Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 910/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata il [...] ad [...] C.F._1
Avezzano (AQ) ed attualmente residente in [...] e (c.f. nato il [...] a [...]_2 C.F._2
Romano (RM) ed attualmente residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Liberati del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via San Tommaso d'Aquino
n. 47.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 30.12.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
2) i coniugi vivranno separati secondo la loro volontà, con l'obbligo del mutuo rispetto sia materiale sia morale, libero ciascuno di fissare la propria residenza, dandosene in ogni caso tempestiva comunicazione e a tal proposito si dà atto che il Sig. ha già trasferito Parte_2 la propria dimora e residenza presso altra abitazione (sita in Mandela -RM- alla Via Colle
Cappellino n. 133) provvedendo a prelevare dalla abitazione coniugale i propri effetti personali;
3)i figli maggiorenni continuano a vivere con la di loro madre Sig.ra Parte_1 nella casa coniugale sita in Carsoli alla Via Giuseppe Garibaldi n. 49 che rimarrà nella disponibilità della Sig.ra avendo, come detto, il Sig. Parte_1 Parte_2 trasferito la propria dimora e residenza presso altra abitazione;
4) i figli e sebbene maggiorenni non sono ancora Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti poiché studente universitario il primo ed inoccupato il secondo e, pertanto, il Sig. verserà direttamente ai figli - entro il giorno 10 (dieci) di Parte_2 ogni mese - a titolo di quota a lui spettante, un mantenimento modulato secondo le seguenti modalità:
- € 100,00 (euro cento/00) per ciascun figlio a partire dal mese di marzo 2025 compreso e fino al 28.2.2026 compreso;
- € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio a partire dal mese di marzo 2026 compreso e fino alla completa autosufficienza economica dei figli che verrà rivalutato ogni anno
– mese di riferimento - in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
-i predetti importi, come da espressa volontà dei figli in tal senso (cfr. doc. n. 6 – dichiarazione sottoscritta dai figli e verranno versati sul conto corrente Persona_1 Persona_2 postale (ancorato alla carta Postepay Evolution) del figlio (all'IBAN Persona_1
[...]);
5) la quantificazione del mantenimento in favore dei figli e la modulazione dello stesso tengono conto del fatto che il Sig. di professione agente del Corpo della Polizia Parte_2
Penitenziaria, percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.000,00 cui vanno detratti importi mensili pari ad € 1.200,00 circa per il pagamento di rate relative a prestiti/finanziamenti contratti nel tempo dallo stesso (rata mensile € 120,00 circa per
2 l'acquisto della macchina, rata mensile € 250,00 circa per prestito Santander, rata mensile €
365,00 circa per prestito con delega con addebito diretto ssd, rata € 385,00 circa per cessione del quinto dello stipendio);
6) l'ammontare del predetto mantenimento è il frutto di confronto, trattativa e ponderata valutazione tra i coniugi medesimi che ritengono le suindicate somme congrue rispetto alle entrate ed alle uscite;
7) oltre al mantenimento per come sopra dettagliato, il Sig. si obbliga con la Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso a corrispondere a ciascun figlio al momento in cui verrà posto in quiescenza dal proprio ente datoriale una quota della liquidazione ad esso spettante per un importo predeterminato fin da ora in € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ciascun figlio (
[...]
e obbligandosi al contempo a comunicare suddetta statuizione Persona_2 Persona_1 al proprio ente datoriale;
8) le spese straordinarie relative ai figli da intendersi in via esemplificativa ma non esaustiva quali quelle mediche, sanitarie e farmaceutiche, universitarie, per corsi sportivi o di apprendimento in genere, ecc., saranno a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno, previa esibizione della documentazione giustificativa delle medesime. Si precisa che per le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche e per quelle universitarie non sarà necessario il preventivo accordo, mentre i coniugi dovranno preventivamente concordare la spesa per corsi sportivi, d'apprendimento, e per altre eventuali altre spese straordinarie;
9)i figli in quanto maggiorenni, ovviamente, potranno nella piena libertà decidere come e quando vedere il di loro padre;
10)la casa coniugale sita in Carsoli (AQ) alla Via Giuseppe Garibaldi n. 49, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che l'abiterà, come Parte_1 detto, unitamente ai figli Persona_3
11)i coniugi si danno reciprocamente atto di aver concordemente diviso i beni mobili presenti nella casa familiare. Gli effetti e gli oggetti personali saranno assegnati secondo appartenenza;
12)ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi si danno atto di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali, anche inerenti conti correnti, titoli, depositi bancari, polizze assicurative, cointestati o intestati ad uno solo di essi, dichiarando quindi con il presente accordo di non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tali titoli, conti, depositi e per qualsivoglia altro rapporto connesso o conseguente il coniugio;
3 13) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti poiché il Sig. Parte_2
è agente del Corpo della Polizia Penitenziaria in forza al carcere di Rebibbia a Roma mentre la
Sig.ra svolge lavori saltuari come colf/badante prestando assistenza ad Parte_1 alcune persone anziane;
14) i coniugi danno atto, altresì, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 30.12.2024,
[...]
e hanno adìto congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_2
per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato in Vivaro Romano (RM) il 24.06.1995 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, P. 2, S. A, Uff. 1 anno 1995, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti:
“4) i figli e sebbene maggiorenni non sono ancora Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti poiché studente universitario il primo ed inoccupato il secondo e, pertanto, il Sig. verserà direttamente ai figli - entro il giorno 10 (dieci) di Parte_2 ogni mese - a titolo di quota a lui spettante, un mantenimento modulato secondo le seguenti modalità:
- € 100,00 (euro cento/00) per ciascun figlio a partire dal mese di marzo 2025 compreso e fino al 28.2.2026 compreso;
- € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascun figlio a partire dal mese di marzo 2026 compreso e fino alla completa autosufficienza economica dei figli che verrà rivalutato ogni anno
– mese di riferimento - in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
-i predetti importi, come da espressa volontà dei figli in tal senso (cfr. doc. n. 6 – dichiarazione sottoscritta dai figli e verranno versati sul conto corrente Persona_1 Persona_2 postale (ancorato alla carta Postepay Evolution) del figlio (all'IBAN Persona_1
[...])”;
“8) le spese straordinarie relative ai figli da intendersi in via esemplificativa ma non esaustiva quali quelle mediche, sanitarie e farmaceutiche, universitarie, per corsi sportivi o di apprendimento in genere, ecc., saranno a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno, previa esibizione della documentazione giustificativa delle medesime. Si precisa che per le spese mediche, sanitarie, farmaceutiche e per quelle universitarie non sarà necessario il preventivo accordo, mentre i coniugi dovranno preventivamente concordare la spesa per corsi sportivi, d'apprendimento, e per altre eventuali altre spese straordinarie;
[…]
5 10)la casa coniugale sita in Carsoli (AQ) alla Via Giuseppe Garibaldi n. 49, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che l'abiterà, come Parte_1
detto, unitamente ai figli ”. Persona_3
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Vivaro Romano (RM) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, P. 2, S. A, Uff. 1 anno 1995.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
6