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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI EC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 377/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PREZIUSO SILVIA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CARPANI LAURA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
IN PRINCIPALITA':
• Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi signora e Parte_1 signor Controparte_1
• Assegnare la casa coniugale sita in Lecco, Via Privata Anzio n. 1 (di cui ciascun coniuge è proprietario al 50%), alla signora che vi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1 sino a quando quest'ultima non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente salva la facoltà della signora di reperire una nuova abitazione. Parte_1 • stabilire che le spese condominiali di natura patrimoniale e quelle straordinarie resteranno a carico dei comproprietari nella misura del 50%, mentre quelle ordinarie, così come quelle relative all'utenza ed alle imposte, resteranno a carico esclusivo della signora Parte_1
• stabilire che il signor oggi residente a [...], Controparte_1 provveda ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti e beni personali entro il 30 settembre 2025;
• stabilire che il padre possa tenere con sè la figlia nei seguenti giorni: Per_1
- in settimana: il martedì ed il venerdì dopo il lavoro il signor passerà a prendere a CP_1 Per_1 casa (Via Privata Anzio n. 1) e la porterà a karate o comunque la terrà con sè quando finirà il corso di karate (nel periodo estivo terrà la minore con sé nello stesso orario, salvo diversi accordi), per poi riportarla a casa dalla madre il martedì prima di cena, il venerdì dopo cena;
- nei fine settimana: due fine settimana al mese, alternati, dalle 17.30 del venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
- durante le vacanze scolastiche: nel periodo natalizio per la metà dei giorni di vacanza di cui almeno cinque consecutivi (compatibilmente con gli impegni lavorativi certificati/documentati) e il giorno della Vigilia del Santo Natale o il giorno di Natale ad anni alterni. Analogamente durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni (almeno 3 giorni consecutivi) e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
- durante le vacanze estive: il padre terrà con sè la figlia tre settimane di cui almeno due settimane consecutive (compatibilmente con gli impegni lavorativi certificati/documentati)). Per agevolare l'organizzazione delle vacanze, la signora ed il signor si Parte_1 Controparte_1 impegnano a condividere il calendario delle proprie ferie non appena disponibile (così che nel momento in cui uno dei genitori dovesse prenotare le vacanze, provvederà immediatamente a riferirlo all'altro);
Stabilire che ogni variazione relativa alla gestione della minore debba essere concordata dai genitori (si allega piano genitoriale ex doc. n. 9);
• In merito alla contribuzione al mantenimento della figlia , disporre che il signor Per_1 corrisponda alla signora la somma di € 500,00 mensili per Controparte_1 Parte_1 undici mensilità (€ 5.500,00 annui), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 del mese di competenza;
• Disporre che ciascun genitore, con scopo educativo ed in aiuto alla crescita responsabile, corrisponda alla minore una paghetta settimanale pari ad € 5,00; Per_1
• Disporre che le spese straordinarie vengano divise tra i due genitori al 50%, come da protocollo quivi, per comodità e chiarezza, richiamato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche da Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
• stabilire che l'assegno unico in favore della minore e oggi pari ad Euro 54,00 continui, in ragione del prevalente collocamento, ad essere percepito dalla signora Parte_1
• stabilire che la signora continui ad anticipare le spese scolastiche, i Parte_1 costi per l'oratorio estivo e per il corso di clarinetto, mentre il signor provveda ad Controparte_1 anticipare le spese relative al corso di karate (con obbligo trimestrale al pagamento dell'eventuale conguaglio in favore del genitore avente diritto);
• stabilire che i signori e si concedano vicendevolmente Parte_1 Controparte_1 il nulla osta per il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto con iscrizione della figlia minore e di documenti di identità di quest'ultima;
• prendere atto del fatto che i coniugi concordemente hanno destinato le somme giacenti sul
c/c comune n. [...]X50, pari ad euro 13.686,85 (per l'importo di € 5.000 ciascuno) al rifacimento del tetto ed ai lavori accessori dell'immobile in cui è sita l'abitazione coniugale di loro comproprietà, secondo il preventivo di spese già deliberate dalla assemblea condominiale, e di aver versato la somma residua pari a 3.686,85 euro su un libretto di risparmio intestato alla figlia presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Mandello del Lario”. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 06/03/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 15/06/2010 in Lecco e che da detta unione è nata a [...], in data [...], la figlia , attualmente ancora Per_1 minorenne.
La ricorrente ha dichiarato che la convivenza e la situazione familiare, per incompatibilità di carattere, per sopravvenute insanabili incomprensioni e comunque per il venire meno dell'affectio maritalis, sono andate deteriorandosi e si sono fatte precarie, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e dell'unione tra i coniugi, con possibile rischio di ripercussioni e di pregiudizi per l'educazione, la stabilità e la serenità della vita della figlia nel caso di prosecuzione forzata del rapporto matrimoniale. Pertanto, a chiesto la pronuncia sullo status, l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale per abitarvi con la minore, con spese condominiali di natura patrimoniale e straordinarie a carico di entrambi i coniugi comproprietari della misura del 50% e spese ordinarie, utenze e imposte ad esclusivo carico di il concorso di al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili per dodici mensilità, la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, assegno unico in favore della madre.
Si è costituito in giudizio confermando il deterioramento dei rapporti Controparte_1 personali tra i coniugi e aderendo, dunque, alla domanda di separazione personale formulata da assegnazione a quest'ultima della casa familiare, affidamento condiviso Parte_1 della minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, concorso Per_1 di l mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili per Controparte_1 Per_1 undici mensilità, la regolamentazione del diritto di visita paterno, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, assegno unico in favore della madre.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. con cui, in particolare, la ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del resistente e ha chiesto la ripetizione del 50% delle spese straordinarie sostenute da settembre 2024 sino ad oggi, eccezioni entrambe contestate dal resistente.
All'udienza del 05/06/2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore il quale, utilmente esperito il tentativo di conciliazione, previa richiesta delle parti stesse, ha convertito il rito da giudiziale a consensuale e ha concesso termine al 30/06/2026 per il deposito di note conclusive scritte congiunte.
In data 27/06/2025, infatti, le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni congiunte sopra riportate e, con ordinanza del 02/07/2025, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto al regime dell'affido della minore, appare necessario disporre la modalità condivisa dello stesso con collocamento presso la madre, in considerazione della volontà delle parti, che, seppur implicita, appare chiaramente desumibile dalla condotta tenuta dalle stesse e dal tenore degli atti difensivi.
In ogni caso, la predetta modalità congiunta non appare pregiudizievole nei confronti della minore stessa, ma anzi confacente agli interessi della prole. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
EC (LC) il 27/01/1973 e residente a [...], e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
28, sposati con rito concordatario in Lecco, in data 15/06/2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 33), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Per_1
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI EC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 377/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PREZIUSO SILVIA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CARPANI LAURA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
IN PRINCIPALITA':
• Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi signora e Parte_1 signor Controparte_1
• Assegnare la casa coniugale sita in Lecco, Via Privata Anzio n. 1 (di cui ciascun coniuge è proprietario al 50%), alla signora che vi abiterà unitamente alla figlia Parte_1 Per_1 sino a quando quest'ultima non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente salva la facoltà della signora di reperire una nuova abitazione. Parte_1 • stabilire che le spese condominiali di natura patrimoniale e quelle straordinarie resteranno a carico dei comproprietari nella misura del 50%, mentre quelle ordinarie, così come quelle relative all'utenza ed alle imposte, resteranno a carico esclusivo della signora Parte_1
• stabilire che il signor oggi residente a [...], Controparte_1 provveda ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri effetti e beni personali entro il 30 settembre 2025;
• stabilire che il padre possa tenere con sè la figlia nei seguenti giorni: Per_1
- in settimana: il martedì ed il venerdì dopo il lavoro il signor passerà a prendere a CP_1 Per_1 casa (Via Privata Anzio n. 1) e la porterà a karate o comunque la terrà con sè quando finirà il corso di karate (nel periodo estivo terrà la minore con sé nello stesso orario, salvo diversi accordi), per poi riportarla a casa dalla madre il martedì prima di cena, il venerdì dopo cena;
- nei fine settimana: due fine settimana al mese, alternati, dalle 17.30 del venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
- durante le vacanze scolastiche: nel periodo natalizio per la metà dei giorni di vacanza di cui almeno cinque consecutivi (compatibilmente con gli impegni lavorativi certificati/documentati) e il giorno della Vigilia del Santo Natale o il giorno di Natale ad anni alterni. Analogamente durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni (almeno 3 giorni consecutivi) e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
- durante le vacanze estive: il padre terrà con sè la figlia tre settimane di cui almeno due settimane consecutive (compatibilmente con gli impegni lavorativi certificati/documentati)). Per agevolare l'organizzazione delle vacanze, la signora ed il signor si Parte_1 Controparte_1 impegnano a condividere il calendario delle proprie ferie non appena disponibile (così che nel momento in cui uno dei genitori dovesse prenotare le vacanze, provvederà immediatamente a riferirlo all'altro);
Stabilire che ogni variazione relativa alla gestione della minore debba essere concordata dai genitori (si allega piano genitoriale ex doc. n. 9);
• In merito alla contribuzione al mantenimento della figlia , disporre che il signor Per_1 corrisponda alla signora la somma di € 500,00 mensili per Controparte_1 Parte_1 undici mensilità (€ 5.500,00 annui), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 del mese di competenza;
• Disporre che ciascun genitore, con scopo educativo ed in aiuto alla crescita responsabile, corrisponda alla minore una paghetta settimanale pari ad € 5,00; Per_1
• Disporre che le spese straordinarie vengano divise tra i due genitori al 50%, come da protocollo quivi, per comodità e chiarezza, richiamato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche da Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
• stabilire che l'assegno unico in favore della minore e oggi pari ad Euro 54,00 continui, in ragione del prevalente collocamento, ad essere percepito dalla signora Parte_1
• stabilire che la signora continui ad anticipare le spese scolastiche, i Parte_1 costi per l'oratorio estivo e per il corso di clarinetto, mentre il signor provveda ad Controparte_1 anticipare le spese relative al corso di karate (con obbligo trimestrale al pagamento dell'eventuale conguaglio in favore del genitore avente diritto);
• stabilire che i signori e si concedano vicendevolmente Parte_1 Controparte_1 il nulla osta per il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto con iscrizione della figlia minore e di documenti di identità di quest'ultima;
• prendere atto del fatto che i coniugi concordemente hanno destinato le somme giacenti sul
c/c comune n. [...]X50, pari ad euro 13.686,85 (per l'importo di € 5.000 ciascuno) al rifacimento del tetto ed ai lavori accessori dell'immobile in cui è sita l'abitazione coniugale di loro comproprietà, secondo il preventivo di spese già deliberate dalla assemblea condominiale, e di aver versato la somma residua pari a 3.686,85 euro su un libretto di risparmio intestato alla figlia presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Mandello del Lario”. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 06/03/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_1 esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 15/06/2010 in Lecco e che da detta unione è nata a [...], in data [...], la figlia , attualmente ancora Per_1 minorenne.
La ricorrente ha dichiarato che la convivenza e la situazione familiare, per incompatibilità di carattere, per sopravvenute insanabili incomprensioni e comunque per il venire meno dell'affectio maritalis, sono andate deteriorandosi e si sono fatte precarie, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e dell'unione tra i coniugi, con possibile rischio di ripercussioni e di pregiudizi per l'educazione, la stabilità e la serenità della vita della figlia nel caso di prosecuzione forzata del rapporto matrimoniale. Pertanto, a chiesto la pronuncia sullo status, l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale per abitarvi con la minore, con spese condominiali di natura patrimoniale e straordinarie a carico di entrambi i coniugi comproprietari della misura del 50% e spese ordinarie, utenze e imposte ad esclusivo carico di il concorso di al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili per dodici mensilità, la Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, assegno unico in favore della madre.
Si è costituito in giudizio confermando il deterioramento dei rapporti Controparte_1 personali tra i coniugi e aderendo, dunque, alla domanda di separazione personale formulata da assegnazione a quest'ultima della casa familiare, affidamento condiviso Parte_1 della minore a entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre, concorso Per_1 di l mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili per Controparte_1 Per_1 undici mensilità, la regolamentazione del diritto di visita paterno, spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, assegno unico in favore della madre.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. con cui, in particolare, la ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione del resistente e ha chiesto la ripetizione del 50% delle spese straordinarie sostenute da settembre 2024 sino ad oggi, eccezioni entrambe contestate dal resistente.
All'udienza del 05/06/2025, le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore il quale, utilmente esperito il tentativo di conciliazione, previa richiesta delle parti stesse, ha convertito il rito da giudiziale a consensuale e ha concesso termine al 30/06/2026 per il deposito di note conclusive scritte congiunte.
In data 27/06/2025, infatti, le parti hanno depositato note scritte precisando le conclusioni congiunte sopra riportate e, con ordinanza del 02/07/2025, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Quanto al regime dell'affido della minore, appare necessario disporre la modalità condivisa dello stesso con collocamento presso la madre, in considerazione della volontà delle parti, che, seppur implicita, appare chiaramente desumibile dalla condotta tenuta dalle stesse e dal tenore degli atti difensivi.
In ogni caso, la predetta modalità congiunta non appare pregiudizievole nei confronti della minore stessa, ma anzi confacente agli interessi della prole. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
EC (LC) il 27/01/1973 e residente a [...], e (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
28, sposati con rito concordatario in Lecco, in data 15/06/2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 33), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Per_1
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada