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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 gennaio 202 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito ex artt. 281 UNDECIECES. c.p.c., iscritto al n.20283-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...], California Parte_1
(USA) nato il [...] a [...], Texas Controparte_1
(USA); nato il [...] a [...], Texas Persona_1
(USA) nato il [...] a [...], Texas (USA); Parte_2
tutti cittadini statunitensi, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso da procure in atti allegate
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont. Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dall'avo italiano. Controparte_3 nata il [...] a [...], provincia di Benevento, sposa nella stessa città il sig. in data 10 Persona_2 novembre 1910. Emigravano poi negli Stati Uniti e dal matrimonio dell'ava italiana nasceva il 24 gennaio 1924 a Jersey City, New Parte_1
Jersey. Come da ricorso ed albero genealogico.
Il non si è costituito e si dichiara la contumacia. Controparte_2
Il PM si è espresso con parere favorevole.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile. Difatti i ricorrenti sono diretti discendenti in linea retta dalla sig.ra cittadina italiana alla nascita, Pt_1 nata a [...] 5 dicembre1893 e poi emigrata negli Stati Uniti. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in atti generalizzati sono cittadini italiani;
- Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sturno quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana cittadina italiana alla Controparte_3
nascita, nata a [...] il [...];
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2025
Il Gop A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 gennaio 202 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile trattato con rito ex artt. 281 UNDECIECES. c.p.c., iscritto al n.20283-2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
nato il [...] a [...], California Parte_1
(USA) nato il [...] a [...], Texas Controparte_1
(USA); nato il [...] a [...], Texas Persona_1
(USA) nato il [...] a [...], Texas (USA); Parte_2
tutti cittadini statunitensi, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso da procure in atti allegate
RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont. Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dall'avo italiano. Controparte_3 nata il [...] a [...], provincia di Benevento, sposa nella stessa città il sig. in data 10 Persona_2 novembre 1910. Emigravano poi negli Stati Uniti e dal matrimonio dell'ava italiana nasceva il 24 gennaio 1924 a Jersey City, New Parte_1
Jersey. Come da ricorso ed albero genealogico.
Il non si è costituito e si dichiara la contumacia. Controparte_2
Il PM si è espresso con parere favorevole.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. In essa si registra un passaggio per linea femminile. Difatti i ricorrenti sono diretti discendenti in linea retta dalla sig.ra cittadina italiana alla nascita, Pt_1 nata a [...] 5 dicembre1893 e poi emigrata negli Stati Uniti. Tale circostanza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice monocratico, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in atti generalizzati sono cittadini italiani;
- Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Sturno quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana cittadina italiana alla Controparte_3
nascita, nata a [...] il [...];
- per l'effetto ordina al resistente, o chi per esso, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, dello status civitatis italiano dei richiedenti nei registri dello stato civile, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2025
Il Gop A. De Simone