell'obbligazione”, come afferma il , né vi potrebbe essere, se non per la fase CP_2
relativa al pagamento, come espressamente voluto dalla norma in questione.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza sopra menzionata ha definito il come ente CP_2
pagatore, ai sensi dell'art. 1272 c.c., in virtù di una espromissione ex lege a contenuto liberatorio prevista dalla norma, e tale qualifica che vale nella fase esecutiva, ma ancor più nella fase di cognizione, costituisce un'ulteriore conferma che il vero debitore non è il , ma lo Stato CP_2
tedesco, nei cui confronti va computo l'accertamento di responsabilità. Infatti, il riferimento all'istituto dell'espromissione presuppone già l'accertamento del debito (rectius della responsabilità
in capo al debitore) e comporta l'assunzione da parte del terzo, nel caso di specie il , del CP_2
debito dello Stato tedesco nei confronti del creditore, il danneggiato, non via solidale, ma con effetto liberatorio, come statuito dalla norma speciale dell'art. 43 sopra citato, attraverso l'ammissione al
Fondo.
Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione è altresì l'obbligo contenuto nell'art. 43 sopra citato, per cui gli atti introduttivi relativi a tali giudizi vanno “notificati presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile”, previsione che non avrebbe ragione ove l'unico legittimato fosse il . Trattasi all'evidenza di una litis CP_2
denuntiatio, volta a permettere al di costituirsi in giudizio onde poter svolgere le proprie CP_2
difese, nei limiti della qualità di terzo ente pagatore, come si vedrà infra. Anche l'interpretazione della norma alla luce della ratio in essa contenuta e dell'evoluzione storica precedente induce a interpretare in tal senso l'art. 43 sopra citato.
Si afferma infatti nell'incipit della legge che essa assicura: “continuità all'Accordo tra la RE
italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
RE 14 aprile 1962, n. 1263”. Si fa quindi riferimento al c.d. Accordo di Bonn tra la
RE italiana e la RE di Germania per il regolamento di alcune questioni di CP_1
carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e a cui venne data esecuzione con il DPR sopra indicato. Lo Stato tedesco versava 40 milioni di marchi allo Stato
italiano per coloro che: “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di
persecuzione del nazionalsocialismo”. L'art. 2 prevedeva che: “Il Governo italiano dichiara che
sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della RE italiana, o di persone fisiche o
giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della RE Germania o nei CP_1
confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purche' derivanti da diritti o ragioni sorti nel
periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terra' indenne la
[...]
e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra Controparte_1
pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste
suddette”. Con la legge n. 404/63 riguardante “gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, all'art. 3 limitava l'indennizzo ai soli cittadini italiani deportati nei campi di concentramento, stabilendone i criteri di determinazione. Successivamente fu emanato il
D.P.R. n. 2043/63 che all'art. 1 stabiliva: “La somma versata dal Governo della RE Federale
di Germania al Governo della RE italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di
riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di
razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si
trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma
precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti … Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in che, in seguito ad CP_1
atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero
trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti”. Risulta quindi chiaro che da tali indennizzi furono esclusi i militari italiani internati in campi di lavoro tedeschi.
Dall'art. 2 sopra citato si evince inoltre che lo Stato italiano ha inteso dare ristoro ai cittadini italiani internati nei campi di concentramento con un peculio fornito dallo Stato tedesco e in tal modo rendere indenne la RE Democratica di Germania dalle pretese svolte nei suoi confronti dai suoi cittadini a tale titolo.
L'art. 43 sopra citato riprende la ratio di detta norma solo con riguardo alla circostanza che il pagamento dei risarcimenti (non più indennizzi), viene compiuto dallo Stato italiano, mediante l'istituzione del Fondo ristori dedicato agli internati militari in campi di lavoro nazisti, estromettendo lo Stato tedesco, che non dovrà più subire esecuzioni forzate sui propri beni in Italia e all'estero, come previsto negli Accordi di Bonn. Il c.d. Fondo ristori quindi, a fronte di un titolo costituito da una sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, costituirà il peculio cui si dovrà
attingere per il pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli internati militari, di fatto impedendo qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della La distribuzione del denaro viene quindi CP_1
affidata al governo italiano quale soggetto pagatore e non certo come il soggetto nei cui confronti sia stata accertata una responsabilità, come affermato dalla Corte costituzionale. La stessa Corte infatti,
nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la legittimità della: “ tutela approntata dal Fondo
“ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione
risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento
complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti
crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)… Quindi, in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della CP_1
è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela
alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1 Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive,
[...]
o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei
confronti della RE federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità
ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il
creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure
somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari
della privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme CP_1
destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato…Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno
e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato
dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la CP_1
sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici)”.
Deve quindi ritenersi che la norma in questione non abbia modificato la portata della sentenza della
Corte costituzionale del 2014, peraltro richiamata anche da tale seconda pronuncia, ed abbia in realtà
solo affermato la legittimità costituzionale della fase esecutiva della sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco come prevista dall'art. 43 sopra menzionato.
Ciò premesso, il suddetto articolo prevede espressamente che l'azione risarcitoria debba essere esercitata entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge e che essa possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
In particolare, stabilisce che l'accesso al fondo sia limitato alle azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2023), ovvero entro il termine di cui al comma 6, ovvero entro centottanta giorni dalla medesima data. Tale termine tuttavia è stato prorogato in quanto Il D.L. 29
dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre
2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che: "Al fine di consentire la concreta attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle
azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono
prorogati sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto dagli attori con atto di citazione notificato allo Stato
tedesco in data 25.10.2022 per cui l'azione risulta tempestivamente proposta.
In relazione al merito, l'attore agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal padre e da questi fatto valere iure hereditatis.
E'stato provato, sulla base della documentazione prodotta, che , nel settembre 1943 Persona_1
era in servizio come militare presso Roma e che, in data 23.09.1943, in seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in CP_1
ove era stato internato a Funstenberg nel campo di concentramento, denominato III B, per essere lì
impiegato come forza lavoro. Era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione, malattie e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate, e sottoposto alle angherie dei soldati tedeschi. Era stato liberato nella primavera del 1945 ed aveva fatto ritorno in Italia, ove era stato posto in congedo illimitato.
Può ritenersi fatto notorio ed acclarato storicamente che i campi di lavoro tedeschi erano luoghi ove i militari furono trattati in condizioni disumane e degradanti, con maltrattamenti fisici e psicologici,
in cui i prigionieri erano costretti a lavorare sotto costante sorveglianza armata, con turni di lavoro estenuanti, senza adeguati turni di riposo, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con un alimentazione insufficiente, spesso senza riscaldamento e con un vestiario inadeguato.
Il giudice nell'esercizio di un potere discrezionale può fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alle nozioni di comune esperienza, il c.d. notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
Può quindi essere ritenuto provato che , durante il periodo di prigionia, abbia subito Parte_5
trattamenti disumani e degradanti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. con conseguente accertamento della relativa responsabilità in capo allo Stato tedesco in continuità con il regime nazista e quindi la sussistenza dei presupposti, in astratto, per una pronuncia di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, condizione per accedere al c.d. Fondo Ristori.
Contr Va tuttavia rilevato che il costituendosi quale unico rappresentante del c.d. ha CP_2
eccepito la nullità della domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c., nonché la prescrizione del diritto fatto falere.
Va rigettata l'eccezione di nullità della domanda per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto di citazione, e, in particolare sulle vicende narrate a fondamento della richiesta risarcitoria,
avendo questo giudice già precisato che le indicazioni contenute sono sufficienti a dichiarare fondato il diritto fatto valere, anche mediante il ricorso al c.d. notorio.
Quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento dovuto, va osservato che l'art. 43 sopra citato contiene un inciso, “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, da cui si evince in modo chiaro che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai militari internati non possa essere qualificato come imprescrittibile, essendo originato dalla commissione di un crimine contro l'umanità, ma sia soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Tale necessaria interpretazione è avvalorata dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 3642/24,
che soffermandosi sulla questione del dies a quo del relativo termine, ha rilevato come: “i diritti
civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque
essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito
diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte
costituzionale nell'arresto n. 238 del 2014, … fino alla riconsiderazione critica e limitativa
dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli
oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.”. La Corte ha poi affermato: “dunque, secondo il “diritto vivente”, sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto
costituzionale nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni giustiziabilità
risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso le distanze da quella conclusione proprio
distinguendo la conduzione delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della differente norma di diritto
internazionale, integrante un'eccezione da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu
poi negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con statuizione a sua volta ritenuta
non recepibile né recepita dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014;
conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente
esercitabili … ciò anche assumendo l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte
in cui fa riferimento alla morte del reo”.
Va tuttavia osservato che l'arresto della Corte, può trovare applicazione sono nei confronti di chi tale eccezione possa svolgere.
Contr Ora, il come sopra riferito è solo l'ente pagatore in virtù di una espromissione ex lege con effetto liberatorio.
Contr Il nella propria costituzione, viceversa, afferma di essere successore a titolo particolare dello
Stato tedesco e quindi di poter svolgere nei confronti del creditore tutte le eccezioni in senso lato,
anche rilevabili d'ufficio, e quelle in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
In realtà, come già sopra detto, egli è più propriamente il soggetto terzo che, ex lege, assume il debito dello Stato tedesco, e questi, secondo la regola generale di cui all'art. 1272 II comma c.c., non può
opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma può opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore estromesso, tranne (articolo 1272 comma
III c.c.), le eccezioni personali, quelle derivanti da fatti successivi all'espromissione e le eccezioni di
Contr compensazione. Il quindi, è legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione, che risulta tempestivamente proposta e che può trovare accoglimento.
Quanto il termine di prescrizione, la Corte di cassazione, nella sentenza sopra menzionata, sembra far riferimento al termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c., così come il dato letterale dell'art. 42 sopra citato. Ne consegue che, in assenza di atti interruttivi, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, computando il termine dal dies a quo individuato dalla Corte di cassazione nella pronuncia della sentenza c.d. (2004). Per_2 Anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile l'art. 2947 III
comma c.c., in quanto il fatto lamentato è considerato dalla legge come reato, in particolare quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), che si prescrive nel termine massimo di quindici anni secondo la legge in vigore ratione temporis al momento della commissione del fatto illecito, il diritto è
comunque prescritto.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno subito da , fatto valere dagli attori, Parte_5
deve essere dichiarato prescritto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara la giurisdizione di questo giudice nei confronti dello Stato tedesco ed accerta la responsabilità delle forze armate tedesche del per il crimine di guerra perpetrato CP_2
nei confronti di;
Persona_1
- Dichiara tuttavia prescritto il diritto al risarcimento fatto valere;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero