Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 17.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.9548 R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
avv. F CARDANOBILE Parte_1
ricorrente
E
, avv. E VUPLIS CP_1
resistente
E
, avv. P QUARANTA CP_2
resistente avv. G BORRELLI CP_3
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio le parti intimate formulando le conclusioni ivi in dettaglio indicate maturate, con condanna al pagamento delle spese di causa. Si costituivano in giudizio le parti convenute contestando la fondatezza della domanda CP_ CP_ attorea. Veniva chiamato in giudizio anche l' Intervenuta inter partes (ad eccezione dell' conciliazione giudiziale, all'odierna udienza, l'istante dichiarava a verbale di rinunciare all'azione esperita CP_ anche verso l' e la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. All'odierna udienza, i difensori delle parti costituite (diverse dall' hanno concluso nel senso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio per effetto della conciliazione raggiunta tra loro in sede giudiziale. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse della parte ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua.
2. Relativamente alle spese processuali, nulla si dispone, essendo state definite in sede conciliativa in conformità delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
3. Sotto altro profilo, all'udienza odierna la parte istante rinunciava all'azione esperita anche nei confronti dell' Anche tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti in discorso CP_3 ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte:” La rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. “ (Cass. Civ. 19 marzo 1990 n.2267).
4. In considerazione del comportamento processuale dell'istante ossia del spontaneo abbandono dell'azione (che rende pletorica la delibazione nel merito delle domande azionate) nonché della natura e della opinabilità delle questioni controverse si ritiene equo compensare le spese di causa CP_ tra la parte istante e l'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
nulla si dispone sulle spese tra la parte istante e quelle intimate, nei termini di cui in motivazione;
CP_ spese compensate tra la parte istante e l' nei termini di cui in motivazione.
Bari 17.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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