Art. 14.
Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968; n. 410 , sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficit tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonche' le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti-, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.
Le rimanenti somme sono cosi' ripartite:
il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;
il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;
il 7 per cento al fondo per l'assistenza.
Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvedera' al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.
Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968; n. 410 , sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali deficit tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonche' le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti-, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.
Le rimanenti somme sono cosi' ripartite:
il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;
il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;
il 7 per cento al fondo per l'assistenza.
Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvedera' al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.
Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.