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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 747/2023, avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1723/2022 TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Campagnaro (CE) in Via Bosco n. 18, C F: in qualità di C.F._1 socio amministratore della società “FARMATEK S.r.l.s.”, con sede in Caserta (CE) Via Ricciardi n. 8, numero REA 330472 codice fiscale , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Cimarosa nr 34 presso lo studio dall'avvocato Vincenzo Pascarella (C.F. ) che la rappre- C.F._2 senta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo. OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 legale in Boscoreale (NA) alla via Giovanni della Rocca n. 158 – C.F. e P.I.
, in proprio ed in qualità di successore universale in tutti i P.IVA_2 rapporti giuridici attivi e passivi della società “ (P.I. ), CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Mortellari n.77, presso lo studio dell'avvocato Armando Federico giusta procura allegata al ricorso monitorio OPPOSTA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, la parte opponente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. , nella qualità di socio amministratore della società Parte_1
FARMATEK S.r.l.s., con atto di citazione ritualmente notificato il 27/12/2022 alla “ ha proposto opposizione avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 1723 del 2022 con il quale il Tribunale di Torre Annunziata gli ha ingiunto di pagare in favore della in proprio e in Controparte_1 qualità di successore universale della “ , la somma di euro 8.112,85, CP_2
1 oltre interessi, svalutazione monetaria e competenze professionali. A sostegno della domanda monitoria, la ha assunto di Controparte_1 esercitare la propria attività nel settore commerciale della vendita dei farmaci e di prodotti cosmetici al dettaglio presso la sede di Boscoreale in via Giovanni Della Rocca n. 158 e che in data 29.11.2021, a seguito di cessione totale delle quote della società operativa nel medesimo settore merceologico, era CP_2 divenuta suo successore universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, giusto atto pubblico del notaio Dott. (rep. 13850, raccolta 8901 Persona_1 dell'anno 2021). Ha aggiunto che nell'ambito dei sopra citati rapporti giuridici risultavano esserci state le seguenti partite di credito – debito così strutturate:
1. Credito a favore di nei confronti della Farmatek s.r.l.s. Parte_2 per un totale di euro 13.682,82, in ragione delle fatture nn. 22-25-26/2022; 2. Debito di farmacia a favore della Farmatek s.r.l.s. di euro 513,72 in CP_2 ragione di fattura n. 5 del 28/03/2022; 3. Debito di farmacia per Controparte_1 forniture proprie a favore della Farmatek s.r.l.s. di euro 5.056,25, il tutto per un totale di euro 8.112,85. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, pur riconoscendo l'esistenza di reciproci rapporti intercorsi sia con la che con la CP_2
ha contestato la consegna della merce di cui alle Controparte_1 fatture poste a fondamento dell'ingiunzione opposta e, in ogni caso, ha dedotto l'esistenza di un controcredito, eccependone la compensazione nel caso in cui controparte riuscisse a provare, in corso di causa, la fondatezza del credito ingiunto. Nonostante la regolarità della notifica, la ha omesso di Controparte_1 costituirsi e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.2.2025 trattata in forma cartolare.
2. In diritto va osservato che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
2 Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
2.1. Parte opposta non ha prodotto il titolo del suo credito ma, a fondamento della domanda monitoria, ha prodotto le fatture le quali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in caso di contestazione del rapporto, non costituiscono prova bensì un semplice indizio. Tanto premesso, tuttavia, nella specie, va osservato che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, anzi, al contrario, ha ammesso di aver ordinato la merce di cui alle fatture, ma ne ha eccepito la mancata consegna e la inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria circa il prezzo delle forniture controverse. Ebbene, tali contestazioni, ad avviso del tribunale non meritano pregio stante la loro assoluta genericità. In particolare, l'opponente, quanto alla consegna, non ha fatto altro che lamentare la “mancata consegna di tutta la merce ordinata” senza specificare quale merce non sarebbe stata consegnata e quale invece sì. In merito al prezzo delle forniture, l'opponente, in maniera altrettanto generica, afferma che le parti non hanno mai pattuito i prezzi risultanti dalle fatture che, a suo dire, non corrisponderebbero a quelli indicati sul listino prezzi dell'opposta ma non allega, al riguardo, il suddetto listino non consentendo alcuna verifica al tribunale sul punto. In altri termini, pur deducendo l'applicazione di un prezzo diverso e sbagliato, non ha allegato, prima ancora che dimostrato, quale dovesse essere il prezzo applicabile. Per tali ragioni i primi due motivi di opposizione vanno respinti.
2.2. Con il terzo motivo l'opponente ha eccepito l'esistenza di un controcredito e ritiene, pertanto, che il credito vantato da controparte debba considerarsi estinto per compensazione. L'eccezione è fondata. Invero, sulla scorta della documentazione prodotta la Farmatek S.r.l.s. ha dimostrato di avere fornito alla “ , dante causa dell'opposta, merce CP_2 per complessivi euro 2.440,62, e alla merce per Controparte_1 complessivi euro 11.576,46 euro, per un totale di 14.017,08 (come da fatture allegate all'atto di citazione) e ne ha dedotto l'omesso pagamento. Ora, nulla avendo controdedotto e provato l'opposta circa il pagamento del proprio debito e l'estinzione dello stesso (che in ossequio alla granitica giuri- sprudenza di legittimità ad essa incombeva dimostrare a fronte dell'invocato inadempimento), deve valutarsi dimostrata l'esistenza del reciproco rapporto di debito/credito tra le parti in causa, con la conseguenza che i crediti dell'opposta e dell'opponente devono considerarsi estinti, fino a reciproca
3 concorrenza, per compensazione legale a norma dell'art. 1243 c.c. sussistendo- ne i relativi requisiti, ossia liquidità, esigibilità ed omogeneità. Per le ragioni esposte, l'opposizione è fondata, merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 1723/2022 va revocato.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e medi, tenuto conto del valore effettivo della controver- sia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 900,00; fase decisoria, euro 1.200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Pascarella dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della seconda sezione civile, definitivamente pronun- ciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1723/2022; B. condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Farmatek S.r.l.s. che liquida in euro 145,50 e in euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Pascarella dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, così deciso il 28 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Campagnaro (CE) in Via Bosco n. 18, C F: in qualità di C.F._1 socio amministratore della società “FARMATEK S.r.l.s.”, con sede in Caserta (CE) Via Ricciardi n. 8, numero REA 330472 codice fiscale , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Cimarosa nr 34 presso lo studio dall'avvocato Vincenzo Pascarella (C.F. ) che la rappre- C.F._2 senta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo. OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 legale in Boscoreale (NA) alla via Giovanni della Rocca n. 158 – C.F. e P.I.
, in proprio ed in qualità di successore universale in tutti i P.IVA_2 rapporti giuridici attivi e passivi della società “ (P.I. ), CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Mortellari n.77, presso lo studio dell'avvocato Armando Federico giusta procura allegata al ricorso monitorio OPPOSTA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, la parte opponente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. , nella qualità di socio amministratore della società Parte_1
FARMATEK S.r.l.s., con atto di citazione ritualmente notificato il 27/12/2022 alla “ ha proposto opposizione avverso il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 1723 del 2022 con il quale il Tribunale di Torre Annunziata gli ha ingiunto di pagare in favore della in proprio e in Controparte_1 qualità di successore universale della “ , la somma di euro 8.112,85, CP_2
1 oltre interessi, svalutazione monetaria e competenze professionali. A sostegno della domanda monitoria, la ha assunto di Controparte_1 esercitare la propria attività nel settore commerciale della vendita dei farmaci e di prodotti cosmetici al dettaglio presso la sede di Boscoreale in via Giovanni Della Rocca n. 158 e che in data 29.11.2021, a seguito di cessione totale delle quote della società operativa nel medesimo settore merceologico, era CP_2 divenuta suo successore universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, giusto atto pubblico del notaio Dott. (rep. 13850, raccolta 8901 Persona_1 dell'anno 2021). Ha aggiunto che nell'ambito dei sopra citati rapporti giuridici risultavano esserci state le seguenti partite di credito – debito così strutturate:
1. Credito a favore di nei confronti della Farmatek s.r.l.s. Parte_2 per un totale di euro 13.682,82, in ragione delle fatture nn. 22-25-26/2022; 2. Debito di farmacia a favore della Farmatek s.r.l.s. di euro 513,72 in CP_2 ragione di fattura n. 5 del 28/03/2022; 3. Debito di farmacia per Controparte_1 forniture proprie a favore della Farmatek s.r.l.s. di euro 5.056,25, il tutto per un totale di euro 8.112,85. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, pur riconoscendo l'esistenza di reciproci rapporti intercorsi sia con la che con la CP_2
ha contestato la consegna della merce di cui alle Controparte_1 fatture poste a fondamento dell'ingiunzione opposta e, in ogni caso, ha dedotto l'esistenza di un controcredito, eccependone la compensazione nel caso in cui controparte riuscisse a provare, in corso di causa, la fondatezza del credito ingiunto. Nonostante la regolarità della notifica, la ha omesso di Controparte_1 costituirsi e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.2.2025 trattata in forma cartolare.
2. In diritto va osservato che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533; Cass. civ., sez. I, 4-8-2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
2 Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
2.1. Parte opposta non ha prodotto il titolo del suo credito ma, a fondamento della domanda monitoria, ha prodotto le fatture le quali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in caso di contestazione del rapporto, non costituiscono prova bensì un semplice indizio. Tanto premesso, tuttavia, nella specie, va osservato che parte opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto, anzi, al contrario, ha ammesso di aver ordinato la merce di cui alle fatture, ma ne ha eccepito la mancata consegna e la inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria circa il prezzo delle forniture controverse. Ebbene, tali contestazioni, ad avviso del tribunale non meritano pregio stante la loro assoluta genericità. In particolare, l'opponente, quanto alla consegna, non ha fatto altro che lamentare la “mancata consegna di tutta la merce ordinata” senza specificare quale merce non sarebbe stata consegnata e quale invece sì. In merito al prezzo delle forniture, l'opponente, in maniera altrettanto generica, afferma che le parti non hanno mai pattuito i prezzi risultanti dalle fatture che, a suo dire, non corrisponderebbero a quelli indicati sul listino prezzi dell'opposta ma non allega, al riguardo, il suddetto listino non consentendo alcuna verifica al tribunale sul punto. In altri termini, pur deducendo l'applicazione di un prezzo diverso e sbagliato, non ha allegato, prima ancora che dimostrato, quale dovesse essere il prezzo applicabile. Per tali ragioni i primi due motivi di opposizione vanno respinti.
2.2. Con il terzo motivo l'opponente ha eccepito l'esistenza di un controcredito e ritiene, pertanto, che il credito vantato da controparte debba considerarsi estinto per compensazione. L'eccezione è fondata. Invero, sulla scorta della documentazione prodotta la Farmatek S.r.l.s. ha dimostrato di avere fornito alla “ , dante causa dell'opposta, merce CP_2 per complessivi euro 2.440,62, e alla merce per Controparte_1 complessivi euro 11.576,46 euro, per un totale di 14.017,08 (come da fatture allegate all'atto di citazione) e ne ha dedotto l'omesso pagamento. Ora, nulla avendo controdedotto e provato l'opposta circa il pagamento del proprio debito e l'estinzione dello stesso (che in ossequio alla granitica giuri- sprudenza di legittimità ad essa incombeva dimostrare a fronte dell'invocato inadempimento), deve valutarsi dimostrata l'esistenza del reciproco rapporto di debito/credito tra le parti in causa, con la conseguenza che i crediti dell'opposta e dell'opponente devono considerarsi estinti, fino a reciproca
3 concorrenza, per compensazione legale a norma dell'art. 1243 c.c. sussistendo- ne i relativi requisiti, ossia liquidità, esigibilità ed omogeneità. Per le ragioni esposte, l'opposizione è fondata, merita accoglimento e il decreto ingiuntivo n. 1723/2022 va revocato.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e medi, tenuto conto del valore effettivo della controver- sia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 600,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 900,00; fase decisoria, euro 1.200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Pascarella dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della seconda sezione civile, definitivamente pronun- ciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1723/2022; B. condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Farmatek S.r.l.s. che liquida in euro 145,50 e in euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Pascarella dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, così deciso il 28 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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