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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
253 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
in proprio e quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale denominata IN – cf C.F._1
-, sedente in Martignacco rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Marzia Miozzo del foro di Venezia ed avv. Federico Battesta del foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Oderzo via Spiné n° 11, giusta procura citata nella citazione datata 18.7.2024;
APPELLANTE
E
C.C.D.F. spa – pi –, sedente in Milano, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Alessandro Viotto del foro di Roma ed avv.
Mariateresa Perrino del foro di Udine, con domicilio eletto in Udine
p.za Matteotti n° 11/16 presso lo studio del primo difensore come da mandato indicato nella comparsa depositata il 24.10.2024;
APPELLATA Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 682/24 resa il 13 – 14.6.2024 dal Tribunale di Udine.
Causa discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: 1) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la corresponsione, da parte di , in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1
TH di , della complessiva somma di € 36.106,65 in favore Parte_1 di C.C.D.F. S.p.A.. 2) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, per quanto esposto in narrativa, rideterminare l'importo dell'atto di precetto dd. 11.04.22 opposto in primo grado, determinandone l'importo nella minor somma di € 28.201,36, con conseguente riduzione delle pretese avversarie alla predetta minor somma, o a quella diversa che risulterà in corso di causa.
3) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, rideterminare gli interessi di mora di cui C.C.D.F. S.p.A. richiede il pagamento nell'atto di precetto dd. 11.04.22 opposto in primo grado, con conseguente riduzione delle pretese avversarie in punto interessi moratori alla minor somma che risulterà in corso di causa.
4) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, compensare le spese di lite di primo grado tra le parti. IN OGNI CASO. Spese e compensi di lite del presente grado di giudizio rifusi.
Della società appellata: Confermare la sentenza di primo grado n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine in tutte le sue parti e respingere l'appello proposto da parte avversa in relazione a tutti i motivi svolti;
Condannare la parte appellante al pagamento di una somma ritenuta di giustizia secondo l'articolo 96 c.p.c.; Vittoria delle spese del grado.
Ragioni della decisione in fatto ebbe a spiccare precetto per la somma, tra capitale Parte_2
ed interessi, di € 100.698,75 in dipendenza della condanna portata su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, posto che l'appellante era inadempiente a contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti. La ebbe ad opporre nanti il Tribunale di Udine il Parte_1
precetto, deducendo che le parti avevano stipulato atto transattivo di natura novativa riducendo ad € 43.326,04 il credito vantato dalla società concedente ed, inoltre, che erano stati effettuati pagamenti nel periodo antecedente al precetto, sicché l'importo effettivamente dovuto s'era ulteriormente ridotto ad € 35.331,00 iva inclusa.
Resistette la società lombarda, contestando l'assunto attoreo ed il
Tribunale friulano, espletata la fase istruttoria consistita in acquisizione documentale, rigettò l'opposizione spiegata.
La ha interposto appello avverso la decisione del Giudice Parte_1
friulano deducendo le seguenti ragioni di gravame:
il primo Giudice ha omesso la valutazione di prove decisive lumeggianti come l'importo capitale dovuto effettivamente s'era ridotto ad € 35 mila poiché non aveva considerato i bonifici di pagamento depositati in corso di causa, limitandosi, invece, a considerare solo i documenti dimessi con la citazione in opposizione,
sicché era stato provato il pagamento di una somma pari ad €
36.106,65;
il Tribunale friulano erroneamente non ha ritenuto la natura novativa dell'accordo transattivo ed ha imputato ad ulteriori e successive poste debitorie, estranee al precetto, i documentati pagamenti intervenuti medio tempore e comprovati documentalmente in corso della causa di prime cure;
il primo Giudice non aveva, inoltre, tenuto conto dei parziali pagamenti intervenuti ai fini della corretta tassazione degli interessi, posto che la società fittante non aveva indicato quali delle fatture inevase, indicate nel decreto ingiuntivo, erano state
- in tutto od in parte - pagate;
le spese di lite, addossate all'appellante, in ragione dell'accoglimento dell'appello erano da addossare al creditore stante la pretesa illegittima di precetto.
Resiste la spa C.C.D.F. chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore che, ex art 352 cod. proc. civ. rimetteva le parti avanti il Collegio per la discussione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, pertrattavano la questione ed il Collegio, nella susseguente camera di consiglio, adottava decisione come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'appello esposto dalla appare privo di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale e va rigettato.
Con riguardo alla critica fondata sull'omessa valutazione della documentazione, afferente a pagamenti effettuati, depositata in corso di causa di primo grado, non possono che farsi due osservazioni, una giuridica e l'altra fattuale, per rilevarne l'infondatezza.
E' insegnamento costantemente impinto dal Supremo Collegio – Cass.
sez. 3 n° 9226/22, Cass. sez. 3 n° 16541/11 – che la causa petendi nei procedimenti di opposizione all'esecuzione è determinata,
esclusivamente, dalle censure mosse con l'atto di citazione avverso il precetto, non potendosi inserire successivamente nuove ragioni di contestazione della pretesa portata sul precetto poiché domande nuove.
Quindi rettamente il primo Giudice non ha tenuto conto che della documentazione dimessa a supporto delle ragioni di opposizione proposte con l'atto di citazione poiché correlata alle allegazioni fatte nell'atto introduttivo.
Pacificamente gli ulteriori bonifici sono afferenti ad altri pagamenti - sempre intervenuti prima della notifica del precetto –
non indicati nella citazione introduttiva, bensì dedotti solo con la memoria ex art 183 cod. proc. civ.
La questione, dunque, era nuova eppertanto inammissibile – Cass.
sez. 1 n° 7981/10 –, sicché il Giudice non aveva alcun onere giuridico d'esaminarla.
Ma anche a voler esaminare i bonifici – in effetti la documentazione dimessa dà dimostrazione di tre soli bonifici l'uno effettuato il
16.2.2018, l'altro il 20.7.2018 ed il terzo il 2.1.2019, mentre non risulta il bonifico indicato siccome effettuato il 14.12.2018 ( il documento dimesso afferisce al pagamento del luglio ) – versati in atti solo nel corso del primo giudizio, si può notare come la parte debitrice ebbe a puntualmente indicare la causale dei versamenti –
art 1193 comma 1 cod. civ. – così escludendo la possibilità di ricorrere al criterio sussidiario d'imputazione ex comma secondo –
la relativa questione, enfatizzata ancora nella scrittura finale, si palesa così priva di fondamento -.
Il primo bonifico opera riferimento a “ ottobre novembre dicembre
2017 “, il bonifico di luglio 2018 a “ fattura II trimestre “ ed il bonifico del gennaio 2019 afferisce a “ affitto ottobre 2018 “,
all'evidenza pagamenti estranei al debito portato sul decreto ingiuntivo, azionato quale titolo esecutivo, che afferisce a debiti insorti dal 2011 al 2016.
Dunque anche fattualmente la documentazione, che parte appellante lamenta come non esaminata, non conforta il suo asserto di intervenuti pagamenti circa il credito azionato. Con relazione alle somme di denaro, asseritamente pagate e dedotte ritualmente in causa, in effetti nell'atto di appello non si riesce ad individuare un'argomentazione critica correlata alla motivazione esposta al riguardo dal Tribunale per ritenere detti pagamenti afferenti al pagamento di altre poste debitorie esistenti tra le parti.
Parte appellante genericamente si limita a dedurre errore del giudicante al riguardo, ma non si confronta con la sua specifica argomentazione afferente alla concorrenza del dato fattuale pacifico che il rapporto contrattuale ebbe a continuare anche dopo il 2016
sino all'accordo transattivo del 2019, maturando ulteriori poste debitorie dell'appellante verso la società milanese.
Fatto questo documentato proprio dai bonifici dimessi in causa dall'appellante e dianzi esaminati, sicché correttamente - anche ad opinione di questo Collegio – il Giudice friulano non ha ritenuto provato, stante le specifiche imputazioni dei pagamenti presenti sui bonifici dimessi, come nemmeno l'importo complessivo di oltre € 7
mila – unica posta tempestivamente azionata in causa - risultava comprovatamente versato a deduzione del credito portato sul decreto ingiuntivo – titolo.
Quanto poi alla censura afferente l'errato apprezzamento del
Tribunale circa la natura novativa della transazione del 2019, la stessa appare meramente enunciata ma non anche confortata da una puntuale argomentazione critica contrapposta alla ricostruzione offerta sul punto dal primo Giudice nella sentenza impugnata.
Peraltro il Tribunale, con puntuale richiamo all'insegnamento di legittimità, ha esaminato l'accordo del 2019 – che per altro è
semplicemente un piano di rientro del debito - e ne ha escluso la valenza novativa poiché ciò non desumibile dal tenore del patto – anzi risulta specificatamente prevista disciplina in caso di inadempienza con la reviviscenza della situazione anteriore all'accordo di rientro - e parte appellante al riguardo, come dianzi detto, sul punto nulla di specifico ha dedotto, così confermando la correttezza dell'argomentazione esposta dal Giudice friulano.
Infine le critiche afferenti al calcolo degli interessi ed alla statuizione sulle spese di lite rimangono travolte dal rigetto degli altre censure, posto che la questione sugli interessi era determinata dall'esistenza di pagamento medio tempore intervenuti, mentre la questione circa le spese dalla non soccombenza.
Al rigetto dell'inutile gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione verso la spa C.C.D.F. delle spese di lite del grado tassate, ex DM 147/22 nei parametri medi tenuto conto del valore della lite e delle fasi effettivamente espletate, in € 10.000,00
oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Non paiono ricorrere gli estremi per l'applicazione del disposto ex art 96 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
rigetta l'appello spiegato da anche quale Parte_1
titolare l'impresa individuale denominata IndiaMatha, avverso la sentenza n° 682/24 resa il 13 – 14.6.2024 dal Tribunale di Udine che per l'effetto integralmente conferma,
condanna l'appellante a rifondere alla spa C.C.D.F. anche le spese di lite del grado che tassa in € 10.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere
Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° opposizione a precetto
253 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
in proprio e quale titolare Parte_1
dell'impresa individuale denominata IN – cf C.F._1
-, sedente in Martignacco rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Marzia Miozzo del foro di Venezia ed avv. Federico Battesta del foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Oderzo via Spiné n° 11, giusta procura citata nella citazione datata 18.7.2024;
APPELLANTE
E
C.C.D.F. spa – pi –, sedente in Milano, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Alessandro Viotto del foro di Roma ed avv.
Mariateresa Perrino del foro di Udine, con domicilio eletto in Udine
p.za Matteotti n° 11/16 presso lo studio del primo difensore come da mandato indicato nella comparsa depositata il 24.10.2024;
APPELLATA Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 682/24 resa il 13 – 14.6.2024 dal Tribunale di Udine.
Causa discussa e decisa all'udienza del 22.1.2025.
CONCLUSIONI Dell'appellante: 1) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, la corresponsione, da parte di , in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1
TH di , della complessiva somma di € 36.106,65 in favore Parte_1 di C.C.D.F. S.p.A.. 2) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, per quanto esposto in narrativa, rideterminare l'importo dell'atto di precetto dd. 11.04.22 opposto in primo grado, determinandone l'importo nella minor somma di € 28.201,36, con conseguente riduzione delle pretese avversarie alla predetta minor somma, o a quella diversa che risulterà in corso di causa.
3) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, rideterminare gli interessi di mora di cui C.C.D.F. S.p.A. richiede il pagamento nell'atto di precetto dd. 11.04.22 opposto in primo grado, con conseguente riduzione delle pretese avversarie in punto interessi moratori alla minor somma che risulterà in corso di causa.
4) In riforma dell'impugnata sentenza n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine, accertato e dichiarato quanto sopra, compensare le spese di lite di primo grado tra le parti. IN OGNI CASO. Spese e compensi di lite del presente grado di giudizio rifusi.
Della società appellata: Confermare la sentenza di primo grado n. 682/2024 dd. 13.06.24 del Tribunale di Udine in tutte le sue parti e respingere l'appello proposto da parte avversa in relazione a tutti i motivi svolti;
Condannare la parte appellante al pagamento di una somma ritenuta di giustizia secondo l'articolo 96 c.p.c.; Vittoria delle spese del grado.
Ragioni della decisione in fatto ebbe a spiccare precetto per la somma, tra capitale Parte_2
ed interessi, di € 100.698,75 in dipendenza della condanna portata su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, posto che l'appellante era inadempiente a contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti. La ebbe ad opporre nanti il Tribunale di Udine il Parte_1
precetto, deducendo che le parti avevano stipulato atto transattivo di natura novativa riducendo ad € 43.326,04 il credito vantato dalla società concedente ed, inoltre, che erano stati effettuati pagamenti nel periodo antecedente al precetto, sicché l'importo effettivamente dovuto s'era ulteriormente ridotto ad € 35.331,00 iva inclusa.
Resistette la società lombarda, contestando l'assunto attoreo ed il
Tribunale friulano, espletata la fase istruttoria consistita in acquisizione documentale, rigettò l'opposizione spiegata.
La ha interposto appello avverso la decisione del Giudice Parte_1
friulano deducendo le seguenti ragioni di gravame:
il primo Giudice ha omesso la valutazione di prove decisive lumeggianti come l'importo capitale dovuto effettivamente s'era ridotto ad € 35 mila poiché non aveva considerato i bonifici di pagamento depositati in corso di causa, limitandosi, invece, a considerare solo i documenti dimessi con la citazione in opposizione,
sicché era stato provato il pagamento di una somma pari ad €
36.106,65;
il Tribunale friulano erroneamente non ha ritenuto la natura novativa dell'accordo transattivo ed ha imputato ad ulteriori e successive poste debitorie, estranee al precetto, i documentati pagamenti intervenuti medio tempore e comprovati documentalmente in corso della causa di prime cure;
il primo Giudice non aveva, inoltre, tenuto conto dei parziali pagamenti intervenuti ai fini della corretta tassazione degli interessi, posto che la società fittante non aveva indicato quali delle fatture inevase, indicate nel decreto ingiuntivo, erano state
- in tutto od in parte - pagate;
le spese di lite, addossate all'appellante, in ragione dell'accoglimento dell'appello erano da addossare al creditore stante la pretesa illegittima di precetto.
Resiste la spa C.C.D.F. chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 dicembre 2024 si costituiva il contraddittorio avanti l'Istruttore che, ex art 352 cod. proc. civ. rimetteva le parti avanti il Collegio per la discussione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti, depositate le scritture difensive finali, pertrattavano la questione ed il Collegio, nella susseguente camera di consiglio, adottava decisione come illustrato nella presente sentenza.
In diritto
L'appello esposto dalla appare privo di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale e va rigettato.
Con riguardo alla critica fondata sull'omessa valutazione della documentazione, afferente a pagamenti effettuati, depositata in corso di causa di primo grado, non possono che farsi due osservazioni, una giuridica e l'altra fattuale, per rilevarne l'infondatezza.
E' insegnamento costantemente impinto dal Supremo Collegio – Cass.
sez. 3 n° 9226/22, Cass. sez. 3 n° 16541/11 – che la causa petendi nei procedimenti di opposizione all'esecuzione è determinata,
esclusivamente, dalle censure mosse con l'atto di citazione avverso il precetto, non potendosi inserire successivamente nuove ragioni di contestazione della pretesa portata sul precetto poiché domande nuove.
Quindi rettamente il primo Giudice non ha tenuto conto che della documentazione dimessa a supporto delle ragioni di opposizione proposte con l'atto di citazione poiché correlata alle allegazioni fatte nell'atto introduttivo.
Pacificamente gli ulteriori bonifici sono afferenti ad altri pagamenti - sempre intervenuti prima della notifica del precetto –
non indicati nella citazione introduttiva, bensì dedotti solo con la memoria ex art 183 cod. proc. civ.
La questione, dunque, era nuova eppertanto inammissibile – Cass.
sez. 1 n° 7981/10 –, sicché il Giudice non aveva alcun onere giuridico d'esaminarla.
Ma anche a voler esaminare i bonifici – in effetti la documentazione dimessa dà dimostrazione di tre soli bonifici l'uno effettuato il
16.2.2018, l'altro il 20.7.2018 ed il terzo il 2.1.2019, mentre non risulta il bonifico indicato siccome effettuato il 14.12.2018 ( il documento dimesso afferisce al pagamento del luglio ) – versati in atti solo nel corso del primo giudizio, si può notare come la parte debitrice ebbe a puntualmente indicare la causale dei versamenti –
art 1193 comma 1 cod. civ. – così escludendo la possibilità di ricorrere al criterio sussidiario d'imputazione ex comma secondo –
la relativa questione, enfatizzata ancora nella scrittura finale, si palesa così priva di fondamento -.
Il primo bonifico opera riferimento a “ ottobre novembre dicembre
2017 “, il bonifico di luglio 2018 a “ fattura II trimestre “ ed il bonifico del gennaio 2019 afferisce a “ affitto ottobre 2018 “,
all'evidenza pagamenti estranei al debito portato sul decreto ingiuntivo, azionato quale titolo esecutivo, che afferisce a debiti insorti dal 2011 al 2016.
Dunque anche fattualmente la documentazione, che parte appellante lamenta come non esaminata, non conforta il suo asserto di intervenuti pagamenti circa il credito azionato. Con relazione alle somme di denaro, asseritamente pagate e dedotte ritualmente in causa, in effetti nell'atto di appello non si riesce ad individuare un'argomentazione critica correlata alla motivazione esposta al riguardo dal Tribunale per ritenere detti pagamenti afferenti al pagamento di altre poste debitorie esistenti tra le parti.
Parte appellante genericamente si limita a dedurre errore del giudicante al riguardo, ma non si confronta con la sua specifica argomentazione afferente alla concorrenza del dato fattuale pacifico che il rapporto contrattuale ebbe a continuare anche dopo il 2016
sino all'accordo transattivo del 2019, maturando ulteriori poste debitorie dell'appellante verso la società milanese.
Fatto questo documentato proprio dai bonifici dimessi in causa dall'appellante e dianzi esaminati, sicché correttamente - anche ad opinione di questo Collegio – il Giudice friulano non ha ritenuto provato, stante le specifiche imputazioni dei pagamenti presenti sui bonifici dimessi, come nemmeno l'importo complessivo di oltre € 7
mila – unica posta tempestivamente azionata in causa - risultava comprovatamente versato a deduzione del credito portato sul decreto ingiuntivo – titolo.
Quanto poi alla censura afferente l'errato apprezzamento del
Tribunale circa la natura novativa della transazione del 2019, la stessa appare meramente enunciata ma non anche confortata da una puntuale argomentazione critica contrapposta alla ricostruzione offerta sul punto dal primo Giudice nella sentenza impugnata.
Peraltro il Tribunale, con puntuale richiamo all'insegnamento di legittimità, ha esaminato l'accordo del 2019 – che per altro è
semplicemente un piano di rientro del debito - e ne ha escluso la valenza novativa poiché ciò non desumibile dal tenore del patto – anzi risulta specificatamente prevista disciplina in caso di inadempienza con la reviviscenza della situazione anteriore all'accordo di rientro - e parte appellante al riguardo, come dianzi detto, sul punto nulla di specifico ha dedotto, così confermando la correttezza dell'argomentazione esposta dal Giudice friulano.
Infine le critiche afferenti al calcolo degli interessi ed alla statuizione sulle spese di lite rimangono travolte dal rigetto degli altre censure, posto che la questione sugli interessi era determinata dall'esistenza di pagamento medio tempore intervenuti, mentre la questione circa le spese dalla non soccombenza.
Al rigetto dell'inutile gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione verso la spa C.C.D.F. delle spese di lite del grado tassate, ex DM 147/22 nei parametri medi tenuto conto del valore della lite e delle fasi effettivamente espletate, in € 10.000,00
oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Non paiono ricorrere gli estremi per l'applicazione del disposto ex art 96 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis
rigetta l'appello spiegato da anche quale Parte_1
titolare l'impresa individuale denominata IndiaMatha, avverso la sentenza n° 682/24 resa il 13 – 14.6.2024 dal Tribunale di Udine che per l'effetto integralmente conferma,
condanna l'appellante a rifondere alla spa C.C.D.F. anche le spese di lite del grado che tassa in € 10.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio
2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan