Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1984, n. 4820
CASS
Sentenza 25 settembre 1984

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Con riguardo al lodo arbitrale, reso in controversia inerente ad un contratto di appalto interessante un'unità sanitaria locale, deve escludersi che l'amministrazione regionale, estranea a detto contratto, possa intervenire nel giudizio d'impugnazione per nullità del lodo medesimo davanti alla Corte d'appello, tenuto conto che la regione non è titolare di alcun diritto derivante da quel contratto, ne' di diritti autonomi ed incompatibili con le posizioni delle parti, ma è portatrice di un mero interesse a sentir riconoscere giudizialmente le ragioni della USL (in relazione ai propri impegni finanziari nei confronti della medesima), il quale potrebbe soltanto giustificare un intervento "ad adiuvandum", non consentito nella suddetta Sede. ( V 1299/83, mass n 426084; ( V 2559/80, mass n 406291).*

Il ricorso alla valutazione equitativa del danno, secondo la previsione dell'art. 1226 cod. civ., postula l'impossibilità, sia pure relativa, o la rilevante difficoltà dell'esatta quantificazione di un pregiudizio certo nella sua sussistenza, e, pertanto, non può trovare giustificazione nella circostanza che tale quantificazione richieda l'applicazione di complessi criteri scientifici e tecnici, esorbitanti dalle cognizioni del giudice, ove a ciò possa supplirsi mediante l'ausilio di un consulente tecnico. ( V 1659/81, mass n 412327).*

Con riguardo ad un contratto stipulato da un ente pubblico (nella specie, appalto), sulla cui validità ed efficacia vengono ad influire gli Atti amministrativi che la legge contempla come antecedenti della stipulazione stessa (deliberazione a contrattare), ovvero come momenti di controllo preventivo o successivo (autorizzazioni, approvazioni, visti), la contemporanea pendenza di un procedimento davanti al giudice ordinario, sull'operatività o la risoluzione del contratto medesimo, e di un procedimento davanti al giudice amministrativo, sulla legittimità di detti Atti, costituisce ragione di sospensione necessaria del primo procedimento, nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 295 cod. proc. civ. ed in considerazione della pregiudizialità dell'accertamento richiesto al giudice amministrativo, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su quell'accertamento (trattandosi di materia inerente a diritti soggettivi), dato che la suddetta sospensione necessaria, disposta con ordinanza non avente carattere decisorio, non può essere esclusa in base ad una mera previsione di definizione dell'altro procedimento con pronuncia declinatoria della giurisdizione anziché di merito.*

L'appalto di opera pubblica può riguardare anche soltanto una porzione (lotto e stralcio) di una più ampia opera unitaria, nel senso economico-sociale. Ne consegue che il patto che affidi all'appaltatore un'ulteriore parte di detta opera unitaria, rispetto a quella contemplata nell'originario contratto, non integra necessariamente una variante od aggiunta di detto contratto, anche al fine dell'estendersi all'intero rapporto degli effetti risolutori dell'inadempimento del patto stesso, ma può configurare, alla stregua della volontà dei contraenti, un autonomo e distinto contratto di appalto (salvo restando il collegamento fra l'uno e l'altro negozio, e l'eventualità, secondo i principi che regolano i negozi collegati, che l'inadempimento dell'uno implichi risoluzione anche dell'altro).*

Nel caso di risoluzione di un contratto di appalto, che abbia implicato la costruzione di un edificio su suolo di proprietà del committente, non possono trovare applicazione, con riguardo alle restituzioni ed agli altri diritti delle parti derivanti dalla risoluzione medesima, le Disposizioni dell'art. 936 cod. civ., regolanti il diverso caso dell'esecuzione di opere sul fondo altrui da parte di chi non sia legato da alcun rapporto giuridico con il proprietario. ( V 4380/79, mass n 400907).*

Con riguardo al credito di valore corrispondente al danno da responsabilità contrattuale, il quale, con la liquidazione giudiziale, che deve tenere conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, si trasforma in credito di valuta, gli interessi compensativi spettano nella misura legale (art. 1284 cod. civ.), mentre il superamento di tale misura, a titolo di maggior danno per il ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria e secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., è configurabile solo per il debito già liquidato in termini monetari, e, quindi, a partire dalla relativa decisione. ( V 894/81, mass nn 411413 e 411414; ( V 5670/77, mass n 389203).*

In relazione alla devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti a contratto di appalto di opera pubblica, il principio della cosiddetta declinabilità della Competenza arbitrale, fissato dall'art. 47 del capitolato generale di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (ovvero, per opere interessanti enti diversi dallo stato, da clausola contrattuale dello stesso tenore), comporta che la parte che agisca per prima è libera di escludere la Competenza arbitrale, adendo il giudice ordinario, ma non anche di ritrattare la propria scelta, dopo aver adito gli arbitri, a fronte delle domande riconvenzionali che l'avversario abbia sollevato davanti agli arbitri medesimi.*

L'introduzione di una causa davanti al giudice ordinario, su un oggetto connesso a quello di procedimento già pendente dinanzi ad arbitri, non può valere a sottrarre quest'ultimo agli arbitri medesimi, per attrarlo nella Competenza di detto giudice, qualora la notificazione del relativo atto di citazione sia successiva alla chiusura della discussione davanti agli arbitri ed al conseguente inizio della loro attività decisoria. ( V 628/81, mass n 411121).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1984, n. 4820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4820
    Data del deposito : 25 settembre 1984

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