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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. SEPE ACHILLE, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 15/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli ( , in data 06/09/2010; in data 13/05/2012) Persona_1 Persona_2 chiedeva, per la risalente crisi coniugale, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile di €
2.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente la rata della scuola privata frequentata da , pari a € 200,00 circa mensili, le spese dell'autista pari a circa €. Per_1
200,00 mensili;
accantonare le somme accreditate per l'indennità percepita da Persona_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione e concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori a entrambi i genitori collocandoli in forma prevalente presso la madre e regolamentando l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.200,00 ( (€ 600,00 per figlio) oltre al 70% alle spese straordinarie, tra le quali anche quelle indicate in maniera concorde dalle parti all'udienza.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la perdurante cessazione della coabitazione costituisce elemento che prova il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli, non essendo emerse controindicazioni, i minori vanno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlio, la ricorrente nelle note conclusionali ha chiesto di disciplinare l'esercizio del diritto di visita in modo parzialmente difforme da quanto concordato, senza tuttavia, esprimerne le motivazioni, con la conseguenza che, salvo diversi accordi tra le parti, può essere confermato quanto le parti hanno concordato all'udienza del
12/01/21, come riportato nell'ordinanza presidenziale“ salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé i figli minori il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con pernottamento (qualora il giorno capiti in una settimana in cui egli si trova a Roma per lavoro sarà recuperato anticipandolo o posticipandolo), nonché per tre fine settimana al mese dal sabato mattina al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio (uguale periodo lo trascorreranno ogni estate con la madre); infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli”. Sono salvi, dunque, diversi accordi tra le parti che non pregiudichino gli interessi dei minori.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con i figli minori.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori, va trascritta l'ordinanza presidenziale pienamente condivisa dal collegio “considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: dalla dichiarazione dei redditi del resistente in atti (2019 relativa all'anno 2018; manca, invece, quella 2020 relativa all'anno 2019) emerge che egli, magistrato con funzioni di consigliere di cassazione, guadagna oltre € 6700,00 al mese aggiungendo al suo stipendio la tredicesima e la rendita da locazione di un immobile di cui è comproprietario (cfr. nota informativa). Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento occorre considerare, in primo luogo, che egli continua a pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (attualmente circa € 840,00 al mese. Non può dubitarsi che, stante l'assegnazione della predetta casa alla madre, il pagamento della rata del mutuo costituisca una integrazione del mantenimento. In secondo luogo, le spese straordinarie (le parti le hanno precisate in udienza in tal modo raggiungendo un accordo sulla loro qualificazione) sono molto rilevanti , si pensi alla spesa per la baby sitter e l'autista. Stante la rilevante differenza reddituale (la ricorrente guadagna circa
€ 2.000,00 al mese oltre a percepire una rendita da locazione) appare equo confermare la ripartizione di tali spese nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: dunque, anche del rilevante peso delle spese straordinarie così ripartite bisogna tenere conto nella quantificazione dell'assegno. Va, comunque, precisato che le spese per le terapie del figlio più piccolo, nella parte in cui non sono a carico della ASL, andrebbero soddisfatte di regola con l'assegno a tale scopo erogato salvo diverso accordo;
ritenuto, inoltre, che l'assegno vada quantificato tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età, all'ambiente sociale al quale appartengono e del buon tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
considerati i tempi di permanenza con entrambi i genitori, tenuto conto che la ricorrente ha espressamente rinunciato al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, ritiene congruo l'assegno mensile di € 1200,00 …”. Orbene la ricorrente in corso di causa ha chiesto l'aumento dell'assegno deducendo essenzialmente che il resistente avrebbe estinto il mutuo, non sarebbe più onerato dal pagamento della retta scolastica per di circa € 750,00 e avrebbe ricevuto in eredità un immobile Per_1 percependo l'ulteriore canone di locazione di € 200,00. Sulla base delle allegazioni della ricorrente, il giudice istruttore ha proposto alle parti di transigere la controversia con l'aumento dell'assegno mensile a carico del resistente a € 1500,00-. Parte ricorrente pur avendo dichiarato di accettare la proposta, nella comparsa conclusionale ha subordinato l'accettazione alla decorrenza dell'aumento dell'assegno dalla domanda. Parte resistente si è opposta all'aumento e ha prodotto documentazione dalla quale emerge il pagamento del canone di locazione di €
550,00, la nota dalla quale si deduce che il capitale residuo per estinguere il mutuo è di circa €
70.000 e ha documentato che la rata mensile è aumentata a € 974,00 circa -cfr allegati in data
03.11.2023-; ha contestato, inoltre, la quantificazione della retta scolastica per , non ha Per_1 contestato di aver ricevuto in eredità un immobile-. In definitiva, tenuto conto di quanto dedotto e documentato dalle parti, delle ingenti spese straordinarie poste per il 70% a carico del resistente, del 70% del pagamento delle spese per la baby sitter e l'autista -che in realtà hanno natura di spese costanti e prevedibili-, delle accresciute esigenze dei minori, del presumibile aumento del reddito delle parti, pare equo determinare in € 1400,00 all'attualità l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento dei figli. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie per il figli, debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.;
• dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 1400,00 all'attualità a titolo di contributo al mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli necessarie o concordate, purché documentate;
• spese compensate;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. SEPE ACHILLE, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 15/10/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli ( , in data 06/09/2010; in data 13/05/2012) Persona_1 Persona_2 chiedeva, per la risalente crisi coniugale, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
affidare i figli a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile di €
2.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente la rata della scuola privata frequentata da , pari a € 200,00 circa mensili, le spese dell'autista pari a circa €. Per_1
200,00 mensili;
accantonare le somme accreditate per l'indennità percepita da Persona_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione e concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 12/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori a entrambi i genitori collocandoli in forma prevalente presso la madre e regolamentando l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 1.200,00 ( (€ 600,00 per figlio) oltre al 70% alle spese straordinarie, tra le quali anche quelle indicate in maniera concorde dalle parti all'udienza.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la perdurante cessazione della coabitazione costituisce elemento che prova il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli, non essendo emerse controindicazioni, i minori vanno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figlio, la ricorrente nelle note conclusionali ha chiesto di disciplinare l'esercizio del diritto di visita in modo parzialmente difforme da quanto concordato, senza tuttavia, esprimerne le motivazioni, con la conseguenza che, salvo diversi accordi tra le parti, può essere confermato quanto le parti hanno concordato all'udienza del
12/01/21, come riportato nell'ordinanza presidenziale“ salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé i figli minori il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina con pernottamento (qualora il giorno capiti in una settimana in cui egli si trova a Roma per lavoro sarà recuperato anticipandolo o posticipandolo), nonché per tre fine settimana al mese dal sabato mattina al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza e per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio (uguale periodo lo trascorreranno ogni estate con la madre); infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli”. Sono salvi, dunque, diversi accordi tra le parti che non pregiudichino gli interessi dei minori.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con i figli minori.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta a ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori, va trascritta l'ordinanza presidenziale pienamente condivisa dal collegio “considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione nonché la documentazione in atti: dalla dichiarazione dei redditi del resistente in atti (2019 relativa all'anno 2018; manca, invece, quella 2020 relativa all'anno 2019) emerge che egli, magistrato con funzioni di consigliere di cassazione, guadagna oltre € 6700,00 al mese aggiungendo al suo stipendio la tredicesima e la rendita da locazione di un immobile di cui è comproprietario (cfr. nota informativa). Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento occorre considerare, in primo luogo, che egli continua a pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (attualmente circa € 840,00 al mese. Non può dubitarsi che, stante l'assegnazione della predetta casa alla madre, il pagamento della rata del mutuo costituisca una integrazione del mantenimento. In secondo luogo, le spese straordinarie (le parti le hanno precisate in udienza in tal modo raggiungendo un accordo sulla loro qualificazione) sono molto rilevanti , si pensi alla spesa per la baby sitter e l'autista. Stante la rilevante differenza reddituale (la ricorrente guadagna circa
€ 2.000,00 al mese oltre a percepire una rendita da locazione) appare equo confermare la ripartizione di tali spese nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre: dunque, anche del rilevante peso delle spese straordinarie così ripartite bisogna tenere conto nella quantificazione dell'assegno. Va, comunque, precisato che le spese per le terapie del figlio più piccolo, nella parte in cui non sono a carico della ASL, andrebbero soddisfatte di regola con l'assegno a tale scopo erogato salvo diverso accordo;
ritenuto, inoltre, che l'assegno vada quantificato tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli in relazione all'età, all'ambiente sociale al quale appartengono e del buon tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
considerati i tempi di permanenza con entrambi i genitori, tenuto conto che la ricorrente ha espressamente rinunciato al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, ritiene congruo l'assegno mensile di € 1200,00 …”. Orbene la ricorrente in corso di causa ha chiesto l'aumento dell'assegno deducendo essenzialmente che il resistente avrebbe estinto il mutuo, non sarebbe più onerato dal pagamento della retta scolastica per di circa € 750,00 e avrebbe ricevuto in eredità un immobile Per_1 percependo l'ulteriore canone di locazione di € 200,00. Sulla base delle allegazioni della ricorrente, il giudice istruttore ha proposto alle parti di transigere la controversia con l'aumento dell'assegno mensile a carico del resistente a € 1500,00-. Parte ricorrente pur avendo dichiarato di accettare la proposta, nella comparsa conclusionale ha subordinato l'accettazione alla decorrenza dell'aumento dell'assegno dalla domanda. Parte resistente si è opposta all'aumento e ha prodotto documentazione dalla quale emerge il pagamento del canone di locazione di €
550,00, la nota dalla quale si deduce che il capitale residuo per estinguere il mutuo è di circa €
70.000 e ha documentato che la rata mensile è aumentata a € 974,00 circa -cfr allegati in data
03.11.2023-; ha contestato, inoltre, la quantificazione della retta scolastica per , non ha Per_1 contestato di aver ricevuto in eredità un immobile-. In definitiva, tenuto conto di quanto dedotto e documentato dalle parti, delle ingenti spese straordinarie poste per il 70% a carico del resistente, del 70% del pagamento delle spese per la baby sitter e l'autista -che in realtà hanno natura di spese costanti e prevedibili-, delle accresciute esigenze dei minori, del presumibile aumento del reddito delle parti, pare equo determinare in € 1400,00 all'attualità l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento dei figli. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I.
Va posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie per il figli, debitamente documentate.
Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.;
• dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre;
• assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
• disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 1400,00 all'attualità a titolo di contributo al mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie per i figli necessarie o concordate, purché documentate;
• spese compensate;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso