Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6/2020
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PARATORE CARLO MARIA giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: differenze retributive
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31.12.2019 ha adito il Tribunale di Catania, Parte_1
sezione lavoro, al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania sez.
Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa riconoscere e dichiarare la
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sempre preliminarmente dichiarare illegittimo il licenziamento ed ordinare la riassunzione oltre al risarcimento danni nella misura massima prevista dalla tutela obbligatoria;
condannare, altresì, per gli ulteriori titoli, la società convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di €18.004,64 … o di quella
… ritenuta più equa… per tutte le voci di cui in premessa, oltre …interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo… e rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre… ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
A sostegno delle proprie conclusioni esponeva:
- di aver lavorato dal 11/4/19 al 30/11/19 in qualità di salumiere addetto al banco salumi, alle dipendenze di con sede legale in Biancavilla;
Controparte_1
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, full time e qualifica di commesso di banco, 4° livello ccnl terziario;
- che la prestazione era stata resa dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle
20:00, domenica dalle 9 alle 13.30, con una ½ giornata settimanale di riposo;
- di aver ricevuto per l'espletamento della suddetta attività lavorativa acconti per un complessivo di euro € 4.895,76:
- di essere stato illegittimamente licenziato dalla società resistente il 30.11.2019;
- di non aver percepito tredicesima e quattordicesima mensilità e di non aver goduto di ferie.
Richiedeva pertanto oltre che la tutela reale ed indennitaria per l'illegittimo licenziamento subìto anche la condanna della società resistente al pagamento di euro 18.004,64 a titolo di differenze retributive per le causali sopra citate.
La società resistente sebbene regolarmente chiamata in giudizio non ha avuto cura di costituirsi, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Ammesso ma non reso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società; acquisite le prove testimoniali, all'esito della istruttoria, con sentenza non definitiva del 11 novembre 2024, dichiarato estinto il rapporto di lavoro inter partes alla data del licenziamento e condannata parte resistente, in persona del legale rappresentante pro
2 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, veniva altresì dichiarato il diritto di al Parte_1
pagamento di quanto dovutogli a titolo di compensi per il lavoro straordinario, per la tredicesima, la quattordicesima, TFR ed indennità sostitutiva delle ferie non godute, in relazione al periodo in cui aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente. CP_2
Con ordinanza di pari data si dava quindi corso ad una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale;
disposta la modifica del giudice relatore;
disposta la trattazione della udienza del 25 marzo 2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa sulle conclusioni di parte ricorrente è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Con la richiamata ordinanza del 11 novembre 2024, l'Ufficio ha disposto quantificarsi sulla base della documentazione agli atti e delle risultanze di causa, quanto in ipotesi spettante al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa dal 11.4.2019 al
30.11.2019, considerata la qualifica di commesso di banco, IV livello CCNL del settore terziario, per le causali di cui alla coeva sentenza non definitiva, segnatamente a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato, tredicesima, quattordicesima, TFR ed indennità sostitutiva delle ferie, tenuto conto di quanto già corrisposto (previa eventuale lordizzazione ove necessaria) per le medesime causali, sì come dedotto in ricorso e comunque risultante dagli atti di causa.
Il ricorrente precisando che indipendentemente dall'accertamento dell'effettivo orario di lavoro prestato - prova nel corso del giudizio resa, con conseguente diritto anche ai compensi per il lavoro straordinario – ha in ricorso pure esposto di avere maturato retribuzioni solo parzialmente corrisposte per un totale in acconto di euro 4.895,76 e differenze per euro 7.996,24, ha infine richiesto la condanna della società al pagamento della somma di euro 18.004,64.
Il Consulente tecnico d'ufficio nominato allo scopo di determinare il quantum dovuto, in assenza di errori logici e di calcolo, tenuto conto della prospettazione del ricorso, di quanto acclarato con la sentenza non definitiva e in ottemperanza al mandato affidatogli, ha infine così concluso:
3 “le competenze dovute al ricorrente come di seguito sintetizzate sono pari a:
€ 4.923,56 (Euroquattromilanovecentoventitré/56) relativamente alla retribuzione ordinaria;
€ 1.077,79 (Euromillesettantasette/79) relativamente ai ratei di tredicesima;
€ 1.077,79 (Euromillesettantasette/79) relativamente ai ratei di quattordicesima;
€ 1.109,86 (Euromillecentonove/86) a titolo di indennità di ferie non godute;
€ 5.298,00 (Eurocinquemiladuecentonovantotto/00) a titolo di Lavoro Straordinario;
€ 1.455,57 (Euromillequattrocentocinquantacinque/57) a titolo di Trattamento di fine rapporto lordo;
Per un totale complessivo di euro 14.942,57”.
Trattasi di conclusioni coerenti e conseguenziali al conteggio contabile posto in essere, ed invero cui ha aderito in note lo stesso procuratore di parte ricorrente, in ragione dei dati che emergono dagli atti e che complessivamente confermano la prospettazione attorea, avendo si il ricorrente indicato singole voci per ogni causale, non del tutto coincidenti con l'accertamento contabile, ma infine precisato di vantare un credito di complessivi euro
18.004,64; importo in ordine al quale ha formulato richiesta di condanna o comunque nella misura ritenuta più equa ed ora con esattezza conteggiata.
La resistente va pertanto infine condannata alla corresponsione delle somme il cui diritto è risultato acclarato oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla maturazione al soddisfo.
Le spese, ivi comprese quelle relative alla CTU e liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando,
fermo restando quanto già disposto con la sentenza non definitiva del 11 novembre 2024, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
4 pagamento in favore di della somma di euro 14.942,57 per i titoli di cui in Parte_1
motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla maturazione al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 2.695,00 oltre
IVA, spese generali e CPA e distrae in favore dell'avv.to Carlo M. Paratore;
pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catania il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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