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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice
Francesca BALLORE Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 7398/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 27/12/24 da
, quale curatore speciale delle minori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 con avv. G. PATRASSI LEOPARDI
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con avv.ti P. FIORE, M. GIROLA, V. PONTILLO
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: dichiarazione maternità e aggiunta cognome.
Conclusioni della ricorrente:
Codesto Ill.mo Giudice in accoglimento del predetto ricorso, Voglia, ai sensi degli art. 269 e 273 c.c., con provvedimento immediatamente efficace,
1) riconoscere e dichiarare che la signora nata a [...] il 1° agosto 1962, C.F. Controparte_2
e deceduta a Monfalcone il 19 maggio 2024, è genitrice delle minorenni C.F._1 Per_1
(CF. ), nata a [...] il [...], e (CF.
[...] C.F._2 Persona_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti a [...]
n. 31,
pagina 1 di 15 e per gli effetti
2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità disponendo che al cognome venga aggiunto, Per_1 per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti e Pt_1 Controparte_3 [...]
un tanto ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c.. CP_4
Conclusioni della resistente:
Voglia il l'Illustrissimo Tribunale adito Per_ accogliere integralmente le domande svolte da e nel ricorso per il riconoscimento della Persona_2 genitorialità di e qui si riportano: Controparte_2
Voglia il Tribunale di Trieste, ai sensi degli art. 269 e 273 c.c., con provvedimento immediatamente efficace, 1) riconoscere e dichiarare che la signora nata a [...] il 1° agosto 1962, C.F. Controparte_2
e deceduta a Monfalcone il 19 maggio 2024, è genitrice delle minorenni C.F._1 Per_1
(CF. ), nata a [...] il [...], e (CF.
[...] C.F._2 Persona_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti a [...]
n. 31, e per gli effetti, 2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità disponendo che al cognome venga Per_1 aggiunto, per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti e Pt_1 Controparte_3
un tanto ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c. Controparte_4
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso ex artt. 269 e 273 c.c. e 473 bis 12 c.p.c., , nominato dal Tribunale di Trieste con Parte_1 decreto dd. 12 novembre 2024 curatore speciale delle minori nata a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe, Persona_2 esponendo quanto segue:
- La signora è stata convivente per quasi vent'anni, e moglie, nell'ultimo anno e mezzo, della Controparte_1 signora , nata a [...] il 1° agosto 1962…si sono conosciute nel 2003 frequentando entrambe Controparte_2 il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Firenze…Tre anni più tardi, nel 2006, iniziava tra loro una relazione sentimentale. All'epoca la signora viveva a Trieste, in un appartamento Controparte_1 in comodato in via San Michele;
mentre la signora viveva in una casa di sua proprietà, sempre a Trieste, Pt_1 in via Frausin n. 17. Nei primi anni di vita insieme, le due signore hanno mantenuto le proprie abitazioni, coabitando ora dall'una, e ora dall'altra. Erano, pertanto, conviventi di fatto, sebbene non avessero modificato il loro indirizzo di residenza e alternassero le loro dimore, in base alle esigenze lavorative e domestiche. Nel 2015, dopo oltre dieci anni di relazione stabile, la coppia decideva di avviare un progetto genitoriale condiviso e allargare la famiglia con uno o più figli. A tale scopo, la signora vendeva il proprio, piccolo, Pt_1
pagina 2 di 15 appartamento di via Frausin e acquistava un appartamento più grande in via della Madonnina, delle dimensioni adeguate a diventare la dimora stabile della famiglia che intendevano costruire (doc. 4, certificato di compravendita immobiliare). In quell'occasione, la signora trasferiva la propria residenza nella nuova Per_1 abitazione, che diventava quindi la loro casa comune (doc. 5, cambio residenza 2015). Da quel momento Per_1 in poi, la sig.ra si è fatta carico della maggior parte delle spese familiari, incluso il mutuo della casa Pt_1 nella quale ha vissuto tutta la famiglia per gli ulteriori nove anni.
- Nel 2016, con il desiderio di allargare la famiglia, le due donne si sono rivolte alla Fertility Clinics di Valencia
(IVI) per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Concordemente, la coppia decise che sarebbe stata la signora a portare avanti la gravidanza. Sebbene all'epoca il consenso informato per Per_1 la PMA sia stato sottoscritto solo dalla signora quale donna non sposata (doc. 6, consenso informato Per_1
IVI), il percorso è stato pienamente condiviso da entrambe: le due donne si sono recate insieme ai colloqui medici, hanno partecipato a ogni visita e hanno preso insieme le decisioni relative al trattamento….a quel tempo in Italia, nessuno aveva ancora mai tentato di far valere il consenso alla PMA eseguita all'estero in una coppia di donne al fine di ottenere il riconoscimento della genitorialità (la prima domanda di riconoscimento, in questo senso, venne rivolta ad alcuni ufficiali di stato civile, nel 2017, ottenendo esiti sia favorevoli che contrari, e, nell'estate del 2018 si ottennero le prime sentenze favorevoli al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale: si vedano Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018 e Tribunale di Bologna, decreto del 6 luglio 2018)….Diversi sono, tuttavia, i comportamenti concludenti per i quali non si può che ritenere pacifico il consenso della partner a quella inseminazione eterologa: - la coppia conviveva insieme da oltre dieci anni, e la signora aveva acquistato una casa più grande in via della Madonnina al solo fine di costruire insieme Pt_1 alla compagna una famiglia con figli;
- entrambe le signore hanno partecipato insieme all'intero percorso medico relativo alla PMA. Si sono recate congiuntamente alla clinica IVI di Valencia per i colloqui preliminari con i medici, durante i quali hanno discusso il trattamento come coppia. I biglietti aerei intestati a entrambe dimostrano che si sono recate insieme sia per la prima visita sia per l'inseminazione avvenuta a fine agosto 2016
(doc. 7, biglietto aereo Valencia). Durante questi incontri, la signora ha partecipato attivamente alle Pt_1 decisioni mediche relative al trattamento, dimostrando un coinvolgimento totale nel percorso;
- durante l'intera gravidanza della signora la signora è stata costantemente al suo fianco. L'ha accompagnata a Per_1 Pt_1 tutte le visite ginecologiche, agli esami ecografici e agli screening medici, condividendo ogni decisione relativa al benessere della futura figlia. Ogni esame è stato valutato e discusso insieme, nell'ottica di garantire le migliori Per_ cure alla sig.ra e alla bambina in arrivo;
- la signora ha assistito al parto di , avvenuto Per_1 Pt_1 presso l'Ospedale Pediatrico Burlo Garofalo di Trieste, rimanendo accanto alla compagna durante tutto il Per_ travaglio e durante la nascita di;
- sin dal concepimento, la signora si è sempre autoidentificata Pt_1 Per_ come madre di e la signora le ha sempre riconosciuto il ruolo;
anche socialmente la signora Per_1
è sempre stata percepita quale genitrice. Il 6 giugno 2017 nacque, a Trieste, la primogenita della coppia, Pt_1
L'ufficiale di Stato civile formò l'atto di nascita della neonata indicando quale unica madre la Persona_1
pagina 3 di 15 partoriente (cfr. doc. 1). La signora ha, tuttavia, esercitato fin dal primo momento il Controparte_1 Pt_1 Per_ ruolo di madre di , crescendo ed educando la bambina insieme alla compagna, senza alcuna distinzione o Per_ limitazione di responsabilità. ha sempre riconosciuto entrambe le donne come sue madri, vivendo in un ambiente familiare fondato sulla condivisione totale di compiti, affetto e decisioni. Dopo il parto, la signora
è sempre stata accanto alla compagna, assistendola nella gestione della neonata e partecipando Pt_1 Per_ attivamente alla cura della bambina: ha nutrito, cullato e protetto con lo stesso impegno e amore della compagna, condividendo con lei ogni responsabilità educativa e domestica. Nel corso degli anni, la sua presenza Per_ nella vita di è rimasta costante. Si è sempre occupata della sua educazione scolastica, accompagnandola alla scuola materna e poi alle scuole elementari, partecipando ai colloqui con le insegnanti, che l'hanno sempre riconosciuta e considerata madre della bambina a tutti gli effetti, e seguendone i progressi scolastici con attenzione e coinvolgimento (doc. 8 mail con richiesta iscrizione doc. 9 documenti scolastici Persona_1 Per_1
. Dal punto di vista economico, poi, la signora ha sostenuto in misura prevalente il
[...] Pt_1 mantenimento della figlia, grazie alla sua posizione lavorativa stabile e meglio retribuita rispetto alla compagna.
Si è occupata delle spese scolastiche, delle iscrizioni a corsi sportivi come il nuoto (doc. 10 bonifico per iscrizione nuoto doc. 11, bonifico per iscrizione ginnastica , dell'acquisto di vestiti, Persona_1 Persona_1 materiali scolastici, giocattoli, nonché delle vacanze e di ogni altra necessità legata alla crescita della bambina. Per_ Di fatto, la sig.ra ha fin dalla sua nascita cresciuto, educato e amato in tutto e per tutto Controparte_2 come sua figlia, partecipando alla sua formazione e trasmettendole valori, affetto e sicurezza.
A distanza di un anno, le signore e decisero di intraprendere congiuntamente Controparte_1 Controparte_2 un secondo percorso di genitorialità e si rivolsero nuovamente alla clinica Fertility Clinics in Valencia – IVI di
Valencia, ma i tentativi di fecondazione lì intrapresi ebbero esito negativo. La coppia, quindi, si rivolse alla clinica Eugin di Barcellona, ove la signora si sottopose ad inseminazione artificiale e rimase Controparte_1 incinta per la seconda volta. In questa occasione, il consenso informato a sottoporsi alle tecniche di PMA venne sottoscritto sia dalla signora che dalla signora (doc. 12 consenso informato Controparte_1 Controparte_2
EUGIN). Il 12 giugno 2021 nacque, sempre a Trieste, la loro secondogenita (cfr. doc. 2). Anche in Persona_2 questa occasione, tuttavia l'ufficiale di Stato civile formò l'atto di nascita della bambina indicando quale unica madre la partoriente Come per Alice, anche per la signora ha condiviso ogni Controparte_1 Per_2 Pt_1 momento della cura e della crescita della bambina, continuando a contribuire in modo sostanziale al mantenimento economico e morale della famiglia (doc. 13 documenti scolastici doc. 14 bonifico Persona_2 per iscrizione nuoto . Persona_2
La coppia avrebbe voluto altri figli, tanto che, nel 2022 la signora decise di vendere la casa di Controparte_2 famiglia, per acquistarne una più grande, proprio in prospettiva di poter ospitare un terzo figlio.
- Nell'autunno del 2022 alla signora venne diagnosticato un tumore. Controparte_2
Il giorno 14 novembre 2022 la coppia si è unita civilmente, formalizzando il legame affettivo e familiare che avevano costruito e vissuto per oltre quindici anni (doc. 15, certificato unione civile).
pagina 4 di 15 Poco dopo, nel gennaio 2023, grazie a un mutuo fondiario cointestato presso Banca Credit Agricole, la coppia acquistò un nuovo appartamento, sempre a Trieste, in via Rossetti n. 31 (doc. 16 Certificato compravendita immobiliare via Rossetti), dove, dall'aprile del 2023, si trasferirono con le loro figlie. Con l'occasione, venne anche aperto un conto corrente d'appoggio, cointestato, utilizzato solo per la restituzione delle rate del mutuo
(doc. 17, riepilogo conti correnti).
La signora , è deceduta il 19 maggio 2024 a Monfalcone (doc. 18 certificato di morte Controparte_2 CP_2
.
[...]
Con testamento olografo del 3 maggio 2024, … la signora designò quale unica erede Controparte_2 universale (doc. 18, testamento ), compiendo un atto che rifletteva non solo Controparte_1 Controparte_2 la fiducia nella compagna, ma anche la volontà di consolidare ulteriormente il progetto familiare costruito negli anni insieme. Per_ Il ricorrente ha quindi dedotto di voler ottenere l'accertamento dello status di figlie di e non Persona_2 essendovi riuscita la sig.ra , in attesa che il panorama giuridico italiano recepisse un valido e Controparte_2 adeguato strumento volto a garantire, e a riconoscere, una piena genitorialità; ciò al fine di far ottenere alle minori il pieno riconoscimento dell'identità personale e familiare e farle godere dell'ampio spettro dei diritti ad esso discendenti, come, a mero titolo di esempio, i diritti successori o quelli previdenziali, il diritto ad agire in via successoria per ottenere la quota di riserva (beneficiando anche dei vantaggi fiscali previsti per i figli), nonché di ricevere la pensione indiretta per i familiari superstiti (attualmente a livello previdenziale l'unica beneficiata è la signora (doc. 19 domanda di pensione di reversibilità). Controparte_1
Per altro verso, consapevole del potenziale conflitto di interessi derivante dalla sua duplice posizione processuale
– quale madre delle minori e, al contempo, unica erede universale della defunta, contro cui dovrebbe essere proposta l'azione di stato – la sig.ra ha chiesto ed ottenuto decreto dd. 12/11/24 di nomina di curatore Per_1 Per_ speciale delle minorenni e nella persona del sig. fratello della defunta Persona_2 Parte_1
. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha pure concluso come in epigrafe. Controparte_1
E' stata data comunicazione al P.M., che nulla ha eccepito od osservato.
Comparendo in udienza, le parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate e, quindi - essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, senza necessità di attività istruttorie -, il Giudice delegato ha riservato la decisione al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Le domande del ricorrente sono fondate e pertanto vanno accolte, per le ragioni che di seguito si indicheranno.
La vicenda in esame rientra nella nota problematica, più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche costituzionale, relativa al fenomeno dei bambini con due madri, che si verifica quando una coppia omoaffettiva femminile decide di condividere la responsabilità genitoriale su di un bambino che viene messo al mondo con le moderne tecniche di procreazione (o fecondazione) assistita (PMA), quali ad es. (per citare le più diffuse)
pagina 5 di 15 l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro con trasferimento dell'embrione nell'utero o l'iniezione dello spermatozoo.
Premesso che la fecondazione assistita può essere omologa, se avviene con gameti appartenenti alla coppia, o eterologa, quando viene realizzata con gameti estranei ad uno o ad entrambi i membri della coppia, quest'ultima
è quella più utilizzata quando uno o entrambi i membri della coppia non possono avere figli naturalmente, come avviene appunto nel caso dei bambini con due madri.
Al riguardo, è noto che la legge n. 40/2004 vietava la fecondazione eterologa, ma il divieto è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo, prima nel caso in cui sia stata diagnosticata una malattia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili (C. Cost., sent. n. 162/2014) e poi anche nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili (C. Cost., sent. n. 96/2015).
La stessa L. 40/2004 prevede, all'art. 4, la possibilità di accedere alla PMA per le coppie maggiorenni di sesso diverso (art. 5), mentre l'art. 8 stabilisce che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA hanno lo status di figli della coppia (i cui membri, come detto, devono essere di sesso diverso).
La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 68 depositata il 22/05/25 si è occupata del fenomeno dei bambini con due madri, da tenere distinto, si badi, da quello della cd. “maternità surrogata”.
Il primo si fonda invero sulla condivisione di un progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omoaffettiva femminile, in forza del quale una delle due donne si sottopone alle tecniche di PMA per procurarsi una gravidanza e l'altra dichiara di condividere tale scelta e di assumersi a sua volta gli obblighi ricollegati alla responsabilità genitoriale del bambino che nascerà.
La maternità surrogata consiste invece in un accordo in forza del quale una donna acconsente a sottoporsi alle tecniche di fecondazione artificiale e a condurre la gravidanza per conto di una coppia, alla quale si impegna a consegnare il bambino alla nascita (uno de membri della coppia – ossia la madre nelle coppie eterosessuali, il secondo padre in quelle omoaffettive - è denominato “genitore d'intenzione”). Tale pratica è oggetto di divieto assoluto, mai intaccato dalle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla fecondazione eterologa (così come la commercializzazione dei gameti e degli embrioni). La Corte EDU ha in verità stabilito che, per non violare l'art. 8 della CEDU sul divieto di ingerenza degli Stati nella vita privata e familiare, nel cui ambito è ricompreso il diritto all'identità personale che deriva dal rapporto di filiazione, gli Stati devono trascrivere l'atto di nascita da cui risulta la genitorialità del genitore biologico (tale di solito è il padre committente), mentre rispetto al genitore d'intenzione sono liberi di ammettere o anche di non ammettere la trascrizione dell'atto di nascita, a patto però, in questo caso, di riconoscere anche nei suoi confronti la possibilità di instaurare un rapporto di filiazione con il bambino. Sulla base di questi princìpi, la Corte di Cassazione, con varie sentenze
(l'ultima delle quali è la n. 38162/2022), ha affermato che la maternità surrogata è incompatibile con il principio di ordine pubblico che la vieta nel nostro Paese a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, e quindi non è trascrivibile l'atto di nascita riportante lo status genitoriale del genitore di intenzione;
quest'ultimo, però, ha la possibilità di costituire un rapporto con il bambino attraverso pagina 6 di 15 l'istituto dell'adozione in casi particolari, come modificato della sentenza della Corte costituzionale n. 79/22
(che ha considerato incostituzionale la normativa italiana che la prevede nella misura in cui tale tipo di adozione non induceva alcun rapporto fra l'adottato e i parenti dell'adottante, discriminando quindi il genitore adottivo rispetto al genitore biologico).
Tornando alla specifica problematica dei bambini con due madri, nati tramite PMA realizzata all'estero (tuttora non consentita in Italia per le coppie omoaffettive), il problema che ha dato origine all'intervento della Corte costituzionale è che, mentre per il caso di parto all'estero l'atto di nascita viene formato in un Paese che consente l'indicazione, oltre che della madre biologica, anche di quelle intenzionale, per il parto in Italia non è prevista invece l'indicazione di due madri sull'atto di nascita.
Fino alla data della pronuncia n. 68/2025, la giurisprudenza italiana forniva una soluzione diversa nei due casi, riconoscendo tale possibilità per il parto all'estero e negandola invece per il parto avvenuto in Italia (si rileva, peraltro, che in entrambi i casi, più che adottare il metodo internazionalprivatistico della legge applicabile al rapporto di filiazione ex art. 33 l.. 218/1995, si è privilegiato il riferimento alla legge dello Stato dove è avvenuta la nascita, salva poi, nel caso di nascita all'estero, la valutazione di conformità o contrarietà all'ordine pubblico internazionale italiano).
In particolare, la Corte di Cassazione ha ammesso la trascrizione in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all'estero e ivi registrati con due madri sia nel caso di feto legato biologicamente ad entrambe le madri una delle quali aveva fornito l'ovulo e l'altra aveva condotto la gestazione (Cass., sent. 30 settembre 2016, n. 19599), sia nel caso in cui una delle madri aveva praticato la fecondazione eterologa mentre l'altra non aveva alcun legame biologico col bambino (Cass, sent. 15 giugno 2017, n. 14878).
Anche la Corte di giustizia europea ha affermato - sebbene solo al fine dell'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno - la necessaria continuità dello status di filiazione derivato dalla pratica dei bambini con due madri. La sentenza 14-XII-2021, in causa C-490/20, nota come V.M.A. (o Pancharevo) ha infatti stabilito che se una minore viene registrata con due madri (nella fattispecie una cittadina britannica e una bulgara) nel Paese di nascita (nella specie, la Spagna) in conformità alla legge locale, l'atto di nascita necessario per ottenere la carta d'identità, a sua volta necessaria per esercitare i diritti di libera circolazione, deve essere trascritto anche nello
Stato dell'Unione di cui la figlia e una delle madri sono cittadine (nella specie, la Bulgaria), così come in ogni altro Stato membro, anche se in quello Stato non sono ammessi né il matrimonio omosessuale né la maternità della moglie della madre biologica della minore.
A seguito di ulteriori pronunce, nel nostro Paese sembra oggi consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di
pagina 7 di 15 apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni” (Cass., Sent. 23 agosto 2021, n. 23319).
Quindi le coppie omoaffettive femminili possono realizzare il loro desiderio di filiazione ricorrendo alla PMA all'estero mediante fecondazione eterologa, ottenendo poi il riconoscimento in Italia dell'atto straniero che le certifica entrambe come madri in virtù del diritto alla continuità dello status filiationis acquisito all'estero.
Diversa era però la soluzione, prima della Corte Cost. 68/25, per i bambini con due madri nati in Italia, anche se la PMA era avvenuta all'estero: in questo caso, non si trattava di riconoscere un atto di nascita straniero ma di valutare la legittimità o meno del ricorso alla fecondazione assistita in base alla legge italiana, e quindi con i limiti stabiliti dalla L. 40/2004, cui implicitamente veniva riconosciuta una valenza pubblicistica e quindi territoriale.
In tale ottica, la Cassazione, sent. 3 aprile 2020, n. 7668, ha considerato legittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di correggere l'atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a [...] pratiche di PMA effettuate all'estero inserendovi il riconoscimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, argomentando che la l.. 40/2004 consente di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie di sesso diverso, sicché “una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita”. Idem, Cass. 8029/2020 - partendo dal presupposto che l'estensione dell'operatività della L.
40/2004 ammessa dalla Corte Costituzionale ne lascia inalterato l'impianto “costituito dalla configurazione delle tecniche di procreazione assistita come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile e dall'intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre” -, ha stabilito che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra un minore e una donna legata in unione civile con la donna che lo ha partorito e che si era limitata a prestare il suo consenso alla fecondazione eterologa si porrebbe in contrasto con la ln. 40/2004 che – come si è anticipato - consente la procreazione assistita solo per risolvere problemi di sterilità o in caso di malattie genetiche nell'ambito delle coppie eterosessuali, e non per realizzare la genitorialità delle coppie omosessuali (v. anche, nello stesso senso, Cass. Sentt. n. 23320 e 23321 del 23 agosto 2021 e, successivamente, Ord. n. 6383 del 25 febbraio 2022, Ord. n. 7413 del 7 marzo 2022, Ord. n. 10844 del 4 aprile
2022, Ord. n. 22179 del 13 luglio 2022, n. 23527 del 2 agosto 2023, n. 4484 del 2024 e Ord. n. 511 dell'8 gennaio 2024, in Fam e dir., 8-9/2024, 788 ss.). È interessante notare che la pronuncia n. 6383/2022 ha escluso la possibilità di formare in Italia l'atto di nascita anche se in quel caso una delle madri aveva un rapporto genetico con il nato per avere donato l'ovulo e l'altra vi aveva un rapporto biologico per avere portato a termine la gravidanza (tale situazione è stata invece contemplata e ammessa, ai soli fini del riconoscimento, dalla sopra citata sentenza n. 19599/2016).
pagina 8 di 15 L'orientamento restrittivo della Cassazione era stato confermato da due sentenze della Corte costituzionale. Con la prima (sent. n. 230/2020), è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 20 della legge Cirinnà e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che non consentono anche alla madre d'intenzione di essere indicata nell'atto di nascita come genitrice del bambino, argomentando di non rinvenire nell'ordinamento né nelle fonti sovranazionali un principio in forza del quale due donne unite civilmente debbano essere riconosciute entrambe genitrici del bambino nato dalla fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra. Con la seconda (sent. n. 32/2021), la Corte ha considerato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della L. 40/2004 invocando però un intervento del legislatore per garantire i diritti dei minori nati da coppie omosessuali non sufficientemente tutelati dalla possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari.
E' infine intervenuta la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025
La questione di illegittimità è stata sollevata dal Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 8 e 9 della l. 40/2004
e 250 del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché ad alcune norme contenute in varie convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.. La causa verteva su azione di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/00 promossa dal nei Pt_2 riguardi dell'atto di nascita di un bambino che riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne, nelle rispettive qualità di madre biologica e di madre intenzionale;
la coppia aveva due figli e il pubblico ministero aveva agito per la rettificazione dell'atto di nascita riportante l'indicazione della madre intenzionale solo in relazione al secondo figlio, non alla prima figlia;
inoltre l'accoglimento del ricorso avrebbe fatto venire meno il legame tra i due fratelli “che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si potessero ritenere
i due figli provenienti dallo stesso stipite, posto che ognuno vedrebbe riconosciuto lo status di figlio della sola madre biologica (che corrisponde, per ciascuno dei figli, ad una diversa delle due componenti della coppia)”.
L'ordinanza si inserisce in un quadro di evidente incertezza e precarietà caratterizzante il nostro Paese con riguardo al fenomeno: vi sono ufficiali di stato civile che procedono alla formazione dell'atto di nascita del bambino nato in [...] con indicazione anche della madre intenzionale, e altri che invece rifiutano di inserire tale indicazione. Nei casi di rifiuto, talvolta il pubblico ministero agisce per ottenere la rettificazione dello stato civile ai sensi del d.P.R. 396/2000 mentre altre volte non lo fa. Anche quando il pubblico ministero decide di non agire, la situazione è caratterizzata da estrema precarietà perché l'iniziativa non è soggetta ai limiti temporali ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000.
L'ordinanza di rimessione precisava che “il complesso delle disposizioni è censurato nella misura in cui impedisce al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (per tale dovendosi intendere la donna che ha partorito), abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale”.
pagina 9 di 15 I principali argomenti alla base della questione di costituzionalità erano: - violazione dell'art. 2 Cost. sulla tutela delle formazioni sociali in quanto lede il diritto del minore all'inserimento e alla permanenza in uno stabile nucleo familiare;
- violazione dell'art. 3 Cost sul principio di uguaglianza per discriminazione delle coppie omosessuali, violazione del diritto alla bigenitorialità del bambino e disparità di trattamento tra bambini concepiti da due donne con PMA all'estero e in Italia;
- violazione dell'art. 30 Cost. sui diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e del correlativo diritto garantito, anche ai figli nati fuori del matrimonio, di ogni tutela giuridica e sociale, inclusa la possibilità di acquistare lo status di figli della coppia anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale riconosciuta dall'ordinamento; - violazione dell'art. 31 Cost. e, attraverso l'articolo 117, 1° comma, degli artt. 8 e 14 della
CEDU e di altre disposizioni sovranazionali sui diritti dei fanciulli, in quanto il riconoscimento corrisponderebbe al primario interesse del minore mentre il mancato riconoscimento comporterebbe violazione del suo diritto all'identità personale e disparità di trattamento con i minori nati da fecondazione eterologa delle coppie eterosessuali e di altre situazioni rientranti nel diritto del minore ad avere una famiglia.
Innanzitutto, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno perimetrare “l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in [...] praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Rimane, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento. Le questioni in oggetto si collocano, pertanto, su un piano differente da quello dell'aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali, rispetto alla quale questa Corte ha ritenuto
«non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere loro l'accesso alle tecniche procreative (sentenza n. 221 del 2019). Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa. Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione giuridica dell'aspirazione alla genitorialità ma l'interesse del figlio nato in [...] praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori”.
Ciò premesso, la Corte evidenzia che la scelta della PMA rafforza la possibilità di fondare la filiazione sull'assunzione di responsabilità: “l'affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020) e che implica il diritto del nato a [...] riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto”. Quindi, dall'art. 8 della L. 40/2004 si desume che, nel caso di vincolo non naturale, l'assunzione di responsabilità si esprime attraverso il consenso alle tecniche di PMA, dalle quali pagina 10 di 15 discende che il nato è figlio della coppia che vi ricorre (si veda anche sentenza Corte Costituzionale n. 161 del
24 luglio 2023, nel senso che “l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 - che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA - esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.”).
Dall'impegno volontariamente assunto discendono i doveri dei membri della coppia inerenti alla responsabilità genitoriale, che si specificano nell'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, e a tali doveri corrisponde un insieme di correlativi diritti in capo al figlio, che costituiscono oggetto di quello che viene definito il suo interesse primario, il cui perseguimento costituisce la seconda linea guida del ragionamento della
Corte dopo l'assunzione di responsabilità dei genitori.
Per soddisfare l'interesse primario ai diritti che derivano dal suo status, il figlio deve poter avere un rapporto giuridico ed affettivo con entrambi i genitori. Invero “qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il
«diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma
1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”.
Né il diritto del minore di contare su una coppia di genitori è escluso dal fatto che si tratti di una coppia di donne perché “l'orientamento sessuale «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali» (sentenza
n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021)”.
In realtà, i princìpi suindicati - secondo cui il miglior interesse del minore è quello di poter contare su una coppia di genitori, senza che la loro relazione omosessuale incida sulle capacità genitoriali - erano già acquisiti allo stato dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Opera pur sempre il principio del superiore interesse del minore, volto alla sua tutela sotto il profilo dell'identità personale e sociale, come desumibile non solo dalla nostra
Costituzione (cfr. artt. 2, 3, 30 e 31), ma anche dalle fonti internazionali (si vedano anche sentenze citate dall'odierno ricorrente, Corte Cost. 347/98, 494/02, 162/14, 32/21 cit.. Cass. 2315/99, 19599/16 cit.).
La sentenza in commento è invece del tutto innovativa in ordine alla questione se il suddetto interesse del minore, nel caso di genitori entrambi donne, potesse comunque trovare realizzazione, come in precedenza affermato, attraverso l'istituto dell'“adozione in casi particolari”, piuttosto che ricorrendo alla possibilità - non espressamente prevista dal nostro ordinamento - per la madre “di intenzione” di diventare tale per il solo fatto di prestare il consenso (con la conseguente assunzione di responsabilità) alla PMA della compagna.
pagina 11 di 15 Sul punto, la Consulta ha bene evidenziato “come l'attuale disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia insufficiente per sanare il vulnus all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 32 del 2021)”. Ciò, nonostante il recente (già ricordato) intervento della Corte Costituzionale del 2022, che ha modificato i tratti salienti dell'adozione in casi particolari con conseguente “significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436)”.
Mentre la sentenza della Cassazione n. 38162/2022, per il caso della maternità surrogata, ha considerato l'adozione in casi particolari strumento idoneo a costituire una relazione di genitorialità tra il bambino e il genitore “d'intenzione” - tale da consentire di escludere la trascrizione dell'atto di nascita riferito a quest'ultimo
(rectius: di trascriverlo con l'indicazione della sua genitorialità) senza violare l'art. 8 della CEDU -, al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che le modifiche apportate, in via giurisprudenziale, al suddetto strumento non siano sufficienti a renderlo idoneo ad assicurare la genitorialità della madre “d'intenzione” del bambino con due madri nato in Italia, in [...] menzione nell'atto di nascita formato nel nostro Paese.
In proposito, appare utile riportare testualmente quanto scrive la Corte: “il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e, ancor prima, sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto,
l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono costi legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983, prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza. Il che, se è coerente con la logica dell'istituto dell'adozione, non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA. Ma, ciò che più rileva sul piano delle tutele, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale)
pagina 12 di 15 adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti,
e in particolare della madre intenzionale. Infatti, l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta. Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicché proprio a lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale. Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale”.
Pertanto, ”l'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore, d'altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte citata sentenza n. 32 del 2021”.
La Corte non ha inteso affermare che l'interesse del minore ad essere considerato figlio anche del genitore (nella fattispecie della madre) intenzionale abbia un carattere così assoluto da dover essere considerato sempre e comunque prevalente;
tant'è che non può essere tutelato nel caso di surrogazione di maternità, dove è invece prevalente la contrarietà dell'ordinamento verso tale pratica (considerata meritevole di sanzione penale e lesiva di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna: v. Cass., n. 38162/22 cit. e, nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).
Viceversa, quando non via sia “un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche della madre intenzionale”, non è più possibile “giustificare l'inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato”.
Quindi, “il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento
(artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) − al nato in [...] figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;
dell'art.
30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i
pagina 13 di 15 genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione ricondotta dal rimettente al «complesso delle disposizioni censurate» va ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004”.
La sentenza conclude dunque dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in [...] che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.
In definitiva, a parte il caso della maternità surrogata, ai bambini con due madri nati in attuazione di un progetto di genitorialità condiviso vengono ora riconosciuti analoghi diritti, sia se nati all'estero sia se nati in Italia.
Nel caso di specie, la chiara, puntale ed analitica esposizione compiuta dalla ricorrente, e condivisa dalla resistente (madre biologica), nonché dalla prima documentata e dalla seconda integrata, consente di ritemere senz'altro realizzato quel “contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità” cui ha fatto altrettanto chiaro ed eloquente riferimento soprattutto la pronuncia della Consulta sopra richiamata. Per_ La sig.ra ha intrattenuto un rapporto stabile e duraturo con la madre biologica di e Controparte_2
[...]
sfociato altresì in convivenza e coabitazione nella stessa casa, ed infine formalizzato Per_2 Controparte_1 in unione civile, persino con finale istituzione di erede universale. Per entrambe le minori, la predetta ha compiuto tutti gli atti concludenti ed inequivoci di scelta ed assunzione di responsabilità, sia prima sia dopo la sua nascita, avendo condiviso con la compagna l'intero progetto genitoriale, accompagnandola in clinica, partecipando alle spese, assistendo al parto e assumendo sin dal concepimento il ruolo di madre a tutti gli effetti, provvedendo da sempre al mantenimento e alla cura della bambina;
per Anna, ha anche sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica di PMA, esplicitando altresì formalmente la sua volontà genitoriale.
Ne deriva la legittimità della pretesa di riconoscimento della genitorialità in capo anche alla madre
“intenzionale” , ovvero del diritto delle minori ad essere riconosciute figlie anche della stessa. Controparte_2
E' pur vero che la è deceduta e quindi è impossibilitata a svolgere un riconoscimento volontario avanti Pt_1 all'Ufficio di Stato Civile. Ciò senza che possa sopperire a tale impossibilità l'art. 47, comma secondo, della L.
184/1983, secondo il quale “se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione”; invero, la norma si riferisce all'”assenso” previsto dall'art. 46 per l'avvio del procedimento adottivo, che deve essere prestato dal genitore biologico all'avvio della procedura da parte di quello intenzionale, mentre nel caso di specie è la genitrice di intenzione che è deceduta, non già la madre biologica.
La soluzione sta proprio in quanto ha detto e chiarito la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 68/25 e che si è già sopra riportato, riguardo alla inidoneità dello strumento dell'adozione in casi particolari rispetto ai fini di tutela dell'interesse primario e prevalente dei figli alla (bi)genitorialità (v. fra l'altro, incertezza, lunghezza ed pagina 14 di 15 onerosità della procedura, mancanza di legittimazione e tutela dei figli e della stessa madre biologica;
non senza ricordare gli effetti negativi che l'art. 9 della L. 40/04 intende evitare “imponendo” il rapporto di genitorialità al genitore intenzionale).
Peraltro, la stessa Consulta, con la precedente sentenza n. 32/2021, nel dare atto di un vuoto di tutela, aveva ipotizzato che, tra le astratte modalità con le quali si possono tutelare i nati a seguito di PMA praticata da due donne, vi potrebbe essere tanto la dichiarazione effettuata avanti all'ufficiale di stato civile alla nascita – nella specie non più possibile – quanto il riconoscimento giudiziale della genitorialità. Per_ Quest'ultima è appunto la via scelta da ed per il tramite del loro curatore speciale e con la Persona_2 piena ed incondizionata adesione della madre biologica, nonché erede universale, Controparte_1
Si deve dunque concludere per l'accoglimento del ricorso;
ivi incluse le conseguenti statuizioni nei confronti dell'ufficiale di stato civile, atteso che, come correttamente ricordato dalla difesa “l'ordinamento dello Per_1 stato civile è funzionale al diritto sostanziale, è ad esso subordinato atteso che è quest'ultimo, di rango primario, a prevalere sulle norme di stato civile ed a disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti, essendo esso sua declinazione meramente formale” (cfr. App. Cagliari, 16 aprile 2021).
Le spese di lite vanno compensate, stante la natura e andamento della controversia e mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che la sig.ra è genitrice delle minorenni e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c., che al cognome venga aggiunto, per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti Per_1 Pt_1 [...]
e CP_3 Controparte_4 dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Trieste, 3/12/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice
Francesca BALLORE Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 7398/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 27/12/24 da
, quale curatore speciale delle minori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 con avv. G. PATRASSI LEOPARDI
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con avv.ti P. FIORE, M. GIROLA, V. PONTILLO
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: dichiarazione maternità e aggiunta cognome.
Conclusioni della ricorrente:
Codesto Ill.mo Giudice in accoglimento del predetto ricorso, Voglia, ai sensi degli art. 269 e 273 c.c., con provvedimento immediatamente efficace,
1) riconoscere e dichiarare che la signora nata a [...] il 1° agosto 1962, C.F. Controparte_2
e deceduta a Monfalcone il 19 maggio 2024, è genitrice delle minorenni C.F._1 Per_1
(CF. ), nata a [...] il [...], e (CF.
[...] C.F._2 Persona_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti a [...]
n. 31,
pagina 1 di 15 e per gli effetti
2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità disponendo che al cognome venga aggiunto, Per_1 per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti e Pt_1 Controparte_3 [...]
un tanto ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c.. CP_4
Conclusioni della resistente:
Voglia il l'Illustrissimo Tribunale adito Per_ accogliere integralmente le domande svolte da e nel ricorso per il riconoscimento della Persona_2 genitorialità di e qui si riportano: Controparte_2
Voglia il Tribunale di Trieste, ai sensi degli art. 269 e 273 c.c., con provvedimento immediatamente efficace, 1) riconoscere e dichiarare che la signora nata a [...] il 1° agosto 1962, C.F. Controparte_2
e deceduta a Monfalcone il 19 maggio 2024, è genitrice delle minorenni C.F._1 Per_1
(CF. ), nata a [...] il [...], e (CF.
[...] C.F._2 Persona_2
), nata a [...] il [...], entrambe residenti a [...]
n. 31, e per gli effetti, 2) ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità disponendo che al cognome venga Per_1 aggiunto, per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti e Pt_1 Controparte_3
un tanto ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c. Controparte_4
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso ex artt. 269 e 273 c.c. e 473 bis 12 c.p.c., , nominato dal Tribunale di Trieste con Parte_1 decreto dd. 12 novembre 2024 curatore speciale delle minori nata a [...] il [...], e Persona_1
nata a [...] il [...], ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe, Persona_2 esponendo quanto segue:
- La signora è stata convivente per quasi vent'anni, e moglie, nell'ultimo anno e mezzo, della Controparte_1 signora , nata a [...] il 1° agosto 1962…si sono conosciute nel 2003 frequentando entrambe Controparte_2 il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Firenze…Tre anni più tardi, nel 2006, iniziava tra loro una relazione sentimentale. All'epoca la signora viveva a Trieste, in un appartamento Controparte_1 in comodato in via San Michele;
mentre la signora viveva in una casa di sua proprietà, sempre a Trieste, Pt_1 in via Frausin n. 17. Nei primi anni di vita insieme, le due signore hanno mantenuto le proprie abitazioni, coabitando ora dall'una, e ora dall'altra. Erano, pertanto, conviventi di fatto, sebbene non avessero modificato il loro indirizzo di residenza e alternassero le loro dimore, in base alle esigenze lavorative e domestiche. Nel 2015, dopo oltre dieci anni di relazione stabile, la coppia decideva di avviare un progetto genitoriale condiviso e allargare la famiglia con uno o più figli. A tale scopo, la signora vendeva il proprio, piccolo, Pt_1
pagina 2 di 15 appartamento di via Frausin e acquistava un appartamento più grande in via della Madonnina, delle dimensioni adeguate a diventare la dimora stabile della famiglia che intendevano costruire (doc. 4, certificato di compravendita immobiliare). In quell'occasione, la signora trasferiva la propria residenza nella nuova Per_1 abitazione, che diventava quindi la loro casa comune (doc. 5, cambio residenza 2015). Da quel momento Per_1 in poi, la sig.ra si è fatta carico della maggior parte delle spese familiari, incluso il mutuo della casa Pt_1 nella quale ha vissuto tutta la famiglia per gli ulteriori nove anni.
- Nel 2016, con il desiderio di allargare la famiglia, le due donne si sono rivolte alla Fertility Clinics di Valencia
(IVI) per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Concordemente, la coppia decise che sarebbe stata la signora a portare avanti la gravidanza. Sebbene all'epoca il consenso informato per Per_1 la PMA sia stato sottoscritto solo dalla signora quale donna non sposata (doc. 6, consenso informato Per_1
IVI), il percorso è stato pienamente condiviso da entrambe: le due donne si sono recate insieme ai colloqui medici, hanno partecipato a ogni visita e hanno preso insieme le decisioni relative al trattamento….a quel tempo in Italia, nessuno aveva ancora mai tentato di far valere il consenso alla PMA eseguita all'estero in una coppia di donne al fine di ottenere il riconoscimento della genitorialità (la prima domanda di riconoscimento, in questo senso, venne rivolta ad alcuni ufficiali di stato civile, nel 2017, ottenendo esiti sia favorevoli che contrari, e, nell'estate del 2018 si ottennero le prime sentenze favorevoli al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale: si vedano Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018 e Tribunale di Bologna, decreto del 6 luglio 2018)….Diversi sono, tuttavia, i comportamenti concludenti per i quali non si può che ritenere pacifico il consenso della partner a quella inseminazione eterologa: - la coppia conviveva insieme da oltre dieci anni, e la signora aveva acquistato una casa più grande in via della Madonnina al solo fine di costruire insieme Pt_1 alla compagna una famiglia con figli;
- entrambe le signore hanno partecipato insieme all'intero percorso medico relativo alla PMA. Si sono recate congiuntamente alla clinica IVI di Valencia per i colloqui preliminari con i medici, durante i quali hanno discusso il trattamento come coppia. I biglietti aerei intestati a entrambe dimostrano che si sono recate insieme sia per la prima visita sia per l'inseminazione avvenuta a fine agosto 2016
(doc. 7, biglietto aereo Valencia). Durante questi incontri, la signora ha partecipato attivamente alle Pt_1 decisioni mediche relative al trattamento, dimostrando un coinvolgimento totale nel percorso;
- durante l'intera gravidanza della signora la signora è stata costantemente al suo fianco. L'ha accompagnata a Per_1 Pt_1 tutte le visite ginecologiche, agli esami ecografici e agli screening medici, condividendo ogni decisione relativa al benessere della futura figlia. Ogni esame è stato valutato e discusso insieme, nell'ottica di garantire le migliori Per_ cure alla sig.ra e alla bambina in arrivo;
- la signora ha assistito al parto di , avvenuto Per_1 Pt_1 presso l'Ospedale Pediatrico Burlo Garofalo di Trieste, rimanendo accanto alla compagna durante tutto il Per_ travaglio e durante la nascita di;
- sin dal concepimento, la signora si è sempre autoidentificata Pt_1 Per_ come madre di e la signora le ha sempre riconosciuto il ruolo;
anche socialmente la signora Per_1
è sempre stata percepita quale genitrice. Il 6 giugno 2017 nacque, a Trieste, la primogenita della coppia, Pt_1
L'ufficiale di Stato civile formò l'atto di nascita della neonata indicando quale unica madre la Persona_1
pagina 3 di 15 partoriente (cfr. doc. 1). La signora ha, tuttavia, esercitato fin dal primo momento il Controparte_1 Pt_1 Per_ ruolo di madre di , crescendo ed educando la bambina insieme alla compagna, senza alcuna distinzione o Per_ limitazione di responsabilità. ha sempre riconosciuto entrambe le donne come sue madri, vivendo in un ambiente familiare fondato sulla condivisione totale di compiti, affetto e decisioni. Dopo il parto, la signora
è sempre stata accanto alla compagna, assistendola nella gestione della neonata e partecipando Pt_1 Per_ attivamente alla cura della bambina: ha nutrito, cullato e protetto con lo stesso impegno e amore della compagna, condividendo con lei ogni responsabilità educativa e domestica. Nel corso degli anni, la sua presenza Per_ nella vita di è rimasta costante. Si è sempre occupata della sua educazione scolastica, accompagnandola alla scuola materna e poi alle scuole elementari, partecipando ai colloqui con le insegnanti, che l'hanno sempre riconosciuta e considerata madre della bambina a tutti gli effetti, e seguendone i progressi scolastici con attenzione e coinvolgimento (doc. 8 mail con richiesta iscrizione doc. 9 documenti scolastici Persona_1 Per_1
. Dal punto di vista economico, poi, la signora ha sostenuto in misura prevalente il
[...] Pt_1 mantenimento della figlia, grazie alla sua posizione lavorativa stabile e meglio retribuita rispetto alla compagna.
Si è occupata delle spese scolastiche, delle iscrizioni a corsi sportivi come il nuoto (doc. 10 bonifico per iscrizione nuoto doc. 11, bonifico per iscrizione ginnastica , dell'acquisto di vestiti, Persona_1 Persona_1 materiali scolastici, giocattoli, nonché delle vacanze e di ogni altra necessità legata alla crescita della bambina. Per_ Di fatto, la sig.ra ha fin dalla sua nascita cresciuto, educato e amato in tutto e per tutto Controparte_2 come sua figlia, partecipando alla sua formazione e trasmettendole valori, affetto e sicurezza.
A distanza di un anno, le signore e decisero di intraprendere congiuntamente Controparte_1 Controparte_2 un secondo percorso di genitorialità e si rivolsero nuovamente alla clinica Fertility Clinics in Valencia – IVI di
Valencia, ma i tentativi di fecondazione lì intrapresi ebbero esito negativo. La coppia, quindi, si rivolse alla clinica Eugin di Barcellona, ove la signora si sottopose ad inseminazione artificiale e rimase Controparte_1 incinta per la seconda volta. In questa occasione, il consenso informato a sottoporsi alle tecniche di PMA venne sottoscritto sia dalla signora che dalla signora (doc. 12 consenso informato Controparte_1 Controparte_2
EUGIN). Il 12 giugno 2021 nacque, sempre a Trieste, la loro secondogenita (cfr. doc. 2). Anche in Persona_2 questa occasione, tuttavia l'ufficiale di Stato civile formò l'atto di nascita della bambina indicando quale unica madre la partoriente Come per Alice, anche per la signora ha condiviso ogni Controparte_1 Per_2 Pt_1 momento della cura e della crescita della bambina, continuando a contribuire in modo sostanziale al mantenimento economico e morale della famiglia (doc. 13 documenti scolastici doc. 14 bonifico Persona_2 per iscrizione nuoto . Persona_2
La coppia avrebbe voluto altri figli, tanto che, nel 2022 la signora decise di vendere la casa di Controparte_2 famiglia, per acquistarne una più grande, proprio in prospettiva di poter ospitare un terzo figlio.
- Nell'autunno del 2022 alla signora venne diagnosticato un tumore. Controparte_2
Il giorno 14 novembre 2022 la coppia si è unita civilmente, formalizzando il legame affettivo e familiare che avevano costruito e vissuto per oltre quindici anni (doc. 15, certificato unione civile).
pagina 4 di 15 Poco dopo, nel gennaio 2023, grazie a un mutuo fondiario cointestato presso Banca Credit Agricole, la coppia acquistò un nuovo appartamento, sempre a Trieste, in via Rossetti n. 31 (doc. 16 Certificato compravendita immobiliare via Rossetti), dove, dall'aprile del 2023, si trasferirono con le loro figlie. Con l'occasione, venne anche aperto un conto corrente d'appoggio, cointestato, utilizzato solo per la restituzione delle rate del mutuo
(doc. 17, riepilogo conti correnti).
La signora , è deceduta il 19 maggio 2024 a Monfalcone (doc. 18 certificato di morte Controparte_2 CP_2
.
[...]
Con testamento olografo del 3 maggio 2024, … la signora designò quale unica erede Controparte_2 universale (doc. 18, testamento ), compiendo un atto che rifletteva non solo Controparte_1 Controparte_2 la fiducia nella compagna, ma anche la volontà di consolidare ulteriormente il progetto familiare costruito negli anni insieme. Per_ Il ricorrente ha quindi dedotto di voler ottenere l'accertamento dello status di figlie di e non Persona_2 essendovi riuscita la sig.ra , in attesa che il panorama giuridico italiano recepisse un valido e Controparte_2 adeguato strumento volto a garantire, e a riconoscere, una piena genitorialità; ciò al fine di far ottenere alle minori il pieno riconoscimento dell'identità personale e familiare e farle godere dell'ampio spettro dei diritti ad esso discendenti, come, a mero titolo di esempio, i diritti successori o quelli previdenziali, il diritto ad agire in via successoria per ottenere la quota di riserva (beneficiando anche dei vantaggi fiscali previsti per i figli), nonché di ricevere la pensione indiretta per i familiari superstiti (attualmente a livello previdenziale l'unica beneficiata è la signora (doc. 19 domanda di pensione di reversibilità). Controparte_1
Per altro verso, consapevole del potenziale conflitto di interessi derivante dalla sua duplice posizione processuale
– quale madre delle minori e, al contempo, unica erede universale della defunta, contro cui dovrebbe essere proposta l'azione di stato – la sig.ra ha chiesto ed ottenuto decreto dd. 12/11/24 di nomina di curatore Per_1 Per_ speciale delle minorenni e nella persona del sig. fratello della defunta Persona_2 Parte_1
. CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha pure concluso come in epigrafe. Controparte_1
E' stata data comunicazione al P.M., che nulla ha eccepito od osservato.
Comparendo in udienza, le parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate e, quindi - essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, senza necessità di attività istruttorie -, il Giudice delegato ha riservato la decisione al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Le domande del ricorrente sono fondate e pertanto vanno accolte, per le ragioni che di seguito si indicheranno.
La vicenda in esame rientra nella nota problematica, più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche costituzionale, relativa al fenomeno dei bambini con due madri, che si verifica quando una coppia omoaffettiva femminile decide di condividere la responsabilità genitoriale su di un bambino che viene messo al mondo con le moderne tecniche di procreazione (o fecondazione) assistita (PMA), quali ad es. (per citare le più diffuse)
pagina 5 di 15 l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro con trasferimento dell'embrione nell'utero o l'iniezione dello spermatozoo.
Premesso che la fecondazione assistita può essere omologa, se avviene con gameti appartenenti alla coppia, o eterologa, quando viene realizzata con gameti estranei ad uno o ad entrambi i membri della coppia, quest'ultima
è quella più utilizzata quando uno o entrambi i membri della coppia non possono avere figli naturalmente, come avviene appunto nel caso dei bambini con due madri.
Al riguardo, è noto che la legge n. 40/2004 vietava la fecondazione eterologa, ma il divieto è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo, prima nel caso in cui sia stata diagnosticata una malattia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili (C. Cost., sent. n. 162/2014) e poi anche nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili (C. Cost., sent. n. 96/2015).
La stessa L. 40/2004 prevede, all'art. 4, la possibilità di accedere alla PMA per le coppie maggiorenni di sesso diverso (art. 5), mentre l'art. 8 stabilisce che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA hanno lo status di figli della coppia (i cui membri, come detto, devono essere di sesso diverso).
La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 68 depositata il 22/05/25 si è occupata del fenomeno dei bambini con due madri, da tenere distinto, si badi, da quello della cd. “maternità surrogata”.
Il primo si fonda invero sulla condivisione di un progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omoaffettiva femminile, in forza del quale una delle due donne si sottopone alle tecniche di PMA per procurarsi una gravidanza e l'altra dichiara di condividere tale scelta e di assumersi a sua volta gli obblighi ricollegati alla responsabilità genitoriale del bambino che nascerà.
La maternità surrogata consiste invece in un accordo in forza del quale una donna acconsente a sottoporsi alle tecniche di fecondazione artificiale e a condurre la gravidanza per conto di una coppia, alla quale si impegna a consegnare il bambino alla nascita (uno de membri della coppia – ossia la madre nelle coppie eterosessuali, il secondo padre in quelle omoaffettive - è denominato “genitore d'intenzione”). Tale pratica è oggetto di divieto assoluto, mai intaccato dalle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla fecondazione eterologa (così come la commercializzazione dei gameti e degli embrioni). La Corte EDU ha in verità stabilito che, per non violare l'art. 8 della CEDU sul divieto di ingerenza degli Stati nella vita privata e familiare, nel cui ambito è ricompreso il diritto all'identità personale che deriva dal rapporto di filiazione, gli Stati devono trascrivere l'atto di nascita da cui risulta la genitorialità del genitore biologico (tale di solito è il padre committente), mentre rispetto al genitore d'intenzione sono liberi di ammettere o anche di non ammettere la trascrizione dell'atto di nascita, a patto però, in questo caso, di riconoscere anche nei suoi confronti la possibilità di instaurare un rapporto di filiazione con il bambino. Sulla base di questi princìpi, la Corte di Cassazione, con varie sentenze
(l'ultima delle quali è la n. 38162/2022), ha affermato che la maternità surrogata è incompatibile con il principio di ordine pubblico che la vieta nel nostro Paese a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, e quindi non è trascrivibile l'atto di nascita riportante lo status genitoriale del genitore di intenzione;
quest'ultimo, però, ha la possibilità di costituire un rapporto con il bambino attraverso pagina 6 di 15 l'istituto dell'adozione in casi particolari, come modificato della sentenza della Corte costituzionale n. 79/22
(che ha considerato incostituzionale la normativa italiana che la prevede nella misura in cui tale tipo di adozione non induceva alcun rapporto fra l'adottato e i parenti dell'adottante, discriminando quindi il genitore adottivo rispetto al genitore biologico).
Tornando alla specifica problematica dei bambini con due madri, nati tramite PMA realizzata all'estero (tuttora non consentita in Italia per le coppie omoaffettive), il problema che ha dato origine all'intervento della Corte costituzionale è che, mentre per il caso di parto all'estero l'atto di nascita viene formato in un Paese che consente l'indicazione, oltre che della madre biologica, anche di quelle intenzionale, per il parto in Italia non è prevista invece l'indicazione di due madri sull'atto di nascita.
Fino alla data della pronuncia n. 68/2025, la giurisprudenza italiana forniva una soluzione diversa nei due casi, riconoscendo tale possibilità per il parto all'estero e negandola invece per il parto avvenuto in Italia (si rileva, peraltro, che in entrambi i casi, più che adottare il metodo internazionalprivatistico della legge applicabile al rapporto di filiazione ex art. 33 l.. 218/1995, si è privilegiato il riferimento alla legge dello Stato dove è avvenuta la nascita, salva poi, nel caso di nascita all'estero, la valutazione di conformità o contrarietà all'ordine pubblico internazionale italiano).
In particolare, la Corte di Cassazione ha ammesso la trascrizione in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all'estero e ivi registrati con due madri sia nel caso di feto legato biologicamente ad entrambe le madri una delle quali aveva fornito l'ovulo e l'altra aveva condotto la gestazione (Cass., sent. 30 settembre 2016, n. 19599), sia nel caso in cui una delle madri aveva praticato la fecondazione eterologa mentre l'altra non aveva alcun legame biologico col bambino (Cass, sent. 15 giugno 2017, n. 14878).
Anche la Corte di giustizia europea ha affermato - sebbene solo al fine dell'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno - la necessaria continuità dello status di filiazione derivato dalla pratica dei bambini con due madri. La sentenza 14-XII-2021, in causa C-490/20, nota come V.M.A. (o Pancharevo) ha infatti stabilito che se una minore viene registrata con due madri (nella fattispecie una cittadina britannica e una bulgara) nel Paese di nascita (nella specie, la Spagna) in conformità alla legge locale, l'atto di nascita necessario per ottenere la carta d'identità, a sua volta necessaria per esercitare i diritti di libera circolazione, deve essere trascritto anche nello
Stato dell'Unione di cui la figlia e una delle madri sono cittadine (nella specie, la Bulgaria), così come in ogni altro Stato membro, anche se in quello Stato non sono ammessi né il matrimonio omosessuale né la maternità della moglie della madre biologica della minore.
A seguito di ulteriori pronunce, nel nostro Paese sembra oggi consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di
pagina 7 di 15 apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni” (Cass., Sent. 23 agosto 2021, n. 23319).
Quindi le coppie omoaffettive femminili possono realizzare il loro desiderio di filiazione ricorrendo alla PMA all'estero mediante fecondazione eterologa, ottenendo poi il riconoscimento in Italia dell'atto straniero che le certifica entrambe come madri in virtù del diritto alla continuità dello status filiationis acquisito all'estero.
Diversa era però la soluzione, prima della Corte Cost. 68/25, per i bambini con due madri nati in Italia, anche se la PMA era avvenuta all'estero: in questo caso, non si trattava di riconoscere un atto di nascita straniero ma di valutare la legittimità o meno del ricorso alla fecondazione assistita in base alla legge italiana, e quindi con i limiti stabiliti dalla L. 40/2004, cui implicitamente veniva riconosciuta una valenza pubblicistica e quindi territoriale.
In tale ottica, la Cassazione, sent. 3 aprile 2020, n. 7668, ha considerato legittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di correggere l'atto di nascita italiano di un minore nato in Italia a [...] pratiche di PMA effettuate all'estero inserendovi il riconoscimento congiunto della madre biologica e di quella intenzionale, compagna della donna che ha partorito, argomentando che la l.. 40/2004 consente di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie di sesso diverso, sicché “una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita”. Idem, Cass. 8029/2020 - partendo dal presupposto che l'estensione dell'operatività della L.
40/2004 ammessa dalla Corte Costituzionale ne lascia inalterato l'impianto “costituito dalla configurazione delle tecniche di procreazione assistita come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimuovibile e dall'intento di garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre” -, ha stabilito che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra un minore e una donna legata in unione civile con la donna che lo ha partorito e che si era limitata a prestare il suo consenso alla fecondazione eterologa si porrebbe in contrasto con la ln. 40/2004 che – come si è anticipato - consente la procreazione assistita solo per risolvere problemi di sterilità o in caso di malattie genetiche nell'ambito delle coppie eterosessuali, e non per realizzare la genitorialità delle coppie omosessuali (v. anche, nello stesso senso, Cass. Sentt. n. 23320 e 23321 del 23 agosto 2021 e, successivamente, Ord. n. 6383 del 25 febbraio 2022, Ord. n. 7413 del 7 marzo 2022, Ord. n. 10844 del 4 aprile
2022, Ord. n. 22179 del 13 luglio 2022, n. 23527 del 2 agosto 2023, n. 4484 del 2024 e Ord. n. 511 dell'8 gennaio 2024, in Fam e dir., 8-9/2024, 788 ss.). È interessante notare che la pronuncia n. 6383/2022 ha escluso la possibilità di formare in Italia l'atto di nascita anche se in quel caso una delle madri aveva un rapporto genetico con il nato per avere donato l'ovulo e l'altra vi aveva un rapporto biologico per avere portato a termine la gravidanza (tale situazione è stata invece contemplata e ammessa, ai soli fini del riconoscimento, dalla sopra citata sentenza n. 19599/2016).
pagina 8 di 15 L'orientamento restrittivo della Cassazione era stato confermato da due sentenze della Corte costituzionale. Con la prima (sent. n. 230/2020), è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 20 della legge Cirinnà e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che non consentono anche alla madre d'intenzione di essere indicata nell'atto di nascita come genitrice del bambino, argomentando di non rinvenire nell'ordinamento né nelle fonti sovranazionali un principio in forza del quale due donne unite civilmente debbano essere riconosciute entrambe genitrici del bambino nato dalla fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra. Con la seconda (sent. n. 32/2021), la Corte ha considerato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della L. 40/2004 invocando però un intervento del legislatore per garantire i diritti dei minori nati da coppie omosessuali non sufficientemente tutelati dalla possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari.
E' infine intervenuta la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025
La questione di illegittimità è stata sollevata dal Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 8 e 9 della l. 40/2004
e 250 del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché ad alcune norme contenute in varie convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.. La causa verteva su azione di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/00 promossa dal nei Pt_2 riguardi dell'atto di nascita di un bambino che riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne, nelle rispettive qualità di madre biologica e di madre intenzionale;
la coppia aveva due figli e il pubblico ministero aveva agito per la rettificazione dell'atto di nascita riportante l'indicazione della madre intenzionale solo in relazione al secondo figlio, non alla prima figlia;
inoltre l'accoglimento del ricorso avrebbe fatto venire meno il legame tra i due fratelli “che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si potessero ritenere
i due figli provenienti dallo stesso stipite, posto che ognuno vedrebbe riconosciuto lo status di figlio della sola madre biologica (che corrisponde, per ciascuno dei figli, ad una diversa delle due componenti della coppia)”.
L'ordinanza si inserisce in un quadro di evidente incertezza e precarietà caratterizzante il nostro Paese con riguardo al fenomeno: vi sono ufficiali di stato civile che procedono alla formazione dell'atto di nascita del bambino nato in [...] con indicazione anche della madre intenzionale, e altri che invece rifiutano di inserire tale indicazione. Nei casi di rifiuto, talvolta il pubblico ministero agisce per ottenere la rettificazione dello stato civile ai sensi del d.P.R. 396/2000 mentre altre volte non lo fa. Anche quando il pubblico ministero decide di non agire, la situazione è caratterizzata da estrema precarietà perché l'iniziativa non è soggetta ai limiti temporali ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000.
L'ordinanza di rimessione precisava che “il complesso delle disposizioni è censurato nella misura in cui impedisce al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (per tale dovendosi intendere la donna che ha partorito), abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale”.
pagina 9 di 15 I principali argomenti alla base della questione di costituzionalità erano: - violazione dell'art. 2 Cost. sulla tutela delle formazioni sociali in quanto lede il diritto del minore all'inserimento e alla permanenza in uno stabile nucleo familiare;
- violazione dell'art. 3 Cost sul principio di uguaglianza per discriminazione delle coppie omosessuali, violazione del diritto alla bigenitorialità del bambino e disparità di trattamento tra bambini concepiti da due donne con PMA all'estero e in Italia;
- violazione dell'art. 30 Cost. sui diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e del correlativo diritto garantito, anche ai figli nati fuori del matrimonio, di ogni tutela giuridica e sociale, inclusa la possibilità di acquistare lo status di figli della coppia anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale riconosciuta dall'ordinamento; - violazione dell'art. 31 Cost. e, attraverso l'articolo 117, 1° comma, degli artt. 8 e 14 della
CEDU e di altre disposizioni sovranazionali sui diritti dei fanciulli, in quanto il riconoscimento corrisponderebbe al primario interesse del minore mentre il mancato riconoscimento comporterebbe violazione del suo diritto all'identità personale e disparità di trattamento con i minori nati da fecondazione eterologa delle coppie eterosessuali e di altre situazioni rientranti nel diritto del minore ad avere una famiglia.
Innanzitutto, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno perimetrare “l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in [...] praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Rimane, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento. Le questioni in oggetto si collocano, pertanto, su un piano differente da quello dell'aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali, rispetto alla quale questa Corte ha ritenuto
«non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere loro l'accesso alle tecniche procreative (sentenza n. 221 del 2019). Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa. Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione giuridica dell'aspirazione alla genitorialità ma l'interesse del figlio nato in [...] praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori”.
Ciò premesso, la Corte evidenzia che la scelta della PMA rafforza la possibilità di fondare la filiazione sull'assunzione di responsabilità: “l'affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020) e che implica il diritto del nato a [...] riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto”. Quindi, dall'art. 8 della L. 40/2004 si desume che, nel caso di vincolo non naturale, l'assunzione di responsabilità si esprime attraverso il consenso alle tecniche di PMA, dalle quali pagina 10 di 15 discende che il nato è figlio della coppia che vi ricorre (si veda anche sentenza Corte Costituzionale n. 161 del
24 luglio 2023, nel senso che “l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 - che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA - esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.”).
Dall'impegno volontariamente assunto discendono i doveri dei membri della coppia inerenti alla responsabilità genitoriale, che si specificano nell'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, e a tali doveri corrisponde un insieme di correlativi diritti in capo al figlio, che costituiscono oggetto di quello che viene definito il suo interesse primario, il cui perseguimento costituisce la seconda linea guida del ragionamento della
Corte dopo l'assunzione di responsabilità dei genitori.
Per soddisfare l'interesse primario ai diritti che derivano dal suo status, il figlio deve poter avere un rapporto giuridico ed affettivo con entrambi i genitori. Invero “qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il
«diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma
1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”.
Né il diritto del minore di contare su una coppia di genitori è escluso dal fatto che si tratti di una coppia di donne perché “l'orientamento sessuale «non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali» (sentenza
n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021)”.
In realtà, i princìpi suindicati - secondo cui il miglior interesse del minore è quello di poter contare su una coppia di genitori, senza che la loro relazione omosessuale incida sulle capacità genitoriali - erano già acquisiti allo stato dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. Opera pur sempre il principio del superiore interesse del minore, volto alla sua tutela sotto il profilo dell'identità personale e sociale, come desumibile non solo dalla nostra
Costituzione (cfr. artt. 2, 3, 30 e 31), ma anche dalle fonti internazionali (si vedano anche sentenze citate dall'odierno ricorrente, Corte Cost. 347/98, 494/02, 162/14, 32/21 cit.. Cass. 2315/99, 19599/16 cit.).
La sentenza in commento è invece del tutto innovativa in ordine alla questione se il suddetto interesse del minore, nel caso di genitori entrambi donne, potesse comunque trovare realizzazione, come in precedenza affermato, attraverso l'istituto dell'“adozione in casi particolari”, piuttosto che ricorrendo alla possibilità - non espressamente prevista dal nostro ordinamento - per la madre “di intenzione” di diventare tale per il solo fatto di prestare il consenso (con la conseguente assunzione di responsabilità) alla PMA della compagna.
pagina 11 di 15 Sul punto, la Consulta ha bene evidenziato “come l'attuale disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia insufficiente per sanare il vulnus all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 32 del 2021)”. Ciò, nonostante il recente (già ricordato) intervento della Corte Costituzionale del 2022, che ha modificato i tratti salienti dell'adozione in casi particolari con conseguente “significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436)”.
Mentre la sentenza della Cassazione n. 38162/2022, per il caso della maternità surrogata, ha considerato l'adozione in casi particolari strumento idoneo a costituire una relazione di genitorialità tra il bambino e il genitore “d'intenzione” - tale da consentire di escludere la trascrizione dell'atto di nascita riferito a quest'ultimo
(rectius: di trascriverlo con l'indicazione della sua genitorialità) senza violare l'art. 8 della CEDU -, al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che le modifiche apportate, in via giurisprudenziale, al suddetto strumento non siano sufficienti a renderlo idoneo ad assicurare la genitorialità della madre “d'intenzione” del bambino con due madri nato in Italia, in [...] menzione nell'atto di nascita formato nel nostro Paese.
In proposito, appare utile riportare testualmente quanto scrive la Corte: “il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e, ancor prima, sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto,
l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono costi legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983, prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza. Il che, se è coerente con la logica dell'istituto dell'adozione, non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA. Ma, ciò che più rileva sul piano delle tutele, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale)
pagina 12 di 15 adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti,
e in particolare della madre intenzionale. Infatti, l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta. Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicché proprio a lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale. Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale”.
Pertanto, ”l'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore, d'altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte citata sentenza n. 32 del 2021”.
La Corte non ha inteso affermare che l'interesse del minore ad essere considerato figlio anche del genitore (nella fattispecie della madre) intenzionale abbia un carattere così assoluto da dover essere considerato sempre e comunque prevalente;
tant'è che non può essere tutelato nel caso di surrogazione di maternità, dove è invece prevalente la contrarietà dell'ordinamento verso tale pratica (considerata meritevole di sanzione penale e lesiva di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna: v. Cass., n. 38162/22 cit. e, nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).
Viceversa, quando non via sia “un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche della madre intenzionale”, non è più possibile “giustificare l'inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato”.
Quindi, “il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento
(artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) − al nato in [...] figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;
dell'art.
30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i
pagina 13 di 15 genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione ricondotta dal rimettente al «complesso delle disposizioni censurate» va ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004”.
La sentenza conclude dunque dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in [...] che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”.
In definitiva, a parte il caso della maternità surrogata, ai bambini con due madri nati in attuazione di un progetto di genitorialità condiviso vengono ora riconosciuti analoghi diritti, sia se nati all'estero sia se nati in Italia.
Nel caso di specie, la chiara, puntale ed analitica esposizione compiuta dalla ricorrente, e condivisa dalla resistente (madre biologica), nonché dalla prima documentata e dalla seconda integrata, consente di ritemere senz'altro realizzato quel “contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità” cui ha fatto altrettanto chiaro ed eloquente riferimento soprattutto la pronuncia della Consulta sopra richiamata. Per_ La sig.ra ha intrattenuto un rapporto stabile e duraturo con la madre biologica di e Controparte_2
[...]
sfociato altresì in convivenza e coabitazione nella stessa casa, ed infine formalizzato Per_2 Controparte_1 in unione civile, persino con finale istituzione di erede universale. Per entrambe le minori, la predetta ha compiuto tutti gli atti concludenti ed inequivoci di scelta ed assunzione di responsabilità, sia prima sia dopo la sua nascita, avendo condiviso con la compagna l'intero progetto genitoriale, accompagnandola in clinica, partecipando alle spese, assistendo al parto e assumendo sin dal concepimento il ruolo di madre a tutti gli effetti, provvedendo da sempre al mantenimento e alla cura della bambina;
per Anna, ha anche sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica di PMA, esplicitando altresì formalmente la sua volontà genitoriale.
Ne deriva la legittimità della pretesa di riconoscimento della genitorialità in capo anche alla madre
“intenzionale” , ovvero del diritto delle minori ad essere riconosciute figlie anche della stessa. Controparte_2
E' pur vero che la è deceduta e quindi è impossibilitata a svolgere un riconoscimento volontario avanti Pt_1 all'Ufficio di Stato Civile. Ciò senza che possa sopperire a tale impossibilità l'art. 47, comma secondo, della L.
184/1983, secondo il quale “se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione”; invero, la norma si riferisce all'”assenso” previsto dall'art. 46 per l'avvio del procedimento adottivo, che deve essere prestato dal genitore biologico all'avvio della procedura da parte di quello intenzionale, mentre nel caso di specie è la genitrice di intenzione che è deceduta, non già la madre biologica.
La soluzione sta proprio in quanto ha detto e chiarito la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 68/25 e che si è già sopra riportato, riguardo alla inidoneità dello strumento dell'adozione in casi particolari rispetto ai fini di tutela dell'interesse primario e prevalente dei figli alla (bi)genitorialità (v. fra l'altro, incertezza, lunghezza ed pagina 14 di 15 onerosità della procedura, mancanza di legittimazione e tutela dei figli e della stessa madre biologica;
non senza ricordare gli effetti negativi che l'art. 9 della L. 40/04 intende evitare “imponendo” il rapporto di genitorialità al genitore intenzionale).
Peraltro, la stessa Consulta, con la precedente sentenza n. 32/2021, nel dare atto di un vuoto di tutela, aveva ipotizzato che, tra le astratte modalità con le quali si possono tutelare i nati a seguito di PMA praticata da due donne, vi potrebbe essere tanto la dichiarazione effettuata avanti all'ufficiale di stato civile alla nascita – nella specie non più possibile – quanto il riconoscimento giudiziale della genitorialità. Per_ Quest'ultima è appunto la via scelta da ed per il tramite del loro curatore speciale e con la Persona_2 piena ed incondizionata adesione della madre biologica, nonché erede universale, Controparte_1
Si deve dunque concludere per l'accoglimento del ricorso;
ivi incluse le conseguenti statuizioni nei confronti dell'ufficiale di stato civile, atteso che, come correttamente ricordato dalla difesa “l'ordinamento dello Per_1 stato civile è funzionale al diritto sostanziale, è ad esso subordinato atteso che è quest'ultimo, di rango primario, a prevalere sulle norme di stato civile ed a disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti, essendo esso sua declinazione meramente formale” (cfr. App. Cagliari, 16 aprile 2021).
Le spese di lite vanno compensate, stante la natura e andamento della controversia e mancata resistenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che la sig.ra è genitrice delle minorenni e Controparte_2 Persona_1 Persona_2 ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Trieste l'annotazione della presente sentenza di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di genitorialità, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 262 c. 3 c.c., che al cognome venga aggiunto, per entrambe le minori, il cognome in modo che il loro nome risulti Per_1 Pt_1 [...]
e CP_3 Controparte_4 dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Trieste, 3/12/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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