Sentenza breve 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15898/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15898 del 2025, proposto da Ifsd S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6D99E5D0A, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio De Portu, Benedetta Adriana Canal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
della Determina del Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.11.2025 (prot. n. 1501/7/19-108) con la quale è stata disposta l'esclusione della impresa IFSD S.r.l. dalla gara a procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con specifico riguardo al lotto n. 1 “ fornitura di n. 80.000 paia di stivaletti city estivi e n. 120.000 paia di stivaletti city invernali” (CIG B6D99E5D0A), nonché dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, ivi compresi: - il verbale di esame della documentazione amministrativa del 3.11.2025; - per quanto occorrer possa, la richiesta di integrazione documenti del 4.11.2025; - il verbale di esame della documentazione amministrativa del 25.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. AN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento del 27/11/2025 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale ha escluso la società ricorrente dal lotto n. 1 della procedura di gara n. B6D99E5D0A (lotto avente ad oggetto l’accordo quadro della durata di 48 mesi per la fornitura di n. 80.000 paia di stivaletti city estivi e n. 120.000 paia di stivaletti city invernali, per un importo complessivo presunto di € 11.414.800,00, IVA esclusa) sulla base della seguente motivazione: “…il medesimo contratto di avvalimento presentato non è sufficientemente determinato, poiché applica formule contrattuali del tutto generiche, meramente riproduttive del dato normativo e/o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso; ACCERTATO che, esaminando il contratto di avvalimento in narrativa, si può accertare che, tra l'altro, è indicato che l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire all'impresa ausiliata non il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto nella procedura di gara, bensì: "l'autocertificazione attestante il possesso delle fasi di lavorazione previste per il prodotto (tessitura, taglio e confezionamento); l'autocertificazione attestante l'organizzazione complessiva d'impresa desumibile da elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti i manufatti per cui l'impresa concorre, stabilimenti di produzione e forza lavoro, capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell'appalto; autocertificazione attestante il proprio fatturato specifico, allegando l'elenco dettagliato delle forniture, realizzate nel triennio 2022-2024, relativo a prodotti finiti analoghi a quelli per cui si chiede di partecipare, la cui media annua deve essere pari almeno al 25% del valore complessivo di ciascun lotto in gara (€ 2.853.700/anno)". Inoltre, il medesimo errore è stato fatto nella dichiarazione di avvalimento presentata dalla LENOXPROD S.r.l. che, anziché impegnarsi a mettere a disposizione i requisiti di capacità tecnico-professionali mancanti all'impresa ausiliata, dichiara che i requisiti prestati sono le medesime "autocertificazioni" sopra menzionate; […] PRESO ATTO che, non tenendo in considerazione il contratto di avvalimento stipulato tra IFSD S.r.l. di Roma e LENOX PROD S.r.l. di Bucarest (Romania) il concorrente in esame non è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al lotto 1 della procedura in oggetto”.
1.1 Nello specifico, i fatti oggetto di causa possono essere sintetizzati come segue.
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con determina a contrarre del 15/04/2025 e successivamente con il bando di gara del 15/05/2025 – e relative rettifiche del 04/07/2025 e del 05/09/2025 - ha avviato l'iter relativo alla procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029, per un importo totale complessivo di € 43.217.042,00, IVA esclusa, suddivisa in 4 lotti; come detto, il lotto oggetto di controversia è il lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di n. 80.000 paia di stivaletti city estivi e n. 120.000 paia di stivaletti city invernali, per un importo complessivo presunto di € 11.414.800,00 IVA esclusa.
Entro il termine previsto dalla lex specialis di gara, la società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione, dichiarando di avvalersi dell’impresa Lenox Prod Srl al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-operativi previsti dal bando e dal disciplinare di gara; a tal fine, la ricorrente provvedeva al deposito del contratto di avvalimento e dei relativi allegati.
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara con verbale del 03/11/2025 ha rilevato, con riguardo alla posizione della ricorrente, che “- con riferimento al contratto di avvalimento, occorre chiarire le fasi di lavorazione che l'impresa ausiliaria mette a disposizione in favore del concorrente posto che, sebbene i macchinari messi a disposizione siano attinenti, le fasi indicate tessitura, taglio e confezionamento non riguardano l' oggetto del lotto che prevede, invece le seguenti fasi: taglio, orlatura, assembla e montaggio; - con riferimento alla dichiarazione di impegno rilasciata dall'impresa ausiliaria occorre chiarire: • perché il numero di personale ivi indicato risulta essere diverso da quello presente all'interno del contratto di avvalimento; • le fasi di lavorazione che - come nel contratto di avvalimento - risultano essere diversi da quelle previste dal bando di gara; - è stato presentato un certificato di ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001 scaduto di validità, in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara al para 6.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale".
Pertanto, la stazione appaltante ha avviato la fase del soccorso istruttorio con nota del 04/11/2025 provvedendo a richiedere alla società ricorrente i chiarimenti citati; quest’ultima ha riscontrato detta richiesta con pec del 11/11/2025 alla quale erano allegate tre distinte dichiarazioni: i) la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentati della ricorrente e della ausiliaria nella quale veniva chiarito che quanto riportato nel contratto di avvalimento in merito alle fasi di lavorazione (tessitura, taglio e confezionamento) era stato un involontario errore di trascrizione e, a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, si confermava che l’impresa ausiliaria era in possesso dei requisiti inerenti le fasi di lavorazione dell’intero ciclo di produzione specificato per il lotto in questione, ovverosia per le fasi di: taglio, giunteria tomaio, costruzione tomaio/fondo, assemblaggio componenti, controllo qualità calzature finite, imballaggio; ii) la dichiarazione della società ausiliaria nella quale, oltre a confermare nuovamente il possesso dei requisiti inerenti le fasi di lavorazione dell’intero ciclo, si rappresentava, in merito alla contestazione circa la differenza tra le liste del personale allegate alla documentazione di gara, che nell’allegato C al contratto di avvalimento erano state indicate le risorse messe a disposizione della ricorrente per l’appalto in questione, mentre l’elenco contenuto nella “ Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed organizzazione complessiva” riportava la totalità del personale in forza alla impresa ausiliaria; iii) la dichiarazione dell’ente certificatore “LL_C Certification” riguardante l'errata indicazione della data sul certificato UNI EN ISO 9001-2015, con conseguente rettifica della scadenza e nuova emissione (in particolare, veniva fatto presente che la data corretta di emissione del certificato era da intendersi quella del 12/12/2024 e che la data di scadenza era da intendersi quella del 11/12/2025).
Nella seduta del 25/11/2025, tuttavia, la stazione appaltante, dopo aver esaminato le citate dichiarazioni, rilevava che “ l'operatore economico IFSD S.r.l. ha presentato un contratto d’avvalimento non sufficientemente determinato, poiché applica formule contrattuali del tutto generiche, meramente riproduttive del dato normativo e/o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso” e conseguentemente veniva adottato il gravato provvedimento di esclusione per violazione del paragrafo 7 del disciplinare di gara (riguardante il contratto di avvalimento) e per conseguente mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla ricorrente.
2. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di diritto.
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA, QUANTO IN PARTICOLARE ALL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA.
In primo luogo, la ricorrente lamenta l’erroneità delle conclusioni cui è giunta la stazione appaltante perché le stesse sarebbero frutto di una qualificazione atomistica e riduttiva del contratto di avvalimento, valutato in modo completamente avulso dalla complessiva considerazione della produzione documentale effettuata in fase di gara; invero, considerando non semplicemente i termini e le frasi riportati all’interno del contratto di avvalimento, ma l’intera documentazione fornita emergerebbe in maniera chiara e precisa quali sono le risorse materiali, organizzative e professionali messe a disposizione dall’ausiliaria all’ausiliata, nonché l’impegno vincolante della impresa ausiliaria a cooperare stabilmente all’esecuzione dell’appalto.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 DEL D.LGS. N. 36/2023. ECCESSO DI POTERE CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 36/2023.
In secondo luogo, viene predicata l’illegittimità del provvedimento di esclusione perché lo stesso è fondato su profili di asserita criticità del contratto di avvalimento mai previamente contestati alla ricorrente in sede di richiesta di chiarimenti; infatti, nella richiesta di chiarimenti del 04/11/2025, la stazione appaltante si limitava a chiedere delucidazioni sulle fasi di lavorazione indicate nel contratto di avvalimento, sulla difformità numerica del personale indicato in due diversi allegati e sulla certificazione UNI EN ISO 9001-2015, ma non contestava la natura indeterminata dell’avvalimento.
Viene poi denunciata la contraddittorietà tra l’attivazione del soccorso istruttorio per minime difformità tra la documentazione prodotta dalla impresa ricorrente e le prescrizioni di gara e la scelta di escludere la concorrente per una radicale indeterminatezza del contratto di avvalimento e la mancata motivazione di tale scelta.
III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO, EX ART. 1 D.LGS. N. 36/2023 NONCHÉ DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE E CONCORRENZA.
Da ultimo, la ricorrente lamenta la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alle violazioni contestate; invero, così come previsto dal paragrafo 7 del disciplinare di gara, dal contratto di avvalimento risultavano l’effettiva messa a disposizione dell’ausiliata dei mezzi aziendali e del personale, non rilevando pertanto mere incongruenze ed errori lessicali nella formulazione del contratto.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato memorie con cui ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
4. Parte ricorrente ha depositato memorie di replica.
5. Alla camera di consiglio del 07/01/2026 fissata per l’esame della domanda cautelare formulata da parte ricorrente, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, il Collegio ritiene utile richiamare il dato normativo e giurisprudenziale applicabile alla presente controversia.
Viene innanzitutto in rilievo il comma 1 dell’art. 104 del codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che “Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico” e il comma 4 del medesimo articolo ai sensi del quale “L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SO ((...)). L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo; b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture; c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento”.
Deve poi essere richiamato il paragrafo 7 del disciplinare di gara (non impugnato da parte ricorrente) il quale, nel disciplinare le modalità con cui deve essere concluso il contratto di avvalimento, per quanto qui d’interesse, prevede, riprendendo nella sostanza le norme di legge citate, che “…Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. […] In caso di avvalimento cosiddetto “tecnico-operativo” sussiste sempre l’obbligo di definire in modo specifico le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, per cui nel contratto di avvalimento i contraenti sono tenuti ad indicare, con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire l’appalto, pena l’esclusione dalla gara. Si evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso. A tal riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente all’esecuzione dell’appalto, sottoscritta unicamente dall’impresa ausiliata, neppure sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni inerenti all’appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertanto, non sopperisce la mancanza delle risorse nel contratto di avvalimento”.
Le richiamate disposizioni devono poi essere interpretate alla luce della costante giurisprudenza amministrativa in materia ai sensi della quale “Il contenuto del contratto di avvalimento tecnico-operativo, com'è uniformemente affermato, si riassume nella concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente; ai fini della verifica della presenza degli elementi essenziali, occorre far prevaler la sostanza sulla forma, privilegiando l'evidenza mostrata dal contenuto del contratto; […]. Le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento e al loro diretto impiego nell'appalto attengono alla fase posteriore dell'esecuzione e non possono quindi condizionare l'ammissione del concorrente” (cfr. TAR Campania, Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 5716); può altresì essere richiamata la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 10 maggio 2019, n. 5880 (la quale, benché adottata in vigore del previgente art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, esprime principi ancora attuali) per la quale “Lo scopo della specificazione delle « risorse » imposta dall'anzidetta norma del Codice dei contratti pubblici è raggiunto ogniqualvolta la Stazione Appaltante sia messa in grado di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare, in sede di gara, e controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare ma sia basata sulla prestazione effettiva di attività e/o di mezzi dall'una impresa in favore dell'altra”.
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, deve pertanto ritenersi che nella procedura di gara in questione il contratto di avvalimento tecnico-operativo concluso tra ricorrente e ausiliaria dovesse specificare, a pena di esclusione dalla gara dell’operatore economico partecipante, “ le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente” o, in altri termini, che dovessero essere indicate “ con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria fornisce all’ausiliata per eseguire l’appalto, pena l’esclusione dalla gara”.
Invece, il periodo del paragrafo 7 del disciplinare di gara ai sensi del quale deve essere esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi “ formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso” deve essere interpretato nel senso per cui l’utilizzo di formule contrattuali stereotipate, di stile o meramente riproduttive del dato normativo comporti come conseguenza l’esclusione dalla procedura di gara solamente nelle ipotesi in cui detti difetti di redazione del testo del contratto di avvalimento ridondino in un’effettiva e concreta indeterminatezza del contenuto contrattuale, tale per cui la stazione appaltante si trovi nell’impossibilità di determinare quali siano le risorse effettivamente messe a disposizione del concorrente da parte dell’ausiliaria.
Tale interpretazione risulta suffragata, oltre che dalla richiamata giurisprudenza amministrativa (la quale induce a preferire un approccio di tipo sostanziale e non formale all’analisi del contenuto del contratto di avvalimento) anche dallo stesso paragrafo 7 del disciplinare di gara, il quale, come prima visto, nel momento in cui esclude la validità dei contratti che utilizzino formule generiche o stereotipate, stabilisce che non è idonea a supplire a tale genericità “ la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente all’esecuzione dell’appalto, sottoscritta unicamente dall’impresa ausiliata, neppure sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni inerenti all’appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertanto, non sopperisce la mancanza delle risorse nel contratto di avvalimento” , implicitamente riconoscendo a contrario che la presunta natura indeterminata del contratto di avvalimento non può essere ritenuta sussistente quando l’elenco dei beni e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria si trovi – non già in una dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliata – bensì all’interno dello stesso contratto di avvalimento, costituendone una sua parte.
7. Ricostruita nei termini dianzi esposti la normativa applicabile alla presente controversia, il Collegio, per ragioni di ordine logico-giuridico e in assenza di una gradazione delle censure da parte della ricorrente, ritiene di principiare l’esame del gravame dal terzo motivo di ricorso.
Con la censura in commento parte ricorrente lamenta l’asserita assoluta sproporzione della misura espulsiva adottata rispetto ai vizi riscontrati, in contrasto con il principio del favor partecipationis; la ricorrente, infatti, ritiene che la stazione appaltante, sebbene non fosse agli atti alcuna elusione effettiva delle regole di gara, si sia risolta per l’adozione del provvedimento di esclusione sulla base del riscontro di violazioni lievi e di natura meramente formale.
A tal proposito, rileva il Collegio che nel gravato decreto di esclusione l’Amministrazione ha ritenuto che il contratto di avvalimento fosse indeterminato perché, in ragione dell’utilizzo di forme generiche e riproduttive di norme di legge e a cagione della messa a disposizione delle “autocertificazioni” anziché dei requisiti tecnico-operativi, non era possibile individuare con esattezza le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria e le fasi del lavoro che questa andava a svolgere. Il Collegio ritiene allora che, sulla base della ritenuta natura indeterminata del contratto di avvalimento, la scelta dell’Amministrazione di procedere all’esclusione della ricorrente fosse necessitata, non potendosi pertanto sostenere che vi sia stato un eccesso di potere da parte della stazione appaltante; invero, una volta ritenuta sussistente la natura indeterminata dell’avvalimento e a fronte pertanto della ritenuta presenza di una effettiva violazione delle regole di gara, l’Amministrazione era obbligata ad adottare il gravato provvedimento di esclusione.
In altri termini, ad avviso di questo Collegio, la censura in esame deve ritenersi infondata perché la sanzione espulsiva non può essere ritenuta sproporzionata, essendo, al contrario, perlomeno nella prospettiva della stazione appaltante, atto necessitato in ragione della riscontrata violazione delle disposizioni del disciplinare di gara riguardanti il contratto di avvalimento e della ritenuta impossibilità di individuare con esattezza le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
8. Per ragioni analoghe deve parimenti essere ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso.
Invero, la stazione appaltante, una volta ritenuto di aver riscontrato una violazione delle disposizioni di gara riguardanti il contratto di avvalimento che non le permettesse di individuare con esattezza le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, era obbligata all’adozione del provvedimento di esclusione.
Non assumono rilievo, pertanto, le violazioni di carattere procedimentale lamentate da parte ricorrente; dal momento che, infatti, l’Amministrazione riteneva di aver riscontrato vizi non sanabili mediante soccorso istruttorio, essa era vincolata all’adozione dell’atto impugnato, non potendosi sostenere né che essa fosse tenuta ad attivare la fase di soccorso istruttorio né che una volta avviato il soccorso istruttorio con la nota del 04/11/2025 essa avesse consumato il potere-dovere di procedere all’esclusione nei casi previsti dalla legge e dal bando.
9. Il Collegio ritiene invece fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente accoglimento del gravame e annullamento dell’atto di esclusione impugnato.
Come esposto, infatti, la stazione appaltante era vincolata all’adozione del provvedimento impugnato perché aveva valutato di aver riscontrato una violazione delle norme di gara riguardanti l’avvalimento che comportavano come conseguenza obbligatoria quella della esclusione dalla procedura. Nell’atto di esclusione gravato, infatti, la ragione della ritenuta indeterminatezza – e pertanto invalidità - del contratto di avvalimento viene individuata nella applicazione di “ formule contrattuali del tutto generiche, meramente riproduttive del dato normativo e/o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell'avvalimento stesso”; in particolare, l’Amministrazione intendeva fare riferimento alla circostanza che l’impresa ausiliaria, anziché impegnarsi a fornire alla concorrente il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal bando, si era obbligata a fornire solamente delle autocertificazioni.
Ciò posto, il thema decidendum consiste allora nell’appurare se l’Amministrazione abbia errato o meno nel ritenere che il contratto di avvalimento fosse indeterminato e, pertanto, invalido.
Sul punto, il Collegio innanzitutto ritiene utile riportare per intero l’articolo 1 del contratto di avvalimento, il quale recita come segue:
“1) l’impresa ausiliaria, come sopra indicata, si obbliga a fornire all' impresa ausiliata, che accetta, il requisito di carattere tecnico/organizzativa richiesto nella procedura di gara indicata in premessa, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari. In particolare, saranno forniti e messi a disposizione:
- il requisito di capacità tecnico/organizzativa consistente: a) Nell’autocertificazione attestante il possesso delle fasi di lavorazione previste per il prodotto (tessitura, taglio e confezionamento; b) autocertificazione attestante l’organizzazione complessiva d’impresa desumibile da elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti i manufatti per cui l’impresa concorre, stabilimenti di produzione e forza lavoro, capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell’appalto; c) autocertificazione attestante il proprio fatturato specifico, allegando l’elenco dettagliato delle forniture, realizzate nel triennio 2022-2024, relativo a prodotti finiti analoghi a quelli per cui si chiede di partecipar, la cui media annua deve essere pari almeno al 25% del valore complessivo di ciascun lotto in gara (€2.853.700/anno).
Ed i seguenti mezzi e risorse:
- Autocertificazioni riportanti quanto sopra;
- CC (allegato C);
- Personale qualificato (allegato B)”.
L’impresa ausiliaria, pertanto, da un lato, si è obbligata a fornire alla ricorrente il requisito di carattere tecnico richiesto nella procedura di gara, mettendo a disposizione di questa tutte le risorse e i mezzi necessari, e facendo riferimento, nel momento in cui ha dovuto dettagliare le risorse messe a disposizione, a delle autocertificazioni; dall’altro lato, tuttavia, lo stesso articolo 1 del contratto fa espresso rinvio agli allegati nei quali vengono elencati i macchinari e il personale messo a disposizione (allegati B e C, contenenti le liste dei macchinari e del personale).
Tali documenti – prodotti in sede di gara e allegati agli atti causa – indicano in maniera precisa e analitica i macchinari e le risorse umane messe a disposizione, precisando altresì la relativa funzione; deve, inoltre, essere rilevato che di tale circostanza era ben consapevole l’Amministrazione così come emerge dalla richiesta di chiarimenti del 04/11/2025 laddove è la stessa stazione appaltante ad affermare che i macchinari messi a disposizione dall’ausiliaria sono attinenti con l’oggetto dell’appalto, dimostrando così di aver avuto effettiva contezza degli allegati al contratto di avvalimento. Al contratto di avvalimento, inoltre, risulta allegata ulteriore documentazione - tra cui possono essere citate le dichiarazioni dell’ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di quelli di capacità economico-finanziaria, il patto d’integrità, la dichiarazione di avvalimento sottoscritta dall’ausiliaria ove vengono riportati i macchinari e le risorse umane a sua disposizione, le certificazioni di ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-20 – dalla quale emergono nuovamente le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria alla ricorrente.
In definitiva, alla luce delle risultanze documentali e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma nell’interpretazione del contratto di avvalimento, il Collegio ritiene che le modalità con le quali è stato redatto il testo del contratto (in particolare, laddove si fa riferimento alla messa a disposizione delle autocertificazioni, anziché dei requisiti tecnico-operativi) non siano di gravità tale da non far comprendere quali fossero le risorse (macchinari e personale) messe a disposizione dall’ausiliaria alla ricorrente; l’Amministrazione ha, pertanto, errato nel ritenere indeterminato e quindi invalido il contratto di avvalimento, dal momento che da un’analisi complessiva dell’intera documentazione contrattuale depositata in sede di gara (contratto di avvalimento con relativi allegati e dichiarazioni della ausiliaria) emerge in maniera chiara e inequivocabile quali risorse fossero messe a disposizione dall’ausiliaria, con conseguente possibilità per la stazione appaltante di comprendere nel concreto quali fossero gli impegni effettivamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente.
Da quanto detto, discende che il gravato provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, essendo fondato esclusivamente sulla ritenuta natura indeterminata del contratto di avvalimento in ragione dell’utilizzo di fasi generiche, stereotipate ovvero riproduttive di norme di legge, deve essere annullato in quanto infondato, salvi i successivi provvedimenti che la stazione appaltante ritenesse di dover adottare nei confronti della ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente nella somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
AN TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TA | AN IA |
IL SEGRETARIO